Sentenza n. 8417 del 11 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 8817 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Vito Troiano, Marco Michele Picciani,  con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma,  via Principe Eugenio, 15;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di  Pordenone;

per l'annullamento


rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il  Sig. *****, premesso di essere regolarmente presente in Italia dal 2007  e di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in  data 7.2.2009, impugna il provvedimento del 26.10.2009 con cui detta  istanza è stata respinta per intervenuto superamento del termine massimo  previsto per “attesa occupazione”, per mancata dimostrazione della  disponibilità di redditi di fonte lecita; per inidoneità del contratto  di soggiorno part-time del 23.10.2009 a garantire l’inserimento  socio-lavorativo.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:  violazione dell'art. 3 della L. 241/90, l'eccesso di potere per  travisamento dei presupposti ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà  della motivazione; violazione degli artt. 5,comma 5 e 13 co. 5 del  D.lgs 286/98; violazione dell’art. 22,comma 11 del D.lgs 286/98 e degli  artt. 3, 12, 36 e 37 del DPR 394/99.

In sintesi il ricorrente  lamenta che il superamento del periodo massimo per il reperimento di  nuovo datore di lavoro non è a lui imputabile, dipendendo piuttosto dal  ritardo dell'amministrazione che ha provveduto sulla sua istanza oltre  il periodo semestrale in contestazione, impedendogli di procurarsi  attività lavorativa dal momento che molti datori di lavoro non erano  disponibili all'assunzione sulla base della sola ricevuta di  presentazione dell’istanza di rinnovo.

La questione della  rilevanza del ritardo del rilascio del titolo autorizzatorio in  questione è stata già esaminata dalla giurisprudenza che s’è già  espressa nel senso che la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso  di soggiorno, anche per attesa occupazione, costituendo valido titolo  per l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro non consente  all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa  occupazione “in deroga” per un periodo ulteriore rispetto a quello  massimo prescritto dal legislatore (vedi, da ultimo, T.A.R. Lombardia  sez. III 13 marzo 2012 n. 827);  ciò in quanto il periodo di sei mesi va inteso come termine massimo, e  non minimo, di permanenza oltre il termine fissato dal permesso di  soggiorno (cfr. C.d.S. sez. VI, 22/05/2007 n. 2594)  e sulla base della considerazione che mediante il rinnovo del permesso  di soggiorno per attesa occupazione si finirebbe per disapplicare la  disciplina vincolistica dell'immigrazione fondata sulle quote di accesso  e sull'esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa  (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 478/09).

Com’è  noto l’enorme numero di istanze di rilascio e di rinnovo del permesso  di soggiorno ha reso impossibile Ministero dell’Interno il rispetto del  termine di 20 giorni stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 286/98 inducendo  le varie Amministrazioni interessate ad emanare circolari volte a  risolvere il problema “delle incertezze dei diritti dei cittadini  stranieri durante la fase di rinnovo” disponendo che, nelle more del  completamento delle procedure per la materiale consegna del titolo  autorizzatorio in questione, il possesso della sola ricevuta della  presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno  consentiva il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di  soggiorno potendo essere fatto valere dall’interessato in luogo del  titolo formale al fine di fruire di alcuni benefici riconnessi a  quest’ultimo, tra cui anche l'instaurazione dell’attività lavorativa (CM  del 9.2.2006; del 5.8.2006; Prot 749 del 23.2.2007; di recente  positivizzando l’istituto ad opera dal comma 3 dell'art. 40, D.L. 6  dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22  dicembre 2011, n. 214). Ne consegue che il ritardo nel rilascio del  formale provvedimento autorizzatorio non può costituire valido motivo  per giustificare il rilascio di un permesso “in deroga” al periodo  massimo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione  atteso che il possesso del mero “cedolino” non impediva all’interessato  il reperimento di nuova attività lavorativa.

Né il provvedimento  di diniego impugnato risulta viziato nella parte in cui si fonda sulla  mancata dimostrazione di effettive fonti di reddito e di lecita attività  lavorativa da parte del ricorrente, in quanto l’unica documentazione  attestante lo svolgimento di effettiva attività lavorativa in sede di  controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art.  10 bis della legge n. 241/90 consiste nel solo il contratto di soggiorno  per lavoro subordinato sottoscritto in data 20.10.2009 per lavoro  domestico part-time con il Sig. *****.

Va precisato che detto  atto consente il rilascio del permesso di soggiorno solo a seguito della  prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, attesa la  finalità garantista della norma che, da un lato, protegge il lavoratore  dai pericoli di sfruttamento della sua posizione precaria e,  dall'altro, consente all'Amministrazione una precisa anagrafe dei  lavoratori anche al fine di programmare i flussi di ingresso in Italia.  Sicchè la citata formalità lungi dal costituire un inutile o  formalistico aggravio costituisce il nucleo essenziale della disciplina  in materia di permanenza nel territorio nazionale da parte di stranieri  in attesa di occupazione. Ne consegue che non possono essere ritenuti  idonei a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attività  lavorativa la mera promessa di assunzione né la produzione del mero  contratto di soggiorno - in quanto questo vale ad attestare solo la  volontà delle parti di concludere un rapporto di lavoro ma non comprova  che ne sia seguita l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo (e  tantomeno il suo attuale proseguimento), servendo a tal fine la  comunicazione ufficiale sopra indicata e la produzione di documentazione  idonea a comprovare la sussistenza dell’attività lavorativa dedotta  (buste paga, cedolini inps, etc.) - né eventuali periodi lavorativi non  assistiti dalla prescritta comunicazione della Direzione provinciale del  lavoro (T.A.R. Lazio sez. II quater 18.11.2010 n. 33578).

Nella  fattispecie , invece, il ricorrente si è limitato alla mera produzione  del contratto di soggiorno senza fornire alcun principio di prova in  merito all’attività lavorativa prestata né prima dell’adozione del  provvedimento impugnato o della sua notifica né durante il periodo di  decisione del ricorso gerarchico o di proposizione del presente gravame.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono motivi di equità per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)