Sentenza n. 6949 del 25 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Revoca del permesso di soggiorno - mancata comunicazione dell’avvio del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7889 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guerra, con domicilio eletto  presso Luca Guerra in Roma, via Nomentana,224;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal questore di roma il 28/7/09 e notificato il 4/10/10;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto emesso  dalla Questura di Roma in data 28 luglio 2009 e notificato il 4 giugno  2010 con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno.

Deduce  il ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per  violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Con ordinanza n. 2012/2011 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato è stata accolta ai fini del riesame.

La causa è stata posta in decisione all'udienza pubblica del 14 giugno 2012.

Il  ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della  violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge  n. 241/90, che è applicabile anche agli atti di ritiro di provvedimenti  autorizzatori il soggiorno in Italia degli stranieri.

Come ribadito da costante orientamento giurisprudenziale (tra tante, Consiglio di stato, sez. VI, 08 luglio 2009 , n. 4382)  l'avviso di avvio del procedimento di annullamento o revoca del  permesso di soggiorno è necessario al fine di instaurare il  contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo  dell'interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta  sottoposta all'esame dell'amministrazione, contraddittorio necessario in  generale per i provvedimenti di annullamento e revoca d'ufficio ed  indispensabile nei procedimenti in parola proprio in quanto finalizzato a  consentire all’Amministrazione quell’apprezzamento complessivo della  fattispecie, ed in particolare l'eventuale esistenza di nuovi elementi  che potrebbero eventualmente consentire il mantenimento in capo al  ricorrente del permesso di soggiorno che invece si intende revocare,  sancita dall'art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998.

Tale garanzia  assume valenza ancor più determinante nella fattispecie in esame  considerata la dedotta minore età del ricorrente e la necessità della  instaurazione di un contraddittorio con lo stesso al fine della  dimostrazione – per il tramite anche di certificazione consolare – della  vera età anagrafica.

La mancata comunicazione dell’avvio del  procedimento di revoca del permesso di soggiorno, infatti, nel caso in  esame, non costituisce una mera irregolarità procedimentale – sicchè non  è neppure invocabile l'art. 21 octies legge n. 241 del 1990 - ma assume  valenza sostanziale in quanto ha impedito all’interessato di  rappresentare elementi utili atti a chiarire le circostanze relative  alla intervenuta revoca del permesso di soggiorno.

In conclusione  il ricorso va accolto in quanto risulta fondato sotto l’assorbente  profilo della violazione della garanzia procedimentale sopra indicata;  fatti salvi gli ulteriori provvedenti dell'Amministrazione.

Sussistono,  tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le  spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto

annulla

l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)