Sentenza n. C-430/11 della Corte del 6 dicembre 2012 (Sagor)

Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi  terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede  un’ammenda sostituibile con un’espulsione o con un obbligo di permanenza  domiciliare

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 dicembre 2012 (*)


«Spazio  di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e  procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il  cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede un’ammenda  sostituibile con un’espulsione o con un obbligo di permanenza  domiciliare»

Nella causa C‑430/11,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Rovigo, con decisione del  15 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2011, nel  procedimento penale a carico di

Md Sagor,

LA CORTE
(Prima Sezione)


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante  norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di  cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag.  98), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2        Tale  domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato a  carico del sig. Sagor in merito al suo soggiorno irregolare sul  territorio italiano.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3        L’articolo 2 della direttiva 2008/115, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.  La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui  soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)       sottoposti a respingimento alla frontiera (…) o scoperti dalle  competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare (…)  della frontiera esterna di uno Stato membro (…);

b)       sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una  sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o  sottoposti a procedure di estradizione.      

(…)».

4        L’articolo 3 della citata direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

4)       “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario  che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di  paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

(...)».

5        L’articolo 4, paragrafo 3, della stessa direttiva così prevede:

«La  presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri  di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui  si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».

6        Gli articoli 6-8 della direttiva 2008/115 dispongono quanto segue:

«Articolo 6

Decisione di rimpatrio

1.       Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di  qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro  territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2  a 5.

(...)

6.      La presente direttiva non osta a che  gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e  dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il  divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o  giudiziario (…)

Articolo 7

Partenza volontaria

1.       La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo  congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le  deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. (...)

(...)

4.      Se  sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è  stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se  l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica  sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi  dal concedere un periodo per la partenza volontaria (…)

Articolo 8

Allontanamento

1.       Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la  decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la  partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato  adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza  volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(...)

3.       Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto  amministrativo o giudiziario distinto che ordini l’allontanamento.

(...)».

7        L’articolo 11 della citata direttiva, intitolato «Divieto d’ingresso», ha il seguente tenore:

«1.      Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a)      qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)      qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

2.       La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente  conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di  norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il  cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine  pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

(…)».

8        Gli articoli 15 e 16 della stessa direttiva così recitano:

«Articolo 15

Trattenimento

1.       Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre  misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono  trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di  rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare  l’allontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

(...)

5.       Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al  paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che  l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un  periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

(…)

Articolo 16

Condizioni di trattenimento

1.       Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza  temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di  un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza  temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini  di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

(...)»

9         Ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri  dovevano adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed  amministrativi necessari per conformarsi ad essa al più tardi il 24  dicembre 2010.

Diritto italiano

Il decreto legislativo n. 286/1998

10      Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (supplemento  ordinario alla GURI n. 191, del 18 agosto 1998; in prosieguo: il  «decreto legislativo n. 286/1998»), codifica le norme vigenti nella  Repubblica italiana in materia di immigrazione.

11      Tale decreto è stato modificato, segnatamente, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,  recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento  ordinario alla GURI n. 170, del 24 luglio 2009), nonché dal decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento  della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi  irregolari (GURI n. 144, del 23 giugno 2011), convertito nella legge 2  agosto 2011, n. 129 (GURI n. 181, del 5 agosto 2011).

12      L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo così dispone:

«Lo  straniero che (...) non ottempera, senza giustificato motivo,  all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di  identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento  attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con  l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2 000».

13      L’articolo 10 bis del citato decreto legislativo dispone quanto segue:

«1.       Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa  ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione  delle disposizioni del presente testo unico (...), è punito con  l’ammenda da 5 000 a 10 000 euro. (…)

(…)

4.      Ai fini  dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del  comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo  13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente  all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta  esecuzione dell’espulsione (...) all’autorità giudiziaria competente  all’accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione (...), pronuncia sentenza di non luogo (...)

(…)».

14      L’articolo 13 dello stesso decreto legislativo così recita, sotto il titolo «Espulsione amministrativa»:

«(…)

2.      L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

(…)

b)       si è trattenuto nel territorio dello Stato (...) senza avere richiesto  il permesso di soggiorno nel termine prescritto (…)

(…)

3.       L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato  immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da  parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento  penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il  questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta  all’autorità giudiziaria (...). Il questore, ottenuto il nulla osta,  provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. (...) In  attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può  adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza  temporanea, ai sensi dell’articolo 14.

(…)

4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a)      nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo (...);

b)      quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4 bis (...)

(...)

f)       nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui  sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o  come conseguenza di una sanzione penale;

(…)

4 bis Si  configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora  ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto  accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a)      mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

(…)

5.  Lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, qualora  non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla  frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini  dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la  partenza volontaria (…) La questura, acquisita la prova dell’avvenuto  rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per  l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10 bis, ai fini di cui  al comma 5 del medesimo articolo (...)».

15      L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998 così dispone:

«Quando  non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante  accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni  transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o  l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo  straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il  centro di identificazione ed espulsione più vicino (...)».

16       L’articolo 16 del citato decreto legislativo, intitolato «Espulsione a  titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione», così  dispone al suo comma 1:

«Il giudice (...), nel pronunciare  sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10 bis, qualora  non ricorrano le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del  presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata  dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza  pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione  per un periodo non inferiore a cinque anni (…)».

Il decreto legislativo n. 274/2000

17      Il decreto legislativo n. 274/2000,  recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,  conformemente all’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468  (Supplemento ordinario alla GURI n. 234, del 10 ottobre 2000), nella sua  versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in  prosieguo: il «decreto legislativo n. 274/2000»), enuncia quanto segue  al suo articolo 6, comma 2:

«Se alcuni dei procedimenti connessi  appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della  corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice  superiore».

18      L’articolo 53 del citato decreto legislativo, intitolato «Obbligo di permanenza domiciliare», così dispone:

«1.  La pena della permanenza domiciliare comporta l’obbligo di rimanere  presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero  in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e  domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro,  di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga  eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del  condannato, continuativamente.

2.       La durata della  permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né  superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di  detenzione».

19      L’articolo 55 del decreto legislativo n. 274/2000, intitolato «Conversione delle pene pecuniarie», dispone quanto segue:

«1.       Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non  eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del  condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non  inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi (…)

(…)

5.       Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le  pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono  nell’obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti  dall’articolo 53, comma 1, (…)

6.      Ai fini della conversione, (…) la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20       Il 13 agosto 2009, a Rosolina Mare, un individuo interrogato dalla  polizia ha dichiarato di chiamarsi Md Sagor e di essere nato il 10  ottobre 1990 in Bangladesh.

21      Un esame della posizione del  sig. Sagor ha evidenziato in tale occasione che l’interessato, senza  fissa dimora in Italia e ivi attivo quale venditore ambulante, non è né è  mai stato in possesso di un permesso di soggiorno. Secondo il verbale  redatto dalla polizia, il sig. Sagor risulta ufficialmente entrato nel  territorio italiano nel marzo 2009.

22      Il 22 luglio 2010, il  sig. Sagor è comparso dinanzi al Tribunale di Rovigo per rispondere del  reato di ingresso o soggiorno irregolare ai sensi dell’articolo 10 bis  del decreto legislativo n. 286/1998, nonché per il reato previsto  dall’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

23      Secondo  detto giudice, non è provato che il sig. Sagor abbia fatto ingresso  irregolarmente in Italia. Infatti, non sarebbe stato validamente  dimostrato che l’interessato si sia sottratto ai controlli alla  frontiera.

24      Viceversa, per quanto concerne il soggiorno  irregolare, lo stesso giudice constata che la sussistenza di tale reato è  debitamente dimostrata. Esso poi precisa di essere competente a  giudicare tale reato. Difatti, benché la fattispecie prevista  dall’articolo 10 bis del decreto legislativo n. 286/1998 rientri nelle  competenze del giudice di pace, poiché tale reato risulta connesso con  quello previsto dall’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto – reato  che viceversa rientra nella competenza dei tribunali – giustamente il  sig. Sagor sarebbe stato condotto dinanzi al Tribunale di Rovigo.

25       Il 22 febbraio 2011, il procedimento a carico del sig. Sagor è stato  cancellato dal ruolo per la parte riguardante il reato previsto da detto  articolo 6, comma 3.

26      Poiché, in linea di principio,  sarebbe tenuto a sanzionare il soggiorno irregolare del sig. Sagor con  la pena fissata dall’articolo 10 bis del decreto legislativo n.  286/1998, ma nel contempo nutre dubbi sulla compatibilità di tale  normativa nazionale con il diritto dell’Unione, il Tribunale di Rovigo,  in data 15 luglio 2011, ha deciso di sospendere il procedimento e di  proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile  delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115 (…)  ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui  soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena  pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare  in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora  prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato  dall’autorità amministrativa.

2)      Se, alla luce dei principi  di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli  2, 15 e 16 della direttiva 2008/115 (…) ostino alla possibilità che,  successivamente all’emanazione d[i tale d]irettiva, uno Stato membro  possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo,  il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro, venga sanzionato con  una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente  eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei  diritti dello straniero previsti da [detta d]irettiva.

3)      Se  il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3,  TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di  attuazione [della stessa] direttiva per eludere o, comunque, limitare  l’[ambito] di applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba  adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

27       Con la sua prima e seconda questione, il giudice del rinvio chiede  sostanzialmente se la direttiva 2008/115 debba essere interpretata nel  senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in  discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno  irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria  sostituibile con la pena dell’espulsione o con l’obbligo di permanenza  domiciliare.

Sulla ricevibilità

28      Il governo  italiano ritiene che tali questioni siano di natura teorica nel  procedimento principale e, di conseguenza, irricevibili. Esse si  baserebbero sulla premessa che il sig. Sagor è insolvente e non è  peraltro interessato a un lavoro sostitutivo dell’ammenda, una volta che  quest’ultima gli fosse inflitta. Poiché l’esattezza di questa premessa  non è dimostrata, l’iniziativa del giudice del rinvio, di chiedere  un’interpretazione della direttiva 2008/115 che gli consenta di decidere  sulla legittimità della pena pecuniaria e della conversione della  medesima in un provvedimento di espulsione o in un obbligo di residenza  sarebbe prematura.

29      Tale argomentazione dev’essere  respinta. Infatti, la circostanza che, fino ad ora, il sig. Sagor non  sia stato condannato all’ammenda prevista all’articolo 10 bis del  decreto legislativo n. 286/1998 e che, di conseguenza, non sia ancora  possibile stabilire se, in caso di applicazione di detta pena, ricorrano  le condizioni di una sua conversione in pena di espulsione o in obbligo  di permanenza domiciliare, è dovuta proprio al fatto che il giudice del  rinvio si interroga sulla compatibilità di tali differenti sanzioni con  il diritto dell’Unione e si astiene, quindi, dall’applicarle in quanto  non vi sia ancora piena luce in proposito. Nella decisione di rinvio è  esposto che l’esistenza del reato di soggiorno irregolare è nella  fattispecie dimostrata e che il meccanismo di sanzionamento previsto  dalla disciplina di cui al procedimento principale dovrà essere  applicato al sig. Sagor, sempre che sia compatibile con il diritto  dell’Unione. Ne deriva che tale disciplina e la questione della sua  compatibilità con il diritto dell’Unione risultano rilevanti nella causa  principale (v., analogamente, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).

30      Di conseguenza, le questioni sono ricevibili.

Sull’ammenda cui può essere sostituito un provvedimento di espulsione

31       La direttiva 2008/115 verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di  paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e, pertanto, non si prefigge  l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri  sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il  diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla  stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere  la commissione di siffatta infrazione (sentenza Achughbabian, cit.,  punto 28).

32      Tuttavia, uno Stato non può applicare una  disciplina penale idonea a compromettere l’applicazione delle norme e  delle procedure comuni sancite dalla direttiva 2008/115, privando così  quest’ultima del suo effetto utile (v. sentenze del 28 aprile 2011, El  Dridi, C‑61/11 PPU, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55, e Achughbabian, cit., punto 39).

33       La Corte ha già avuto occasione di precisare che dette norme e  procedure sarebbero compromesse se lo Stato membro interessato, dopo  aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo,  anteponesse all’esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura  alla sua stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla  reclusione nel corso della procedura di rimpatrio. Tale modo di  procedere rischierebbe infatti di ritardare l’allontanamento (v. citate  sentenze El Dridi, punto 59, nonché Achughbabian, punti 37–39 e 45).

34       Orbene, come hanno osservato i governi italiano, tedesco e dei Paesi  Bassi, una disciplina che prevede, in circostanze come quelle previste  dal decreto legislativo n. 286/1998, un procedimento penale che può  sfociare nell’applicazione di un’ammenda, cui può sostituirsi la pena  dell’espulsione, ha effetti sensibilmente diversi da quelli di una  normativa che prevede l’avvio di un procedimento penale, che può  condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatrio.

35       Al riguardo va osservato, in primo luogo, che l’adozione e l’esecuzione  delle misure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 non vengono  ritardate o in altro modo ostacolate dalla circostanza che è pendente  un’azione penale come quella prevista dal decreto legislativo n.  286/1998. Infatti, il rimpatrio previsto agli articoli 13 e 14 di detto  decreto legislativo può essere realizzato indipendentemente da tale  azione penale e senza che quest’ultima debba essere stata accolta. Tale  constatazione è corroborata dall’articolo 10 bis, quinto comma, di detto  decreto legislativo, secondo il quale il giudice deve, dopo aver preso  conoscenza del rimpatrio dell’interessato, chiudere il procedimento  penale con una sentenza di non luogo.

36      Va osservato, in  secondo luogo, che la possibilità che detta azione penale conduca  all’applicazione della pena di un’ammenda non è neanch’essa idonea ad  ostacolare la procedura di rimpatrio sancita dalla direttiva 2008/115.  Infatti, l’applicazione di una pena pecuniaria non impedisce in nessun  modo che una decisione di rimpatrio sia adottata ed attuata nella piena  osservanza delle condizioni enunciate agli articoli 6‑8 della direttiva  2008/115 e non pregiudica neppure le norme comuni in materia di adozione  di provvedimenti restrittivi della libertà enunciate agli articoli 15 e  16 di tale direttiva.

37      Riguardo, in terzo luogo, alla  facoltà offerta al giudice penale di sostituire la pena dell’ammenda con  la pena dell’espulsione accompagnata da un divieto d’ingresso di almeno  cinque anni, dall’articolo 16, primo comma, del decreto legislativo n.  286/1998 risulta che il legislatore italiano ha ristretto tale facoltà  alle situazioni in cui è possibile realizzare immediatamente il  rimpatrio dell’interessato.

38      È giocoforza constatare che siffatta facoltà non è neanch’essa, di per sé, vietata dalla direttiva 2008/115.

39       Infatti, come avvalorato dalla definizione elastica della nozione di  «decisione di rimpatrio» che compare all’articolo 3, punto 4, di tale  direttiva, quest’ultima non osta a che la decisione che impone l’obbligo  di rimpatrio sia, in talune ipotesi determinate dallo Stato membro  interessato, adottata sotto forma di una pronuncia giudiziaria di  carattere penale. Allo stesso modo, nella direttiva 2008/115 nulla osta a  che l’allontanamento previsto all’articolo 8, paragrafo 1, di tale  direttiva sia realizzato nel contesto di un procedimento penale. Del  resto, la circostanza che una pena d’espulsione, come quella prevista  dalla disciplina di cui trattasi nel procedimento principale, comporti  un obbligo di rimpatrio immediatamente esecutivo e non esiga quindi  l’adozione ulteriore di una separata decisione recante allontanamento  dell’interessato non è in contrasto neppure con le norme e con le  procedure comuni sancite dalla direttiva 2008/115, come attestato dalla  formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva e dal  termine «possono» impiegato all’articolo 8, paragrafo 3, della medesima.

40       È pur vero che, come ha osservato la Commissione europea, una pena  d’espulsione come quella prevista nella disciplina di cui trattasi nel  procedimento principale è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi  possibilità per l’interessato di vedersi concedere un periodo di tempo  per la partenza volontaria ai sensi dell’articolo 7 della direttiva  2008/115.

41      Si deve tuttavia osservare, al riguardo, che il  paragrafo 4 di detto articolo 7 consente agli Stati membri di astenersi  dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare,  qualora esista il rischio che l’interessato fugga per sottrarsi alla  procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi  su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto  l’interessato.

42      Si deve osservare, infine, che, perché una  disposizione formulata secondo i termini dell’articolo 16 del decreto  legislativo n. 286/1998 sia conforme alla direttiva 2008/115, occorre  che essa sia applicata in modo tale che la durata del divieto di  ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista dall’articolo 11,  paragrafo 2, di tale direttiva.

Sulla pena dell’ammenda cui può essere sostituito l’obbligo della permanenza domiciliare

43       Tanto dal dovere di lealtà degli Stati membri quanto dalle esigenze di  efficacia ricordata dalla direttiva 2008/115 discende che l’obbligo che  l’articolo 8 di tale direttiva impone agli Stati membri di procedere  all’allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità  (sentenza Achughbabian, cit., punto 45).

44      È evidente che  irrogare ed eseguire una pena di permanenza domiciliare nel corso della  procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non  contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura  persegue, ossia al trasporto fisico dell’interessato fuori dello Stato  membro in parola. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o  una «misura coercitiva» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva  2008/115 (v., analogamente, sentenza Achughbabian, cit., punto 37).

45       Inoltre, l’obbligo di permanenza domiciliare è idoneo a ritardare e,  quindi, ad ostacolare quelle misure, come l’accompagnamento alla  frontiera e il rimpatrio forzato per via aerea, che contribuiscono,  invece, alla realizzazione dell’allontanamento. Siffatto rischio di  pregiudizio alla procedura di rimpatrio sussiste in particolare qualora  la disciplina applicabile non preveda che l’esecuzione dell’obbligo di  permanenza domiciliare, applicato al cittadino di un paese terzo che si  trova in soggiorno irregolare, debba avere fine a partire dal momento in  cui sia possibile realizzarne l’allontanamento.

46      Spetta  al giudice del rinvio esaminare se esista, nella normativa nazionale,  una disposizione che fa prevalere l’allontanamento sull’esecuzione  dell’obbligo di permanenza domiciliare. In assenza di siffatta  disposizione, occorrerebbe concludere che la direttiva 2008/115 osta a  che un meccanismo di sostituzione della pena dell’ammenda con l’obbligo  di permanenza domiciliare, del tipo previsto dagli articoli 53 e 55 del  decreto legislativo n. 274/2000, sia applicato a cittadini di paesi  terzi in soggiorno irregolare.

47      Alla luce dell’insieme  delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la  seconda questione presentate dichiarando che la direttiva 2008/115 deve  essere interpretata nel senso che essa:

–      non osta alla  normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel  procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di  cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la  pena dell’espulsione, e

–      osta alla normativa di uno Stato  membro che consenta di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di  paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire  che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui  sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale  Stato membro.

Sulla terza questione

48      Il  giudice del rinvio, qualora dovesse, sulla base della risposta fornita  alla prima e alla seconda questione e in seguito alle analisi descritte  ai punti 41 e 46 della presente sentenza, concludere che la fattispecie  non corrisponde a nessuna delle situazioni previste dall’articolo 7,  paragrafo 4, della direttiva 2008/115 e che la facoltà offerta  dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 286/1998 non può quindi  essere sfruttata, oppure concludere che la direttiva 2008/115 osta  all’applicazione degli articoli 53 e 55 del decreto legislativo n.  274/2000 ai cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare, sarebbe  tenuto a lasciare inapplicate tali disposizioni di diritto nazionale  (v., analogamente, sentenza El Dridi, cit., punto 61).

49      Considerata tale precisazione, non occorre più risolvere la terza questione presentata.

Sulle spese

50       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


La  direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati  membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è  irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

–         non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione  nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di  cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la  pena dell’espulsione, e

–        osta alla normativa di uno Stato  membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini  di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire  che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in  cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale  Stato membro.

Firme

* Lingua processuale: l’italiano.