Sentenza n. 9323 del 13 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell’ istanza di concessione della cittadinanza italiana -  mancata valutazione complessiva della pericolosità sociale, essendosi la  PA limitata a valutare negativamente la sentenza di condanna per furto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6504 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Federico, con domicilio eletto  presso Maurizio Federico in Frosinone, via Tiburtina, 231;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso  per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per l'annullamento


decreto ministero dell’interno del 30.3.2009 di rigetto dell’ istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig., *****, premesso di essere presente da  oltre un decennio in Italia, di aver ivi stabilito il proprio nucleo  familiare composto da moglie connazionale e 4 figli, che nel frattempo  hanno acquisito o hanno comunque domandato la concessione della  cittadinanza italiana per naturalizzazione, di aver presentato la  domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 5.11.2003 ai  sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91,  impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro  dell’Interno del 30.3.2009 con cui è stata respinta considerazione dei  precedenti penali a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso  di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto  di motivazione ed istruttoria. Violazione dell’art. 10 bis della legge  n. 241/90; dell’art. 3 del DPR 394/99 e dell’art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90;

In  sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva  della pericolosità sociale, essendosi la PA limitata a valutare  negativamente la sentenza di condanna per furto del 9.11.98 senza  considerare il successivo provvedimento di estinzione del reato ai sensi  dell’art. 445 co 2 c.p. pronunciato dal Tribunale di Frosinone in data  19.12.2007 che comporta l’eliminazione di ogni effetto penale con  effetti equivalenti alla riabilitazione; tant’è che in data 12.1.2008  otteneva la Carta di soggiorno.

Contesta altresì di aver mai  fornito false generalità, ma di aver per mero errore, al momento  dell’arresto, indicato il nome Badaredene anzichè Badr Eddine, come  rappresentato in sede di impugnazione della sentenza di condanna penale.

Il  ricorrente lamenta di non aver potuto nella naturale sede  procedimentale rappresentare tali circostanze in quanto la PA ha omesso  di inviare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10  bis della legge n. 241/90. Rappresenta che trattasi comunque di elementi  che la PA avrebbe dovuto acquisire d’ufficio come prescritto dall’art.  18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di stile.

All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce  oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione  della cittadinanza motivato con riferimento ad un reato contro il  patrimonio per il quale è stato pronunciato il provvedimento di  estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 co 2 c.p.

Il ricorso  risulta fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione in  relazione all’epoca risalente ed alla tenuità del precedente penale  opposto.

Invero se in linea generale ed astratta si può ammettere  che la commissione di reati, anche di lieve entità, assuma valore  sintomatico dell’attitudine dell’istante ad infrangere la legge per  superare i disagi connessi alla mancanza di adeguate fonti di reddito -  circostanza che costituisce, di per sé, sufficiente motivo ostativo al  conseguimento dell’acquisto dello status di cittadino che comporta non  solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al  progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi si  solidarietà economica e sociale nei confronti della Collettività di  nuova appartenenza – e quindi costituire un elemento negativo nella  valutazione del requisito dell’illesae dignitatis – dall’altro lato ciò  non esime l’Amministrazione, specie ove si pronunci a distanza di tanti  anni dalla presentazione dell’istanza, di dar adeguatamente conto delle  specifiche scelte effettuate, evidenziando quali motivi inducano a  ritenere, nella fattispecie in esame, immutata la valutazione negativa  sul comportamento tenuto nel passato dell’istante, tenendo conto delle  specifiche circostanze del caso concreto (tra cui anche l’intervenuto  acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della  sua famiglia di cui non viene precisato in ricorso il momento del  conseguimento).

Ciò tanto più in presenza dell’intervenuta  dichiarazione di estinzione del reato, unico elemento posto a base della  determinazione impugnata.

Nessun addebito, invece, può essere  addossato all’Amministrazione relativamente alla violazione delle  garanzie di partecipazione procedimentale, in quanto la comunicazione al  ricorrente dell’esistenza dei motivi ostativi è stata dalla stessa  correttamente effettuata all’indirizzo da questi indicato nella  richiesta di concessione della cittadinanza, ricadendo sull’istanze  l’onere di comunicare le relative variazioni, nella specie non  rispettato.

In conclusione il ricorso va accolto, risultando il  provvedimento impugnato carente relativamente al punto di motivazione  sopra evidenziato, con conseguente annullamento, per quanto di ragione,  dell’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di  competenza dell’Amministrazione che, in esecuzione della presente  sentenza, dovrà provvedere alla riedizione dell’atto.

Sussistono,  tuttavia, giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento,  per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi  compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

accoglie

il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)