Sentenza n. 6648 del 21 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Silenzio relativo a concessione cittadinanza italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7249 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.  00903/2012, resa tra le parti, concernente silenzio relativo a  concessione cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

RITENUTO:


-  che l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi  dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio  della p.a. e l’obbligo di provvedere sulla sua istanza di concessione  della cittadinanza italiana;

- che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria competenza per territorio;

-  che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta  sentenza, unicamente per il profilo della competenza, affermando che il  ricorso doveva essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di  Roma, in quanto la concessione della cittadinanza italiana è atto  dell’amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non  territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.);

-  che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con  la sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento  medesimo è pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso  di diniego, ma non quando venga proposta un’azione contro il silenzio  della p.a.;

- che questo Collegio non condivide la tesi del  T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se  di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione  centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per  quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento  omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);

- che  anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il  giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del  silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo  stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento  una volta che esso sia stato emanato;

- che le suesposte  considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa stessa  Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio  intende ora conformarsi;

- che a quanto già detto si può ora  aggiungere che non rileva in senso contrario la circostanza che la prima  fase istruttoria del procedimento di concessione della cittadinanza  italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non  necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in  quella fase (ed invero anche in sede centrale si svolgono attività  istruttorie di notevole importanza e che possono richiedere un certo  tempo, come ad es. le verifiche circa l’inesistenza di gravi ragioni  ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza dello  Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui  spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna;

-  che, in conclusione, l’appello va accolto, annullandosi la sentenza  impugnata e indicandosi come giudice competente il T.A.R. del Lazio,  sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei  modi e nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.;

- che la  presente decisione assume la forma e la natura della sentenza, in quanto  l’indicazione della forma dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3,  c.p.a., si riferisce all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in  sede di regolamento (preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio  di primo grado è ancora pendente, mentre in questo caso si è in sede di  appello contro una sentenza, che ha definito la controversia nel  merito, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio;

- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per entrambi i gradi;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla la sentenza appellata e dichiara  competente per territorio il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al  quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui  all’art. 16, comma 2, c.p.a.. Compensa le spese dell’intero giudizio,  sino alla presente decisione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)