Sentenza n. C-541/11 del 19 luglio 2012 Corte di Giustizia UE

Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente  inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro – Cittadina  thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a  tre anni con un lavoratore turco

SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)

19 luglio 2012 (*)


«Accordo  di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di  associazione – Articolo 7, primo comma – Diritto di soggiorno dei  familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del  lavoro di uno Stato membro – Cittadina thailandese che è stata sposata e  ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore  turco»

Nella causa C‑451/11,

avente ad oggetto la domanda  di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo  267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Gieβen (Germania), con decisione  dell’11 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 1° settembre 2011, nel  procedimento

*****

contro

Wetteraukreis,

LA CORTE (Seconda Sezione),


composta  dal sig. J. N Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai  sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per N. *****, da C. Momberger, Rechtsanwalt;

–        per il Wetteraukreis, da D. Mayer, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da A. Wiedmann, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da F. Koppensteiner, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80  del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo  sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il  Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea  un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato  il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato,  nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è  stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla  decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217,  pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

2         Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la  sig.ra *****, cittadina thailandese, e il Wetteraukreis (distretto di  Wetterau), in merito alla decisione di quest’ultimo di negare alla  sig.ra ***** il rilascio di un permesso di soggiorno.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

L’Associazione CEE-Turchia

–       L’Accordo di associazione

3         In conformità al suo articolo 2, paragrafo 1, l’Accordo di associazione  ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato  delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti,  incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale  della libera circolazione dei lavoratori, nonché mediante l’eliminazione  delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera  prestazione dei servizi, allo scopo di elevare il tenore di vita del  popolo turco e di facilitare ulteriormente l’adesione della Repubblica  di Turchia alla Comunità.

–       Il Protocollo addizionale

4         Il Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e  concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento  (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1;  in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), stabilisce, ai sensi del suo  articolo 1, le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase  transitoria di cui all’articolo 4 dell’Accordo di associazione.  Conformemente al suo articolo 62, il Protocollo addizionale costituisce  parte integrante di detto accordo.

5        L’articolo 59 di tale protocollo dispone quanto segue:

«Nei  settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare  di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si  accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la  Comunità».

–       La decisione n. 1/80

6        Ai sensi  del suo terzo considerando, la decisione n. 1/80 mira a migliorare, in  ambito sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro  familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76, che era  stata adottata dal Consiglio di associazione il 20 dicembre 1976.

7        L’articolo 7 della decisione n. 1/80 prevede quanto segue:

«I  familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco  inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

–         hanno il diritto di rispondere – fatta salva la precedenza ai  lavoratori degli Stati membri della Comunità – a qualsiasi offerta di  impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

–         beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro  scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I  figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione  professionale nel paese ospitante, indipendentemente dal periodo di  residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia  legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro  interessato da almeno tre anni, potranno rispondere a qualsiasi offerta  di impiego in tale Stato membro».

Le altre disposizioni del diritto dell’Unione

8         L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del  Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei  lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come  modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio  1992 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»),  così disponeva:

«Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore  cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato  membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a)      il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b)      gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».

9         Tale articolo 10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato  dall’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei  cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il  regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettificativi – GU 2004, L  229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L 204, pag. 28).

10      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38:

«I  familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto  assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, conformemente al  regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione  nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di  soggiorno di cui all’articolo 10, in corso di validità, esonera detti  familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri  concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti  necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a  una procedura accelerata e sono gratuiti».

11      L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», così dispone:

«1.       I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio  di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza  alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità  o di un passaporto in corso di validità.

2.      Le disposizioni  del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un  passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».

12       Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, il diritto di  soggiorno superiore a tre mesi è esteso ai familiari non aventi la  cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello  Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione.

13      L’articolo 38, paragrafo 3, di questa stessa direttiva è formulato come segue:

«I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva».

Il diritto tedesco

14       L’articolo 4, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno, lavoro e  integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den  Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im  Bundesgebiet), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella sua  versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGB1. 2008 I,  pag. 162; in prosieguo: l’«Aufenthaltsgesetz»), prevede quanto segue:

«Uno  straniero, cui spetti un diritto di soggiorno in base all’Accordo di  associazione, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto  producendo la prova del possesso di un permesso di soggiorno, laddove  egli non disponga né di un permesso di stabilimento né di un titolo di  soggiorno permanente nell’ambito dell’Unione europea. Il permesso di  soggiorno viene rilasciato su richiesta».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15       La ricorrente nel procedimento principale faceva ingresso nella  Repubblica federale di Germania il 30 giugno 2002 con un visto  turistico. Il 12 settembre 2002 sposava in Danimarca il sig. *****,  cittadino turco.

16      Il sig. ***** è in possesso dal 1988 di  un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Germania. Nel periodo  durante il quale i coniugi ***** hanno vissuto insieme, il sig. ***** è  stato impiegato presso diversi datori di lavoro all’interno di detto  Stato membro, dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2004, dal 1° agosto 2004  all’8 giugno 2005, dal 1° marzo 2006 al 15 marzo 2008, nonché dal 1°  giugno 2008 al 31 dicembre 2009.

17      Il 18 settembre 2002 la  sig.ra ***** chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno,  dichiarando di essere sposata e di avere due figlie nate nel 1996 e nel  1998 in Thailandia. Ai fini della prosecuzione della convivenza  matrimoniale con il marito, la ricorrente nel procedimento principale  otteneva un permesso di soggiorno a tempo determinato, successivamente  prorogato diverse volte, da ultimo il 10 settembre 2008 fino al 26  giugno 2011. Dal 21 giugno 2011 la sig.ra ***** è in possesso di un  «attestato di diritto di soggiorno fittizio».

18      Le figlie  della ricorrente nel procedimento principale facevano ingresso nella  Repubblica federale di Germania il 1° luglio 2006.

19      Il 3  giugno 2009 la sig.ra ***** si separava dal marito e si trasferiva con  le due figlie a Friedberg (Germania), in un centro di accoglienza per  donne. Da quel momento riceve assistenza ai sensi del II libro del  codice tedesco della previdenza sociale – Assistenza di base a favore  delle persone in cerca di occupazione (Zweites Buch Sozialgesetzbuch  –Grundsicherung für Arbeitsuchende; in prosieguo: l’«SGB II»).

20      Il suo divorzio dal sig. ***** è stato pronunciato il 3 febbraio 2011.

21       Con lettera del 9 settembre 2009 l’ufficio stranieri competente per il  distretto di Wetterau (in prosieguo: l’«ufficio stranieri») avvisava la  ricorrente nel procedimento principale che, successivamente alla sua  separazione, aveva acquisito un diritto autonomo di soggiorno, valido un  anno, indipendente dall’obbligo per la ricorrente nel procedimento  principale di fornire la prova di essere in grado di sopperire ai  bisogni propri e a quelli delle figlie. Le veniva reso noto che, qualora  le fosse ancora necessaria l’assistenza pubblica dopo il 4 giugno 2010,  le condizioni di validità del suo diritto di soggiorno, e di quello  delle figlie, non sarebbero più sussistite e avrebbe dovuto lasciare il  territorio tedesco. Soltanto nel caso in cui fosse stata in grado, a  tale data, di sopperire in maniera autonoma ai propri bisogni e a quelli  delle figlie, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto  continuare a beneficiare di un diritto di soggiorno.

22      Il  18 settembre 2009 la sig.ra ***** presentava istanza per il rilascio di  un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5,  dell’Aufenthaltsgesetz, sostenendo di aver acquisito, quale familiare di  un lavoratore turco, con il quale aveva risieduto regolarmente per  almeno tre anni, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato  membro, i diritti derivanti dall’articolo 7 della decisione n. 1/80.

23       Con decisione del 15 marzo 2010 l’ufficio stranieri rigettava la  domanda della ricorrente nel procedimento principale, in base al rilievo  che quest’ultima non aveva acquisito alcun diritto derivante  dall’articolo 7 della decisione n. 1/80. Solo i familiari turchi di un  lavoratore turco potrebbero infatti avvalersi di tale disposizione.

24       La ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso contro tale  decisione, sostenendo che l’articolo 7 della decisione n. 1/80 non  contempla condizioni particolari relative alla cittadinanza dei  familiari. Chiedeva al giudice del rinvio di annullare la decisione  dell’ufficio stranieri e di obbligarlo a concederle un permesso di  soggiorno ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’Aufenthaltsgesetz.

25       Il giudice del rinvio constata che il permesso di soggiorno richiesto  può essere concesso alla ricorrente nel procedimento principale in  applicazione di tale articolo 4, paragrafo 5, solo qualora essa sia  autorizzata a soggiornare sul territorio tedesco ai sensi dell’articolo 7  della decisione n. 1/80. Secondo detto giudice, considerate le  condizioni previste da tale disposizione, la sola questione che si pone  nel caso di specie è sapere se la sig.ra *****, in quanto cittadina  thailandese, possa essere considerata familiare di un lavoratore turco  inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro.

26       Alla luce di ciò, il Verwaltungsgericht Gieβen ha deciso di sospendere  il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione  pregiudiziale:

«Se una cittadina thailandese, già coniugata con  un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno  Stato membro e che abbia convissuto con quest’ultimo ininterrottamente  per più di tre anni, dopo essere stata autorizzata a ricongiungersi con  il medesimo, possa far valere i diritti derivanti dall’articolo 7, primo  comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 (…) con la conseguenza  di godere del diritto di soggiorno come effetto diretto di tale  disposizione».

Sulla questione pregiudiziale

27      Con  la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere  interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco,  cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, possa far valere,  nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione,  essendo rispettate tutte le altre condizioni da essa previste.

28       Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, i  familiari di un lavoratore turco godono, fatto salvo il rispetto delle  condizioni ivi elencate, di un diritto proprio di accesso al mercato del  lavoro dello Stato membro ospitante. A tale riguardo, la Corte ha  ripetutamente statuito che i diritti conferiti dall’articolo 7, primo  comma, ai familiari di un lavoratore turco per quanto riguarda la sua  situazione lavorativa nello Stato membro interessato implicano  necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia i diritti  di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento effettivo di  un’attività lavorativa subordinata, l’esistenza di un correlato diritto  di soggiorno in capo all’interessato (v., segnatamente, sentenze del 18  luglio 2007, Derin, C‑325/05, Racc. pag. I‑6495, punto 47, e del 22  dicembre 2010, Bozkurt, C‑303/08, non ancora pubblicata nella Raccolta,  punto 36).

29      Conformemente all’articolo 7, primo comma,  della decisione n. 1/80, per acquisire i diritti previsti da tale  disposizione devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:

–         la persona interessata dev’essere familiare di un lavoratore turco già  inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante;

–        tale persona è stata autorizzata dalle competenti autorità di tale Stato a raggiungere ivi il suddetto lavoratore, e

–        essa risiede regolarmente da un certo periodo nel territorio dello Stato membro ospitante.

30       Nel procedimento principale, come risulta dalla decisione di rinvio e,  più in particolare, dallo stesso tenore letterale della questione  pregiudiziale, la sig.ra ***** è stata sposata con un lavoratore turco  inserito nel regolare mercato del lavoro tedesco ed ha vissuto con il  medesimo ininterrottamente a partire dalla data del suo matrimonio, nel  settembre 2002, fino alla sua separazione, avvenuta nel giugno 2009,  dopo essere stata autorizzata a raggiungere il coniuge in tale Stato  membro. Le condizioni di cui al punto precedente sarebbero, a prima  vista, rispettate.

31      I governi tedesco, italiano e  austriaco fanno tuttavia valere che la nozione di «familiari», ai sensi  dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, include solamente  i membri della famiglia di un lavoratore turco che abbiano anch’essi la  cittadinanza turca. La cittadinanza thailandese della sig.ra ***** le  impedirebbe quindi di avvalersi dei diritti previsti da detta  disposizione.

32      Tale tesi non può essere accolta.

33       Secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 7 della decisione n.  1/80 forma parte integrante del diritto dell’Unione (sentenze del 20  settembre 1990, Sevince, C‑192/89, Racc. pag. I‑3461, punti 8 e 9, e del  29 marzo 2012, Kahveci e Inan, C‑7/10 e C‑9/10, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 23).

34      Tale articolo 7, primo comma,  non comprende né una definizione della nozione di «familiari» del  lavoratore né un espresso richiamo al diritto degli Stati membri per  determinare il significato e la portata di tale nozione. Inoltre non vi  figura alcuna condizione relativa alla cittadinanza dei familiari.

35       Dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che la nozione di  «familiari» non è limitata, per quanto riguarda il lavoratore, alla sua  famiglia iure sanguinis (v., sentenza del 30 settembre 2004, Ayaz,  C‑275/02, Racc. pag. I‑8765, punto 46).

36      Alla luce di ciò,  e al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutti gli Stati  membri della nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 7, primo  comma, della decisione n. 1/80, essa deve formare oggetto di  un’interpretazione uniforme a livello del diritto dell’Unione (v., in  tal senso, sentenza Ayaz, cit., punto 39).

37      Come statuito  dalla Corte, la nozione di «familiari» del lavoratore dev’essere  interpretata in funzione dell’obiettivo da essa perseguito, nonché dal  contesto nel quale è inserita (sentenza Ayaz, cit., punto 40).

38       A tale riguardo, occorre rilevare che il sistema di acquisizione  progressiva dei diritti previsto all’articolo 7, primo comma, della  decisione n. 1/80 persegue un duplice scopo.

39      In un primo  momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, la  disposizione in parola mira a consentire la presenza dei familiari del  lavoratore migrante presso quest’ultimo, al fine di favorire in questo  modo, tramite il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il  soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato  membro ospitante (v., in particolare, sentenza Kahveci e Inan, cit.,  punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

40      In un secondo  momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento  duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro  ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di  regolare residenza nel territorio di tale Stato membro, la possibilità  di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale in  tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione di tale  familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito  nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da  vivere nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest’ultimo  una situazione autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante (v.,  in particolare, sentenze dell’11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02,  Racc. pag. I‑10895, punto 25, nonché Kahveci e Inan, cit., punto 33).

41       Ne risulta che il ricongiungimento familiare gioca un ruolo centrale  nel sistema istituito dall’articolo 7, primo comma, della decisione n.  1/80.

42      Trattandosi di uno strumento indispensabile per  permettere la vita in famiglia, il ricongiungimento familiare di cui  beneficiano i lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli  Stati membri contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno  sia alla loro integrazione in tali Stati e favorisce pertanto la  coesione sociale della società interessata.

43      Il governo  tedesco sostiene tuttavia che sia il senso sia lo scopo dell’Accordo di  associazione e della decisione n. 1/80 depongono contro l’idea che  l’articolo 7, primo comma, di tale decisione si applichi anche a  cittadini non turchi. Detto accordo avrebbe, in primo luogo, obiettivi  economici. La regolamentazione del diritto di soggiorno del coniuge di  un lavoratore turco proveniente da un paese terzo non sarebbe quindi un  problema attuale di un’associazione fondata su obiettivi siffatti.

44      Tale argomento non può essere accolto.

45       Se è pur vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo  di associazione, quest’ultimo ha lo scopo di promuovere il rafforzamento  continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra  la Comunità economica europea e la Turchia, ciò non toglie che,  prevedendo all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 la  possibilità per i familiari di un lavoratore turco di raggiungerlo nello  Stato membro dove lavora, le parti contraenti si sono basate su motivi  che vanno decisamente al di là di considerazioni di ordine puramente  economico.

46      L’articolo 7 della decisione n. 1/80 si trova  infatti nella sezione 1 del capo II di tale decisione, intitolato  «Disposizioni sociali». Tale sezione riguarda le questioni relative  all’impiego e alla libera circolazione dei lavoratori.

47      I  vantaggi che il ricongiungimento familiare apporta alla vita in  famiglia, alla qualità del soggiorno, nonché all’integrazione del  lavoratore turco nell’ambito dello Stato membro dove lavora e risiede  manifestamente non dipendono dalla cittadinanza dei familiari  autorizzati a raggiungere in tale Stato il lavoratore medesimo.

48       Inoltre la Corte ha già dichiarato che le disposizioni sociali della  decisione n. 1/80, di cui fa parte l’articolo 7, primo comma, della  stessa, costituiscono una tappa supplementare verso la realizzazione  della libera circolazione dei lavoratori, sulla base degli articoli 45  TFUE, 46 TFUE e 47 TFUE, e che pertanto i principi sanciti nell’ambito  dei suddetti articoli devono essere trasposti, nei limiti del possibile,  ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti da tale  decisione (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 1997, Tetik,  C‑171/95, Racc. pag. I‑329, punto 20, e del 17 aprile 1997, Kadiman,  C‑351/95, Racc. pag. I‑2133, punto 30).

49      Dalla  giurisprudenza della Corte risulta parimenti che, per quanto riguarda la  determinazione della portata della nozione di «familiare» ai sensi  dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, occorre  richiamarsi all’interpretazione cui si è proceduto in materia di libera  circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri dell’Unione e,  in particolare, alla portata riconosciuta all’articolo 10, paragrafo 1,  del regolamento n. 1612/68 (sentenza Ayaz, cit., punto 45).

50       Orbene, l’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva, per i  familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro,  indipendentemente dalla loro cittadinanza, il diritto di installarsi con  il lavoratore medesimo nello Stato membro dove era impiegato.

51       Tale disposizione è stata abrogata, ma gli articoli 6, paragrafo 2, e  7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 stabiliscono anche il principio  secondo cui i familiari di un cittadino dell’Unione, che non hanno la  cittadinanza di uno Stato membro, hanno il diritto di accompagnarlo o di  raggiungerlo nello Stato membro ospitante.

52      Un’eventuale  limitazione del diritto al ricongiungimento familiare, che  necessariamente risulterebbe dall’applicazione dei diritti conferiti  dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai soli familiari  che abbiano la cittadinanza turca, arrecherebbe pregiudizio  all’obiettivo di tale disposizione.

53      Una limitazione di  tal genere sarebbe anche contraria al diritto al rispetto della vita  privata e familiare, come sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea. Dal momento che l’articolo 7 della  decisione n. 1/80 costituisce parte integrante del diritto dell’Unione,  gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi risultanti da  tale articolo 7 della suddetta Carta, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE  riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.

54       Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50‑53 delle  conclusioni, tale interpretazione della nozione di «familiari» ai sensi  dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 è tanto più  giustificata da imporsi anche riguardo alla decisione n. 3/80 del  Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa  all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri  delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU  1983, C 110, pag. 60).

55      Infatti, l’articolo 1, lettera a,  della decisione n. 3/80 dispone, in particolare, che, ai fini  dell’applicazione di tale decisione, l’espressione «familiare» ha il  significato ad essa attribuito all’articolo 1 del regolamento (CEE) n.  1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei  regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori  autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità  (GU L 149, pag. 2).

56      La Corte, chiamata ad interpretare la  sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, ha  ripetutamente dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 1, di tale  regolamento considera due categorie nettamente distinte di soggetti,  ossia i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti,  dall’altro. I primi, per ricadere nella disciplina di tale regolamento,  devono essere cittadini di uno Stato membro, apolidi o profughi  residenti nel territorio di uno Stato membro. Per contro, non sono  prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari o per i superstiti  di lavoratori, cittadini dell’Unione, affinché detto regolamento sia  loro applicabile (v., in particolare, sentenze del 30 aprile 1996,  Cabanis-Issarte, C‑308/93, Racc. pag. I‑2097, punto 21, e del 25 ottobre  2001, Ruhr, C‑189/00, Racc. pag. I‑8225, punto 19).

57       Inoltre la Corte ha altresì dichiarato che la definizione della sfera di  applicazione ratione personae della decisione n. 3/80, contenuta nel  suo articolo 2, si ispira alla stessa definizione enunciata all’articolo  2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 4 maggio 1999,  Sürül, C‑262/96, Racc. pag. I‑2685, punto 84).

58       Un’interpretazione dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80  basata sul complesso dei suesposti rilievi non può essere messa in  discussione dal fatto che, come sottolineato dal giudice del rinvio, in  diverse sentenze pronunciate relativamente all’applicazione di tale  disposizione, la Corte si è riferita alla cittadinanza turca dei  familiari di un lavoratore (v. sentenze del 16 marzo 2000, Ergat,  C‑329/97, Racc. pag. I‑1487, punto 67; del 22 giugno 2000, Eyüp,  C‑65/98, Racc. pag. I‑4747, punto 48; Derin, cit., punto 48, nonché  Bozkurt, cit., punto 46).

59      In tutte queste sentenze  infatti le controversie principali vertevano sull’attribuzione di  vantaggi previsti dalla decisione n. 1/80 ai figli o ai coniugi di un  lavoratore turco, aventi anch’essi la cittadinanza turca. Alla luce di  ciò, il riferimento della Corte alla cittadinanza dei familiari non ha  alcun significato specifico.

60      I governi tedesco, italiano e  austriaco sostengono altresì che un’interpretazione estensiva  dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 porterebbe ad  ampliare eccessivamente la sfera di applicazione ratione personae della  decisione n. 1/80, consentendo a cittadini di paesi terzi, il cui numero  sarebbe difficile da determinare, di invocare tale disposizione.

61       A tale proposito, è sufficiente ricordare che l’articolo 7, primo  comma, della decisione n. 1/80 subordina espressamente il  ricongiungimento familiare all’autorizzazione a raggiungere il  lavoratore migrante turco concessa conformemente a quanto prescritto  dalla normativa dello Stato membro ospitante (sentenze Ayaz, cit., punti  34 e 35, nonché Derin, cit., punto 63).

62      Tale  presupposto, che mira ad escludere dalla sfera di applicazione del  suddetto articolo 7, primo comma, i familiari del lavoratore turco che  hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi  risiedono senza osservarne la normativa (sentenza Cetinkaya, cit., punto  23), si spiega con il rilievo che, nell’ambito dell’associazione  CEE-Turchia, il ricongiungimento familiare non costituisce un diritto  per i familiari del lavoratore migrante turco, ma dipende anzi da una  decisione delle autorità nazionali adottata a norma del solo diritto  dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto dei diritti  fondamentali (v., in tal senso, sentenza Derin, cit., punto 64).

63       Per questa stessa ragione non si può nemmeno sostenere che il fatto di  includere nella sfera di applicazione dell’articolo 7, primo comma,  della decisione n. 1/80 i familiari di un lavoratore turco che non hanno  la cittadinanza turca costituirebbe, in violazione dell’articolo 59 del  Protocollo addizionale, un trattamento più favorevole di questi ultimi  rispetto a quello riservato ai familiari di un cittadino dell’Unione che  non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro.

64       Infatti, contrariamente al regime applicabile ai familiari di un  lavoratore turco, i familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di  Stati terzi, beneficiano, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della  direttiva 2004/38, di un diritto di ingresso nel territorio degli Stati  membri, soggetto unicamente alla condizione di possedere un visto di  ingresso o un titolo di soggiorno valido.

65      Di conseguenza,  occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo  7, primo comma, della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel  senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese  terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro  ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate  tutte le altre condizioni ivi previste.

Sulle spese

66       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo  7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980,  relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di  associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la  Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad  Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati  membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso,  approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE  del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso  che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo  diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i  diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le  altre condizioni ivi previste.

Firme