Sentenza n. 6943 del 25 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno - conversione per motivi  di lavoro subordinato del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di  studio/formazione religiosa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4098 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma,  via Principe Eugenio, 15;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


del  provvedimento della questura di roma emesso il 10.03.2011 e notificato  il 24.3.2011 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del decreto della Questura  di Roma, adottato il 10 marzo 2011 e notificato il 24 marzo 2011, con il  quale è stata rifiutata l'istanza presentata dal ricorrente il 27  ottobre 2010 ai fini del rinnovo/conversione per motivi di lavoro  subordinato del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di  studio/formazione religiosa.

Il provvedimento risulta adottato  sul presupposto che "l'art. 14 del D.P.R. del 31/08/1999 modificato dal  D.P.R. 334/2004 (...) non contempla la conversione del permesso di  soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro".

In  altri termini, l’Amministrazione ha respinto la richiesta della  ricorrente sul presupposto che la richiamata disposizione non  consentirebbe la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per  motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il  ricorso è fondato in accoglimento degli assorbenti motivi con i quali  si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs.  25.7.1998, n. 286 e dell'art. 14 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394.

Al  riguardo, il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n.  394/1999, nell'indicare le attività consentite in relazione ai permessi  di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,  familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali  permessi di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

La  predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato  dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di  permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e,  conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale  conversione non sarebbe consentita.

Ciò nella considerazione che  il menzionato art. 17 non contiene alcuna espressa esclusione dalla  conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da  quelle sopra menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con  riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Quanto  sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto  D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione  di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha  espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno  richiamati all'art. 40 dello stesso regolamento, dove all'ultimo comma,  ultimo periodo, è espressamente disposto che "I permessi di soggiorno  rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti,  salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5", tra i quali non è  ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, in  assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame non può che  essere interpretata alla luce della generale previsione di cui all'art.  5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 secondo la quale "il permesso  di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (...) sempre che non siano  sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si  tratti di irregolarità amministrative sanabili", ovviamente nel rispetto  delle quote di ingresso per le attività lavorative.

Il citato  art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, infatti, consentendo il rilascio  del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da  quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, senza  porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo  rilascio, costituisce ulteriore dimostrazione dell'assenza di  preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli  richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente,  quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella  specie i "nuovi elementi" di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs.  n. 286/1998 sono rinvenibili nella circostanza che il ricorrente svolge  attività lavorativa in forma di impresa individuale quale “procacciatore  di affari nel campo dell’editoria”.

A tale stregua l'impugnato  provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di una inesistente  preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per  motivi religiosi, risulta illegittimo per errata interpretazione  dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dell'art. 5, comma  5, del D.Lgs. n. 286/1998.

In conclusione e per quanto sopra  argomentato, il ricorso va accolto, in accoglimento delle sopra  esaminate censure e, per l'effetto, l'impugnato diniego va annullato,  fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Quanto alle spese processuali, sussistono giusti motivi, per compensarle integralmente tra le parti

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l'effetto, annulla l'impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)