Sentenza n. 9492 del 17 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per  motivi religiosi con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 7626 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ventrilla, con domicilio eletto  presso Gaetano Ventrilla in Roma, via G. Pitacco, 7;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le  Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di  Roma;

per l'annullamento


del  provvedimento notificato il 04-07-2012, di rigetto della richiesta di  conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi a lavoro  subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Maria  Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con  il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino filippino, impugna il  provvedimento di diniego della richiesta di conversione del permesso di  soggiorno ottenuto per motivi religiosi, con un permesso di soggiorno  per motivi di lavoro subordinato.

Il provvedimento del questore  di Roma risulta motivato sull’assunto che l’art. 14 del DPR 31.8.1999,  modificato dal PRR 334/2004, non prevede la conversione del permesso di  soggiorno per motivi religiosi.

Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione ha depositato documenti e una nota dell’ufficio immigrazione.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la redazione di una sentenza breve.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Il  ricorrente, al quarto motivo di ricorso, invoca la giurisprudenza di  questo Tribunale (sent. n. 1206 del 2009) secondo la quale il dato  normativo non sarebbe preclusivo della conversione del permesso di  soggirono da motivi religiosi in lavoro subordinato, in quanto pur non  contemplandolo espressamente non lo vieta nemmeno.

L’orientamento della sezione sul punto è in effetti consolidato (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II 25 luglio 2012, n. 6943; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 14 febbraio 2011, n. 1381)

In numerosi precedenti, infatti, questo Tribunale ha affermato che l’art. 14 del DPR 394/1999 non può interpretarsi – come ha fatto l’amministrazione nel  provvedimento impugnato e come sostengono alcune pronunce di altri TAR -  nel senso che soltanto le tipologie di permesso di soggiorno in esso  menzionate possano essere oggetto di conversione, in quanto detta norma  non prevede anche un’espressa esclusione della possibilità di effettuare  la conversione nelle ipotesi in essa non considerate. Tale circostanza è  tanto più indicativa ove si consideri che in altre norme, laddove il  legislatore ha voluto espressamente escludere la conversione, lo ha  detto chiaramente (per es. all’art. 40 del regolamento citato, ultimo  comma.)

In tale contesto normativo, la disposizione citata dalla  amministrazione (art. 14 DPR 394/1999) deve essere invece interpretata  alla luce dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98,  il quale prevede che secondo la quale "il permesso di soggiorno o il  suo rinnovo sono rifiutati (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi  elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di  irregolarità amministrative sanabili", ovviamente nel rispetto delle  quote di ingresso per le attività lavorative.

Il citato art. 5,  comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, è stato interpretato nel senso che è  possibile il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi  diversi da quelli che avevano sorretto l'originario permesso di  soggiorno, il che costituisce ulteriore dimostrazione dell'assenza di  preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli  richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente,  quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella  specie i "nuovi elementi" di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs.  n. 286/1998 sono rinvenibili nella circostanza che il ricorrente, in  vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare  attività lavorativa alle dipendenze del sig. ***, presso la ditta ***  con mansioni di operaio pulitore, essendo stato assunto in data  26.1.2011 con contratto a tempo determinato.

Occorre tuttavia  accertare, come correttamente ha evidenziato l’amministrazione  resistente nella nota del 23 ottobre 2012, la sussistenza delle quote di  ingresso consentiti per la categoria di permesso in esame, da  effettuarsi a cura dello Sportello Unico.

Pertanto, l'impugnato  provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di una inesistente  preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per  motivi religiosi , risulta illegittimo per errata interpretazione  dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dell'art. 5, comma  5, del D.Lgs. n. 286/1998 e deve pertanto essere annullato.

L’amministrazione  provvederà quindi a riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce  della presente pronuncia, verificando anche la capienza delle quote di  ingresso a titolo di permesso per lavoro subordinato.

Le spese  devono essere compensato considerata l’esistenza, in ambito nazionale,  di orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)