Sentenza n. 8251 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 8474 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma,  via Principe Eugenio, 15;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di  Roma;

per l'annullamento


del  provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione del 24 maggio  2011 di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare  presentata a favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente è il beneficiario della domanda di emersione del lavoro  irregolare, ai sensi della L. 102/09, presentata dal Sig. ***,  finalizzato all’attività di assistenza a sua persona in condizione di  handicap.

Tra la documentazione prodotta dinanzi allo S.U.I. di  Roma, il datore di lavoro ha allegato l’atto di cessione di fabbricato  emesso dal Commissariato di P.S. di “Porta Maggiore”, su richiesta del  cittadino bengalese ***, datato 2 febbraio 2010, attestante la  disponibilità per il ricorrente dell’alloggio sito in Roma, Via ***.

Lo  S.U.I. – dopo aver chiesto informazioni al Commissariato di P.S. “Porta  Maggiore” – ha accertato che agli atti del Commissariato non risultava  alcuna cessione di fabbricato a favore del ricorrente richiesta dal  connazionale ***.

Lo S.U.I. ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed ha respinto la domanda di emersione.

Prima  dell’adozione del provvedimento di rigetto, datato 24 maggio 2011, lo  stesso ricorrente aveva prodotto dinanzi allo S.U.I. di Roma un nuovo  atto di cessione dello stesso fabbricato sito in Roma Via ***,  rilasciato dallo stesso Commissariato di P.S. “Porta Maggiore” in data 8  ottobre 2010, su richiesta del cittadino bengalese ***.

Di tale  ulteriore produzione documentale lo S.U.I. di Roma non ha tenuto conto,  avendo basato la propria determinazione sul solo primo atto di cessione  di fabbricato, di cui ha denunciato come sopra la falsità.

Avverso  il provvedimento di rigetto il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso  di potere per carenza dei presupposti legittimanti il diniego, di  carenza di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’art.1  ter della L. 102/09.

Con provvedimento n. 4435/11 la domanda  cautelare è stata accolta ai fini del riesame, avendo il ricorrente  prodotto in giudizio la documentazione relativa alla cessione di  fabbricato e l’attestazione comunale sulla conformità dell’alloggio ai  parametri di cui all’art. 12 del Reg. n. 2/00.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il  provvedimento di diniego è stato adottato sul presupposto della non  rispondenza al vero della cessione di fabbricato depositata dal  ricorrente, senza tenere in considerazione la successiva documentazione  prodotta dal ricorrente, vale a dire la nuova cessione di fabbricato  relativa allo stesso immobile e la dichiarazione di idoneità  alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma.

Dal provvedimento  impugnato – adottato in data successiva alla produzione della  documentazione di cui sopra – non si riesce ad evincere se lo S.U.I.  abbia esaminato detta documentazione, che come detto riguarda il  medesimo alloggio né vengono puntualmente indicate le ragioni per le  quali detta ulteriore documentazione non potesse essere valutata.

La  domanda cautelare è stata accolta dal Collegio proprio perché non era  provata in atti la disamina della nuova documentazione attestante il  possesso dei requisiti relativi all’alloggio, ma non risulta che lo  S.U.I. abbia dato esecuzione all’ordinanza cautelare, provvedendo a  riesaminare la vicenda alla luce dei ripetuti atti.

Sussistono  dunque i presupposti per disporre la conferma dell’ordinanza cautelare,  essendo il provvedimento impugnato affetto dai vizi di difetto di  istruttoria e di motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)