Sentenza n. 9569 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno -  istanza di emersione -  condanna per il reato di cui all’art 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 -  riabilitazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 3538 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bellumori, con domicilio eletto  presso Anna Bellumori in Roma, via Cipro 4 H;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


del  decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno  emesso dalla questura di roma in data 29 settembre 2009 e notificato in  data 5 febbraio 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente impugna il decreto del Questore di Roma notificato in data 5  febbraio 2010 con cui si comunica il rifiuto della istanza di rinnovo  del permesso di soggiorno in quanto condannato per il reato di cui  all’art 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Invero  il Collegio non può non tener conto della circostanza che per la  condanna indicata dalla Questura di Roma quale unico elemento ostativo  alla istanza di emersione è intervenuta riabilitazione con ordinanza n.  3221/2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma la quale, ai sensi  dell'art. 179 c.p. "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto  penale della condanna", tra i quali va ricompreso anche il predetto  effetto ostativo.

Sotto tale profilo, va altresì considerato il  disposto di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 che impone alla  Autorità amministrativa la valutazione delle circostanze sopravvenute  laddove le stesse consentano una determinazione positiva sull’istanza  dell’interessato (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 “il permesso di  soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare  i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio  dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e  sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il  rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”).

Deve  allora trovare applicazione il principio secondo cui la condanna penale  alla quale sia sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione perde  quella valenza ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di  soggiorno, dovendo a tal punto occorrere, sulla base della predetta  riabilitazione quale elemento nuovo ex citato art. 5, un'analisi della  concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del  suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e  della durata della sua permanenza nello stesso.

La sopravvenuta  riabilitazione comporta in definitiva che il ricorso sia accolto, con  conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo  dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda dell’interessato  volta al rilascio del titolo abilitativo senza poter più tener conto  della ripetuta risalente condanna.

Sussistono i motivi per  disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione  dell’intervento della riabilitazione solo in un momento successivo alla  emanazione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)