Sentenza n. 9598 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  per motivi di lavoro autonomo - condanna irrevocabile -  accertamento  pericolosità sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7313 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Simone Maria Fazio, con domicilio  eletto presso Enrico Valentini in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;

per l'annullamento


-  del decreto della Questura di Viterbo in data 29.04.2011 cat. A12/Imm.  (nr. 2011/086) di rigetto dell'istaza di aggiornamento di permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


A  mezzo del ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato,  l’odierno ricorrente impugna il decreto del Questore di Viterbo Cat. A  12/Imm/2011, del 29 aprile 2011, notificatogli il 30 maggio 2011,  recante la revoca del “permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo  periodo” per motivi di lavoro autonomo.

La revoca, in  particolare, è fondata sull’esistenza di una sentenza di condanna  penale, divenuta irrevocabile nel 2007, per il reato di violazione delle  norme sul diritto di autore e sulla rilevata assenza di fonti lecite di  reddito tali da evidenziare la mancanza di mezzi di sussistenza.

Nella prospettazione attorea, siffatta determinazione è illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 3/2007 di attuazione della direttiva CEE, ai cui sensi per negare ingresso  all’istanza sarebbe stato necessario far luogo ad una concreta  valutazione della pericolosità sociale del ricorrente e non limitarsi,  come invece avvenuto, a riprodurre il mero elenco delle condanne a suo  carico.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione, senza svolgere difese scritte.

Con ordinanza collegiale n. 3579 del 28 settembre 2011 è stato concesso ingresso all’invocata tutela cautelare.

Siffatta  conclusione interinale va in questa sede resa definitiva in  accoglimento del secondo ed assorbente mezzo di impugnazione.

Ed invero, l’art. 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 recita testualmente:

“Il  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può  essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la  sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolosità si tiene  conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie  indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o  nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito  dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di  eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti  dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Ai  fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del  permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto  altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e  dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Detto testo è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo  periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini,  l'apprezzamento della pericolosità dello straniero agli automatismi  determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente.

Ne  deriva che l’odierna previsione richiede che l'eventuale diniego di  rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da  una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a  formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi  (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133),  tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la durata  del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale,  familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons.  Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 13 dicembre 2009, n. 7571).

In  sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato  legato alla tutela del diritto di autore (di cui anche qui trattasi) in  carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente,  non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno  per lavoro subordinato (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624; Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9336).

Facendo  applicazione di siffatti consolidati principi, non può negarsi la  fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta ed  attuale, valutazione della pericolosità sociale dello straniero in  discorso, posto che il diniego si fonda esclusivamente sull’indicazione  dell’esistenza della pronuncia penale e sulla considerazione che la  succitata sentenza “è ostativa all’ingresso e soggiorno in Italia”.

D’altra  parte, così come rilevato in sede cautelare, l’odierno ricorrente ha  anche evidenziato il progressivo conseguimento di un idoneo reddito da  lavoro autonomo dimostrando, in tal modo, di essere in possesso di mezzi  di sussistenza derivanti da fonti lecite.

Ne consegue, assorbito quant’altro, la fondatezza della doglianza esaminata e, quindi, del gravame.

Per  l’effetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione,  deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in  carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata.

Le  spese di giudizio vanno, comunque, compensate, avuto anche conto che il  ricorrente ben avrebbe potuto far valere nella sede amministrativa le  ragioni qui spese, all’esito della ricezione dell’avviso di avvio del  procedimento.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)