Sentenza n. 9329 del 13 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7374 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Pascasio, Elisa Fornaro, con  domicilio eletto presso Elisa Fornaro in Viterbo, via I. Garbini, 82;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;

per l'annullamento


-  del provvedimento del questore di viterbo in data 06.09.2010 e  notificato al ricorrente in data 01.08.2011, cat. a12/10 imm. (nr. 71)  di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi  di "richiesta di asilo";

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Con il ricorso in trattazione si impugna il  provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Viterbo ha  disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base  alla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento  della protezione internazionale che ha ritenuto di non riconoscere al  ricorrente la protezione internazionale.

Il medesimo ricorso,  come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi  (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 2280/2011, 11778/2009,  7166/2009 e 7702/2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di  questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 - “la situazione giuridica dello straniero, che  richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza  di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali  con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 cost. esclude  che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per  effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo,  al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di  fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una  mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e  delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore.  La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una  norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.

A  tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della  considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la  valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione  principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione  Territoriale o Nazionale - essendo, sotto tale profilo, irrilevante il  procedimento seguito per il riconoscimento di tale status - il che porta  ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da  parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione  del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura  che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6,  del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla  luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato  inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e  deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2  luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo dichiara

inammissibile

per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)