Sentenza n. C-522/10 del 19 luglio 2012 Corte di Giustizia UE

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Libera circolazione dei cittadini

SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)

19 luglio 2012 (*)


«Previdenza  sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 –  Articolo 44, paragrafo 2 – Esame del diritto ad una pensione di  vecchiaia – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli  maturati in un altro Stato membro – Applicabilità – Articolo 21 TFUE –  Libera circolazione dei cittadini»

Nella causa C‑522/10,

avente  ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Würzburg (Germania),  con decisione del 29 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 9  novembre 2010, nel procedimento

*****

contro

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern,

LA CORTE (Terza Sezione),


composta  dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský,  dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby  (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per D. Reichel-Albert, da J. Schwach, Rechtsanwalt;

–        per la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, da W. Willeke, Direktor;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e M. van Hoof, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che  stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004  relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284,  pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di  una controversia tra la sig.ra Reichel-Albert e la Deutsche  Rentenversicherung Nordbayern (in prosieguo: la «DRN») in merito al  diniego di quest’ultima di prendere in considerazione e di convalidare,  ai fini del calcolo della futura pensione di vecchiaia della sig.ra  Reichel-Albert, i «periodi dedicati alla cura dei figli» e i «periodi da  prendere in considerazione» maturati da quest’ultima in Belgio.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento (CEE) n. 1408/71

3         L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del  Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di  sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si  spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), prevede una  serie di norme al fine di determinare la normativa applicabile in  materia. Viene precisato che tali norme si applicano con riserva degli  articoli 14‑17 del medesimo regolamento, i quali contengono varie norme  particolari.

4        L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento così dispone:

«la  persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno  Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede  nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di  lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel  territorio di un altro Stato membro».

5        L’articolo 13,  paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, ivi introdotto dal  regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che  modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 che  stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L  206, pag. 2), con effetto dal 29 luglio 1991, prevede quanto segue:

«la  persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato  membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro  Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti  lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli  da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui  territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola  legislazione».

Il regolamento (CE) n. 883/2004

6         Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza  sociale (GU L 166, pag. 1), entrato in vigore il 20 maggio 2004, mira a  coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale. Conformemente al  suo articolo 91, esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in  vigore del suo regolamento di applicazione, il regolamento n. 987/2009,  ossia il 1° maggio 2010, e sostituisce il dispositivo anteriore  modernizzandolo e semplificandolo al contempo.

7        L’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, che fissa «Disposizioni transitorie», dispone quanto segue:

«1.      Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2.       Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di  occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato  sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di  applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è  preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a  norma del presente regolamento.

3.      Fatto salvo il paragrafo  1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si  riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione  nello Stato membro interessato.

(…)».

Il regolamento n. 987/2009

8         Il regolamento n. 987/2009 stabilisce le modalità di applicazione del  regolamento di base n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 del  medesimo.

9        L’articolo 44 del regolamento n. 987/2009,  intitolato «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli»  prevede quanto segue:

«1.      Ai fini del presente articolo, per  “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato  sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce  un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona  abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo  di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati  all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2.       Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai  sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in  considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione  dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del  titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto  esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere  dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in  considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione,  rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come  periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione,  come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

(…)».

10      L’articolo 93 del predetto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», è redatto nei seguenti termini:

«L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione».

La normativa tedesca

11       La normativa tedesca prevede due meccanismi di presa in considerazione  del periodo di educazione dei figli nell’ambito del regime legale delle  pensioni di vecchiaia. Il primo assume la forma di una presa in  considerazione dei periodi dedicati all’educazione dei figli  («Kindererziehungszeiten») in quanto periodi di contribuzione  obbligatoria al regime legale di assicurazione vecchiaia, che consente  quindi di computare i suddetti periodi ai fini del calcolo del periodo  di carenza richiesto per beneficiare di una pensione di vecchiaia. Il  secondo assume la forma di periodi da prendere in considerazione  («Berücksichtigungszeiten»), i quali non danno alcun diritto alla  pensione, ma rientrano nel computo di taluni termini di carenza,  preservano la tutela riconosciuta alle persone aventi capacità limitata a  provvedere ai propri bisogni ed hanno un effetto positivo sul valore  attribuito ai periodi senza contribuzione.

12      L’articolo 56  del libro VI del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch; in  prosieguo: lo «SGB VI»), intitolato «Periodi di educazione di un  figlio», è del seguente tenore:

«1) I periodi cosiddetti di  educazione di un figlio sono i periodi dedicati alla cura di un figlio  durante i suoi primi tre anni di vita. Un periodo dedicato  all’educazione di un figlio viene convalidato per uno dei genitori del  figlio (articolo 56, paragrafo 1, prima frase, punto 3, e paragrafo 3,  punti 2 e 3, del libro I) se:

1.      il periodo di educazione del figlio è attribuibile al suddetto genitore,

2.       l’educazione del figlio ha luogo nel territorio della Repubblica  federale di Germania o se è assimilabile ad una siffatta prestazione di  educazione, e

3.      la convalida non è esclusa per tale genitore.

(…)

3)  Detta educazione avviene nel territorio della Repubblica federale di  Germania se il genitore che provvede a tale educazione vi ha risieduto  abitualmente con il figlio. Si ha assimilazione ad un’educazione sul  territorio della Repubblica federale di Germania qualora il genitore che  ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente con il figlio  all’estero e abbia ivi maturato periodi di contribuzione obbligatoria  durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio a  titolo dell’attività lavorativa subordinata o autonoma che egli ha ivi  esercitato. In caso di residenza comune dei coniugi o dei compagni di  vita all’estero, quanto sopra si applica anche nel caso in cui il  coniuge o il compagno di vita del genitore che ha provveduto  all’educazione abbia maturato siffatti periodi di contribuzione  obbligatoria o non li abbia maturati per la sola ragione che egli  rientrava tra le persone contemplate dall’articolo 5, paragrafi 1 e 4, o  che egli era esonerato dall’assicurazione obbligatoria.

(…)».

13      L’articolo 57 dello SGB VI, intitolato «Periodi da prendere in considerazione» è così formulato:

«Il  periodo dedicato all’educazione di un figlio fino al compimento del  decimo anno costituisce per uno dei genitori un periodo da prendere in  considerazione se durante tale periodo sono anche soddisfatte le  condizioni di convalida di un periodo di educazione di un figlio (…)».

14       Per i figli nati entro il 1° gennaio 1992, l’articolo 249 dello SGB VI  riduce da tre anni a dodici mesi i periodi di contribuzione a titolo di  educazione di un figlio.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15       La sig.ra Reichel-Albert, cittadina tedesca, ha svolto un’attività  lavorativa subordinata in Germania, dove ha vissuto fino al 30 giugno  1980. Successivamente, essa ha percepito un sussidio di disoccupazione  erogato da tale Stato membro, il cui versamento ha preso fine il 10  ottobre 1980.

16      Dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1986 essa  ha risieduto in Belgio con il coniuge, il quale ha ivi svolto  un’attività lavorativa subordinata. La coppia ha avuto due figli nati in  Belgio, rispettivamente il 25 maggio 1981 e il 29 ottobre 1984.

17       A partire dal 1° gennaio 1984, essa ha versato contributi volontari al  regime legale di assicurazione vecchiaia in Germania.

18      Il  1°luglio 1986 la sig.ra Reichel-Albert, il coniuge e i loro figli sono  stati ufficialmente dichiarati residenti in Germania.

19      Con  decisioni del 12 agosto e del 28 ottobre 2008 la DRN ha respinto la  domanda della sig.ra Reichel-Albert intesa a prendere in considerazione e  a convalidare i periodi dedicati all’educazione dei figli e i «periodi  da prendere in considerazione» maturati durante il suo soggiorno in  Belgio, con la motivazione che, durante tale periodo l’educazione dei  figli si è svolta all’estero. Solo i periodi successivi al 1° luglio  1986, data in cui la famiglia di cui trattasi era di nuovo domiciliata  ufficialmente in Germania, sono stati convalidati in quanto periodi da  prendere in considerazione a titolo dell’educazione dei figli. Il 1°  dicembre 2008 la sig.ra Reichel-Albert ha proposto un reclamo che la DRN  ha respinto con una decisione pronunciata il 29 gennaio 2009.

20       Le decisioni della DRN rilevano che, durante il suo soggiorno in  Belgio, il collegamento richiesto con la vita professionale in Germania  non è stato mantenuto né tramite un rapporto di lavoro proprio della  sig.ra Reichel-Albert né tramite il suo coniuge, poiché è trascorso  oltre un mese tra la fine dell’attività lavorativa subordinata della  sig.ra Reichel-Albert, ivi compreso il periodo in cui ha percepito il  sussidio di disoccupazione, e l’inizio del periodo di educazione dei  figli.

21      Con ricorso del 13 febbraio 2009 la sig.ra  Reichel-Albert ha adito il Sozialgericht Würzburg con una domanda di  annullamento della decisione pronunciata il 29 gennaio 2009, chiedendo  che la DRN fosse tenuta a computare i periodi dal 25 maggio 1981 al 30  giugno 1986, per quanto riguarda il primo dei suoi figli, e dal 29  ottobre 1984 al 30 giugno 1986, per quanto riguarda il secondo. A  sostegno del suo ricorso, essa ha richiamato le sentenze del 23 novembre  2000, Elsen (C‑135/99, Racc. pag. I‑10409), nonché del 7 febbraio 2002,  Kauer (C‑28/00, Racc. pag. I‑1343) e ha sostenuto che all’epoca non  aveva completamente lasciato la Germania per il Belgio.

22       Il Sozialgericht Würzburg ha considerato che il combinato disposto degli  articoli 56, paragrafo 3, dello SGB VI e 44, paragrafo 2, del  regolamento n. 987/2009 non consentisse alla sig.ra Reichel-Albert di  far convalidare i periodi di educazione controversi dei suoi figli né in  Germania né in Belgio, in quanto essa non svolgeva alcuna attività  lavorativa – subordinata o autonoma – alla data in cui erano iniziati i  suddetti periodi e che pertanto l’interessata era penalizzata  dall’esercizio del diritto che le deriva dall’articolo 21 TFUE di  circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione  europea.

23      Ciò premesso, il Sozialgericht Würzburg ha  deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti  questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 44, paragrafo 2,  del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che  osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi  dedicati all’educazione dei figli, maturati in un altro Stato membro  dell’Unione europea, debbono essere computati al pari di quelli maturati  sul territorio nazionale solo qualora il genitore che ha provveduto  all’educazione abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e,  durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio,  abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività  lavorativa dipendente o autonoma ivi esercitata oppure qualora, in caso  di residenza comune all’estero dei coniugi o dei compagni di vita, il  coniuge o il compagno del genitore che ha provveduto all’educazione  abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia  maturati per il solo fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone  citate all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, dello SGB VI [libro VI del  Sozialgesetzbuch] o in base all’articolo 6 dello SGB VI era esentato  dall’assicurazione obbligatoria (articoli 56, paragrafo 3, secondo e  terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI).

2)      Se la disposizione  dell’articolo 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009] debba  essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via  eccezionale, debbono essere tenuti in considerazione, anche in mancanza  di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati  all’educazione dei figli qualora, in base ai rispettivi ordinamenti  giuridici, tali periodi non vengano altrimenti convalidati né nello  Stato membro competente né in un altro Stato membro nel quale il  soggetto abbia risieduto abitualmente durante l’educazione dei figli».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari in merito all’applicabilità ratione temporis dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009

24       Alla luce della cronologia dei fatti di cui al procedimento principale,  quale emerge dai punti 15‑21 della presente sentenza, nonché della data  di entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, occorre anzitutto  verificare se l’articolo 44 del regolamento in parola, di cui il giudice  del rinvio chiede l’interpretazione, sia effettivamente applicabile  ratione temporis ai fatti in esame nel procedimento principale.

25       A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, in via generale, il  principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di  un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della  pubblicazione di tale atto, a meno che, in via eccezionale, qualora lo  esiga uno scopo di interesse generale e purché il legittimo affidamento  degli interessati sia debitamente rispettato, nonché qualora dalla  formulazione, dalla finalità e dall’economia delle norme di cui trattasi  risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v.,  in tal senso, sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland,  C‑256/07, Racc. pag. I‑1951, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

26       Con l’articolo 97 del regolamento n. 987/2009, il legislatore  dell’Unione ha fissato l’entrata in vigore di tale regolamento al 1°  maggio 2010 senza che nessun considerando o nessun’altra disposizione  del medesimo regolamento potessero essere intesi come volti a fissare la  decorrenza dell’efficacia nel tempo dell’articolo 44 del suddetto  regolamento a una data anteriore a quella della pubblicazione di tale  atto. Al contrario, dall’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento n.  883/2004, che si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento n.  987/2009 a norma dell’articolo 93 di tale regolamento, emerge che il  medesimo non attribuisce alcun diritto per il periodo anteriore alla  data della sua applicazione, ossia il 1° maggio 2010.

27       Orbene, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue  conclusioni, va rilevato che, allorquando la DNR ha adottato le sue  decisioni impugnate nel procedimento principale, negando alla sig.ra  Reichel-Albert la presa in considerazione dei periodi di educazione  controversi, il regolamento n. 987/2009 non era ancora applicabile.

28       Di conseguenza, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non è  applicabile ratione temporis ai fatti in esame nel procedimento  principale.

29      Atteso quanto precede, in linea di principio,  devono trovare applicazione ai fatti in esame nel procedimento  principale, le norme dell’Unione in materia di coordinamento dei regimi  nazionali di previdenza sociale, quali delineate dal regolamento n.  1408/71, interpretate alla luce delle disposizioni rilevanti del  Trattato FUE e in particolare di quelle relative alla libera  circolazione delle persone, di cui il giudice del rinvio fa menzione  nella sua decisione.

30      Posto che il regolamento n. 1408/71  non sancisce tuttavia nessuna norma specifica applicabile alla  convalida, nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, dei periodi  dedicati all’educazione dei figli e maturati in un altro Stato membro, i  quesiti posti dal giudice del rinvio devono essere intesi  sostanzialmente come volti a stabilire se, in una situazione come quella  ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE debba essere  interpretato nel senso che fa obbligo all’istituzione competente di un  primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della  concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati  all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come  se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da una  persona che, al momento della nascita dei suoi figli, aveva smesso di  lavorare in questo primo Stato membro e aveva stabilito temporaneamente  la sua residenza sul territorio del secondo Stato membro senza avervi  però svolto un’attività lavorativa subordinata o autonoma.

Sulle due questioni

31       In un primo momento, occorre determinare in base a quale normativa dei  due Stati membri in questione devono essere definiti o ammessi come  periodi equiparati ai periodi di assicurazione propriamente detti i  periodi dedicati dalla ricorrente nel procedimento principale  all’educazione dei figli in Belgio, tra il 1981 ed il 1986 e, in un  secondo momento, nell’ipotesi in cui sarebbe designata la normativa  tedesca, occorre valutare se le modalità di presa in considerazione dei  periodi di educazione dei figli previsti da una siffatta normativa siano  conformi all’articolo 21 TFUE.

32      Per quanto attiene alla  normativa applicabile, come giustamente fatto valere dal governo tedesco  in udienza, il diritto di prendere in considerazione periodi di  educazione dei figli può trovare fondamento unicamente nelle  disposizioni legali dello Stato membro al cui diritto l’interessato era  assoggettato alla nascita del figlio.

33      Nel procedimento  principale, dagli atti emerge che, dopo aver risieduto, lavorato e  versato i contributi al regime di assicurazione vecchiaia in Germania  fino al 30 giugno 1980, la sig.ra Reichel-Albert ha trasferito la sua  residenza in Belgio dove ha continuato a percepire un sussidio di  disoccupazione fino al 30 ottobre 1980 e dove ha dato alla luce due  figli per poi trasferirsi ufficialmente, in data 1° luglio 1986, con la  propria famiglia, nuovamente in Germania dove ha ripreso un’attività  professionale regolare.

34      Ciò posto, anche ammettendo che  si debba tenere conto dell’esistenza dell’articolo 13, paragrafo 2,  lettera f), introdotto nel regolamento n. 1408/71 con il regolamento n.  2195/91, vale a dire successivamente al compimento dei periodi dedicati  dalla sig.ra Reichel-Albert all’educazione dei suoi figli in Belgio,  tale disposizione non sarebbe tuttavia pertinente nelle circostanze  ricorrenti nel procedimento principale, per quanto riguarda la presa in  considerazione di periodi di educazione dei figli nell’ambito  dell’assicurazione vecchiaia (v., in tal senso, sentenza Kauer, cit.,  punto 31).

35      Infatti qualora una persona, come la sig.ra  Reichel-Albert, abbia esclusivamente lavorato e versato i contributi in  uno stesso e unico Stato membro, tanto anteriormente quanto  successivamente al trasferimento temporaneo della sua residenza, per  motivi strettamente familiari, in un altro Stato membro in cui non ha  mai né lavorato né versato i contributi, occorre ammettere l’esistenza  di un collegamento sufficiente tra tali periodi di educazione dei figli e  i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di  un’attività professionale nel primo Stato membro considerato (v., in tal  senso, cit. sentenze Elsen, punti 25‑28, e Kauer, punto 32). D’altronde  è a causa del compimento di questi ultimi periodi che la sig.ra  Reichel-Albert ha chiesto alla DRN di prendere in considerazione i  periodi dedicati all’educazione dei suoi figli durante l’interruzione  della sua carriera professionale.

36      Di conseguenza, si deve  ritenere che la normativa tedesca è applicabile in una situazione come  quella della sig.ra Reichel-Albert e che, in ordine alla presa in  considerazione e alla convalida dei periodi di educazione dei figli  dell’interessata nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, la sig.ra  Reichel-Albert non possa essere considerata come appartenente allo Stato  membro di residenza durante i periodi considerati (v., in tal senso,  sentenza Elsen, cit., punto 28).

37      In merito alle modalità  di presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli, occorre  valutare la compatibilità, alla luce dell’articolo 21 TFUE, di  disposizioni nazionali come quelle contenute negli articoli 56 e 57  dello SGB VI e in applicazione delle quali, ai fini della concessione di  una pensione di vecchiaia da parte dell’istituzione competente di uno  Stato membro, i periodi di educazione dei figli maturati al di fuori del  territorio di tale Stato membro, contrariamente a quelli maturati sul  territorio nazionale, non sono presi in considerazione a meno che,  segnatamente, il genitore che ha provveduto all’educazione del figlio  abbia risieduto abitualmente con suo figlio all’estero e abbia maturato  periodi contributivi durante l’educazione o immediatamente prima della  nascita del figlio in ragione dell’attività lavorativa subordinata o  autonoma ivi svolta.

38      Al riguardo, va ricordato che, se è  vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i  loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza  devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le  disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei  cittadini garantita dall’articolo 21 TFUE. (v., in tal senso, sentenze  Elsen, cit., punto 33 nonché del 1° aprile 2008, Governo della  Communauté française e Gouvernement wallon, C‑212/06, Racc. pag. I‑1683,  punto 43).

39      Più in particolare, al punto 34 della citata  sentenza Elsen, per quanto attiene ad una versione anteriore delle  disposizioni in esame nel procedimento principale, la Corte ha già avuto  modo di constatare che siffatte disposizioni sfavoriscono i cittadini  dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto di circolare e  soggiornare liberamente negli Stati membri, garantito dall’articolo 21  TFUE.

40      In una situazione come quella della sig.ra  Reichel‑Albert, le disposizioni di cui trattasi implicano che una  persona che cresce figli, non avendo maturato periodi di contribuzione  obbligatoria a titolo di un’attività subordinata o autonoma, durante  l’educazione dei figli o immediatamente prima della loro nascita, venga  privata, ai fini della determinazione dell’importo della sua pensione,  del diritto alla presa in considerazione dei suoi periodi di educazione  dei figli per il solo fatto di avere trasferito temporaneamente la sua  residenza in un altro Stato membro, pur non avendo svolto alcuna  attività subordinata o autonoma in questo secondo Stato membro.

41       Così facendo, a tale persona viene applicato, nello Stato membro di cui  ha la cittadinanza, un trattamento meno favorevole di quello di cui  beneficerebbe qualora non avesse usufruito delle facilitazioni concesse  dal Trattato in materia di circolazione (v. sentenza del 21 luglio 2011,  Stewart, C‑503/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83 e  giurisprudenza ivi citata).

42      Orbene, una normativa  nazionale che svantaggi determinati cittadini nazionali solo per aver  esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro  Stato membro provoca quindi una disparità di trattamento contraria ai  principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione, vale a dire la  garanzia di un medesimo trattamento giuridico nell’esercizio della  propria libertà di circolazione (sentenza del 9 novembre 2006,  Turpeinen, C‑520/04, Racc. pag. I‑10685, punto 22).

43       Peraltro, non è stato né accertato né sostenuto dallo Stato membro  interessato che una normativa, come quella in esame nel procedimento  principale, possa essere giustificata da considerazioni oggettive e  proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto  nazionale (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn  e Wardyn, C‑391/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83 e  giurisprudenza ivi citata).

44      Di conseguenza, occorre  considerare che, in un contesto come quello in esame nel procedimento  principale, escludere la presa in considerazione dei periodi di  educazione dei figli, maturati al di fuori del territorio nazionale,  come previsto dagli articoli 56 e 57 dello SGB VI, è contrario  all’articolo 21 TFUE.

45      Ciò premesso, alla luce dei rilievi  svolti, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che, in una  situazione come quella ricorrente nel procedimento principale,  l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che fa obbligo  all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in  considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i  periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo  Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio  nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività  professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento  della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare  e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria  residenza nel territorio del secondo Stato membro.

Sulle spese

46       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

In  una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale,  l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone  all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in  considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i  periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo  Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio  nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività  professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento  della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare  e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria  residenza nel territorio del secondo Stato membro.

Firme