Sentenza n. C-356/11 e C-357/11 del 6 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE

Cittadinanza dell’Unione - Diritto al ricongiungimento familiare −  Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri,  cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale  tali minori possiedono la cittadinanza − Diritto di soggiorno permanente  in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento  esclusivo dei cittadini dell’Unione - Ricostituzione delle famiglie a  seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e  della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali  matrimoni − Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di  origine dei cittadini dell’Unione − Diniego del diritto di soggiorno ai  nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti

SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)

6 dicembre 2012 (*)


«Cittadinanza  dell’Unione – Articolo 20 TFUE − Direttiva 2003/86/CE − Diritto al  ricongiungimento familiare − Cittadini dell’Unione in tenera età  residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio  dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza −  Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è  stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione −  Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri  con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi  cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni − Domande di  ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini  dell’Unione − Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto  all’assenza di risorse sufficienti − Diritto al rispetto della vita  familiare − Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori»

Nelle cause riunite C‑356/11 e C‑357/11,


aventi  ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus  (Finlandia), con decisioni del 5 luglio 2011, pervenute in cancelleria  il 7 luglio 2011, nei procedimenti

O.,

S.

contro


Maahanmuuttovirasto (C‑356/11),

e

Maahanmuuttovirasto,

contro


L. (C‑357/11),

LA CORTE (Seconda Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE.

2         Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie  pendenti tra, da un lato, il sig. O. e la sig.ra S., entrambi cittadini  di paesi terzi, e il Maahanmuuttovirasto (Ufficio per l’immigrazione)  (causa C‑356/11) e, dall’altro, tra quest’ultimo e la sig.ra L.,  anch’essa cittadina di un paese terzo (causa C‑357/11), in merito al  rigetto delle loro domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento  familiare.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2003/86/CE

3        I considerando 2, 4, 6 e 9 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al  ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12), sono così formulati:

«(2)       Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere  adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di  rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di  diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti  fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8  della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”].

(...)

(4)       Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere  la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità  socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione  economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità [europea],  enunciato nel trattato [CE].

(…)

(6)      Al fine di  assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la  creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di  criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al  ricongiungimento familiare.

(…)

(9)      Il  ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri  della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni».

4         Come risulta dall’articolo 1 della suddetta direttiva, lo scopo della  medesima «è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto  al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi  terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».

5        L’articolo 2 della medesima direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)       “cittadino di un paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione  ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

(…)

c)       “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante  in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il  ricongiungimento familiare;

d)      “ricongiungimento familiare”:  l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un  cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato  membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal  fatto che il legame familiare sia anteriore».

6        L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:

«1.       La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di  un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo  di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di  ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della  sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro  status giuridico.

(…)

3.      La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione».

7        L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«In  virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni  stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano  l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a)      il coniuge del soggiornante;

b)      i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…)

c)       i figli minorenni (…) del soggiornante, quando quest’ultimo sia  titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento (…)

d)       i figli minorenni (…) del coniuge, quando quest’ultimo sia titolare  dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento».

8         Nell’esame della domanda di ingresso e di soggiorno, gli Stati membri  devono tenere nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei  minori, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della medesima  direttiva.

9        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:

«Al  momento della presentazione della domanda di ricongiungimento  familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha  presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:

(…)

c)       di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i  suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello  Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse  rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della  soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del  numero di familiari».

10      L’articolo 17 della suddetta direttiva è così formulato:

«In  caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del  permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei  confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri  prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli  familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato  membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con  il suo paese d’origine».

La direttiva 2004/38/CE

11      L’articolo 1 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al  diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che  modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,  90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica GU L  229, pag. 35), così recita:

«La presente direttiva determina:

a)       le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno  nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e  dei loro familiari;

b)      il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;

(…)».

12      L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

(…)

c)      i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge (…)

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (…)

3)       “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino  dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera  circolazione o di soggiorno».

13      L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«La  presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si  rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la  cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto  2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

Il diritto finlandese

14      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sugli stranieri (Ulkomaalaislaki) prevede quanto segue:

«Ai  fini dell’applicazione della presente legge, sono considerati familiari  il coniuge della persona residente in Finlandia nonché i figli non  coniugati minori di 18 anni affidati alla persona residente in  Finlandia. Se la persona residente in Finlandia è un minore, familiare è  la persona che ne ha l’affidamento (…)».

15      L’articolo 39, paragrafo 1, della suddetta legge è così formulato:

«Il  rilascio di un permesso di soggiorno presuppone che lo straniero  disponga di risorse sufficienti, salvo disposizioni contrarie previste  dalla presente legge. In casi particolari, può essere concessa una  deroga al requisito delle risorse sufficienti se ciò sia giustificato da  circostanze eccezionalmente gravi oppure qualora lo richieda  l’interesse superiore del figlio (...)».

16      L’articolo 47, paragrafo 3, di tale medesima legge enuncia quanto segue:

«Ai  familiari di uno straniero, al quale venga rilasciato un permesso di  soggiorno continuato o permanente, viene rilasciato un permesso di  soggiorno continuato».

17      L’articolo 66 bis della legge sugli stranieri così prevede:

«Allorché  il permesso di soggiorno venga richiesto in base ad un legame  familiare, in sede di valutazione dell’eventuale rigetto della domanda  si devono prendere in considerazione la natura e la solidità dei legami  familiari dello straniero, la durata del suo soggiorno all’interno del  paese nonché l’esistenza di vincoli familiari, culturali o sociali col  suo paese di origine (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑356/11

18       Il 4 luglio 2001 la sig.ra S., una cittadina ghanese residente in  Finlandia sulla base di un permesso di soggiorno permanente, si è unita  in matrimonio con un cittadino finlandese dal quale ha avuto un figlio  nato l’11 luglio 2003. Quest’ultimo possiede la cittadinanza finlandese e  ha sempre risieduto in Finlandia. A partire dal 2 giugno 2005 alla  sig.ra S. è stato concesso l’affidamento esclusivo del figlio. I coniugi  hanno divorziato il 19 ottobre 2005. Il padre del bambino risiede in  Finlandia.

19      Emerge dalla decisione di rinvio che, durante  il suo soggiorno in Finlandia, la sig.ra S. ha studiato, ha fruito di un  congedo di maternità, ha seguito una formazione ed esercitato  un’attività professionale.

20      Il 26 giugno 2008 la sig.ra S.  ha sposato il sig. O., cittadino ivoriano. Il 3 luglio 2008  quest’ultimo ha presentato al Maahanmuuttovirasto una domanda di  permesso di soggiorno sulla base di tale matrimonio. Da tale unione, il  21 novembre 2009, in Finlandia, è nato un figlio di cittadinanza ghanese  del quale entrambi i coniugi hanno la cura. Il sig. O. abita con la  sig.ra S. e i suoi due figli.

21      Dalla decisione di rinvio  emerge che il 1° gennaio 2010 il sig. O. ha sottoscritto un contratto di  lavoro della durata di un anno che prevedeva un orario lavorativo di  otto ore giornaliere e una retribuzione oraria di EUR 7,50. Tuttavia,  egli non ha prodotto documenti comprovanti l’effettiva prestazione  lavorativa conformemente a tale contratto.

22      Con decisione  del 21 gennaio 2009 il Maahanmuuttovirasto ha respinto la domanda di  permesso di soggiorno sottoposta al suo vaglio in ragione del fatto che  il sig. O. non disponeva di risorse sufficienti. Esso ha inoltre  ritenuto che, nel caso di specie, non sussistesse alcun motivo per  derogare al requisito dei mezzi di sussistenza, come consentito  dall’articolo 39, paragrafo 1, della legge sugli stranieri in presenza  di circostanze eccezionalmente gravi oppure qualora lo richieda  l’interesse del figlio.

23      Con sentenza del 27 agosto 2009,  lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha  respinto il ricorso di annullamento presentato dal sig. O. avverso la  suddetta decisione di rigetto.

24      Pertanto, la sig.ra S. e  il sig. O. hanno impugnato detta sentenza dinanzi al Korkein  hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema).

Causa C‑357/11

25       La sig.ra L., cittadina algerina, soggiorna regolarmente in Finlandia  dal 2003. Essa ha ottenuto in tale paese un permesso di soggiorno  permanente a seguito del suo matrimonio con un cittadino finlandese. Da  tale unione è nato nel 2004 un figlio che possiede la doppia  cittadinanza, finlandese e algerina, e che ha sempre risieduto in  Finlandia. I coniugi hanno divorziato il 10 dicembre 2004 e la sig.ra L.  ha ottenuto l’affidamento esclusivo del loro figlio. Il padre del  bambino risiede in Finlandia.

26      Il 19 ottobre 2006 la  sig.ra L. ha sposato il sig. M., cittadino algerino, giunto legalmente  in Finlandia nel marzo 2006, dove ha chiesto asilo politico e dove,  stando alle sue dichiarazioni, ha vissuto con la sig.ra L. a partire  dall’aprile del medesimo anno. Il sig. M. è stato rinviato nel suo paese  di origine nell’ottobre 2006.

27      Il 29 novembre 2006 la  sig.ra L. ha chiesto al Maahanmuuttovirasto il rilascio di un permesso  di soggiorno in Finlandia per il coniuge sulla base del loro matrimonio.

28       Il 14 gennaio 2007 dalla suddetta unione è nato in Finlandia un figlio  di cittadinanza algerina per la cura del quale sono responsabili  entrambi i coniugi. Non vi sono prove che il sig. M. abbia incontrato  suo figlio.

29      Dalla decisione di rinvio risulta che la  sig.ra L. non ha mai svolto un’attività lavorativa durante il suo  soggiorno in Finlandia. Essa trae il proprio reddito da un sussidio  sociale e da altre prestazioni. Non è noto che il suo coniuge abbia  svolto un’attività lavorativa in Finlandia, benché lo stesso si sia  dichiarato convinto di poter lavorare in tale paese tenuto conto delle  sue conoscenze linguistiche.

30      Con decisione del 15 agosto  2008 il Maahanmuuttovirasto ha respinto la domanda di permesso di  soggiorno riguardante il sig. M. sulla base del rilievo che i suoi mezzi  di sussistenza non erano garantiti.

31      Con sentenza del 21  aprile 2009 lo Helsingin hallinto-oikeus ha accolto il ricorso di  annullamento proposto dalla sig.ra L. avverso la suddetta decisione di  rigetto. Il Maahanmuuttovirasto ha quindi impugnato tale sentenza  dinanzi al giudice del rinvio.

32      Nelle sue domande di  pronuncia pregiudiziale, il Korkein hallinto-oikeus rileva che, poiché  ai sigg. O. e M. è stato negato il rilascio dei permessi di soggiorno, è  possibile che le loro mogli e i figli ad esse affidati, compresi quelli  aventi lo status di cittadini dell’Unione, siano costretti a lasciare  il territorio dell’Unione europea per poter vivere in famiglia. A tal  riguardo, tale giudice si interroga sull’applicabilità dei principi  enunciati dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano  (C‑34/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

33      In tale  contesto, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il giudizio  e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Causa C‑356/11

«1)       Se l’articolo 20 TFUE osti a che ad un cittadino di un paese terzo sia  negato il permesso di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di  sussistenza, in una situazione familiare in cui il coniuge del cittadino  medesimo ha l’affidamento del figlio, cittadino dell’Unione, ed in cui  il cittadino del paese terzo non ne è il padre biologico né la persona  titolare dell’affidamento.

2)      In caso di soluzione negativa  della prima questione, se l’efficacia dell’articolo 20 TFUE debba essere  valutata altrimenti, qualora il cittadino di un paese terzo senza  permesso di soggiorno, il suo coniuge ed il figlio affidato a  quest’ultimo e che è cittadino dell’Unione vivano insieme».

Causa C‑357/11

«1)       Se l’articolo 20 TFUE osti a che ad un cittadino di un paese terzo sia  negato il permesso di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di  sussistenza, in una situazione familiare in cui il coniuge del cittadino  medesimo ha l’affidamento del figlio, cittadino dell’Unione, ed in cui  il cittadino del paese terzo non ne è il padre biologico, non è titolare  dell’affidamento né convive col coniuge o col figlio in questione.

2)       In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’efficacia  dell’articolo 20 TFUE debba essere valutata altrimenti, qualora il  cittadino del paese terzo senza permesso di soggiorno, che non vive in  Finlandia, ed il coniuge abbiano un figlio comune, della cura del quale  sono responsabili entrambi i genitori, il quale vive in Finlandia ed è  cittadino di un paese terzo».

34      Con ordinanza del  presidente della Corte dell’8 settembre 2011, le domande di pronuncia  pregiudiziale nelle cause C‑356/11 e C‑357/11 sono state riunite ai fini  delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.  Quanto alla domanda del giudice del rinvio diretta a che tali due cause  siano trattate secondo il procedimento accelerato in applicazione degli  articoli 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione  europea e 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura di  quest’ultima, nel testo allora vigente, essa è stata respinta.

Sulle questioni pregiudiziali

35       Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice  del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni del diritto dell’Unione  in materia di cittadinanza dell’Unione debbano essere interpretate nel  senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un  paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare,  sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa  cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e  madre di un bambino, nato da un primo matrimonio e che è cittadino  dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli in  possesso della qualità di cittadino di un paese terzo.

36      Il  giudice del rinvio chiede a tal riguardo se il fatto che il richiedente  il permesso di soggiorno viva sotto lo stesso tetto con sua moglie, non  sia il padre biologico del bambino, che è cittadino dell’Unione, e non  eserciti il diritto di affidamento su tale bambino possa incidere  sull’interpretazione che occorre dare alle disposizioni in materia di  cittadinanza dell’Unione.

37      I governi finlandese, danese,  tedesco, italiano, olandese e polacco nonché la Commissione europea  ritengono che l’articolo 20 TFUE non osti a che uno Stato membro neghi  un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che si trovi in  situazioni come quelle oggetto dei procedimenti principali.

38       Detti governi e detta istituzione affermano in sostanza che i principi  enunciati dalla Corte nella citata sentenza Ruiz Zambrano riguardano  ipotesi assolutamente eccezionali, nelle quali l’applicazione di un  provvedimento nazionale giungerebbe a negare il godimento effettivo del  nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino  dell’Unione. Nelle presenti fattispecie, tuttavia, i fatti all’origine  dei procedimenti principali differirebbero in modo sostanziale da quelli  che hanno portato a detta sentenza. Infatti, i sigg. O. e M. non  sarebbero i padri biologici dei bambini in tenera età, i quali sono  cittadini dell’Unione e dai quali tali persone vorrebbero far derivare  il loro diritto a un permesso di soggiorno. Questi ultimi non sarebbero  responsabili della cura di tali bambini. Inoltre, poiché le madri di  questi ultimi godono esse stesse di un diritto di soggiorno permanente  in Finlandia, i loro figli, cittadini dell’Unione, non sarebbero  obbligati a lasciare il territorio dell’Unione diversamente da quanto  accadeva per i bambini oggetto della causa che ha portato alla citata  sentenza Ruiz Zambrano. Se le madri di tali cittadini dell’Unione  dovessero decidere di lasciare il territorio dell’Unione al fine di  preservare l’unità familiare, non si tratterebbe di una conseguenza  ineluttabile del diniego del diritto di soggiorno opposto ai loro  coniugi.

39      I governi tedesco e italiano sottolineano in  particolare che i sigg. O. e M. non fanno parte della famiglia nucleare  dei cittadini dell’Unione interessati, non essendo i padri biologici di  tali bambini né le persone responsabili del loro mantenimento.

40       In via preliminare, occorre precisare che, indipendentemente dal sapere  chi sono i richiedenti nei procedimenti principali in base alle  disposizioni del diritto nazionale, dagli atti di causa risulta  chiaramente che le domande di permesso di soggiorno riguardanti i sigg.  O. e M. presentate per ricongiungimento familiare si riferiscono alle  sig.re S. e L., residenti legalmente in Finlandia, in qualità di  soggiornanti, ossia in qualità di persone con riferimento alle quali è  stato chiesto il ricongiungimento.

Sulle disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza dell’Unione

41       Per quanto riguarda, anzitutto, la direttiva 2004/38, occorre ricordare  che a trarre da tale direttiva diritti di ingresso e soggiorno in uno  Stato membro non sono tutti i cittadini di paesi terzi familiari di un  cittadino dell’Unione, bensì unicamente quelli che risultino familiari  di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla  libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo  Stato membro di cui egli ha la cittadinanza (sentenze del 25 luglio  2008, Metock e a., C‑127/08, Racc. pag. I‑6241, punto 73, nonché del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).

42       Nel caso di specie, poiché i cittadini dell’Unione interessati,  entrambi bambini in tenera età, non hanno mai fatto uso del loro diritto  alla libera circolazione e hanno sempre soggiornato nello Stato membro  di cui possiedono la cittadinanza, occorre constatare che essi non  rientrano nella nozione di «avente diritto» ai sensi dell’articolo 3,  paragrafo 1, della direttiva 2004/38, per cui quest’ultima non è  applicabile né a loro stessi né ai loro familiari (sentenza Dereci e a.,  cit., punto 57).

43      Riguardo poi all’articolo 20 TFUE, la  Corte ha già avuto occasione di dichiarare che la situazione di un  cittadino dell’Unione, il quale, così come i figli di cittadinanza  finlandese nei procedimenti principali, non abbia fatto uso del diritto  alla libera circolazione, non può essere assimilata, per questa sola  ragione, a una situazione puramente interna, ossia a una situazione che  non presenta alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle  situazioni contemplate dal diritto dell’Unione (v. sentenza Ruiz  Zambrano, cit., sentenza del 5 maggio 2011, McCarthy, C‑434/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46, nonché Dereci e a., cit., punto 61).

44       Infatti, poiché lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad  essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, i figli  nati dai primi matrimoni delle sig.re S. e L., in qualità di cittadini  di uno Stato membro, godono dello status di cittadino dell’Unione in  forza dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, possono  avvalersi, anche nei confronti dello Stato membro di cui hanno la  cittadinanza, dei diritti connessi a tale status (v. citate sentenze  McCarthy, punto 48, nonché Dereci e a., punto 63).

45      Su  tale base, la Corte ha dichiarato che l’articolo 20 TFUE osta a  provvedimenti nazionali, comprese le decisioni di diniego di soggiorno  ai familiari di un cittadino dell’Unione, che abbiano l’effetto di  privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo e sostanziale  dei diritti attribuiti dal loro status (v. sentenza Ruiz Zambrano, cit.,  punto 42).

46      Infine, per quanto riguarda il diritto di  soggiorno di una persona, cittadina di un paese terzo, nello Stato  membro in cui risiedono i suoi figli in tenera età, i quali sono  cittadini di detto Stato membro, che essa ha a proprio carico e della  cura dei quali è responsabile insieme al coniuge, la Corte ha dichiarato  che un diniego di soggiorno condurrebbe alla conseguenza che tali  figli, cittadini dell’Unione, sarebbero costretti a lasciare il  territorio dell’Unione per accompagnare i loro genitori e che detti  cittadini dell’Unione si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di  godere del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal loro status  (sentenza Ruiz Zambrano, cit., punti 43 e 44).

47      Nelle  cause sfociate nelle citate sentenze Ruiz Zambrano nonché Dereci e a.,  il criterio relativo alla privazione del nucleo essenziale dei diritti  attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione sarebbe riferito a  ipotesi contrassegnate dalla circostanza che il cittadino dell’Unione si  trovava obbligato, di fatto, a lasciare il territorio non solo dello  Stato membro di cui è cittadino, ma anche quello dell’Unione considerato  nel suo complesso.

48      Questo criterio riveste pertanto un  carattere molto particolare in quanto riguarda ipotesi in cui, in via  eccezionale, al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino  di uno Stato membro, non può essere negato un diritto di soggiorno, a  pena di trascurare l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione di  cui gode quest’ultimo cittadino (sentenza Dereci e a., cit., punto 67).

49       Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se il  rigetto delle domande di soggiorno presentate per ricongiungimento  familiare in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali  comportano, per i cittadini dell’Unione interessati, la privazione del  godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal  loro status.

50      Nell’ambito di tale valutazione, deve essere  preso in considerazione il fatto che le madri dei cittadini dell’Unione  godono di permessi di soggiorno permanenti nello Stato membro  interessato, cosicché, dal punto di vista giuridico, non esiste alcun  obbligo, né per esse né per i cittadini dell’Unione a loro carico, di  lasciare il territorio di tale Stato membro e quello dell’Unione  considerato nel suo complesso.

51      Per sapere se ai cittadini  dell’Unione interessati sia di fatto impossibile esercitare il nucleo  essenziale dei diritti attribuiti dal loro status, sono altresì  rilevanti la questione dell’affidamento dei figli delle soggiornanti e  il fatto che questi figli facciano parte di famiglie ricostituite. Da un  lato, dal momento che le sig.re S. e L. hanno l’affidamento esclusivo  dei cittadini dell’Unione in tenera età interessati, una loro decisione  di lasciare il territorio dello Stato membro di cui tali bambini  possiedono la cittadinanza, al fine di mantenere l’unità familiare,  avrebbe l’effetto di privare tali cittadini dell’Unione di qualsivoglia  contatto con i loro padri biologici, nell’ipotesi in cui un tale  contatto fosse stato mantenuto sino ad allora. Dall’altro, qualsiasi  decisione di restare nel territorio di detto Stato membro al fine di  preservare l’eventuale relazione dei cittadini dell’Unione in tenera età  con i loro padri biologici produrrebbe l’effetto di pregiudicare la  relazione degli altri figli, cittadini di paesi terzi, con i loro padri  biologici.

52      A tal riguardo, tuttavia, la mera circostanza  che, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel  territorio dell’Unione, possa apparire auspicabile che membri di una  famiglia, composta da cittadini di paesi terzi e da un cittadino  dell’Unione in tenera età, possano soggiornare con tale cittadino nel  territorio dell’Unione nello Stato membro del quale quest’ultimo ha la  cittadinanza non basta di per sé a far ritenere che il suddetto  cittadino sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione se un tale  diritto di soggiorno non è concesso (v., in tal senso, sentenza Dereci e  a., cit., punto 68).

53      Infatti, nell’ambito della  valutazione menzionata al punto 49 della presente sentenza, che è  compito del giudice del rinvio effettuare, spetta a quest’ultimo  esaminare tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire  se, di fatto, le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto  dei procedimenti principali possano giungere a trascurare l’efficacia  pratica della cittadinanza dell’Unione di cui godono i cittadini  dell’Unione interessati.

54      Nel procedere a tale  valutazione, il fatto che la persona per la quale si richiede un diritto  di soggiorno per ricongiungimento familiare viva o meno sotto lo stesso  tetto del soggiornante e degli altri familiari non è determinante,  giacché non può escludersi che alcuni familiari che sono oggetto di una  domanda di ricongiungimento familiare arrivino nello Stato membro  interessato indipendentemente dal resto della famiglia.

55       Occorre inoltre rilevare che, contrariamente a quanto affermano i  governi tedesco e italiano, sebbene i principi enunciati nella citata  sentenza Ruiz Zambrano siano applicabili soltanto in circostanze  eccezionali, non risulta dalla giurisprudenza della Corte che la loro  applicazione sia riservata a situazioni in cui esiste un legame  biologico tra il cittadino di un paese terzo per il quale si richiede un  diritto di soggiorno e il cittadino dell’Unione, che è un bambino in  tenera età, dal quale deriverebbe eventualmente il diritto di soggiorno  del richiedente.

56      Per contro, sia il diritto di soggiorno  permanente delle madri dei cittadini dell’Unione in tenera età  interessati sia il fatto che i cittadini di paesi terzi per i quali si  richiede un diritto di soggiorno non siano responsabili dal punto di  vista legale, finanziario o affettivo di tali cittadini devono essere  presi in considerazione in sede di esame della questione se questi  ultimi siano, a seguito della decisione di diniego di soggiorno,  nell’impossibilità di esercitare il nucleo essenziale dei diritti  attribuiti dal loro status. Infatti, come osservato dall’avvocato  generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, è la relazione di  dipendenza tra il cittadino dell’Unione in tenera età e il cittadino di  un paese terzo al quale è negato un diritto di soggiorno che può mettere  in discussione l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione dal  momento che è tale dipendenza a far sì che il cittadino dell’Unione sia  costretto, di fatto, ad abbandonare non soltanto il territorio dello  Stato membro del quale è cittadino, ma anche quello dell’Unione  considerato nel suo complesso, come conseguenza di una siffatta  decisione di diniego (v. citate sentenze Ruiz Zambrano, punti 43 e 45,  nonché Dereci e a., punti 65‑67).

57      Fatta salva la verifica  che il giudice del rinvio deve effettuare, dalle informazioni in  possesso della Corte sembra evincersi che tale dipendenza potrebbe non  sussistere nei procedimenti principali.

58      Alla luce di  quanto sin qui esposto, occorre rilevare che l’articolo 20 TFUE deve  essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro  neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per  ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con  sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente  in tale Stato membro e madre di un bambino, nato da un primo matrimonio e  che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro  unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un  siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione interessato,  la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti  attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che  spetta al giudice del rinvio verificare.

59      Qualora tale  giudice dovesse dichiarare che, nelle circostanze dei procedimenti  sottoposti alla sua cognizione, dalle decisioni di diniego dei permessi  di soggiorno oggetto dei procedimenti principali non deriva una siffatta  privazione, ciò lascerebbe impregiudicata la questione relativa  all’esistenza di altri fondamenti, segnatamente nell’ambito del diritto  relativo alla tutela della vita familiare, che non consentono di negare  un diritto di soggiorno ai sigg. O. e M. Tale questione deve essere  affrontata nella cornice delle norme relative alla tutela dei diritti  fondamentali e in funzione della loro rispettiva applicabilità (v.  sentenza Dereci e a., cit., punto 69).

60      A tal proposito,  occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte,  quest’ultima può essere indotta a prendere in considerazione norme del  diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto  riferimento nel formulare la propria questione e che possono essere  utili per dirimere la controversia sottopostagli (v., in particolare,  sentenza del 26 aprile 2007, Alevizos, C‑392/05, Racc. pag. I‑3505,  punto 64).

Sulla direttiva 2003/86

61      Nella  fattispecie, il giudice del rinvio ha fatto riferimento, nelle sue  domande di pronuncia pregiudiziale, alla direttiva 2003/86 senza però  sollevare una questione in merito alla stessa.

62      Del pari, i  governi finlandese, in parte, italiano, olandese e polacco nonché la  Commissione affermano che il diritto di soggiorno dei sigg. O. e M. e la  situazione delle loro famiglie sono state o avrebbero dovuto essere  esaminate alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/86.

63       A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 della  citata direttiva, lo scopo della medesima è quello di fissare le  condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di  cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel  territorio degli Stati membri.

64      La definizione dei  familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva  comprende il coniuge del soggiornante, i figli comuni a quest’ultimo e  al suo coniuge, i figli minorenni rispettivamente del soggiornante e del  suo coniuge, qualora questi ultimi siano titolari dell’affidamento e  responsabili del mantenimento dei loro rispettivi figli.

65       Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha concepito in modo ampio la  famiglia nucleare cui fa riferimento il considerando 9 della direttiva  2003/86.

66      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3,  della citata direttiva, quest’ultima non si applica ai familiari di un  cittadino dell’Unione.

67      Al punto 48 della citata sentenza  Dereci e a., la Corte ha dichiarato che poiché, nella cornice delle  cause principali, erano i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato  membro e i loro familiari, cittadini di paesi terzi, che intendevano  fare ingresso e soggiornare in detto Stato per mantenere l’unità  familiare con detti cittadini, la direttiva 2003/86 non era applicabile a  tali cittadini di paesi terzi.

68      Tuttavia, contrariamente  alle circostanze che caratterizzano le cause che hanno dato luogo alla  citata sentenza Dereci e a., le sig.re S. e L. sono cittadine di paesi  terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro e chiedono di  beneficiare del ricongiungimento familiare. Ad esse deve dunque essere  riconosciuta la qualità di «soggiornanti» ai sensi dell’articolo 2,  lettera c), della direttiva 2003/86. Inoltre, i figli comuni di queste  ultime e dei loro coniugi sono a loro volta cittadini di paesi terzi e  non godono dunque dello status di cittadini dell’Unione conferito  dall’articolo 20 TFUE.

69      Tenuto conto dell’obiettivo  perseguito dalla direttiva 2003/86, che è quello di favorire il  ricongiungimento familiare (sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C‑578/08,  Racc. pag. I‑1839, punto 43), e della protezione che essa intende  concedere ai cittadini di paesi terzi, segnatamente ai minori,  l’applicazione di tale direttiva non può escludersi per la sola ragione  che uno dei genitori di un minore, cittadino di un paese terzo, è anche  il genitore di un cittadino dell’Unione, nato da un primo matrimonio.

70       L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli Stati  membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi  chiaramente definiti. Esso impone loro, nelle ipotesi contemplate da  tale direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni  familiari del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità (v.  sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C‑540/03, Racc. pag. I‑5769, punto 60).

71       La suddetta disposizione vale tuttavia salvo il rispetto delle  condizioni previste in particolare dal capo IV della direttiva 2003/86.  L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della stessa fa parte di tali  condizioni e consente agli Stati membri di esigere la prova che il  soggiornante disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per  mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di  assistenza sociale dello Stato membro interessato. La medesima  disposizione precisa che gli Stati membri valutano queste risorse  rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della  soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del  numero di familiari (sentenza Chakroun, cit., punto 42).

72       Per quanto riguarda il suddetto articolo 4, paragrafo 1, occorre  anzitutto sottolineare che sono, in linea di principio, le risorse del  soggiornante ad essere oggetto dell’esame individualizzato delle domande  di ricongiungimento prescritto dalla direttiva 2003/86 e non le risorse  del cittadino di un paese terzo per il quale un diritto di soggiorno è  richiesto per ricongiungimento familiare (v. sentenza Chakroun, cit.,  punti 46 e 47).

73      Inoltre, riguardo alle citate risorse,  l’espressione «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui  all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non  consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a  un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari  sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla  luce del livello del suo reddito, potrà nondimeno ricorrere  all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento  particolari e individualmente stabilite o a provvedimenti di sostegno  del reddito (v. sentenza Chakroun, cit., punto 52).

74       Essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola  generale, la Corte ha poi dichiarato che la facoltà prevista  dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve  essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta  agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in modo da  pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile  (sentenza Chakroun, cit., punto 43).

75      Infine, occorre  ricordare che, come risulta dal considerando 2 della direttiva 2003/86,  quest’ultima riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi  sanciti dalla Carta.

76      L’articolo 7 della Carta, che  contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8,  paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali, riconosce il diritto al rispetto  della vita privata e familiare. Tale disposizione della Carta deve  inoltre essere letta in combinato disposto con l’obbligo di prendere in  considerazione l’interesse superiore del bambino, sancito dall’articolo  24, paragrafo 2, della Carta medesima, tenendo conto parimenti della  necessità per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali  con i due genitori, necessità affermata dal paragrafo 3 del medesimo  articolo (v. sentenze Parlamento/Consiglio, cit., punto 58, e del 23  dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, Racc. pag. I‑12193, punto 54).

77       L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può  essere interpretato e applicato in modo che tale applicazione violi i  diritti fondamentali enunciati nelle succitate disposizioni della Carta.

78       Infatti, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro  diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a  fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto  derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati  dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v. citate sentenze  Parlamento/Consiglio, punto 105, e Detiček, punto 34).

79       Vero è che, gli articoli 7 e 24 della Carta, pur sottolineando  l’importanza, per i figli, della vita familiare, non possono essere  interpretati nel senso che essi priverebbero gli Stati membri del potere  discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di  ricongiungimento familiare (v., in tal senso, sentenza  Parlamento/Consiglio, cit., punto 59).

80      Tuttavia, nel  corso di un siffatto esame e nello stabilire, segnatamente, se i  requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86  sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere  interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e  3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del  considerando 2 e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i  quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di  ricongiungimento in questione nell’interesse dei minori di cui trattasi e  nell’ottica di favorire la vita familiare.

81      Spetta alle  autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva  2003/86 e dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare,  procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli  interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori  interessati.

82      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che:

–         l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta  a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un  permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale  cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese  terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio,  nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il  figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a  condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino  dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del  nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino  dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

–         domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come  quelle oggetto dei procedimenti principali rientrano nell’ambito di  applicazione della direttiva 2003/86. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera  c), di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur  vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri  di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se  stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla  luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, i quali  impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento  familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di  favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia  l’obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al  giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di  soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel  rispetto di tali requisiti.

Sulle spese

83      Nei  confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


L’articolo  20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno  Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di  soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda  vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente  legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo  matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato  dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione  che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in  questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale  dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione,  circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Domande  di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come quelle  oggetto dei procedimenti principali rientrano nell’ambito di  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre  2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. L’articolo 7,  paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima deve essere interpretato nel  senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il  soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari  sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà  deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2  e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali  impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento  familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di  favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia  l’obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al  giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di  soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel  rispetto di tali requisiti.

Firme

* Lingua processuale: il finlandese.