Sentenza n. 8250 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la domanda di regolarizzazione e conseguente rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.P.C.M. del 16/10/98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1878 del 2008, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Durigon, con domicilio eletto  presso Cristina Durigon in Roma, via Aurelia,353;

contro


Questura  di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  12;

per l'annullamento


del  decreto della Questura di Roma del 13/12/07, notificato in pari dati,  con cui e' stata respinta la domanda di regolarizzazione e conseguente  rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.P.C.M. del 16/10/98  presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto della  Questura di Roma con il quale è stato negato il rilascio del permesso di  soggiorno in seguito alla regolarizzazione di cui al D.P.C.M. del  16/10/98, secondo cui potevano ottenere il permesso di soggiorno i  cittadini stranieri che erano presenti in Italia prima del 27 marzo 1998  e che disponevano di un’occupazione lavorativa e di un’idonea  sistemazione alloggiativa.

La sua domanda è stata respinta in  quanto, secondo la Questura, il ricorrente non avrebbe fornito adeguata  prova circa la sua residenza in Italia in data anteriore al 27/3/98.

Il  procedimento amministrativo è durato molti anni, e nelle more della sua  definizione, il ricorrente è stato espulso dall’Italia con decreto del  Prefetto di Rieti.

Lamenta il ricorrente – tra l’altro - la violazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98.

In  data 28 maggio 2012 il difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio  una copiosa documentazione relativa alle gravi condizioni di salute del  ricorrente, affetto da una forma grave di cardiopatia dilatativa con  elevato rischio di morte, tanto da dover essere inserito in lista per il  trapianto del cuore (cfr. certificato rilasciato dall’Azienda  Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in data 13/10/10, e  certificato rilasciato dall’IFO – INMP del 27/5/11).

Ha prodotto  altresì la copia del permesso di soggiorno per motivi umanitari  rilasciatogli dalla Questura di Roma in data 7/7/11 in considerazione  delle sue gravi condizioni di salute.

Ritiene quindi il Collegio  che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione  dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 essendo intervenuti fattori  sopravvenuti tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno,  eventualmente anche ad altro titolo.

Del resto, la Questura di  Roma, tenendo conto delle gravi condizioni di salute del ricorrente –  presente in Italia dal 1998 – ed in cura presso le strutture sanitarie  italiane, con impossibilità di procurarsi adeguate cure nel paese di  origine, ha già provveduto a rilasciargli, anche se solo  temporaneamente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come  provato in atti.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)