Sentenza n. 9590 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Decreto di respingimento dell’istanza volta ad ottenere la cittadinanza  italiana - sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della  Repubblica - aderente al movimento islamico di predicatori itineranti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2387 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma,  via Principe Eugenio, 15;

contro


Prefettura  di Bologna; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  12;

per l'annullamento del decreto di respingimento dell’istanza  volta ad ottenere la cittadinanza italiana, notificato al ricorrente in  data 16 febbraio 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con il ricorso in trattazione il ricorrente indicato in epigrafe espone che:

- è cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia;

-  in data 5 febbraio 2007 presentava una istanza volta ad ottenere la  concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f)  della legge 5.2.1992, n. 91;

-  in data 16 febbraio 2009 riceveva la notifica del provvedimento n.  K10/112266/R del 10 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la  menzionata istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Ciò  esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto diniego, deducendo la  violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.

La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti.

Con  decreto presidenziale n. 6/2010 il Tribunale ha chiesto al Ministero  dell’Interno di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e  di depositare tutti gli atti istruttori sulla base dei quali è stato  adottato il provvedimento impugnato.

Il Ministero dell’Interno ha depositato la documentazione richiesta.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica dell’11 ottobre 2012.

Il  ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Ministro  dell’Interno n. K10/112266/R del 10 ottobre 2008 con il quale è stata  respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana,  presentata il 5 febbraio 2007 dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art.  9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91.

Il menzionato  provvedimento di diniego, richiamata l’ampia discrezionalità  dell’Amministrazione, risulta adottato principalmente sul presupposto  che “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi attinenti  alla sicurezza della Repubblica, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c)  della legge 91/1992”.

La disposizione che regola la materia è  contenuta nella legge n. 91/1992, che, all’art. 9, così dispone: “La  cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente  della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del  Ministro dell’Interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o  uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati  cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e,  in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ; b)  allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede  legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni  successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato  servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello  Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se  risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della  Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni  nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede  legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Con  decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri,  la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia  reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale  interesse dello Stato”.

Nel primo motivo di ricorso si deduce il  vizio di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendosi che  nel provvedimento impugnato il Ministero – dopo aver riaffermato l’ampia  discrezionalità di cui dispone nel concedere la cittadinanza italiana –  si sarebbe limitato a richiamare l’attività informativa svolta dalla  quale sarebbero emersi elementi ostativi di pericolo, senza, tuttavia,  indicare le specifiche ragioni del diniego. Pertanto, non sarebbe  possibile ripercorrere l’iter logico seguito nell’adozione dell’atto.

Il motivo è infondato.

A  seguito di decreto istruttorio è stata depositata la nota del  Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 18 giugno 2008,  prot. n. 157777, nella quale si dichiara che “lo straniero in oggetto è  emerso all’attenzione quale aderente al movimento islamico di  predicatori itineranti TABLIGH EDDAWA. Detto movimento è all’attenzione,  oltre che per il dettato radicale e l’attività di proselitismo, quale  potenziale bacino di reclutamento in favore del fondamentalismo islamico  nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di soggetti legati a  gruppi terroristici. L’istante parteciperebbe attivamente alle  iniziative organizzate da tale sodalizio nelle varie località italiane”.

Il Ministero dell’Interno ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Ritiene  il Collegio di dover condividere le conclusioni dell’Amministrazione,  tenuto conto degli orientamenti costanti e consolidati del giudice  d’appello.

Il giudizio negativo del Ministero, infatti, risulta  motivato con riferimento a fatti accertati in sede istruttoria e tali da  non garantire, secondo l’apprezzamento dell’Amministrazione, l’assoluta  affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo della sicurezza  dello Stato.

Dalla lettura degli atti depositati riesce a ben  comprendersi che i “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”  sono stati acquisiti mediante “attività informative” che hanno  evidenziato che il ricorrente non offre sufficienti garanzie di  affidabilità. Dall’atto si evince, infatti, che, secondo la valutazione  operata dal Ministero dell’Interno, l’attività del richiedente già da  ora presenta un qualche margine di rischio per la sicurezza dello Stato e  che quindi non è opportuno concedergli la cittadinanza perché ciò  potrebbe agevolare la sua attività potenzialmente pericolosa.

La  valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rientra negli  apprezzamenti di merito non sindacabili se non per travisamento dei  fatti ed illogicità, vizi che non paiono sussistere nel caso di specie.

Ne  consegue che il provvedimento di diniego risulta correttamente adottato  in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992,  secondo cui tra le ipotesi che precludono l'acquisto della cittadinanza  ai sensi del precedente art. 5, vi è “la sussistenza, nel caso  specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della  Repubblica”, poiché la valutazione sottostante al provvedimento di  concessione della cittadinanza italiana - come già ricordato - è  ampiamente discrezionale, oltre che subordinata alla considerazione  degli interessi collettivi, alla cui salvaguardia è preordinato il  potere stesso (Cons. Stato Sez. IV, 6504/05;  942/99; ecc.) e nella fattispecie la motivazione appare adeguata ben  potendo comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell’Interno  ha ritenuto di non poter accogliere la domanda.

Con una seconda  censura, la parte ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato  per violazione delle disposizioni normative in tema di partecipazione  dell’interessato al procedimento amministrativo.

La censura è infondata.

Osserva  il Collegio come secondo il disposto di cui all’art. 21 octies, comma  2, L. n. 241/1990 “Il provvedimento amministrativo non è comunque  annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento  qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del  provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto  adottato”.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha evidenziato in  giudizio tutti gli elementi che sono stati alla base del giudizio  negativo operato in sede di valutazione della istanza avanzata dal  ricorrente; né, d’altra parte, l’odierno ricorrente ha dimostrato in  alcun modo la sussistenza di elementi in grado di superare il giudizio  negativo espresso dalla Amministrazione. Ciò determina, diversamente da  quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’irrilevanza di una eventuale  partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, che non  avrebbe potuto in ogni caso apportare alcun elemento significativo alla  favorevole definizione del procedimento amministrativo.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

respinge

.

Condanna la  parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero dell’Interno,  delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00  oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)