Sentenza n. C‑245/11 del 6 novembre 2012 Corte di Giustizia UE

Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro  competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli  Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Clausola umanitaria -  Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente  dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave  malattia

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)



6 novembre 2012 (*)


«Regolamento  (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per  l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da  un cittadino di un paese terzo – Clausola umanitaria – Articolo 15 di  tale regolamento – Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro  dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una  grave malattia – Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento – Obbligo di  tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati  al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo  presentata da detto richiedente asilo – Presupposti»

Nella causa C‑245/11,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Asylgerichtshof (Austria), con  decisione del 20 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 23 maggio  2011, nel procedimento

K

contro


Bundesasylamt,

LA CORTE (Grande Sezione),


composta  dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente,  dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay  Larsen (relatore), A. Rosas, dalla sig.ra M. Berger, e dal sig. E.  Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, J.‑C. Bonichot,  D. Šváby, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra K, da A. Egger, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e P. Cede, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Veres, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in  primo luogo, dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 del  Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi  di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una  domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di  un paese terzo (GU L 50, pag. 1), e, in secondo luogo, dell’articolo 3,  paragrafo 2, di questo stesso regolamento.

2        Tale domanda è  stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra K,  cittadina di un paese terzo, e il Bundesasylamt (ufficio federale  tedesco in materia di asilo) in merito al rigetto da parte di  quest’ultimo della domanda di asilo introdotta in Austria dalla  ricorrente del procedimento principale, con la motivazione che la  Repubblica di Polonia è lo Stato membro competente per l’esame della  domanda di asilo.

Contesto normativo

Il regolamento n. 343/2003

3        I considerando terzo e quarto del regolamento n. 343/2003 sono del seguente tenore:

«(3)       Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime  europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un  meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro  competente per l’esame di una domanda di asilo.

(4)      Tale  meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per  gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto,  consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al  fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al  riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare  l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo».

4        I considerando sesto e settimo di detto regolamento enunciano quanto segue:

«(6)       L’unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura  compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso  l’individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato  membro competente per l’esame di una domanda d’asilo.

(7)      Il  trattamento congiunto delle domande d’asilo degli appartenenti alla  stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di assicurare  un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni  adottate nei loro confronti. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero  poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei  membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi  umanitari».

5        Come si evince dal quindicesimo considerando  del regolamento n. 343/2003, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo  1, TUE, tale regolamento rispetta i diritti le libertà e i principi  riconosciuti, segnatamente, dalla carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In particolare, esso  intende assicurare, sulla base degli articoli 1 e 18 della stessa, il  pieno rispetto della dignità umana e del diritto d’asilo dei richiedenti  asilo.

6        L’articolo 1 del regolamento n. 343/2003 dispone  che quest’ultimo «stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione  dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo  presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo».

7        Ai termini dell’articolo 2, lettere c), d), e), e i), di detto regolamento, si intende per:

«c)       “domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese  terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da  parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra[, del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati]. Tutte le domande di  protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che  il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo  di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

d)       “richiedente”o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo che  ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata  ancora adottata una decisione definitiva;

e)      “esame di una  domanda d’asilo”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le  sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d’asilo  conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure  volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle  disposizioni del presente regolamento;

(...)

i)       “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del  richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel  territorio degli Stati membri:

i)      il coniuge del  richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che  abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello  Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a  quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

ii)      i  figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a  condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente  dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le  definizioni del diritto nazionale;

iii)      il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato è minorenne e non coniugato».

8         L’articolo 3 del medesimo regolamento, che fa parte del capo II di  quest’ultimo, rubricato «Principi generali», ai paragrafi 1 e 2 dispone  quanto segue:

«1.      Gli Stati membri esaminano la domanda di  asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel  rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato  membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai  criteri enunciati al capo III.

2.      In deroga al paragrafo 1,  ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un  cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in  base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi,  detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del  presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza.  Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente,  lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo  Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o  riprendere in carico il richiedente asilo».

9         Al fine di  determinare lo «Stato membro competente» ai sensi dell’articolo 3,  paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, gli articoli 6‑14 di  quest’ultimo, contenuti nel capo III, enunciano una serie di criteri  obiettivi e in ordine gerarchico.

10      L’articolo 15 di detto regolamento, che è l’unico articolo del capo IV, rubricato «Clausola umanitaria», così dispone:

«1.       Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione  dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al  ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri  parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su  motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su  richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo  dell’interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

2.       Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall’assistenza  dell’altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia  grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati membri [di regola  lasciano] insieme o [ricongiungono] il richiedente asilo e un altro  parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a  condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine.

(...)

4.      Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita.

5.       Le condizioni e procedure d’applicazione del presente articolo, ed  anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le  divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale  procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati  conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2».

11       Al capo V del regolamento n. 343/2003, rubricato «Obbligo di prendere o  riprendere in carico un richiedente asilo», figura in particolare  l’articolo 16, il cui paragrafo 1 è così formulato:

«Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

c)       riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il  richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che si trova nel  territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;

(...)».

Il regolamento (CE) n. 1560/2003

12       Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di  applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU L 222, pag. 3), al suo  articolo 11, rubricato «Casi di dipendenza» dispone quanto segue:

«1.       L’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n. 343/2003] si applica  sia al richiedente asilo che dipenda dall’assistenza del familiare  soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno  Stato membro che dipenda dall’assistenza del richiedente asilo.

2.       I casi di dipendenza di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del  [regolamento n. 343/2003] sono valutati, per quanto possibile, in base  ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non  sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono  fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

(...)

4.       L’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n.  343/2003] è comunque subordinata all’impegno assunto dal richiedente  asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all’assistenza  necessaria.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13       La sig.ra K da un paese terzo entrava illegalmente in Polonia dove  depositava, nel marzo 2008, una prima domanda d’asilo.

14       Senza attendere l’esito dell’esame di tale domanda, ella lasciava il  territorio polacco, entrando illegalmente in Austria, dove raggiungeva  uno dei suoi figli adulti che ivi beneficia già dello status di  rifugiato con la moglie e i loro tre figli minorenni.

15      Nell’aprile 2008 la sig.ra K inoltrava in Austria una seconda domanda di asilo.

16       Secondo l’Asylgerichtshof, è stato dimostrato che la nuora della sig.ra  K si trova in una situazione di dipendenza rispetto a quest’ultima per  la presenza di un neonato e per la grave malattia e la seria disabilità  da cui è affetta in seguito ad un evento traumatico grave occorso in un  paese terzo. Se tale evento dovesse essere scoperto, la nuora, date le  tradizioni culturali intese a ristabilire l’onore della famiglia,  rischierebbe di subire gravi sevizie da parte dei membri maschi del suo  ambiente familiare. La sig.ra K, da quando ha ritrovato la nuora in  Austria, ne è stata la consigliera nonché più intima amica, non soltanto  per i legami familiari che le uniscono, ma anche perché ella possiede  un’adeguata esperienza professionale.

17      Ritenendo che la  Repubblica di Polonia fosse competente per l’esame della domanda d’asilo  presentata dalla sig.ra K, le autorità austriache chiedevano a tale  Stato membro di riprenderla in carico.

18      In risposta a  detta richiesta, le autorità polacche, senza chiedere alle autorità  austriache la presa in carico della sig.ra K in base all’articolo 15 del  regolamento n. 343/2003, acconsentivano a riprenderla in carico  conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del medesimo  regolamento.

19      Date tali circostanze, con decisione del 16  luglio 2008, il Bundesasylamt respingeva la domanda d’asilo presentata  dalla sig.ra K in Austria, con la motivazione che lo Stato membro  competente a decidere su tale domanda era la Repubblica di Polonia.

20      La sig.ra K proponeva ricorso contro la suddetta decisione di rigetto dinanzi all’Asylgerichtshof.

21       Basandosi sulla constatazione che, in via di principio, competente a  decidere sulla domanda d’asilo dalla sig.ra K è la Repubblica di  Polonia, poiché è la frontiera di tale Stato membro la prima frontiera  attraversata illegalmente provenendo da un paese terzo, il suddetto  giudice ritiene peraltro che, in una situazione quale quella di cui è  investito, occorra prendere in considerazione l’applicazione  dell’articolo 15 del regolamento n. 343/2003, o dell’articolo 3,  paragrafo 2, dello stesso. Orbene, l’applicazione dell’una o dell’altra  disposizione porterebbe ad affermare la competenza della Repubblica  d’Austria a decidere su tale domanda d’asilo.

22       L’Asylgerichtshof considera inoltre che, in quanto lex specialis,  l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 prevale sulle regole generali  dettate agli articoli 6‑14 del medesimo.

23      Secondo  l’Asylgerichtshof, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del  regolamento n. 343/2003 è sussidiaria rispetto a quella dell’articolo 15  del medesimo, cosicché la Repubblica d’Austria dovrebbe esercitare il  suo diritto di avocazione della competenza per l’esame della domanda  d’asilo per ragioni umanitarie quali quelle di cui a quest’ultimo  articolo.

24      Infine, emerge dalle spiegazioni del giudice a  quo relative all’interpretazione di detto articolo 15 che costui  considera che, in circostanze quali quelle della controversia di cui è  investito, sarebbe necessario esaminare la questione di una possibile  applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, prima di stabilire se il  paragrafo 1 di tale articolo possa applicarsi in via sussidiaria.

25       Alla luce di quanto sopra, l’Asylgerichtshof ha deciso di sospendere il  procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni  pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 15 del regolamento n.  343/2003 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che,  in conformità alle disposizioni degli articoli 6‑14 del regolamento  stesso, non sia competente in merito al procedimento di una richiedente  asilo, diviene obbligatoriamente competente quando in tale Stato si  trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave  minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i [suoi] nipoti minori,  bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la  richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto  alla nuora o ai nipoti. Se ciò valga anche in mancanza di una richiesta,  ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento  n. 343/2003, da parte dello Stato membro altrimenti competente.

2)       Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere  interpretato nel senso che, in una fattispecie quale quella descritta  [nella prima questione], si incardini obbligatoriamente la competenza  dello Stato membro che, in sé, ne sia privo, quando la competenza  altrimenti prevista dalle disposizioni del regolamento stesso comporti  la violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 8 di [convenzione europea  per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  firmata a Roma il 4 novembre 1950] (articolo 4 o 7 della [Carta]). Se,  in questo caso, nell’interpretazione ed applicazione incidentale  dell’articolo 3 o dell’articolo 8 della [detta convenzione] (articolo 4 o  7 della [Carta]), si possa far ricorso ad una nozione di «trattamento  inumano» e di «famiglia» diversa, e più ampia, rispetto a quella  applicata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti  dell’uomo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26       Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel  senso che, in circostanze quali quelle presenti al procedimento  principale, nel quale la nuora del richiedente asilo dipende dalla sua  assistenza per la presenza di un neonato e per il fatto di essere  affetta da una grave malattia e da una seria disabilità, uno Stato  membro che non è quello che i criteri elencati al capo III di tale  regolamento individuano come competente per l’esame della domanda  presentata da un richiedente asilo, può divenirlo d’obbligo per motivi  umanitari. In caso di risposta positiva, detto giudice desidera sapere  se tale interpretazione resti valida, allorquando lo Stato membro  competente in forza dei suddetti criteri non ha presentato una richiesta  ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, dello stesso articolo 15.

27       A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 15, paragrafo  1, del regolamento n. 343/2003 sia una disposizione facoltativa che  accorda un ampio potere discrezionale agli Stati membri per decidere di  «ricongiungere» membri di una stessa famiglia nonché altri parenti a  carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi  familiari o culturali, il paragrafo 2 del medesimo articolo restringe  tuttavia tale potere in modo tale che, qualora ricorrano i presupposti  menzionati in tale disposizione, gli Stati membri «[di regola lasciano]  insieme» il richiedente asilo e un altro familiare.

28      La  prima questione mira dunque, soprattutto, a ottenere un’interpretazione  dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

29       Occorre, da un lato, constatare che, contrariamente a quanto hanno  sostenuto il governo austriaco e quello ceco, il solo fatto che il  richiedente asilo non si trovi più nel territorio dello «Stato membro  competente», ma sia già presente nel territorio dello Stato membro in  cui cerca di ottenere un «ricongiungimento familiare» facendo valere  ragioni umanitarie, non può avere l’effetto di escludere di per sé  l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n.  343/2003.

30      Infatti, detto paragrafo 2 riguarda non  soltanto le situazioni nelle quali gli Stati membri «ricongiungono» il  richiedente asilo e un altro parente, ma anche quelle in cui li  «lasciano» insieme, poiché le persone interessate si trovano già nel  territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ai sensi dei  criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003.

31       Tale interpretazione non soltanto è coerente con l’articolo 3,  paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, secondo il quale ogni Stato  membro «può» esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di  un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri  stabiliti in tale regolamento, ma è anche l’interpretazione più idonea  ad assicurare l’effetto utile dell’articolo 15, paragrafo 2, di  quest’ultimo.

32      Dall’altro, occorre verificare, in primo  luogo, se detto articolo 15, paragrafo 2, possa trovare applicazione in  una situazione di dipendenza quale quella presente nel procedimento  principale, in cui non è il richiedente asilo stesso a dipendere  dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso  da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al  capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in  tale Stato membro diverso a dipendere dall’assistenza del richiedente  asilo.

33      A questo proposito, occorre sottolineare che  l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 non si riferisce  espressamente alla situazione di un richiedente asilo che sia  dipendente dall’assistenza di un’altra persona. Utilizzando, invece, in  tale disposizione, termini generali quali «la persona interessata» per  indicare quella che dipende dall’assistenza dell’«altra» ai sensi di  tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha lasciato intendere che  tanto la nozione di «persona interessata» quanto quella di «altra»  possono riferirsi al richiedente asilo.

34      Tale  interpretazione non può essere invalidata per il solo fatto che, al  paragrafo 1, seconda frase, di detto articolo 15, utilizzando i termini  «la domanda d’asilo della persona interessata», lo stesso legislatore  abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso tra il  richiedente asilo e i termini «la persona interessata». Infatti, occorre  rilevare in proposito che, nella frase successiva dello stesso  paragrafo, il richiedente asilo e l’altra persona sono qualificati come  «persone interessate».

35      La suddetta interpretazione è,  invece, conforme all’obiettivo dell’articolo 15 del regolamento n.  343/2003, che è quello, come espone il settimo considerando dello  stesso, di permettere agli Stati membri di ricongiungere «membri di una  stessa famiglia» quando ciò è reso necessario da ragioni umanitarie.

36       A questo proposito, si deve rilevare che l’obiettivo dell’articolo 15,  paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è raggiunto sia se è il  richiedente asilo a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova  in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente alla  luce dei criteri dettati al capo III di tale regolamento sia,  viceversa, quando è il familiare a dipendere dall’assistenza del  richiedente.

37      Nello stesso senso, l’articolo 11, paragrafo  1, del regolamento n. 1560/2003, nei limiti delle competenze di  esecuzione accordate dal regolamento n. 343/2003, precisa che i termini  «persona interessata» di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di  quest’ultimo regolamento devo essere intesi nel senso di riferirsi anche  a una situazione di dipendenza quale quella di cui trattasi nel  procedimento principale.

38      In secondo luogo, occorre  precisare che, nonostante il fatto che la nozione di «familiari» ai  sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 343/2003 non  riguardi né la nuora né i nipoti di un richiedente asilo, l’articolo 15  dello stesso regolamento deve tuttavia essere interpretato nel senso che  tali persone rientrano nel concetto di «altro parente» usato al  paragrafo 2 di tale articolo 15.

39      A questo proposito,  occorre innanzitutto osservare che le varie versioni linguistiche di  detti termini dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003  divergono e che alcune di esse, come ad esempio la versione in lingua  inglese, impiegano termini diversi e più ampi di quelli utilizzati  all’articolo 2, lettera i), del medesimo regolamento.

40       Occorre, inoltre, rilevare che, dato che il regolamento n. 343/2003,  agli articoli 6‑8, contiene disposizioni di carattere vincolante  finalizzate a preservare l’unità delle famiglie conformemente al sesto  considerando del medesimo, la clausola umanitaria di cui all’articolo  15, avendo l’obiettivo di permettere agli Stati membri di derogare ai  criteri di ripartizione delle competenze tra gli stessi per agevolare il  ricongiungimento dei membri di una famiglia quando ciò è reso  necessario da motivi umanitari, deve potersi applicare a situazioni che  vanno al di là di quelle oggetto di tali articoli 6‑8, anche se  riguardano persone che non rientrano nella definizione di «familiari» ai  sensi di detto articolo 2, lettera i).

41      Tenuto conto  della sua finalità umanitaria, l’articolo 15, paragrafo 2, del  regolamento n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di  dipendenza fondato in particolare su una malattia o un handicap gravi,  una cerchia di familiari del richiedente asilo necessariamente più ampia  di quella definita all’articolo 2, lettera i), dello stesso  regolamento.

42      Se esistevano già legami familiari nel paese  d’origine, occorre verificare che il richiedente asilo o la persona che  ha con lui legami familiari abbia effettivamente bisogno di assistenza e  che, eventualmente, la persona che deve garantire l’assistenza  dell’altra persona sia in grado di farlo.

43      Ciò premesso,  l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile  allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano  sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale  disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell’articolo  2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il  richiedente asilo, persona alla quale quest’ultimo è in grado di fornire  effettivamente l’assistenza necessaria conformemente all’articolo 11,  paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003.

44      In terzo  luogo, occorre sottolineare che, allorché si presentano situazioni di  dipendenza che possono rientrare nelle ipotesi previste dall’articolo  15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, come interpretato ai punti  33‑43 della presente sentenza, nelle quali le persone interessate si  trovano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente  in base ai criteri enunciati al capo III del medesimo regolamento, tale  Stato membro, a condizione che i legami familiari esistessero già nel  paese d’origine, «[di regola]» è tenuto a lasciare insieme tali persone.

45       Rispetto a quest’ultimo presupposto, è sufficiente precisare che si  evince dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale, i  legami familiari tra la richiedente asilo e la nuora esistevano già nel  paese d’origine.

46      Quanto specificamente all’obbligo di  lasciare «[di regola]» insieme il richiedente asilo e l’«altro» parente  ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003,  esso va inteso nel senso che uno Stato membro può derogare a tale  obbligo di lasciare insieme le persone interessate solamente se una  deroga del genere è giustificata dall’esistenza di una situazione  eccezionale. Orbene, si deve precisare che, nella domanda di pronuncia  pregiudiziale, il giudice a quo non ha menzionato una situazione  eccezionale del genere.

47      Quando ricorrono i presupposti  elencati in detto articolo 15, paragrafo 2, lo Stato membro che per le  ragioni umanitarie richiamate in tale disposizione ha l’obbligo di  prendere in carico un richiedente asilo diventa lo Stato membro  competente per l’esame della domanda d’asilo.

48      A questo  proposito, occorre aggiungere che le autorità nazionali competenti hanno  l’obbligo di assicurarsi che l’attuazione del regolamento n. 343/2003  avvenga in modo da garantire l’effettivo accesso alle procedure di  determinazione dello status di rifugiato e da non pregiudicare  l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo.

49       Detto obiettivo di rapidità, che emerge dal quarto considerando del  regolamento n. 343/2003, va inoltre sottolineato allorché, in ultimo  luogo, occorre spiegare, per quanto riguarda la seconda parte della  prima questione, le ragioni per le quali, in circostanze quali quelle  del procedimento principale, l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo  2, del regolamento n. 343/2003 è giustificata anche se lo «Stato membro  competente» non ha presentato una richiesta in tal senso conformemente  all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, di questo stesso  regolamento.

50      Quanto poi alla tesi difesa dai vari governi  che hanno presentato osservazioni alla Corte nella presente causa,  secondo la quale una richiesta dello «Stato membro competente» sarebbe,  comunque, una conditio sine qua non per l’applicazione dell’articolo 15,  paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, occorre precisare che tale  disposizione, diversamente dal paragrafo 1, seconda frase, dello stesso  articolo, non menziona nessuna «richiesta» proveniente da un altro Stato  membro.

51      Al riguardo, occorre rilevare che, allorché il  richiedente asilo e un altro familiare che si trovano insieme nel  territorio di uno Stato membro diverso da quello competente in base ai  criteri formulati al capo III del regolamento n. 343/2003 hanno  debitamente dimostrato che esiste una situazione di dipendenza ai sensi  dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento, le autorità  competenti di tale Stato membro non possono ignorare l’esistenza di tale  specifica situazione e la presentazione di una richiesta quale quella  prevista al paragrafo 1, seconda frase, di questo stesso articolo non  avrebbe più alcuno scopo. In tali circostanze un requisito simile  sarebbe puramente un pro forma.

52      In una situazione quale  quella oggetto del procedimento principale, in cui non si tratta di  «ricongiungere» i membri di una stessa famiglia ai sensi dell’articolo  15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, ma di «lasciarli» insieme  nello Stato membro in cui si trovano, esigere una domanda proveniente  dallo «Stato membro competente» sarebbe in contrasto con l’obbligo di  rapidità, perché prolungherebbe inutilmente il procedimento di  determinazione dello Stato membro competente.

53      Di  conseguenza, in una situazione quale quella presente nel procedimento  principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 può  avere applicazione anche se lo Stato membro in cui è stata presentata la  domanda d’asilo non ha ricevuto una richiesta in tal senso da parte  dello «Stato membro competente».

54      Alla luce di tutte le  considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione  dichiarando che, in circostanze quali quelle del procedimento  principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 deve  essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non è competente  per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo  III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo  Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli  obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro  anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15,  paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente  in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha  presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda  frase del medesimo articolo.

Sulla seconda questione

55       Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre,  nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sulla  seconda questione posta dal giudice del rinvio.

Sulle spese

56       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


In  circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15,  paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18  febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione  dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo  presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,  deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è  competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri  elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato  membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo  regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne  informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione  del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato  membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di  detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente  al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.