Sentenza n. 9594 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno - nulla osta al lavoro -  falso contratto di lavoro, ed aveva ottenuto l’autorizzazione al lavoro  fraudolentemente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1863 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Pelagalli, Fabio Madella, con  domicilio eletto presso Claudia Pelagalli in Roma, piazza Santa Maria  Maggiore 12;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma,  Questura di Terni, Prefettura di Terni;

per l'annullamento


del  decreto della Questura di Roma del 9-11-2009, notificato in data  7-12-2009, di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente è entrato in Italia nel 2009, munito di visto di ingresso  per lavoro subordinato, in seguito al rilascio del nulla osta da parte  dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Terni, su richiesta del  datore di lavoro Sig. ***.

In data 12 marzo 2009 si è recato  presso lo S.U.I. di Terni per sottoscrivere il contratto di soggiorno,  ma il datore di lavoro si è rifiutato di assumerlo e quindi gli è stato  consegnato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per  attesa occupazione.

Ha quindi inoltrato alla Questura di Terni la  richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione; avendo  trovato lavoro a Roma, ha reiterato la richiesta di permesso di  soggiorno per attesa occupazione alla Questura di Roma, inviando anche  il nuovo contratto di soggiorno.

In data 7/12/09 gli sono stati  notificati i dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno della  Questura di Terni e della Questura di Roma.

La Questura di Roma,  in particolare, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno in  quanto la Questura di Terni aveva già respinto la sua domanda,  sostenendo che da indagini di polizia giudiziaria, era emerso che il  ricorrente era entrato in Italia tramite un falso contratto di lavoro,  ed aveva ottenuto l’autorizzazione al lavoro fraudolentemente.

Avverso  detti provvedimenti il ricorrente ha dedotto la censura di violazione  di legge sostenendo di non essere indagato e di non essere a conoscenza  della presunta falsità del rapporto di lavoro, trovandosi in Cina al  momento della presentazione della richiesta di assunzione; ha poi  rilevato che non è stata ancora accertata la responsabilità penale del  datore di lavoro; infine ha aggiunto che lavora regolarmente (come  provato in giudizio) e che ha quindi diritto al rilascio del permesso di  soggiorno per attesa occupazione, come indicato nella circolare  ministeriale del 20 agosto 2007.

Con  ordinanza n. 9366/11 il Collegio ha chiesto chiarimenti alla Questura  di Terni in merito alle indagini di polizia giudiziaria nei confronti  del datore di lavoro, al fine di accertare se fossero sfociate in un  procedimento penale nei confronti del solo datore di lavoro o anche nei  confronti del ricorrente, ed ha chiesto altresì allo S.U.I. di Terni di  precisare se fosse stato stipulato o meno il contratto di soggiorno,  essendovi dubbi in proposito.

Con nota del 10/1/12, lo S.U.I. di  Terni ha confermato che il contratto di soggiorno non è stato mai  stipulato tra le parti, e con nota dell’11/1/12, la Questura di Terni ha  chiarito che le indagini di polizia giudiziaria nei confronti datore di  lavoro sono sfociate in un procedimento penale pendente dinanzi al  Tribunale di Terni nel quale è imputato il solo datore di lavoro, non  essendo stato sollevato alcun addebito in sede penale nei confronti del  cittadino extracomunitario.

Secondo la Questura, però, la somma  di € 4.000,00 versata dal ricorrente sarebbe stata talmente elevata per  lo svolgimento di una pratica amministrativa che egli avrebbe dovuto  rendersi conto dell’esistenza di un illecito.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente  ritiene il Collegio di dover precisare che dalla disamina del ricorso  si evince chiaramente che l’impugnativa è stata proposta non soltanto  nei confronti del decreto della Questura di Roma indicato nell’epigrafe  del ricorso, ma anche nei confronti dell’atto presupposto costituito dal  provvedimento della Questura di Terni, notificato contestualmente, e  recante la medesima motivazione.

Tra i due atti sussiste,  infatti, il rapporto di presupposizione, essendo l’uno (il decreto del  Questore di Roma) la mera riproduzione dell’altro (il decreto del  Questore di Terni).

Stante l’identità di contenuto tra i due atti, le censure proposte avverso l’uno si estendono anche all’altro decreto.

La  competenza del T.A.R. Lazio sussiste, in base all’art. 13 comma 4 bis  del c.p.a., anche con riferimento al decreto del Questore di Terni, in  considerazione del rapporto di connessione esistente tra i due atti.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il  ricorrente è entrato in Italia in seguito al rilascio di regolare nulla  osta da parte dello S.U.I. di Terni, detto nulla osta non è mai stato  ritirato dall’Amministrazione, neppure dopo l’inizio del procedimento  penale a carico del datore di lavoro, e deve di conseguenza ritenersi  ancora efficace.

Al momento della richiesta di assunzione  nominativa, necessaria per il rilascio del nulla osta da parte dello  S.U.I., il ricorrente si trovava in Cina e dunque non ha sicuramente  concorso nella realizzazione del presunto illecito, tant’è vero che non  risulta indagato, come chiarito dalla stessa Questura di Terni.

Può  presumersi che fosse in buona fede, e che non conoscendo le procedure  necessarie per il rilascio del nulla osta, abbia versato le somme di  denaro richieste senza rendersi conto che il pagamento poteva nascondere  un possibile illecito.

Dagli atti di causa non emerge quale sia  stato l’esito del procedimento penale a carico del suo datore di lavoro,  e se sia stata effettivamente provata in giudizio la falsità del  rapporto di lavoro.

Certamente, al momento dell’adozione dell’atto, la prova non vi era, essendovi soltanto indagini di polizia giudiziaria.

In  ogni caso, il ricorrente è entrato in Italia con regolare nulla osta,  ed oggi svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di un altro  datore di lavoro (come provato in atti), elemento – questo - valutabile  ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98.

Ritiene  quindi il Collegio che legittimamente il ricorrente abbia richiamato la  circolare ministeriale del 20/8/07, in quanto la mancata stipulazione  del contratto di soggiorno per causa imputabile al datore di lavoro  (qualunque essa sia, indisponibilità per ragioni economiche, decesso, e  così via) se non può comportare il rilascio del permesso di soggiorno  per motivi di lavoro subordinato, non può condurre automaticamente al  rigetto della domanda, potendo il cittadino straniero richiedere il  permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Poiché il  ricorrente è entrato in Italia con un regolare nulla osta, ancora  efficace, non ha stipulato il contratto di soggiorno per cause a lui non  imputabili – e non ha concorso nella realizzazione del presunto reato -  può legittimamente chiedere il permesso di soggiorno per attesa  occupazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con  conseguente annullamento dei decreti del Questore di Terni del 23  settembre 2009 e del Questore di Roma del 9 novembre 2009.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)