Sentenza n. 9587 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno  rilasciato per motivi di studio - diritto di ricongiungimento familiare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 471 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Laura Corona, con domicilio eletto  presso Laura Corona in Roma, via Cola di Rienzo, 149;

contro


Ministero  dell'Interno .- Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  decreto della Questura di Roma del 5 febbraio 2010, notificato il 19  dicembre 2011, con il quale si dispone l'archiviazione dell'istanza di  rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno .- Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


La  ricorrente, cittadina coreana, risiede legalmente in Italia dal 1994  con il marito, anch’egli cittadino coreano, legalmente soggiornante in  Italia.

In Italia sono nati i suoi due figli che frequentano la scuola italiana

Ha sempre ottenuto il permesso di soggiorno fino al 24/3/06.

In data 30/3/06 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

L’Amministrazione non ha potuto inviare il preavviso di diniego perché è risultata irreperibile all’indirizzo indicato.

Con  il provvedimento impugnato la sua domanda è stata respinta avendo  l’Amministrazione ritenuto che – stante la sua irreperibilità - fosse  venuto meno l’interesse al rilascio del titolo di soggiorno e che  comunque non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di  soggiorno ad alcun titolo.

Avverso detto provvedimento la  ricorrente ha dedotto i vizi di violazione degli artt. 7 e 10 bis della  L. 241/90 e di difetto di motivazione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 809/12 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La  ricorrente risiede legalmente in Italia da quasi venti anni con  l’intera famiglia, i suoi figli sono nati a Roma, ed il coniuge svolte  regolare attività lavorativa autonoma in Italia, ha sempre ottenuto il  rinnovo del permesso di soggiorno, dispone di un alloggio: risulta  dunque applicabile alla situazione della ricorrente la disposizione  recata dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 – nel testo aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs.n. 5/07 – secondo cui, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quanto lo  straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, si  deve tener conto anche della natura ed effettività dei vincoli familiari  dell’interessato e della durata del soggiorno dello straniero nel  territorio dello Stato.

La giurisprudenza ha precisato che la  valutazione dell’effettività e della natura dei vincoli familiari va  effettuata non soltanto in caso di ricongiungimento familiare, ma in  tutte le ipotesi in cui il provvedimento di diniego incide sui legami  familiari del richiedente il permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Lazio  Sez. II Quater 30/6/11 n. 5758; Cons. Stato Sez. VI 13/9/2010 n. 6566).

Inoltre  la sua condizione familiare, ove valutata, le avrebbe consentito di  poter richiedere anche il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il provvedimento impugnato risulta quindi viziato per difetto di motivazione e deve essere pertanto annullato.

Quanto  alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la  compensazione tra le parti, atteso che violazione da parte della  ricorrente dell’obbligo di comunicare alla Questura la variazione di  residenza, ha reso impossibile la partecipazione in sede procedimentale,  incidendo in modo determinante sull’esito del procedimento.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)