Sentenza n. 8445 del 12 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro  subordinato in seguito ad emersione legalizzazione del lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 2404 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto  presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;

per l'annullamento


del  decreto emesso dalla questura di viterbo in data 23.11.2010 e  notificato in data 30.12.2010 con il quale è stata rigettata l'istanza  di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

il  ricorso in esame il Sig. ***** impugna il decreto emesso dalla Questura  di Viterbo il 23.11.2010 con il quale è stata rigettata l'istanza di  rilascio del permesso di soggiorno in seguito ad emersione  legalizzazione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, in quanto  il ricorrente risultava condannato per i reati di cui agli artt. 474 e  648 c.p. ritenuti ostativi alla regolarizzazione in quanto ricompresi  nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p.;

con ordinanza n. 1802/11 la domanda cautelare è stata respinta a causa dell’ostatività della condanna;

con  l’istanza depositata in data 12.9.2012 il ricorrente ha chiesto – in  pratica - la revoca dell’ordinanza cautelare in considerazione della  sentenza della Corte Costituzionale n. 172/12;

con precedenti sentenze la Sezione ha accolto istanze analoghe alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale  dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio  2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),  introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102,  nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza  di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei  suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti  dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la  pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo  rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato.

In tale prospettiva la Sezione ha ritenuto di dover  annullare il provvedimento impugnato – adottato in applicazione  dell’art. 1 ter comma 13, lett. c) della L. 102/09, in quanto carente  nella motivazione, essendo stato adottato in via automatica tenendo  conto della sola condanna penale e senza svolgere alcuna valutazione  sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, elemento ritenuto  invece indefettibile dalla Corte Costituzionale; ritenendo inoltre che  il diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno in seguito ad  emersione non può fondarsi neppure sulla previsione di cui all’art. 4  comma 3 del D.Lgs. 286/98 e succ. mod. ed integr., perché deve ritenersi  applicabile la disciplina speciale recata dalla L. 102/09 e non quella  generale del T.U. sull’immigrazione, atteso che il procedimento di  emersione – pur essendo articolato in due fasi, l’una di competenza  dello S.U.I. e culminante con la stipulazione del contratto di soggiorno  e l’altra della Questura che si conclude con il rilascio del primo  permesso di soggiorno -, è comunque unico ed è disciplinato dalla sola  L. 102/09; sicchè si deve ritenere pertanto necessario l’accertamento in  concreto sulla pericolosità sociale del cittadino straniero condannato  per reati ricompresi nell’ambito dell’art. 381 c.p.p., come chiaramente  espresso dalla Corte Costituzionale, nell’ambito del procedimento di  emersione;

Ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra  svolte, il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione sul  punto e che pertanto il ricorso debba essere accolto con conseguente  annullamento dell’atto impugnato, per quanto di ragione, fatti salvi gli  ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e che debba disporsi la  compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione;

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)