Sentenza n. C-75/11 del 4 ottobre 2012 Corte di Giustizia UE

Cittadinanza dell’Unione − Diritto di circolazione e di soggiorno -  Discriminazione in base alla nazionalità - Stato membro in cui il  beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i  cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato

SENTENZA DELLA CORTE


(Seconda Sezione)

4 ottobre 2012 (*)


«Inadempimento  di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione − Diritto di circolazione e di  soggiorno − Articoli 20 TFUE e 21 TFUE − Discriminazione in base alla  nazionalità − Articolo 18 TFUE − Direttiva 2004/38/CE − Articolo 24 –  Deroga − Portata − Stato membro in cui il beneficio di tariffe di  trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori  percepiscano assegni familiari in detto Stato»

Nella causa C‑75/11,LA CORTE (Seconda Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di  dichiarare che, riservando, in linea di principio, il beneficio di  tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori  percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è  venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato  disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE, nonché 24 della  direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29  aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro  familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli  Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,  75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e –  rettifica – GU L 229, pag. 35).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento (CEE) n. 1408/71


2         Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,  relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano  all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal  regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L  28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag.  1, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), definisce, all’articolo  1, lettera u), i), le prestazioni familiari nel senso di «tutte le  prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi  familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4,  paragrafo 1, lettera h), [del regolamento medesimo]».

3        A  termini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n.  1408/71, questo si applica «tutte le legislazioni relative ai settori di  sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari».

4         L’articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1408/71  dispone che, fatti salvi i successivi articoli 14 quater e 14 septies,  le persone cui è applicabile il regolamento medesimo sono soggette  unicamente alla legislazione di un solo Stato membro.

La direttiva 2004/38

5        A termini dei considerando 1 e 10 della direttiva 2004/38:

«(1)       La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione  il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le  limitazioni e le condizioni previste dal trattato [CE] e le disposizioni  adottate in applicazione dello stesso.

(…)

(10)       Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di  soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza  sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di  soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e  dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere  subordinato a condizioni».

6        L’articolo 3, numero 1, della  direttiva medesima prevede che essa si applica a tutti i cittadini  dell’Unione che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da  quello di cui hanno la nazionalità.

7        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva medesima così dispone:

«Ciascun  cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo  superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a  condizione:

(…)

c)            di essere iscritto presso un  istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato  membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa,  per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una  formazione professionale,

di disporre di  un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro  ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una  dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre,  per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche  sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza  sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di  soggiorno; (…)»

8        L’articolo 24 della direttiva 2004/38, rubricato «Parità di trattamento», così recita:

«1.       Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal  trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede,  in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro  ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato  nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si  estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che  siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente.

2.      In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro  ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni  d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del  caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo  4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del  diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi,  compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o  prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o  autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

Il diritto nazionale austriaco

9        In Austria non esistono norme federali che disciplinino le tariffe di trasporto ridotto per gli studenti.

10       In base alle informazioni fornite alla Corte, biglietti semestrali a  tariffa ridotta vengono concessi agli studenti sulla base di accordi di  finanziamento conclusi tra il Bundesministerium für Verkehr, Innovation  und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell’Innovazione e  della Tecnologia), gli enti regionali e le imprese di trasporto  interessate. Tali accordi disciplinano non solo le tariffe, l’entità  della riduzione e il contributo finanziario del governo federale, bensì  fissano parimenti la cerchia dei beneficiari.

11      Emerge  inoltre dagli atti che, in taluni Länder, gli studenti, quali definiti  agli articoli 3 e 4 della legge del 1992 sull’aiuto al compimento degli  studi (Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. n. 305/1992), nel testo in  vigore alla data della controversia (in prosieguo: la «legge del 1992»),  possono beneficiare di tariffe ridotte solamente qualora la loro  residenza o il loro luogo di studi sia situato nell’area della società  di trasporti pubblici interessata e qualora siano stati percepiti  relativi assegni familiari ai sensi dell’articolo 2 della legge del 1967  sulla compensazione degli oneri familiari mediante assegni  (Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. n. 376/1967), nel testo in  vigore alla data della controversia (in prosieguo: il «FLAG»).

12       In altri Länder, in cui l’applicazione delle riduzioni non dipende dal  percepimento degli assegni familiari, i criteri assunti sono costituiti,  oltre che dallo status di studente, dall’età e/o dalla residenza degli  interessati.

13      Le persone aventi residenza o dimora  abituale sul territorio federale hanno diritto, ai sensi dell’articolo 2  della FLAG, ad assegni familiari per i figli minorenni e per i figli  maggiorenni di età inferiore a 26 anni che seguano una formazione  professionale o che effettuino una formazione continua in una scuola  specializzata in relazione alla professione appresa, sempreché tale  formazione impedisca loro l’esercizio della professione. Gli assegni  familiari spettano, in linea di principio, alla persona al cui nucleo  familiare appartiene il figlio.

14      L’articolo 4 della legge  del 1992 prevede che i cittadini delle parti contraenti dell’accordo  sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)  o del Trattato CE nonché i cittadini dei paesi terzi sono assimilati ai  cittadini austriaci, «sempreché tale assimilazione risulti dalle  menzionate convenzioni».

15      L’articolo 52 della legge del  1992 definisce le indennità di trasporto quali «altre misure di  promozione degli studi». L’obiettivo di tali indennità consiste nel  sostenere i beneficiari di assegni agli studi mediante accollo delle  loro spese di trasporto. Si tratta di indennità di cui godono i  beneficiari di assegni agli studi in Austria e che differiscono dalle  riduzioni sulle tariffe di trasporto.

Il procedimento precontenzioso

16       La Commissione veniva informata, per mezzo di denuncia depositata da  persona agente in nome del partito politico «i Verdi» («die Grünen»),  che vari studenti cittadini di altri Stati membri diversi dalla  Repubblica d’Austria che effettuavano gli studi in Austria dovevano  sostenere, per poter utilizzare i trasporti pubblici, spese più  rilevanti di quelle pagate dagli studenti austriaci. Infatti, in taluni  Länder, solamente gli studenti provenienti da famiglie che percepiscono  gli assegni familiari austriaci possono beneficiare di una riduzione  sulle tariffe di trasporto.

17      Ritenendo che un siffatto  sistema selettivo costituisse una violazione del principio di non  discriminazione sancito dall’articolo 12 CE, la Commissione chiedeva  alla Repubblica d’Austria, con lettera 13 febbraio 2008, di fornirle una  descrizione dettagliata del sistema delle tariffe di trasporto ridotte  applicabile in detto Stato membro.

18      Con lettera 18 aprile  2008, le autorità austriache descrivevano le varie tariffe applicabili,  Land per Land, nonché in funzione della specifica situazione degli  interessati.

19      Con lettera del 23 marzo 2009, avente valore  di lettera di diffida, la Commissione invitava la Repubblica d’Austria a  presentare, entro il termine di due mesi, proprie osservazioni in  merito alle modalità selettive di concessione delle tariffe di trasporto  ridotte per gli studenti. A parere della Commissione, tali modalità  selettive violerebbero il principio di non discriminazione sancito, da  un lato, dall’articolo 12 CE, e ormai contenuto, a seguito dell’entrata  in vigore del Trattato di Lisbona, nell’articolo 18 TFUE e, dall’altro,  dall’articolo 24 della direttiva 2004/38.

20      Nella sua  risposta del 25 giugno 2009 alla menzionata lettera di diffida, la  Repubblica d’Austria contestava la pertinenza dell’articolo 24 della  direttiva 2004/38. A parere di detto Stato membro, le tariffe di  trasporto ridotte per gli studenti costituirebbero prestazioni familiari  supplementari che ricadrebbero nel sistema degli assegni familiari  concessi in Austria e dovrebbero essere quindi qualificate come  prestazioni previdenziali ai sensi della normativa dell’Unione  applicabile nel settore della coordinazione dei regimi di previdenza  sociale. I beneficiari di tali tariffe sarebbero non solo gli studenti  stessi, bensì i genitori che fanno fronte alle esigenze dei propri figli  fintantoché questi conservino lo status di studenti.

21      In  data 28 gennaio 2010 la Commissione trasmetteva alla Repubblica  d’Austria un parere motivato in cui insisteva sul fatto che il sistema  austriaco relativo alle tariffe di trasporto ridotte per gli studenti  violerebbe gli articoli 18 TFUE e 24 della directive 2004/38, restando  esclusa la deroga prevista al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo. La  Commissione ne deduceva, da un lato, che, contrariamente agli argomenti  delle autorità austriache ed al rischio di svuotare l’articolo 24,  paragrafo 2, del proprio senso, il sol fatto che una misura riduca gli  oneri dei genitori per quanto attiene al mantenimento dei propri figli  non può essere sufficiente per escludere la qualificazione di tale  misura come aiuto al compimento degli studi. D’altro canto, dal tenore  di detto articolo 24, paragrafo 2, si dovrebbe dedurre che gli Stati  membri ospitanti non possono negare la concessione di aiuti di sostegno  ai cittadini di altri Stati membri che non siano in possesso di titolo  di soggiorno permanente sul territorio dello Stato membro ospitante, se  non nel caso in cui tali aiuti assumano la forma di borse di studio o di  prestiti.

22      Nella sua risposta del 29 marzo 2010 al  menzionato parere motivato, la Repubblica d’Austria faceva valere che le  tariffe di trasporto ridotte corrispondono ad una prestazione familiare  concessa nell’ambito di una gestione di diritto privato. Non  sussisterebbe alcuna discriminazione in funzione della nazionalità,  atteso che tali tariffe vengono concesse a tutti i genitori affiliati,  indipendentemente dalla loro nazionalità.

23      Ciò premesso, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

24       Si deve precisare, in limine, che, con il proprio ricorso, la  Commissione contesta alla Repubblica d’Austria di concedere la riduzione  sulle tariffe di trasporto ai soli studenti per i quali siano concessi  assegni familiari in Austria, requisito imposto dai Länder di Vienna,  dell’Alta Austria, del Burgenland, della Stiria nonché dalla città di  Innsbruck.

25      Per quanto attiene alla città di Innsbruck, se  è pur vero che dagli atti emerge che gli studenti possono beneficiare,  dall’anno universitario 2010/2011 in poi, di biglietti semestrali a  tariffa ridotta indipendentemente dal percepimento di assegni familiari  austriaci da parte dei genitori, l’esistenza dell’inadempimento  dev’essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale  si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,  vale a dire, nella specie, il 28 marzo 2010. I cambiamenti intervenuti  successivamente non possono essere presi in considerazione dalla Corte  (v., segnatamente, sentenze del 15 marzo 2001, Commissione/Francia,  C‑147/00, Racc. pag. I‑2387, punto 26; del 4 luglio 2002,  Commissione/Grecia, C‑173/01, Racc. pag. I‑6129, punto 7, e del 19  luglio 2012, Commissione/Italia, C‑565/10, punto 22).

26       Orbene, è pacifico che tale nuovo tipo di biglietti semestrali nella  città di Innsbruck non era ancora in vigore alla scadenza del termine  impartito nel parere motivato.

27      Occorre parimenti  precisare che, considerato che la Commissione non dispone di  informazioni sufficienti relative al regime applicabile nel Land della  Bassa Austria, il regime applicabile in tale Land non costituisce  oggetto del presente ricorso.

Argomenti delle parti

28       La Commissione sostiene che subordinare la concessione di tariffe di  trasporto ridotte al percepimento di assegni familiari austriaci  costituisce una discriminazione indiretta degli studenti originari di  Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria che effettuino ivi i  loro studi, violando in tal modo gli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE  nonché l’articolo 24 della direttiva 2004/38.

29      Infatti,  il regime austriaco contestato nella specie, prevedendo una condizione  ai fini della concessione di tariffe di trasporto ridotte che può essere  più facilmente soddisfatta da cittadini austriaci, risulterebbe  sfavorevole per gli studenti cittadini di tali altri Stati membri.

30       La Repubblica d’Austria deduce che la riduzione sulle tariffe di  trasporto, subordinata al percepimento degli assegni familiari  austriaci, costituisce una prestazione familiare fornita nell’ambito di  una gestione di diritto privato. Nel diritto austriaco, gli assegni  familiari non potrebbero essere automaticamente percepiti da ogni  studente austriaco, bensì la loro concessione dipenderebbe dal fatto che  i genitori siano tenuti a far fronte alle esigenze dello studente. La  riduzione sul prezzo dei trasporti opererebbe essenzialmente a favore  del bilancio familiare e, al pari di tutti gli altri assegni familiari,  non verrebbe più concessa nel momento in cui lo studente stesso  percepisca redditi superiori al livello minimo previsto dal legislatore  austriaco. A parere di detto Stato membro, una riduzione di tal genere  deve essere qualificata come prestazione familiare ai sensi del  regolamento n. 1408/71, ancorché sia connessa a studi o a corsi e svolga  una duplice funzione. A differenza dell’indennità di trasporto concessa  ad uno studente socialmente svantaggiato, la riduzione sulle tariffe di  trasporto non dipenderebbe dal reddito dei genitori e non verrebbe  versata direttamente sul conto bancario di cui lo studente beneficiario è  titolare.

31      La Repubblica d’Austria rileva di aver  menzionato, nella propria notificazione relativa al regolamento n.  1408/71, in termini del tutto generali la FLAG, da cui risulta la  riduzione delle tariffe di trasporto de qua. Tale notificazione avrebbe  effetti dichiarativi e costitutivi.

32      Lo Stato membro  medesimo fa quindi valere che il proprio sistema risponde pienamente al  regolamento n. 1408/1971, senza peraltro violare la direttiva 2004/38.  Esso aggiunge che la Corte non fa riferimento ai principi del diritto  primario, come quello sancito all’articolo 18 TFUE, nel valutare le  prestazioni che ricadono nella sfera di applicazione del regolamento  medesimo (v. sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski,  C‑208/07, Racc. pag. I‑6095, punti 84 e successivi).

33      La  Commissione ritiene che l’argomento sul quale si fonda la Repubblica  d’Austria, relativo alla natura di prestazione previdenziale della  riduzione delle tariffe di trasporto, è priva di pertinenza. Anzitutto,  la riduzione non compenserebbe gli oneri familiari, come postulato  dall’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, bensì  ridurrebbe gli oneri derivanti per gli studenti universitari e degli  istituti superiori dall’utilizzazione dei trasporti pubblici. Le tariffe  di trasporto ridotte opererebbero direttamente a favore degli studenti e  non dei genitori. Inoltre, la descrizione delle tariffe di trasporto  ridotte fornita dalla Repubblica d’Austria non consentirebbe di  affermare che esse soddisfino i requisiti necessari per poter essere  considerate quale prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n.  1408/71. Occorrerebbe sottolineare, a tal riguardo, che gli studenti non  hanno, per legge, alcun diritto a tali prestazioni. Infine, non sarebbe  logico qualificare l’indennità di trasporto prevista dalla legge del  1992 quale aiuto di mantenimento, laddove la riduzione sulle tariffe di  trasporto contestata nella specie venga considerata quale prestazione  familiare. A parere della Commissione, il fatto che, in taluni Länder,  la concessione di una riduzione sulle tariffe di trasporto non sia  subordinata al percepimento di assegni familiari austriaci costituisce  ulteriore indicazione del fatto che tale riduzione non ha nulla di una  prestazione familiare.

34      Quanto alla deroga al principio di  parità di trattamento sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della  direttiva 2004/38, invocata dalla Repubblica d’Austria, la Commissione  ritiene che essa debba essere interpretata restrittivamente. Essa si  applicherebbe unicamente agli «aiuti per il compimento degli studi, ivi  compresa la formazione professionale, sotto forma di borse di studio o  di prestiti». Contrariamente agli argomenti dedotti dallo Stato membro  medesimo, il principio di parità di trattamento, previsto dal paragrafo 1  dell’articolo stesso, si estenderebbe a tutte le prestazioni a favore  degli studenti che non vengano concesse sotto forma di borsa di studio o  di prestito. Tenuto conto della loro forma, le tariffe di trasporto  ridotte non ricadrebbero nella deroga prevista da detto paragrafo 2.  L’interpretazione di tale deroga sostenuta dalla Repubblica d’Austria  non potrebbe trovare accoglimento, in quanto risulterebbe contraria al  diritto primario ed alla giurisprudenza della Corte relativa agli  articoli 18 TFUE e 21 TFUE.

35      La Repubblica d’Austria  sostiene che, in ogni caso, la riduzione sul prezzo dei trasporti  contribuisce al finanziamento degli studi e, conseguentemente, non deve  essere considerata autonomamente rispetto alle altre misure che lo Stato  membro d’origine è tenuto a prendere in materia di aiuti agli studi.  Sino al momento in cui lo studente venga integrato, nell’ambito della  formazione, nello Stato membro ospitante, spetterebbe allo Stato membro  di origine concedere ai propri studenti aiuti sufficienti, tenendo conto  di eventuali obblighi di mantenimento. Lo Stato membro ospitante non  sarebbe tenuto a compensare i sussidi eventualmente «più ridotti»  concessi da altri Stati membri.

Giudizio della Corte

36       Si deve rilevare, in limine, che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE  conferisce a chiunque possieda la nazionalità di uno Stato membro lo  status di cittadino dell’Unione.

37      Gli studenti provenienti  da Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria che seguano i loro  studi in tale paese, possedendo la nazionalità di uno Stato membro,  beneficiano di tale status.

38      Come la Corte ha più volte  avuto modo di affermare, lo status di cittadino dell’Unione è destinato  ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che  consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di  ottenere, nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato FUE,  indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni al  riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico  (sentenza del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Racc. pag. I‑6193,  punto 31, e dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C‑224/98, Racc. pag. I‑6191,  punto 28).

39      Ogni cittadino dell’Unione può quindi far  valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito  dall’articolo 18 TFUE in tutte le situazioni che rientrano nella sfera  di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, ove tali  situazioni comprendono l’esercizio della libertà fondamentale di  circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri attribuito  dall’articolo 21 TFUE (v. sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala,  C‑85/96, Racc. pag. I‑2691, punto 63; del 15 marzo 2005, Bidar,  C‑209/03, Racc. pag. I‑2119, punti 32 e 33; del 18 novembre 2008,  Förster, C‑158/07, Racc. pag. I‑8507, punti 36 e 37, nonché del 13  aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, Racc. pag. I‑2735, punto 31).

40       Peraltro, dalla stessa giurisprudenza emerge che tale divieto  ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso  alla formazione professionale, restando inteso che tanto l’insegnamento  superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione  professionale (v. sentenza Bressol e a., cit. supra, punto 32).

41       Ne consegue che un cittadino di uno Stato membro che segua i propri  studi in Austria può avvalersi del diritto, sancito dagli articoli 18  TFUE e 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio  dello Stato membro ospitante senza subire discriminazioni dirette o  indirette in base alla propria nazionalità (v. sentenza Bressol e a.,  cit. supra, punto 33).

42      Quanto alla questione se riduzioni  delle tariffe di trasporto come quelle concesse da taluni Länder in  Austria ricadano nella sfera di applicazione dei Trattati ai sensi  dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE, si deve osservare che, affermando  che l’accesso alla formazione professionale rientra nella sfera di  applicazione del diritto dell’Unione, la Corte ha già precisato che sono  ricompresi in tale sfera di applicazione gli aiuti nazionali concessi  agli studenti per coprire le loro spese di sostentamento, le prestazioni  sociali previste da un regime nazionale non contributivo e gli assegni  cosiddetti di «attesa» previsti da una normativa nazionale e destinati  ai giovani disoccupati alla ricerca di una prima occupazione (v.,  rispettivamente, le menzionate sentenze Bidar, punto 42; Grzelczyk,  punto 46, nonché D’Hoop, punti 34 e 35).

43      Ne consegue che  un regime che preveda riduzioni sulle tariffe di trasporto concesse agli  studenti, consentendo loro, direttamente o indirettamente, di coprire  le loro spese di sostentamento, rientra parimenti nella sfera di  applicazione del Trattato FUE.

44      Quanto all’argomento della  Repubblica d’Austria secondo cui la riduzione sulle tariffe di  trasporto dovrebbe essere considerata quale prestazione familiare ai  sensi del regolamento n. 1408/71, si deve rilevare che, anche ammesso  che le norme di conflitto previste da tale regolamento si applichino ai  cittadini dell’Unione che seguano i loro studi in uno Stato membro  diverso da quello di origine ed i cui genitori non abbiano alcun legame  con detto Stato membro ospitante, tale qualificazione della riduzione  non è idonea a giustificare una disparità di trattamento in base alla  nazionalità nei confronti di tali cittadini.

45      Infatti, da  un lato, si deve ricordare che talune prestazioni che rientrano nella  sfera di applicazione specifica del regolamento n. 1408/71 sono state  parimenti considerate dalla Corte quali benefici o vantaggi sociali  soggetti al principio di parità di trattamento in base alla nazionalità  alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione, relative alla  libera circolazione delle persone (v., in tal senso, sentenza Martínez  Sala, cit. supra, punto 27).

46      Dall’altro, si deve  ricordare che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune  di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti.  Esso ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra  questi ultimi (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75 e giurisprudenza ivi  richiamata).

47      Se è pur vero che gli Stati membri  conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di  previdenza sociale, ragion per cui spetta loro, in assenza di  armonizzazione a livello dell’Unione, determinare le condizioni del  diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale e  le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni, essi devono  tuttavia rispettare, nell’esercizio di tale competenza, il diritto  dell’Unione e in particolare le disposizioni del Trattato FUE relative  alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare  e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v. sentenza  Stewart, cit. supra, punti 75‑77 nonché la giurispudenza ivi  richiamata).

48      L’argomento della Repubblica d’Austria  relativo alla qualificazione delle riduzioni delle tariffe di trasporto  come prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71 non  esclude quindi l’esistenza, dedotta dalla Commissione, di una  discriminazione in base alla nazionalità nei confronti degli studenti di  altri Stati membri che seguano i loro studi in Austria.

49       Con riguardo a tale affermazione, si deve ricordare che il principio di  non discriminazione in base alla nazionalità, sancito in termini  generali dall’articolo 18 TFUE e precisato, con riguardo ai cittadini  dell’Unione che rientrano nella sfera di applicazione della direttiva  2004/38, all’articolo 24 della medesima, vieta non soltanto le  discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità, ma anche tutte le  forme indirette di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri  di riferimento, pervengano di fatto al medesimo risultato (v. sentenza  Bressol e a., cit. supra, punto 40).

50      Nella specie,  subordinare la riduzione delle tariffe di trasporto alla concessione di  assegni familiari austriaci, come previsto in taluni Länder, crea una  disparità di trattamento tra gli studenti austriaci che seguano i loro  studi in Austria e gli studenti di altri Stati membri che seguano ivi  anch’essi i loro studi, considerato che tale requisito viene soddisfatto  più agevolmente dagli studenti austriaci, in quanto i rispettivi  genitori percepiscono, in linea generale, tali assegni.

51       Tale disparità di trattamento è contraria ai principi sottesi allo  status di cittadino dell’Unione, vale a dire la garanzia, rammentata  supra, al punto 38, di uno stesso trattamento giuridico nell’esercizio  della propria libertà di circolazione (sentenza D’Hoop, cit. supra,  punto 35).

52      Secondo costante giurisprudenza, una  discriminazione indiretta in base alla nazionalità può risultare  giustificata solamente qualora sia fondata su considerazioni oggettive  indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate  all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v.  sentenze D’Hoop, cit. supra, punto 36; del 7 luglio 2005,  Commissione/Austria, C‑147/03, Racc. pag. I‑5969, punto 48, nonché  Bressol e a., cit. supra, punto 41).

53      Prima ancora di  esaminare la sussistenza, nella specie, di una siffatta giustificazione  oggettiva, occorre, in primo luogo, esaminare l’argomento della  Repubblica d’Austria secondo cui il regime di tariffe di trasporto  ridotte per gli studenti rientrerebbe nella sfera di applicazione della  deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24,  paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

54      Quale deroga al  principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 18 TFUE, di  cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 costituisce  solamente espressione specifica, il paragrafo 2 del medesimo articolo 24  dev’essere interpretato restrittivamente.

55      Se, come  emerge dal punto 43 supra, le riduzioni delle tariffe di trasporto  concesse agli studenti interessati costituiscono per i medesimi aiuti al  loro mantenimento, solamente gli aiuti per il compimento degli studi  concessi «sotto forma di borse di studio o di prestiti» ricadono nella  deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24,  paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

56      Qualsiasi altra  interpretazione di tale disposizione si porrebbe in contrasto non solo  con il tenore della medesima, bensì parimenti con l’obbligo, incombente  alla Corte, di interpretare tale deroga conformemente alle disposizioni  del Trattato, ivi comprese quelle relative alla cittadinanza dell’Unione  (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupatantze,  C‑22/08 e C‑23/08, Racc. pag. I‑4585, punto 44).

57      In  secondo luogo, quanto all’esistenza di considerazioni oggettive che  possano giustificare la disparità di trattamento constatata, la  Repubblica d’Austria sostiene, come emerge dal punto 35 supra, che la  riduzione dei prezzi dei trasporti contribuisce al finanziamento degli  studi e che, conseguentemente, essa non deve essere considerata a  prescindere dalle altre misure che lo Stato membro di origine è tenuto  ad adottare in materia di aiuti agli studi. Taluni Stati membri  concederebbero borse di studio nettamente più generose di quelle  concesse in Austria, ragion per cui gli studenti provenienti da altri  Stati membri potrebbero più facilmente far fronte al costo della vita,  ivi comprese le spese di trasporto, rispetto agli studenti austriaci.  Qualora altri Stati membri presentino un sistema di sussidi agli  studenti più ridotto rispetto a quello vigente in Austria, non  spetterebbe allo Stato membro ospitante aiutare gli studenti provenienti  da tali Stati.

58      Si deve rilevare, a tal riguardo, che,  come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle proprie  conclusioni e secondo le informazioni fornite alla Corte, se è pur vero  che la riduzione delle tariffe di trasporto non viene più concessa  quando lo studente stesso percepisca redditi superiori ad un determinato  livello, il beneficio di tale riduzione non presuppone, in linea di  principio, un’insufficienza di risorse economiche. Parimenti, laddove  l’obiettivo perseguito dalla Repubblica d’Austria consistesse  nell’evitare che uno studente proveniente da un altro Stato membro  benefici di un doppio aiuto economico, si deve rilevare che dalle  informazioni fornite dal governo austriaco non emerge che, nella  concessione della riduzione de qua agli studenti i cui genitori  percepiscano assegni familiari austriaci, le autorità competenti di  detto Stato membro prendano in considerazione le prestazioni  eventualmente percepite da detti studenti in un altro Stato membro.

59       Nella parte in cui l’argomento della Repubblica d’Austria sarebbe volto  a contestare la sussistenza di un obbligo per lo Stato membro ospitante  di finanziare gli studenti che non siano integrati nello stato  medesimo, si deve rammentare che, per quanto attiene alle disposizioni  relative alla cittadinanza dell’Unione, la Corte ha già avuto modo di  affermare che è legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi  dell’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una  prestazione e detto Stato (v., in tal senso, sentenze D’Hoop, cit.  supra, punto 38; del 23 marzo 2004, Collins, C‑138/02, Racc. pag.  I‑2703, punto 67; Bidar, cit. supra, punto 57, nonché Vatsouras e  Koupatantze, cit. supra, punto 38).

60      Se il diritto  dell’Unione relativo alla libera circolazione delle persone e,  segnatamente, degli studenti ammette una certa solidarietà economica dei  cittadini dello Stato membro ospitante con quelli di altri Stati membri  (v., in tal senso, sentenza Grzelczyk, cit. supra, punto 44), occorre  evitare, come emerge dal considerando 10 della direttiva 2004/38, che le  persone che esercitino il proprio diritto di soggiorno, ivi compresi  gli studenti, divengano un onere irragionevole per il sistema di  assistenza sociale dello Stato membro ospitante per un primo periodo di  soggiorno. L’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini  dell’Unione e dei loro familiari, per periodi superiori a tre mesi, è  quindi soggetto, a norma dell’articolo 21 TFUE e delle disposizioni  della direttiva 2004/38, a talune condizioni.

61      Un regime  nazionale che esiga che uno studente dimostri l’esistenza di un  collegamento reale con lo Stato membro ospitante potrebbe quindi  rispondere, in linea di principio, ad un obiettivo legittimo che può  giustificare restrizioni ai diritti di circolazione e di libero  soggiorno sul territorio degli Stati membri, sanciti dall’articolo 21  TFUE.

62      Si deve, tuttavia, precisare, da un lato, che la  prova richiesta per poter far valere l’esistenza di tale collegamento  effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando  indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado  reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente la riduzione sulle  tariffe di trasporto e lo Stato membro in cui tale richiedente segue i  propri studi, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo  (v., in tal senso, le menzionate sentenze D’Hoop, punto 39, e Stewart,  punto 95).

63      Dall’altro, come rilevato dall’avvocato  generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, il reale collegamento  richiesto tra uno studente, richiedente una prestazione, e lo Stato  membro ospitante non dev’essere fissato in modo uniforme per tutte le  prestazioni, bensì dovrebbe essere stabilito in funzione degli elementi  costitutivi delle prestazione de qua, in particolare la sua natura e le  sue finalità. L’obiettivo della prestazione dev’essere d’altronde  esaminato in funzione dei risultati della medesima e non della sua  struttura o della sua qualificazione formale (v., in tal senso, sentenza  Vatsouras e Koupatantze, cit. supra, punti 41 e 42).

64      Per  quanto attiene alla riduzione sulle tariffe di trasporto per studenti,  l’esistenza di un collegamento reale tra lo studente che segua i propri  studi e lo Stato membro ospitante potrebbe effettivamente essere  verificato, con riguardo alle tariffe di trasporto ridotte,  segnatamente, con l’accertamento che la persona di cui trattasi sia  iscritta, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo  trattino, della direttiva 2004/38, in un istituto privato o pubblico,  riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante sulla base della  propria normativa o della propria prassi amministrativa, per seguire  nello Stato medesimo principalmente gli studi, ivi compresa una  formazione professionale.

65      Si deve quindi concludere che  la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che il regime austriaco,  applicabile in taluni Länder, di tariffe di trasporto ridotte per  studenti sia obiettivamente giustificato.

66      Alla luce di  tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, riservando,  in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte  ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari  austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa  incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20  TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38.

Sulle spese

67       Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte  soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché  la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta  soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:


1)       Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di  trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni  familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi  ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18  TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al  diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di  soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE e 93/96/CEE.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.