Sentenza n. 9338 del 13 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana - condanna  per guida in stato di ebbrezza e porto d’armi - osservazioni  dall’interessato presentate non hanno fornito elementi idonei a far  venir meno il valore del reato commesso e della condanna riportata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 10824 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Wally Salvagnini, Sabrina Erba,  Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in  Roma, p.zza Mazzini, 27;

contro


U.T.G.  - Prefettura di Piacenza; Ministero dell'Interno, rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


decreto  del Ministero dell’Interno di rigetto richiesta di concessione della  cittadinanza italiana atto di costituzione ex art. 31 l. n. 1034/71 (tar  emilia romagna-parma rg 232/09)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame, proposto davanti al TAR Emilia –Parma e qui  riassunto - il Sig. *****, premesso di essere presente da oltre un  decennio in Italia e di aver presentato la domanda di concessione della  cittadinanza italiana in data 20.7.2004 ai sensi dell’art. 9, comma 1,  lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91,  impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro  dell’Interno del 4.6.2009 con cui l’istanza in parola è stata respinta.

Il  provvedimento di diniego è stato adottato dal Ministero resistente in  considerazione del decreto penale di condanna per guida in stato di  ebbrezza emesso il 27.12.2006, ritenendo che le osservazioni  dall’interessato presentate a seguito del preavviso di cui all’art. 10  bis della legge n. 241/90 non fornissero elementi idonei a far venir  meno il valore del reato commesso e della condanna riportata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso di potere per difetto di motivazione e/p ingiustizia manifesta – irragionevolezza manifesta – palese illogicità.

In  sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva  della propria integrazione nel Paese, avendo la PA attribuito eccessiva  valenza negativa a due decreti di condanna penale per reati di  lievissima entità che non possono essere considerati di per sé indice di  pericolosità sociale (guida in stato di ebbrezza e porto d’armi,  quest’ultimo dichiarato estinto con provvedimento comunicato con  raccomandata del 7.4.2009), senza tener conto delle particolari  circostanze (trattansi di cacciavite della lunghezza di 22,5 cm) e del  fatto che per la condanna per guida in stato di ebbrezza l’istante era  in procinto di presentare l’istanza di estinzione, sussistendone i  presupposti per la relativa declaratoria, non avendo commesso ulteriori  delitti o contravvenzioni della stessa indole nei due anni successivi.  Ciò avrebbe dovuto essere positivamente valutato, unitamente  all’inserimento lavorativo - ed alla capacità reddituale attestata  dall’acquisto dell’immobile in cui abita- tant’è che è in possesso della  Carta di soggiorno.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di stile.

All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce  oggetto di impugnativa il provvedimento di diniego della concessione  della cittadinanza del 4.6.2009 motivato con riferimento ad un decreto  penale di condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciato in data il  27.12.2006, che il ricorrente ritiene affetto da eccesso di potere  sotto diversi profili sintomatici, in particolare per la lieve entità  degli addebiti.

Il ricorso è infondato.

L’esigenza di  dover tener conto della tipologia di reato, della pena comminata e della  data di commissione del fatto illecito - essendo l'Amministrazione è  tenuta ad una valutazione complessiva dell'interessato, “con conseguente  illegittimità del provvedimento di diniego di cittadinanza per difetto  di istruttoria e di motivazione quando risulti fondato esclusivamente su  di un piccolo precedente penale molto risalente nel tempo” (questa  sezione 18.1.2010 n. 292) - non ricorre nella specie, ove non si tratta  di precedenti penali risalenti nel tempo, bensì di condanna subita da  appena tre anni, e comunque trattasi di reato ritenuto tutt’altro che di  lieve entità.

Al contrario, come chiarito da costante  orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, il reato di guida  in stato di ebbrezza assume particolare valenza sintomatica nell’ambito  della valutazione dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere  chi lo ha commesso tra i propri cittadini - che investe l'opportunità  di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non  mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti  meritevoli di tutela anche a livello penale, la cui trasgressione può  ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di  integrazione nella comunità nazionale” – in quanto deve essere  considerato di particolare allarme sociale tant’è che è stato di recente  previsto un inasprimento delle pene (T.A.R. Lazio, sez. II quater,  15.5.2008 n. 4271 e 1.2.2008 n. 886; T.A.R. Torino Piemonte sez. II 03  aprile 2012 n. 399; T.A.R. Lazio, sez. II quater, 12.9.2012, n. 7723).

In  tali occasioni è stato altresì precisato che, in presenza di reati  indicativi di pericolosità, è legittimo il provvedimento di diniego  della concessione della cittadinanza motivato con riferimento a certe  categorie di reato, in ragione del loro valore sintomatico, e quindi  valutato come “fatto storico”, a prescindere dall’eventuale intervenuta  estinzione, proprio in quanto “indicativo di una personalità non incline  al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza  (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 18.4.2012 n. 3547, relativamente ai reati di rapina aggravata e lesioni).

Tali  principi sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in cui,  proprio dal complesso dei precedenti penali – anche se non tutti  menzionati nel provvedimento impugnato - sono significativi in tal  senso, non potendosi condividere il giudizio di “lieve entità” formulato  dal ricorrente sulla base delle dimensioni dell’arma di cui era in  possesso, comunque di lunghezza tale da renderla atta ad offendere,  sicchè la decisione, di natura altamente discrezionale e dalla valenza  latu senso politica, espressa dall’autorità procedente in merito  all’opportunità di non ammettere nella collettività nazionale un nuovo  membro che ritenga privo del requisito dell’illesae dignitatis appare  immune dai vizi di legittimità dedotti.

In tale prospettiva la  valutazione in merito all’opportunità di non ampliare la platea dei  membri del Popolo italiano mediante l’inserimento di un nuovo componente  che abbia nel recente passato (ultimo triennio) tenuto una condotta  atta a mettere a repentaglio l’incolumità dei consociati (porto d’armi e  guida in stato di ebbrezza) effettuata dall’autorità procedente non  appare affetto dai vizi denunciati, né sotto il profilo dell’eccesso di  potere - inteso nelle sue figure sintomatiche tradizionali della  illogicità, della contraddittorietà, della carenza di motivazione, del  difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti, nella fattispecie  non sussistenti - nè nelle forme più evolute del sindacato di  ragionevolezza " (così Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2010 , n. 4862).

A  quest’ultimo riguardo va osservato che l’orientamento volto ad  escludere l’automatica valenza ostativa delle sentenze di condanna ai  fini del conseguimento del permesso di soggiorno che consente allo  straniero di permanere – per un periodo di tempo di durata limitata o di  lungo periodo (Carta di soggiorno di cui il ricorrente è titolare) –  nel nostro Paese, non può essere esteso al caso, completamente diverso,  della concessione della cittadinanza italiana, che non costituisce un  mero titolo di soggiorno a tempo indeterminato, essendo connesso al  diritto di incolato, ma comporta l’inserimento, a titolo stabile,  dell’interessato nella Comunità nazionale, conferendogli uno status che  lo differenzia, nella sostanza, principalmente per la possibilità di  esercitare i diritti politici (elettorato attivo e passivo) e di  partecipare alle funzioni pubbliche che spettano, appunto al solo  cittadino, in quanto membro di un determinato Popolo. Proprio in  considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio  della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status, del  complesso della conseguenze che la valutazione dei precedenti penali  dello straniero che il legislatore s’é limitato a stabilire solo i  presupposti di ammissibilità – quelli prescritti dall’art. 9 della legge  n.91 del 1992 – che consentono all’interessato di avanzare l’istanza di  naturalizzazione -ma questi non costituiscono elementi di per sé  sufficienti per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso  dei procedimenti autorizzatori che sono configurati come attività  vincolata - né costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento  dell'invocato status, in quanto il legislatore ha riservato la sostanza  della decisione all’Amministrazione, attribuendole un’ampia  discrezionalità nella valutare l’opportunità di ampliare la platea dei  cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto che  comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di  contribuire al progresso anche economico del Paese e di assumersi  obblighi si solidarietà economica e sociale nei confronti della  Collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare  la sicurezza degli altri membri.

Si tratta di un procedimento  “concessorio” del tutto particolare in quanto non è volto tanto ad un  ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario,  attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad  un’attribuzione di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha  fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di  tali procedimenti tra quelli concessori. Ed appunto in quanto volto ad  una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il provvedimento  di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche  formale – in quanto investe uno degli elementi costitutivi dello Stato  (territorio, governo, popolazione) - e, di conseguenza, ha degli effetti  di portata generale che non sono limitati, come nelle concessioni in  senso proprio, che si limitano all’attribuzione di (singoli) benefici,  ma investe l’intera capacità della persona a partecipare  all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte e pertanto ha  significato e valore “politico” (cfr. Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000,  n. 4460, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99), com’è attestato anche dalla  solennità degli atti - quali l’essere il decreto concessorio adottato  dal Presidente della Repubblica Italiana e la previsione del giuramento  dell’interessato che lo lega “contrattualmente” al nuovo Stato di cui  entra a far parte.

In tale prospettiva il provvedimento  impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati  in gioco,è stato ritenuto recessivo l’interesse del privato ad essere  ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, ritenendo  inopportuno ampliare la platea dei membri del Popolo italiano mediante  l’inserimento di un nuovo componente che abbia nel recente passato  (ultimo triennio) tenuto una condotta atta a mettere a repentaglio  l’incolumità dei consociati (porto d’armi e guida in stato di ebbrezza)  non può ritenersi affetto dal dedotto profilo di irragionevolezza, non  essendo inficiato dalla maturazione dei requisiti per l’estinzione del  reato o dall’intervento del provvedimento dichiarativo dell’estinzione,  che non eliminano il fatto storico della condotta sotto il profilo della  valutazione dell’attitudine ad assumersi doveri di solidarietà sociale,  che comporta, in primis, quello di non attentare alla pubblica  incolumità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono,  tuttavia, giusti motivi, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali  in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di  giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)