Sentenza n. 8416 del 11 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per  violenza sessuale continuata in concorso e sequestro di persona

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5846 del 2007, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Marco Michele Picciani in Roma, via Principe  Eugenio, 15;

contro


Questura di  Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  12;

per l'annullamento


il decreto della Questura di Roma del 3.3.2007 di rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, premesso di essere regolarmente  presente in Italia da un numero non meglio precisato di anni, impugna  chiedendone l’annullamento il decreto della Questura di Roma del  3.3.2007 con cui viene respinta l’istanza di rinnovo del permesso di  soggiorno per motivi di lavoro subordinato in considerazione della  sentenza di condanna del 18.5.2004 per violenza sessuale continuata in  concorso e sequestro di persona.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1)  Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il  provvedimento di diniego. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 4  co. 3 del d.lvo n. 298/98;

2) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90;

3) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90;

4) Violazione della CM 300 del 9.9.2003 Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

In  sintesi il ricorrente denuncia che l’Amministrazione non avrebbe  adeguatamente considerato che trattasi di condanna emessa a seguito di  patteggiamento, per reato commesso in concorso e per il quale il giudice  penale ha concesso le attenuanti generiche ed il beneficio della  sospensione condizionale della pena e che, successivamente, egli non ha  commesso ulteriori reati; circostanze che, se la PA avesse effettuato  una valutazione dell’effettiva pericolosità del ricorrente, come  prescritto dalla CM 300 del 9.9.2003, avrebbero indotto a favorevole  conclusione del procedimento

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

Con ordinanza n. 4993 del 31.10.2007 l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

All’udienza pubblica del 28.6.2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il  legislatore ha sancito che le sentenze di condanna per alcune ipotesi  di reato, quali quelle previste nell'art. 4, comma 3, del t.u. n.  286/1998 e succ. mod. e integr., costituiscono motivo di per sé ostativo  al rilascio nonché, per il combinato disposto con l’art. 5, al rinnovo  del predetto titolo. Dispone infatti l'art. 5, comma 5, del t.u. sopra  ricordato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati  quando vengano a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno;  l'art. 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che  possa essere ammesso lo straniero che risulti condannato, anche a  seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p.,  ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il  favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e  dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati  diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o  allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in  attività illecite.

Al riguardo la Corte Costituzionale n. 148 del 16/5/08 s’è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione  di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 comma  3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, chiarendo che “l’automatismo espulsivo  altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che  permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche  per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo  di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”.

Nella  situazione in esame non è contestato che la condanna riportata dal  ricorrente configuri una delle ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo  del permesso di soggiorno, ai sensi della succitata normativa; vengono  però sottolineate dal ricorrente altre circostanze che avrebbero dovuto  consentire il superamento del giudizio di disvalore, insito ex lege  nella condanna in questione.

Invero risulta incontestato che il  ricorrente sia stato condannato per violenza sessuale continuata in  concorso – oltre che sequestro di persona - reato espressamente  contemplato dal legislatore, proprio in considerazione della sua gravità  ed evidente valore sintomatico della pericolosità sociale dell’autore, come avente immediato ed automatico effetto preclusivo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ne  consegue che l’Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza  del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come  elemento oggettivo di non meritevolezza della concessione del titolo  autorizzatorio alla permanenza in Italia, in relazione al tempo  trascorso non era tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività  istruttoria in merito all’effettiva pericolosità sociale dell’istante ed  alle esigenze personali dello stesso.

Peraltro, il reato  commesso per sua natura assume un carattere di per sé indicativo di  evidente ed innegabile pericolosità del suo autore, della mancanza di  rispetto per la salute e la persona altrui, nonché di spregio dei valori  della civile convivenza, tanto più che è stato commesso a danno di  minorenni, che non sono certo sminuiti, anzi semmai aggravati dalla  circostanza che l’abuso sessuale sia stato commesso nella forma dello  “stupro di gruppo”.

Tantomeno poteva ritenersi consentito  all’autorità procedente di superare il fattore ostativo in questione  alla stregua degli unici elementi addotti dall’interessato, vale a dire  la sospensione condizionale della pena o la concessione di attenuanti,  trattandosi di benefici - peraltro operanti sul solo piano penale - non  contemplati dal legislatore quali cause atte a superare la valenza  preclusiva al rilascio del permesso di soggiorno attribuita al  precedente penale in contestazione. Sotto tale profiloelementi  sopravvenuti atti a far venir meno l’automatico effetto ostativo in  questione avrebbero potuto essere costituiti da quelli aventi effetto  estintivo della fattispecie penale, che non risultano viceversa  intervenuti.

Ne consegue che la mancata comunicazione dell’avvio  del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non  inficiano la validità sostanziale del provvedimento di rifiuto  impugnato atteso che gli elementi addotti dalla parte non avrebbero  potuto comportare una diversa determinazione finale.

Tali  conclusioni non si pongono in contrasto con il recente orientamento,  anche di questa Sezione, secondo cui il citato art. 5, comma 5 del  D.Lgs. n. 286/1998 - anche se in via generale non lascia margini di  discrezionalità, circa l'entità della pena, l'abitualità o la segnalata  occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione  della personalità complessiva dell'imputato - prevede una possibile  deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la "sopravvenienza di nuovi  elementi", evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati  emergenti dagli atti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez.  VI, 20.4.2006, n. 2199; 17.5.2006, n. 2866, 27.6.2006, n. 4108; 17.5.2006, n. 2866).

Nella  fattispecie in esame, tuttavia, tale principio non è applicabile in  quanto l’eccezionalità di tali circostanze – che debbono essere tanto  più significative quanto più il reato è ex se indicativo di particolare  pericolosità sociale – sia per la sua natura sia per la tipologia di  vittime sia per le modalità di esecuzione (stupro di gruppo a danno di  minori sequestrate) – che non può ritenersi automaticamente elisa, in  assenza peraltro di provvedimento di riabilitazione, solo in  considerazione della durata - peraltro neppure specificata – del  soggiorno in Italia e data la mancanza dimostrazione di nuovi elementi  di significatività tale da controbilanciare il giudizio di pericolosità  sociale che, nella fattispecie in esame, non deriva dalla circostanza  che tale condanna è aprioristicamente prevista dalla legge, quanto dalla  valutazione complessiva degli elementi sopra indicati. Sicchè nel caso  in esame il giudizio di pericolosità sociale, non essendo affidato  unicamente alla valutazione ostativa operata a priori – in via generale  ed astratta - dal legislatore per la condanna per i reati dal medesimo  previsti e non essendo stato smentito e superato nel caso concreto  adducendo specifici e significativi elementi di giudizio sopravvenuti di  tenore tale da aver lo stesso effetto giuridico del provvedimento di  riabilitazione – a tutt’oggi, si ripete, non intervenuto –da indurre  all’annullamento del provvedimento impugnato sulla sola base della  violazione della garanzia di partecipazione procedimentale di cui  all’art. 10 bis della legge n. 241/90; trovando applicazione, nella  fattispecie, la previsione di cui al successivo art. 21 octies.

Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater,

respinge

il ricorso in epigrafe.

Condanna  il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di  giudizio liquidate nella misura di Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)