Sentenza n. 8859 del 29 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris  communicatione - provvedimento tardivamente adottato quando ormai era  già da tempo scaduto il termine biennale prescritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4992 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Michelina Stefania, Fabrizio Preziosi,  con domicilio eletto presso Fabrizio Preziosi in Roma, via Machiavelli,  47;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. -  Prefettura di Cuneo;

per l'annullamento


del  decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10C241805/R del 7.3.11 con  il quale è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente il 9.2.2007  ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;

del parere del Consiglio di Stato n. 3506 del 29.9.2010 nonché della nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 13.5.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, cittadino di origine algerina,  presente in Italia dal giugno 2002 e coniugato con cittadina italiana  dal 8.5.2006 e padre di tre figli, impugna il decreto del Ministro  dell’Interno prot. n. K10C241805/R del 7.3.11 con il quale è stata  respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris  communicatione, sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria  svolta su conforme parere del Consiglio di Stato, per motivi inerenti  alla sicurezza dello Stato.

Avverso l’impugnato atto di diniego vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91;

2)  Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, difetto di  istruttoria, motivazione apparente. Violazione dell’art. 3 L. n.  241/1990 in relazione agli artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91;

Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, depositando dettagliato rapporto difensivo.

All’udienza pubblica del 27.4.2012 la causa è trattenuta in decisione.

Il  ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il  primo motivo, ove il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8, comma  2, della legge 5.2.1002 n. 91, sull’assunto che, essendo decorso il  termine biennale previsto da detta disposizione, l’Amministrazione non  aveva più il potere per respingere l’istanza di cui trattasi. Dispone,  infatti, il citato art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, che  “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando  dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla  prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”. Secondo  l’orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SSUU, n. 7441/93 e 1000/95)  condiviso dalla Sezione, tale norma va interpretata nel senso che  l’istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 5 della legge  5.2.1992 n. 91 non possa più essere respinta, decorso il periodo  sopraindicato, nemmeno adducendo la sussistenza di motivi inerenti la  sicurezza della Repubblica che, a termini dell’art. 6, comma 1, lett. c  della legge suindicata, precludono l’acquisto della cittadinanza  italiana” (TAR Lazio, Sez. II quater n. 859/2007 e n. 3485/2011).

Nella  fattispecie, essendo l’istanza in questione stata presentata in data  9.2.2007, il provvedimento di rigetto del 7.3.2011 risulta essere stato  tardivamente adottato quando ormai era già da tempo scaduto il termine  biennale prescritto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n.  91 sopra richiamato e quindi l’autorità procedente era decaduta dal  potere di rifiutare il beneficio richiesto.

Né, in senso  contrario, giova alla resistente invocare la possibilità di  applicazione, in via analogica - secondo la tesi sostenuta  dall'avvocatura erariale nella nota del 13.5.2010 richiamata e posta  anch’essa a fondamento dell’atto di diniego impugnato – della  sospendibilità del termine in contestazione durante il periodo  necessario per l'accertamento della responsabilità penale  dell’interessato prevista dall’art. 4 co. 6.

La disposizione  invocata, infatti, evidentemente finalizzata ad evitare l’inserimento  nella Comunità di soggetti che abbiano commesso reati, pone quale  condizione per la sospensione della procedura l’avvenuta proposizione  dell’azione penale, che invece nella fattispecie non si è verificata.

In  definitiva il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla  sopravvivenza dello Stato e dell'incolumità delle persone presenti sul  suo territorio, rispetto all’esigenza di unità del nucleo familiare del  soggetto italiano coniugato con persona straniera, solo per il  determinato biennio (T.A.R. Lazio, sez. II quater 4.7.2011 n. 5826),  imponendo all’Amministrazione, all’evidente fine di assicurare certezza  delle posizioni giuridiche dei componenti del nucleo familiare del  cittadino, di effettuare le dovute indagini entro il predetto lasso  temporale e quindi subordinando l’esercizio del potere di respingere  l’istanza di cittadinanza dei soggetti in parola al ripetuto termine  decadenziale.

Quanto infine alla dedotta inapplicabilità  dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 4, della  legge n. 241/1990 agli atti concernenti la difesa nazionale e la  pubblica sicurezza – anch’essa invocata dalla resistente –è già stato  chiarito che essa non può essere invocata al fine di superare la  preclusione di cui al citato art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992, in  quanto con la richiamata disposizione il legislatore non ha inteso  qualificare normativamente il comportamento inerte, quanto piuttosto  fissare un termine decadenziale per l’esercizio del potere in questione,  scaduto il quale l’Amministrazione viene privata del potere di  respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza (cfr., sul  punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n.  1000). In tale prospettiva la Sezione ha ripetutamente annullato i  provvedimenti di diniego adottati oltre il termine sopraindicato (T.A.R.  Lazio Roma, sez. II quater, 20 aprile 2011 , n. 3485).

In  conclusione, e per quanto sopra argomentato, il provvedimento di  diniego di cittadinanza italiana ed il presupposto parere del Consiglio  di Stato risultano illegittimi essendo stati adottati quando il potere  di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana  era ormai decaduto per il decorso del termine biennale fissato dall’art.  art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91.

Il ricorso va  pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto  del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato,  restando assorbite le ulteriori censure dedotte.

Sussistono,  tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le  spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater,

accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27.4.2012 e 11.10.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)