Sentenza n. 9576 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - ricorso straordinario al Capo dello Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5202 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto  presso Alessandro Testa in Roma, via di S. Angela Merici, 16/A;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  D.P.R. del 7.03.11 con il quale è stato dichiarato inammissibile il  ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il rigetto  della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti gli  atti presupposti e consequenziali, ed in particolare del parere di  reiezione espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato nell’adunanza  del 23 giugno 2010 sul ricorso straordinario presentato dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Il  ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia  nell’anno 2002 ed ha ottenuto il permesso di soggiorno in seguito alla  procedura di regolarizzazione ex L. 222/02.

Mentre svolgeva  regolare attività lavorativa, si è ammalato di T.B.C. ed ha dovuto  subire anche un intervento chirurgico ai polmoni. Ha perso il lavoro e  la Questura di Milano, con il provvedimento del 4/4/06, gli ha negato il  rinnovo del permesso di soggiorno.

Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. del 7/3/11, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un atto non definitivo.

Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto il seguente motivo di impugnazione:

1.  Violazione e/o omessa ed erronea applicazione di legge (art. 14 del  D.P.R. 24/11/71 n. 1199 in relazione ai possibili esiti del procedimento  giustiziale come desumibili dall’art. 13 dello stesso D.P.R.);  Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3  della L. 241/90; Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 della  L. 91/92 e dell’art. 3 del D.L. 25/11/89 n. 382 e succ. integr.);  eccesso di potere per violazione di circolari, per carenza di  istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti,  per illogicità manifesta e per violazione per principio di  ragionevolezza.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento  decisorio del ricorso straordinario è impugnabile per vizi di forma e di  procedimento.

Il decreto impugnato – con il quale è stato  dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario per la mancanza  di definitività dell’atto – sarebbe affetto da vizi procedimentali in  quanto la decisione non ha tenuto conto l’atto era inoppugnabile – e  quindi definitivo - al momento della proposizione del ricorso  straordinario, essendo trascorso il termine previsto dalla legge per il  ricorso amministrativo.

L’errore sarebbe imputabile  all’amministrazione che nella propria relazione avrebbe omesso di  indicare al Consiglio di Stato che il ricorso straordinario era stato  proposto ottantadue giorni dopo la notifica del decreto del Questore di  Milano.

L’errore di giudizio non sarebbe quindi imputabile al Consiglio di Stato e dunque il ricorso sarebbe ammissibile.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO


Il ricorso è inammissibile.

Secondo  il costante orientamento della giurisprudenza, l’impugnabilità della  decisione del ricorso straordinario è circoscritta ai soli vizi di forma  e del procedimento che si siano verificati in una fase successiva  all’intervento del Consiglio di Stato, - concernenti quindi eventuali  vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della  Repubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986 n. 836;  Cons. Stato Sez. V 27/2/07 n. 999),  - e ciò in relazione al principio di alternatività tra ricorso  straordinario e ricorso giurisdizionale ed alla necessità di evitare che  l’impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del  giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con  conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla  decisione del ricorso straordinario (cfr., tra le tante, T.A.R. Toscana  Sez. II 4/12/09 n. 2984; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17/7/09 n. 619;  T.A.R. Toscana Sez. I 2/2/09 n. 189; Cons. Stato Sez. V 15/12/08 n.  6194; T.A.R. Basilicata Sez. I 26/9/08 n. 625; T.A.R. Toscana sez. II  30/5/08 n. 1541).

Ne consegue che i vizi relativi all’erronea  declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario attengono alla  controversia sulla quale si è pronunciato l’organo consultivo, e non  essendo insorti successivamente all’emissione del parere da parte del  Consiglio di Stato, non possono essere dedotti in sede di impugnazione  giurisdizionale dinanzi al T.A.R.

Del resto, contrariamente a  quanto dedotto dal ricorrente, il parere del Consiglio di Stato di  inammissibilità del ricorso straordinario è stato rilasciato nella piena  consapevolezza dell’avvenuto decorso dei termini previsti per la  proposizione del ricorso gerarchico (essendo stato adottato il decreto  del Questore in data 23 marzo 2006 ed essendo stato proposto il ricorso  straordinario soltanto in data 4 luglio 2006)

Peraltro, il  Consiglio di Stato ha più volte ritenuto che costituiscono atti  definitivi quelli che costituiscono l'espressione ultima, in linea  verticale, della volontà della Pubblica Amministrazione, (cfr. Consiglio  Stato sez. III 23 settembre 2009 n. 2260), assumendo in questo caso  rilievo preminente la peculiare natura amministrativa dello strumento,  diverso sotto questo profilo dai gravami in sede giurisdizionale, con  conseguente impossibilità di far discendere la definitività dell’atto  dalla sua inoppugnabilità per mero decorso dei termini di impugnazione.

Deve  infine rilevarsi che l’esclusione dell’impugnazione della decisione sul  ricorso straordinario per vizi diversi da quelli di forma e di  procedimento, intervenuti successivamente al parere del Consiglio di  Stato in sede consultiva, non può ritenersi lesiva del diritto -  riconosciuto dall’art. 113 Cost.- di ottenere tutela giurisdizionale,  atteso che l’utilizzo del ricorso straordinario è frutto di una autonoma  scelta del ricorrente (cfr. T.A.R. Toscana Sez. II 30/5/08 n. 1541).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto  alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la  compensazione tra le parti tenuto conto della condizione di indigenza  del ricorrente.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo dichiara

inammissibile

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)