Sentenza n. C‑355/10 del 5 settembre 2012 Corte di Giustizia UE

Codice frontiere Schengen - Sorveglianza delle frontiere marittime  esterne - Introduzione di modalità supplementari in materia di  sorveglianza delle frontiere

SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)

5 settembre 2012 (*)


«Codice  frontiere Schengen – Decisione 2010/252/UE – Sorveglianza delle  frontiere marittime esterne – Introduzione di modalità supplementari in  materia di sorveglianza delle frontiere – Competenze di esecuzione della  Commissione – Portata – Domanda di annullamento»

Nella causa C‑355/10,


avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 12 luglio 2010,

Parlamento  europeo, rappresentato da M. Dean, A. Auersperger Matić e K. Bradley,  in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da Z. Kupčová e R. Szostak, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da C. O’Reilly e M. Wilderspin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),


composta  dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha  Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal,  presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K.  Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (relatore), dalla  sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Con il ricorso in esame, il Parlamento europeo chiede alla Corte di  annullare la decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010,  che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la  sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della  cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione  della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri  dell’Unione europea (GU L 111, pag. 20; in prosieguo: la «decisione  impugnata»).

2        A sostegno del suo ricorso il Parlamento  deduce in giudizio, in particolare, che tale decisione eccede i limiti  delle competenze d’esecuzione previste dall’articolo 12, paragrafo 5,  del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al  regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice  frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento  (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo  2008 (GU L 97, pag. 60; in prosieguo: il «CFS»). Il Parlamento afferma  che le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere  adottate in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non  avvalendosi della procedura di comitologia fondata su detto articolo 12,  paragrafo 5.

I –  Contesto normativo

A –  La decisione 1999/468/CE

3         Sul fondamento dell’articolo 202 CE è stata adottata la decisione  1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per  l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (GU L 184, pag. 23), come modificata dalla decisione 2006/512/CE del  Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200, pag. 11; in prosieguo: la  «seconda decisione “comitologia”»).

4        Per quanto riguarda  la procedura di regolamentazione con controllo, il considerando 7 bis  della seconda decisione «comitologia» è formulato nei seguenti termini:

«È  necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo  per le misure di portata generale intese a modificare elementi non  essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all’articolo  251 del trattato [CE], anche sopprimendo taluni di questi elementi, o  completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale  procedura deve consentire ai due rami dell’autorità legislativa di  effettuare un controllo preliminare all’adozione di siffatte misure. Gli  elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati  soltanto dal legislatore in base al trattato».

5        L’articolo 2, paragrafo 2, della seconda decisione «comitologia» così dispone:

«Quando  un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251  del trattato prevede l’adozione di misure di portata generale intese a  modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo  taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l’aggiunta di nuovi  elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura  di regolamentazione con controllo».

6        Lo svolgimento della  procedura di regolamentazione con controllo è disciplinato  dall’articolo 5 bis della seconda decisione «comitologia». Nel contesto  di tale procedura interviene anche un comitato di regolamentazione con  controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto  dal rappresentante della Commissione europea (in prosieguo: il  «comitato»), che esprime il suo parere su un progetto di misure da  prendere. La procedura differisce a seconda che le misure previste siano  conformi al parere di tale comitato, o non lo siano, oppure detto  comitato non abbia adottato un parere.

7        Se le misure  previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di  parere, l’articolo 5 bis, paragrafo 4, della seconda decisione  «comitologia» prevede che si applichi la procedura seguente:

«a)       la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta  relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al  Parlamento europeo;

b)      il Consiglio delibera a maggioranza  qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è  stata presentata;

c)      se entro questo termine il Consiglio si  oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime  non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al  Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa,  in base al trattato,

d)      se il Consiglio prevede di adottare  le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo.  Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la  Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;

e)       il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo  compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della  proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all’adozione delle  misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto  che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste  dall’atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il  contenuto dell’atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà  e di proporzionalità;

f)      se entro questo termine il  Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non  sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un  progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in  base al trattato;

g)      se allo scadere di tale termine il  Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono  adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi».

B –  Il CFS

8         Come risulta dal suo articolo 1, secondo comma, il CFS stabilisce le  norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che  attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione  europea.

9        Conformemente al considerando 6 del CFS, tale  controllo mira a «contribuire alla lotta contro l’immigrazione  clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di  qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la  salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri».

10       Ai sensi del considerando 17 del CFS «[è] opportuno prevedere una  procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità  pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le  misure necessarie per l’attuazione del [CFS] secondo la decisione  1999/468/CE (…)».

11      L’articolo 2, punto 9, del CFS  definisce il «controllo di frontiera» come consistente in verifiche di  frontiera e nella sorveglianza di frontiera e comprendente «l’attività  svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del [CFS], in  risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al  suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra  ragione».

12      La sorveglianza di frontiera è definita,  all’articolo 2, punto 11, del CFS, come «la sorveglianza delle frontiere  tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera  al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che  le persone eludano le verifiche di frontiera».

13      Agli articoli 6‑11, il CFS stabilisce le norme relative alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne.

14      Per quanto riguarda la sorveglianza di frontiera, l’articolo 12 del CFS così recita:

«1.       La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire  l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la  criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone  entrate illegalmente.

2.      Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.

Tale  sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di  eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.       La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di  frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce  esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi  dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza  autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere  individuato.

4.      La sorveglianza è effettuata da unità fisse o  mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in  luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare  le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza  può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi  dispositivi elettronici.

5.      Possono essere adottate misure  di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare elementi  non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate  secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui  all’articolo 33, paragrafo 2».

15      L’ingresso nel territorio  degli Stati membri è negato ai cittadini di Stati terzi con un  provvedimento motivato notificato, a norma dell’articolo 13, paragrafo  2, del CFS, a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B,  di tale codice.

16      L’articolo 33, paragrafo 2, del CFS stabilisce quanto segue:

«Nei  casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano  l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione  1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della  stessa».

C –  Il regolamento (CE) n. 2007/2004

17      Il  regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che  istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione  operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea  (GU L 349, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (GU L 199, pag.  30; in prosieguo: il «regolamento Frontex»), stabilisce, tra l’altro, i  compiti spettanti a tale Agenzia europea (in prosieguo: l’«Agenzia»).

18      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Frontex, l’Agenzia svolge in particolare i seguenti compiti:

«a)      coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

(...)

e)      aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

(...)

g)      invia squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri (...)».

19       Se, su domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo dell’Agenzia  decide di inviare una o più squadre di intervento rapido alle frontiere  esterne di tale Stato, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente  elaborano un piano operativo, a norma dell’articolo 8 quinquies,  paragrafo 5, di detto regolamento.

20      L’articolo 8 sexies del regolamento Frontex, intitolato «Piano operativo», così dispone:

«1.       Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il  piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio  delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:

a)      una descrizione della situazione, con modus operandi e obiettivi dell’invio, obiettivi operativi compresi;

b)      la durata prevista della missione delle squadre di sostegno;

c)      l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui le squadre di sostegno saranno inviate;

d)       la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri  delle squadre, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche  dati e portare armi d’ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello  Stato membro ospitante;

e)      la composizione delle squadre di sostegno;

f)       il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro  ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare  delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante  la missione e la posizione gerarchica delle stesse;

g)      le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre a norma dell’articolo 8.

2.       Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al  consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro  richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente copia del piano  operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti».

21       Per quanto riguarda l’esecuzione del piano operativo, l’articolo 8  octies, paragrafo 2, del regolamento Frontex prevede quanto segue:

«L’agente  di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti  relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di  coordinamento:

(...)

c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

(...)».

D –  La decisione impugnata

22       La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo  12, paragrafo 5, del CFS nel contesto della procedura di  regolamentazione con controllo, come prevista all’articolo 5 bis della  seconda decisione «comitologia». Poiché il comitato non ha espresso un  parere sulla proposta iniziale della Commissione, quest’ultima,  conformemente a tale articolo 5 bis, paragrafo 4, ha sottoposto al  Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e l’ha trasmessa  al Parlamento. Dato che quest’ultimo non si è opposto a detta proposta,  il Consiglio ha adottato la decisione impugnata.

23      Il considerando 9 della decisione impugnata così recita:

«Ai  fini di un miglior coordinamento tra gli Stati membri partecipanti alle  operazioni rispetto a dette situazioni e per facilitare la condotta di  tali operazioni, è opportuno che la presente decisione contenga  orientamenti non vincolanti. La presente decisione non dovrebbe  pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al  soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la  cooperazione siano effettuati secondo modalità che permettano alle  persone tratte in salvo di essere trasferite in luogo sicuro».

24      Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata:

«La  sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della  cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall’[Agenzia] è  disciplinata dalle regole stabilite nella parte I dell’allegato. Tali  regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte II  dell’allegato costituiscono parte integrante del piano operativo  predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia».

25       Il punto 1 della parte I dell’allegato alla decisione impugnata  contiene principi generali sulle operazioni alle frontiere marittime  coordinate dall’Agenzia, mentre il punto 2 stabilisce regole che  prevedono misure concrete cui ricorrere in occasione di tali operazioni.  I punti 2.1‑2.3 di tale parte I determinano la condotta da tenere  nell’avvicinamento e nella sorveglianza delle navi localizzate, nonché  la comunicazione alle competenti autorità delle informazioni riguardanti  tali navi. Il punto 2.4 della medesima parte concerne le misure da  adottare nei confronti delle navi localizzate e delle persone presenti a  bordo e il punto 2.5 di essa fissa le condizioni da osservare  nell’applicazione di tali misure. Queste condizioni sono distinte a  seconda che le misure debbano essere prese nelle acque territoriali e  zona contigua, oppure in alto mare.

26      Per quanto attiene  alle misure da adottare nei confronti delle navi localizzate o delle  persone a bordo, il punto 2.4 di tale parte I dispone quanto segue:

«Le  misure adottate nel quadro dell’operazione di sorveglianza nei  confronti di navi o altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di  sospettare trasportino persone intenzionate a eludere i controlli ai  valichi di frontiera possono consistere nel:

a)      chiedere  informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed  elementi relativi al viaggio, nonché l’identità, la cittadinanza e  altri dati pertinenti delle persone a bordo;

b)      fermare la  nave e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione della nave, del  carico e delle persone e interrogare le persone a bordo;

c)       comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare  la frontiera e che i conducenti della nave sono passibili di sanzioni  per aver favorito il viaggio;

d)      sequestrare la nave e fermare le persone a bordo;

e)       ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque  territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, scortandola o  navigando in prossimità fino a che non segua la rotta indicata;

f)       condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti  consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;

g)      condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in altro Stato membro partecipante all’operazione».

27       La parte II dell’allegato alla decisione impugnata è rubricata  «Orientamenti per le situazioni di ricerca e soccorso e per lo sbarco  nell’ambito di operazioni alle frontiere marittime coordinate  dall’Agenzia».

28      Il punto 1.1 di detta parte II prevede, in  particolare, che gli Stati membri «ottemperano all’obbligo di prestare  assistenza alle persone in pericolo in mare» e che «[le] unità  partecipanti prestano assistenza a qualunque nave o persona in pericolo  in mare». I punti 1.2‑1.5 di tale parte riguardano la valutazione della  situazione, la comunicazione di tale valutazione e di altre informazioni  al centro di coordinamento del soccorso nonché l’adozione di misure  adeguate o necessarie per garantire la sicurezza delle persone  coinvolte. In virtù del punto 1.6 di questa medesima parte II,  l’operazione, a talune condizioni, dovrebbe essere ripresa conformemente  alla parte I dell’allegato della decisione impugnata.

29       Inoltre, il punto 2.1, primo comma, prima frase, della parte II  dell’allegato alla decisione impugnata dispone, segnatamente, che «[i]l  piano operativo dovrebbe indicare le modalità di sbarco delle persone  intercettate o soccorse, in conformità del diritto internazionale e  degli eventuali accordi bilaterali applicabili». Ai sensi della seconda  frase del medesimo comma, tale piano operativo «non impone obblighi agli  Stati membri che non partecipano all’operazione». Quanto al punto 2.1,  secondo comma, esso stabilisce che, a meno che non sia diversamente  indicato nel piano operativo, «dovrebbe essere privilegiato lo sbarco  nel paese terzo da cui è partita la nave che trasporta le persone  interessate o dalle cui acque territoriali o regione di ricerca e  soccorso tale nave è transitata».

II –  Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

30      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        ordinare che gli effetti della decisione impugnata siano mantenuti fino a quando non sarà sostituita, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

31      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso del Parlamento in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingerlo in quanto infondato, e

–        condannare il Parlamento alle spese.

32       Con ordinanza del presidente della Corte del 30 novembre 2010, la  Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni  del Consiglio. Nella sua memoria di intervento essa chiede che il  ricorso del Parlamento sia respinto e che quest’ultimo sia condannato  alle spese.

III –  Sul ricorso

A –  Sulla ricevibilità del ricorso

1.     Argomenti delle parti

33       In via principale il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del ricorso  del Parlamento. A suo parere, quest’ultimo non dispone né dell’interesse  ad agire né del diritto di contestare la decisione impugnata, giacché  non si è avvalso della facoltà di opporsi alla sua adozione per  violazione di uno dei motivi elencati all’articolo 5 bis, paragrafo 4,  lett. e), della seconda decisione «comitologia»: se il Parlamento  nutriva dubbi in merito alla legittimità della decisione impugnata,  avrebbe dovuto opporvisi, conformemente alla procedura di  regolamentazione con controllo, con il risultato che quest’ultima  decisione non avrebbe potuto essere adottata.

34      A suo  avviso, la situazione della fattispecie si distingue da quella oggetto  della causa da cui è scaturita la sentenza del 12 luglio 1979,  Italia/Consiglio (C‑166/78, Racc. pag. 2575), in cui la Corte ha  giudicato ricevibile un ricorso proposto da uno Stato membro che,  nell’ambito del Consiglio, aveva votato a favore dell’atto impugnato. Il  controllo esercitato dal Parlamento allo scopo di accertare se una  misura proposta esorbiti dalle competenze di esecuzione previste  dall’atto di base costituirebbe infatti una fase procedurale formale  dell’iter di adozione dell’atto in oggetto e richiederebbe non una  valutazione politica, bensì la verifica che le condizioni di legittimità  siano state rispettate.

35      Il Parlamento sostiene di non  essere tenuto a dimostrare l’interesse ad agire, conformemente  all’articolo 263, secondo comma, TFUE e alla giurisprudenza della Corte  (v. sentenza del 26 marzo 1987, Commissione/Consiglio, 45/86, Racc. pag.  1493, punto 3). Anche ammettendo che siffatta prova sia necessaria,  sarebbe innegabile che in questa fattispecie tale interesse esiste,  giacché viene contestata la legittimità di un atto vincolante  dell’Unione e in quanto le prerogative del Parlamento sarebbero messe in  discussione dall’adozione di un atto giuridico nel contesto di una  procedura di esecuzione invece che di una procedura legislativa  (sentenza del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio, C‑303/94, Racc. pag.  I‑2943, punti 19 e 20).

36      La verifica del Parlamento su  una misura di esecuzione proposta, come quella prevista dall’articolo 5  bis, paragrafo 4, lett. e), della seconda decisione «comitologia», a suo  avviso non produce la conseguenza di limitare il diritto di tale  istituzione a proporre un ricorso volto a ottenere un sindacato  giurisdizionale su detta misura. Il Parlamento, inoltre, afferma di non  essere obbligato ad esercitare il suo diritto di veto quando nutre dubbi  in merito alla legittimità di una misura di esecuzione proposta.

2.     Giudizio della Corte

37       Per costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ricorso degli  Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,  previsto dall’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, non è subordinato alla  dimostrazione di un interesse ad agire (v., in questo senso, sentenze  Italia/Consiglio, cit., punto 6; Commissione/Consiglio, cit., punto 3;  del 21 gennaio 2003, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑378/00, Racc.  pag. I‑937, punto 28; del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio,  C‑370/07, Racc. pag. I‑8917, punto 16, nonché del 13 ottobre 2011,  Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

38      Dalla  giurisprudenza della Corte risulta inoltre altresì che l’esercizio di  tale diritto non dipende dalla posizione assunta dall’istituzione o  dallo Stato membro che presenta il ricorso in occasione del procedimento  di adozione dell’atto (v., in questo senso, citate sentenze  Italia/Consiglio, punto 6, nonché Commissione/Parlamento e Consiglio,  punto 28).

39      La circostanza che il Parlamento, a norma  dell’articolo 5 bis, paragrafo 4, lett. e), della seconda decisione  «comitologia», abbia avuto la possibilità di opporsi all’adozione della  decisione impugnata, pronunciandosi a maggioranza dei membri che lo  compongono, non è idonea, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi  20 e 22 delle conclusioni, ad escludere un diritto di ricorso di tale  istituzione.

40      Sebbene la procedura di regolamentazione con  controllo, in conformità al considerando 7 bis della seconda decisione  «comitologia», consenta al Parlamento di effettuare un controllo  preliminare all’adozione di una misura, tale procedura non può  sostituirsi al sindacato giurisdizionale. Pertanto, il fatto che il  Parlamento non si sia opposto all’adozione di un atto nel contesto di  tale procedura non comporta l’irricevibilità di un ricorso  d’annullamento con cui si contesta la legittimità dell’atto in tal modo  adottato.

41      Da quanto precede risulta che il ricorso di annullamento è ricevibile.

B –  Nel merito

1.     Argomenti delle parti

42       In sostanza, le parti controvertono sui principi che informano le  competenze di esecuzione e sulla possibilità di adottare la decisione  impugnata in forza delle competenze di esecuzione.

a)     Sui principi che disciplinano le competenze di esecuzione

43       Il Parlamento sostiene che la procedura di regolamentazione con  controllo può riguardare la modifica o l’eliminazione di elementi non  essenziali di un atto di base, oppure l’aggiunta di nuovi elementi non  essenziali, ma non la modifica degli elementi essenziali di un atto di  questo genere. A suo dire, qualunque esercizio della competenza di  esecuzione deve avvenire nell’osservanza degli elementi essenziali del  contenuto dell’atto di base. Inoltre, il Parlamento ritiene che la  Commissione non sia autorizzata a disciplinare attività non  riconducibili alla sfera di applicazione ratione materiae dell’atto  legislativo di base.

44      Secondo il Parlamento, la nozione di  «elementi essenziali» abbraccia, in particolare, le definizioni fornite  da una normativa di base per delimitarne la sfera di applicazione  ratione materiae e fissa il quadro al cui interno si applica tale  normativa, che può essere completata con nuovi elementi non essenziali.  Per determinare i limiti delle competenze di esecuzione, a dire del  Parlamento occorre prendere segnatamente in considerazione i limiti  materiali di tali competenze che derivano dagli elementi essenziali  dell’atto di base, nonché le disposizioni del Trattato CE e l’obbligo di  rispettare i diritti fondamentali.

45      Il Consiglio afferma  invece che il legislatore dell’Unione può esso stesso fissare i limiti  della delega, definire gli obiettivi fondamentali della normativa di  base e decidere quali sono gli elementi essenziali che non possono  essere delegati alla Commissione. A suo avviso, la portata della delega  delle competenze di esecuzione dipende, segnatamente, dal potere  discrezionale che il legislatore conferisce alla Commissione e, a questo  proposito, la Corte avrebbe riconosciuto che a tale istituzione può  essere attribuita un’ampia delega delle competenze di esecuzione.

46       Secondo la Commissione, per quanto attiene alla nozione di «elementi  essenziali» occorre fondarsi sulla giurisprudenza della Corte secondo la  quale tali elementi sarebbero costituiti dalle norme che presentano un  carattere essenziale per la materia di cui trattano (sentenze del 17  dicembre 1970, Köster e Berodt & Co., 25/70, Racc. pag. 1161, punto  6, e del 27 ottobre 1992, Germania/Commissione, C‑240/90, Racc. pag.  I‑5383, punto 36). I termini «completarlo tramite l’aggiunta di nuovi  elementi non essenziali», che figurano all’articolo 2, paragrafo 2,  della seconda decisione «comitologia», consentirebbero di conferire alla  Commissione il potere di concretizzare gli elementi essenziali che i  co-legislatori non hanno enunciato in dettaglio. Quest’ultima sarebbe  autorizzata a completare tali elementi e a disciplinare nuove attività  riconducibili alla sfera di applicazione della materia disciplinata e  delle sue norme essenziali.

b)     Sulla decisione impugnata

47       Quanto alla decisione impugnata, il Parlamento non ne contesta gli  obiettivi, ma ritiene tuttavia che il suo contenuto avrebbe dovuto  essere adottato tramite un atto legislativo e non un atto di esecuzione.  A suo dire, tale decisione esula dall’ambito di applicazione delle  competenze d’esecuzione contemplate all’articolo 12, paragrafo 5, del  CFS, in quanto essa introduce in tale codice nuovi elementi essenziali e  modifica elementi essenziali di quest’ultimo, nonché il contenuto del  regolamento Frontex.

i)     Sull’introduzione di nuovi elementi essenziali nel CFS

48       Per quanto riguarda l’introduzione di nuovi elementi essenziali nel  CFS, il Parlamento asserisce che le parti I e II dell’allegato alla  decisione impugnata prevedono misure che non si possono considerare come  rientranti nella sfera di applicazione della sorveglianza di frontiera  quale definita da tale codice o come un elemento non essenziale di esso.

49       La parte I, punto 2.4, di tale allegato, infatti, in contrasto con  quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del CFS e dal suo  considerando 17, non conterrebbe mere modalità pratiche della  sorveglianza di frontiera, bensì conferirebbe alle guardie di frontiera  poteri alquanto vasti. Il CFS nulla disporrebbe in merito alle misure  che possono essere adottate nei confronti delle persone o delle navi.  Tuttavia, la decisione impugnata prevederebbe misure coercitive di  portata notevole, senza però garantire che le persone intercettate in  alto mare possano invocare il diritto d’asilo ed i diritti ad esso  connessi, e ciò quando invece, a norma dell’articolo 13 del CFS, il  rimpatrio delle persone interessate nel paese da cui provengono può  essere disposto esclusivamente nel contesto di un respingimento formale.

50       Inoltre, secondo il Parlamento le regole relative ad attività come la  ricerca, il soccorso e lo sbarco, figuranti nella parte II dell’allegato  alla decisione impugnata, non sono riconducibili alla nozione di  sorveglianza. Sebbene il titolo di detta parte II contenga il termine  «orientamenti», quest’ultima sarebbe cogente e destinata a produrre  effetti giuridici nei confronti degli Stati membri che partecipano ad  un’operazione coordinata dall’Agenzia, tenuto conto sia del suo tenore  testuale, sia della circostanza che essa figura all’interno di un atto  giuridicamente vincolante e che fa parte del piano operativo previsto  dal regolamento Frontex. La decisione impugnata conterrebbe pertanto  elementi essenziali del CFS e non poteva quindi essere oggetto di una  misura di esecuzione.

51      Il Parlamento sostiene inoltre che  la decisione impugnata esorbita dall’ambito di applicazione territoriale  del CFS. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di quest’ultimo, la  sorveglianza sarebbe limitata alla sorveglianza di frontiera tra i  valichi di frontiera e alla sorveglianza dei valichi di frontiera al di  fuori degli orari di apertura stabiliti, mentre tale decisione, secondo  la parte I, punto 2.5, del suo allegato, si applicherebbe non solo alle  acque territoriali, bensì anche alle zone contigue e all’alto mare.

52       Secondo il Consiglio, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che le  verifiche alle frontiere costituissero l’elemento essenziale del  controllo delle frontiere esterne che esso avrebbe esaustivamente  disciplinato. Quanto alla sorveglianza di frontiera, il Consiglio  afferma che il legislatore ha, per contro, considerato che fosse  sufficiente definire gli obiettivi generali e i metodi di base,  conferendo alla Commissione l’autorizzazione ad adottare,  all’occorrenza, misure di sorveglianza supplementari, nonché ampie  competenze d’esecuzione.

53      Il Consiglio afferma che le  misure elencate al punto 2.4 di detta parte I non sono in contrasto con  gli obiettivi della sorveglianza di frontiera come definiti  dall’articolo 12 del CFS. Le norme relative al coordinamento delle  operazioni di sorveglianza durante operazioni congiunte, sancite al  punto 2.5 della stessa parte I, sarebbero finalizzate ad agevolare lo  svolgimento delle operazioni. A detta del Consiglio, l’argomento  vertente su una presunta estensione dell’ambito di applicazione  territoriale del CFS non è fondato, stante il fatto che tale codice non  definisce la nozione di frontiera marittima, sicché questa deve essere  intesa nel senso che abbraccia anche la sorveglianza di frontiera nelle  zone contigue e in alto mare.

54      Per quanto riguarda la  parte II dell’allegato alla decisione impugnata, non solo il tenore dei  suoi considerando 7-9, ma anche la differenza nella redazione dei titoli  delle due parti di tale allegato e il modo in cui sono formulati gli  orientamenti dimostrerebbero che l’autore di tale decisione non  intendeva attribuire forza obbligatoria a tale parte. Invero,  l’assistenza alle navi in pericolo non costituirebbe una misura di  sorveglianza in senso stretto, tuttavia, quando si presenta una  situazione del genere nel corso di un’operazione di sorveglianza  coordinata dall’Agenzia, sarebbe apparso indispensabile coordinare in  anticipo le modalità con cui i diversi Stati membri partecipanti  conducono la ricerca e il soccorso. Il Consiglio ritiene pertanto che la  decisione impugnata non introduca elementi nuovi nel CFS.

55       Per la Commissione, la sorveglianza di frontiera costituisce un  elemento essenziale del CFS, ma le norme essenziali di tale materia sono  contenute nell’articolo 12 del CFS, il quale istituisce disposizioni in  merito al contenuto, all’oggetto e alla finalità della sorveglianza,  senza peraltro essere destinato a disciplinarla in modo estensivo ed  esaustivo. I co‑legislatori avrebbero attribuito alla Commissione il  potere di completare detti elementi essenziali. Il potere di  disciplinare nuove attività consentirebbe a quest’ultima di fissare il  contenuto della sorveglianza di frontiera e di definire ciò che tale  attività implica.

56      La Commissione ritiene che la decisione  impugnata non introduca nuovi elementi essenziali nel CFS. Alla luce  della sua finalità, la sorveglianza dovrebbe comprendere non solo  l’individuazione di tentativi di ingresso illecito nell’Unione, bensì  anche le misure concrete, quali l’intercettazione delle navi che si  presume stiano cercando di penetrare nell’Unione senza sottoporsi alle  verifiche alle frontiere. L’articolo 12, paragrafo 4, del CFS  indicherebbe specificamente che una delle finalità della sorveglianza  consiste nel fermare gli individui. Per chiarire se «la ricerca e il  soccorso» ricadano nella nozione di sorveglianza, occorrerebbe prendere  in considerazione le circostanze di fatto in cui si svolgono i tentativi  di ingresso illecito. In numerosi casi, l’operazione di sorveglianza  farebbe scattare quella di ricerca e di soccorso, senza che risulti  possibile tracciare una netta distinzione tra questi due tipi di  operazioni. La questione dell’obbligatorietà degli orientamenti non si  porrebbe, stante il fatto che le misure che essi prevedono rientrano  nella nozione di sorveglianza.

ii)  Sulla modifica di elementi essenziali del CFS

57       Quanto alla modifica di elementi essenziali del CFS, il Parlamento  asserisce, tra l’altro, che la decisione impugnata modifica l’articolo  13 di tale codice. Poiché tale articolo si applica a tutti i casi di  intercettazione, le persone entrate illegalmente nelle acque  territoriali e nelle zone contigue non potrebbero essere respinte o  invitate a partire senza che sia adottata una decisione ai sensi di tale  articolo 13. La parte I, punto 2.4, dell’allegato alla decisione  impugnata conferirebbe invece alle guardie di frontiera il potere di  ingiungere alla nave di modificare la propria rotta onde lasciare le  acque territoriali senza che sia stata adottata una decisione ai sensi  di detto articolo 13 e senza che le persone interessate abbiano avuto la  possibilità di presentare un ricorso contro il respingimento.

58       A questo riguardo, il Consiglio e la Commissione fanno valere che  l’articolo 13 del CFS non si applica alle attività di sorveglianza di  frontiera, sicché la decisione non può modificare tale articolo.

iii)  Sulla modifica del regolamento Frontex

59       Per quanto attiene alla modifica del regolamento Frontex, il Parlamento  eccepisce che l’articolo 12, paragrafo 5, del CFS non conferisce alla  Commissione la competenza ad emanare norme che modifichino i poteri e  gli obblighi stabiliti dal regolamento Frontex per le operazioni  coordinate dall’Agenzia. La decisione impugnata non sarebbe lo strumento  giuridico adeguato per istituire obblighi relativi a siffatte  operazioni né per modificare disposizioni del regolamento Frontex.

60       Ciononostante, detta decisione sarebbe destinata ad essere applicata  unicamente nel contesto delle operazioni coordinate dall’Agenzia e  sarebbe obbligatoria per quest’ultima e per gli Stati membri, giacché il  suo allegato fa parte del piano operativo elaborato per ogni  operazione, mentre i principali elementi di tale piano sarebbero  determinati dall’articolo 8 sexies del regolamento Frontex. L’inclusione  obbligatoria nel piano operativo delle regole e degli orientamenti  enunciati nell’allegato della decisione impugnata modificherebbe  considerevolmente l’elenco degli elementi necessari per dare attuazione a  detto piano, quali il ruolo delle guardie di frontiera, delle unità  partecipanti nonché del Centro di coordinamento del soccorso.

61       A questo proposito, il Consiglio sostiene che la decisione impugnata  non modifica i compiti dell’Agenzia, nonostante l’allegato di tale  decisione faccia parte del piano operativo. Le modalità della  sorveglianza di frontiera rientrerebbero nel novero degli elementi  necessari del piano operativo elencati all’articolo 8 sexies del  regolamento Frontex. Sebbene tale decisione aggiunga nuovi elementi non  essenziali alle disposizioni di detto articolo 8 sexies, ciò non  comporterebbe l’illegittimità di tale regolamento. Il CFS e le sue  misure di esecuzione, da un lato, e il regolamento Frontex, dall’altro,  sarebbero complementari. I due atti di base rappresenterebbero strumenti  giuridici finalizzati all’attuazione della politica relativa al  controllo di frontiera definita all’articolo 77 TFUE e il coordinamento  con il sistema predisposto dal regolamento Frontex sarebbe disciplinato  dal CFS. Di conseguenza, i nuovi elementi non essenziali aggiunti dalla  decisione impugnata sarebbero compatibili con il regolamento Frontex e  con il CFS.

62      Secondo la Commissione, la decisione  impugnata non intacca il funzionamento del regolamento Frontex. Il  requisito sancito dall’articolo 1 di questa decisione, in forza del  quale le due parti del suo allegato devono essere integrate nel piano  operativo, sarebbe vincolante nei confronti non tanto dell’Agenzia  quanto degli Stati membri in qualità di destinatari di detta decisione,  incaricati di garantire che tale allegato sia integrato in questo piano.  Pertanto, la decisione impugnata non modificherebbe il regolamento  Frontex.

2.     Giudizio della Corte

63      Occorre  constatare che la disposizione autorizzativa oggetto della fattispecie,  ossia l’articolo 12, paragrafo 5, del CFS, dispone che possono essere  adottate «misure di sorveglianza supplementari (...) intese a modificare  elementi non essenziali del [CFS], completandolo». Questa norma, in  combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 2, del CFS, rinvia, per  quanto attiene alla procedura da seguire, alla seconda decisione  «comitologia», la quale, a sua volta, è fondata sull’articolo 202, terzo  trattino, CE.

64      Per costante giurisprudenza, l’adozione  delle norme essenziali nella materia considerata è riservata alla  competenza del legislatore dell’Unione (v., in questo senso, sentenze  Germania/Commissione, cit., punto 36; del 14 ottobre 1999,  Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc. pag. I‑6983, punto 76, e del  6 luglio 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C‑356/97, Racc.  pag. I‑5461, punto 21). Le norme essenziali della materia di cui  trattasi devono essere stabilite nella normativa di base e non possono  costituire oggetto di una delega (v., in questo senso, sentenze del 13  luglio 1995, Parlamento/Commissione, C‑156/93, Racc. pag. I‑2019, punto  18; Parlamento/Consiglio, cit., punto 23; dell’11 novembre 1999, Söhl  & Söhlke, C‑48/98, Racc. pag. I‑7877, punto 34, nonché del 6 maggio  2008, Parlamento/Consiglio, C‑133/06, Racc. pag. I‑3189, punto 45).

65       Pertanto, le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche  rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione non  possono costituire oggetto di una delega di tal genere.

66       Di conseguenza, le misure di esecuzione non possono né modificare  elementi essenziali di una normativa di base né completarla mediante  nuovi elementi essenziali.

67      Contrariamente a quanto  sostengono il Consiglio e la Commissione, nell’accertare quali siano gli  elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali  non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore  dell’Unione, bensì su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a  sindacato giurisdizionale.

68      A questo riguardo, occorre tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame.

69       Per chiarire se il Consiglio fosse autorizzato ad adottare la decisione  impugnata come misura di esecuzione dell’articolo 12 del CFS relativo  alla sorveglianza di frontiera, sul fondamento del paragrafo 5 di tale  articolo, occorre anzitutto valutare il contenuto di detto articolo.

70       L’articolo 12, paragrafi 1‑4, del CFS dispone che la sorveglianza si  prefigge di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera,  di lottare contro la criminalità transfrontaliera nonché di adottare  misure contro le persone che hanno attraversato illegalmente la  frontiera e di fermarle. Il considerando 6 del CFS prevede inoltre che  il controllo di frontiera persegue la finalità di contribuire «alla  lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani  nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna,  l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali  degli Stati membri».

71      Quanto alle operazioni di  sorveglianza di frontiera, l’articolo 12, paragrafi 2‑4 del CFS contiene  disposizioni relative a taluni aspetti del funzionamento delle  operazioni di sorveglianza, che si limitano a descrivere astrattamente i  compiti delle guardie di frontiera. Segnatamente, il paragrafo 2,  secondo comma, di tale articolo stabilisce che la sorveglianza viene  «effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai  valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo». La prima frase del  paragrafo 3 del medesimo articolo 12 dispone poi che «[l]a sorveglianza  tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in  numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o  previsti».

72      Per quanto attiene all’autorizzazione  dell’istituzione interessata ad adottare misure di esecuzione relative  alla sorveglianza di frontiera, l’articolo 12, paragrafo 5, del CFS, in  conformità alla giurisprudenza citata al punto 64 della presente  sentenza, dispone che possono essere adottate «misure di sorveglianza  supplementari (...) intese a modificare elementi non essenziali del  [CFS], completandolo». Peraltro, a tenore del considerando 17 del CFS e  del considerando 4 del regolamento n. 296/2008, la delega delle  competenze d’esecuzione verte unicamente su talune modalità pratiche del  controllo di frontiera.

73      Orbene, se è vero che il CFS,  che costituisce la normativa di base in materia, enuncia al suo articolo  12, paragrafo 4, che l’obiettivo della sorveglianza consiste nel  fermare le persone che attraversano illegalmente le frontiere, esso non  contiene però norme in merito ai provvedimenti che le guardie di  frontiera sono autorizzate ad applicare nei confronti delle persone o  delle navi quando queste vengono fermate e successivamente, quali  l’applicazione di misure coercitive, l’utilizzo delle armi o il  trasferimento dei fermati in un determinato luogo, o anche le misure da  prendere nei confronti di persone implicate nella tratta degli esseri  umani.

74      Orbene, l’allegato alla decisione impugnata  stabilisce, al punto 2.4 della parte I, le misure che le guardie di  frontiera possono prendere nei confronti delle navi intercettate e delle  persone a bordo. A questo proposito, le lettere b), d), f) e g) del  citato punto 2.4 permettono, in particolare, di fermare la nave,  ispezionarla, provvedere alla visita a bordo, sequestrare la nave e  procedere all’ispezione delle persone a bordo e fermarle, condurre la  nave o le persone a bordo in uno Stato terzo e, quindi, consentono  l’adozione di misure coercitive nei confronti di persone e di navi che  potrebbero essere soggette alla sovranità dello Stato di cui battono  bandiera.

75      Inoltre, il punto 1.1 della parte II di detto  allegato prevede, segnatamente, l’obbligo in capo alle unità  partecipanti a operazioni alle frontiere marittime esterne coordinate  dall’Agenzia di prestare assistenza a qualunque nave o persona in  pericolo in mare. Il punto 2 della medesima parte II stabilisce regole  in materia di sbarco delle persone intercettate o soccorse e il punto  2.1, secondo comma, precisa che per tale sbarco dovrebbe essere  privilegiato il paese terzo da cui è partita la nave che trasporta tali  persone.

76      Da un lato, l’emanazione delle regole relative  all’attribuzione di poteri coercitivi alle guardie di frontiera,  menzionate ai due punti precedenti della presente sentenza, richiede  scelte politiche che rientrano nelle responsabilità proprie del  legislatore dell’Unione, in quanto essa implica una ponderazione dei  divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. In  funzione delle scelte politiche che informano l’adozione delle citate  regole, i poteri delle guardie di frontiera possono variare in misura  significativa, poiché il loro esercizio può essere subordinato ad  un’autorizzazione, o essere soggetto a un obbligo, oppure a un divieto,  ad esempio di applicare misure coercitive, di utilizzare le armi o di  trasferire le persone fermate in un luogo determinato. Peraltro, quando  tali poteri riguardano l’adozione di misure nei confronti delle navi, il  loro esercizio, a seconda della portata di detti poteri, può  interferire con i diritti sovrani di Stati terzi in base alla bandiera  che le navi interessate battono. Pertanto, l’emanazione di siffatte  regole costituisce una notevole evoluzione nel contesto del sistema del  CFS.

77      Dall’altro lato, occorre sottolineare che  disposizioni vertenti sull’attribuzione alle guardie di frontiera di  poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione  impugnata, tra i quali figurano l’arresto delle persone fermate, il  sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un  determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti  fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l’intervento  del legislatore dell’Unione.

78      Pertanto, l’adozione di  disposizioni del genere di quelle previste nella parte I, punto 2.4, e  nella parte II, punti 1.1 e 2.1, dell’allegato alla decisione impugnata  postula che siano effettuate scelte politiche ai sensi dei due  precedenti punti della presente sentenza, sicché essa esula dal quadro  delle misure supplementari a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del  CFS e rientra, nel contesto del sistema istituzionale dell’Unione, nella  responsabilità del legislatore di quest’ultima.

79      Alla  luce di tali circostanze, occorre dichiarare che, come ha rilevato  l’avvocato generale ai paragrafi 61 e 66 delle conclusioni, le parti I e  II dell’allegato della decisione impugnata contengono elementi  essenziali della sorveglianza delle frontiere marittime esterne.

80       La mera circostanza che nel titolo della parte II dell’allegato alla  decisione impugnata figuri il termine «orientamenti» e che l’articolo 1,  seconda frase, di tale decisione precisi che le regole e gli  orientamenti contenuti in tale parte sono «non vincolanti» non è idonea a  mettere in discussione la loro qualificazione come regole essenziali.

81       In virtù dell’articolo 1, seconda frase, di detta decisione, la parte  II di tale allegato costituisce infatti parte integrante del piano  operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia.  Orbene, ai sensi dell’articolo 8 sexies del regolamento Frontex, tale  piano definisce «nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre»,  la cui «corretta attuazione» deve essere verificata, a norma  dell’articolo 8 octies del medesimo regolamento, dall’agente di  coordinamento.

82      Di conseguenza, dato che le condizioni  stabilite da tale piano devono essere rispettate, le regole contenute  nella parte II, punti 1.1 e 2.1, dell’allegato alla decisione impugnata  sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti.

83       Infine, sebbene nella decisione impugnata figurino anche disposizioni  che disciplinano modalità pratiche per l’esercizio della sorveglianza di  frontiera, non si può non constatare che le regole previste,  rispettivamente, alle parti I e II dell’allegato a tale decisione sono  tutte collegate, in quanto si riferiscono allo svolgimento,  rispettivamente, di un’operazione di sorveglianza e di un’operazione di  soccorso.

84      Date le circostanze, la decisione impugnata  deve essere interamente annullata, poiché contiene elementi essenziali  della sorveglianza delle frontiere marittime esterne degli Stati membri  che esulano dal quadro delle misure supplementari ai sensi dell’articolo  12, paragrafo 5, del CFS e che solo il legislatore dell’Unione avrebbe  potuto adottare.

85      Da ciò risulta che non occorre esaminare  gli argomenti del Parlamento secondo cui la decisione impugnata  modifica elementi essenziali del CFS nonché il regolamento Frontex.

IV –  Sulla domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata

86       Nell’eventualità che la Corte annulli la decisione impugnata, il  Parlamento le chiede, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE,  di mantenere gli effetti della stessa fino a quando non sarà sostituita.

87       Secondo il Parlamento, il mantenimento degli effetti di tale decisione è  necessario alla luce dell’importanza degli obiettivi perseguiti dalle  misure proposte nel contesto della politica dell’Unione relativa alle  operazioni di controllo di frontiera.

88      In base  all’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi  necessario, può indicare gli effetti di un atto annullato che devono  essere considerati definitivi.

89      L’annullamento della  decisione impugnata senza che i suoi effetti siano mantenuti in via  provvisoria potrebbe arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle  operazioni in corso o future coordinate dall’Agenzia e, pertanto, alla  sorveglianza delle frontiere marittime esterne degli Stati membri.

90       Sussistono quindi importanti motivi di certezza del diritto che  giustificano l’esercizio da parte della Corte del potere conferitole  dall’articolo 264, secondo comma, TFUE. Nella fattispecie, occorre  mantenere gli effetti della decisione impugnata fino all’entrata in  vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa destinata a  sostituire la decisione impugnata, che viene annullata dalla presente  sentenza.

V –  Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo  69, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte  soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché  il Parlamento ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente,  dev’essere condannato alle spese. La Commissione, intervenuta a sostegno  delle conclusioni presentate dal Consiglio, sopporterà le proprie  spese, ai sensi del paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)       La decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra  il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle  frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa  coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione  operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea,  è annullata.

2)      Gli effetti della decisione 2010/252 sono  mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di  una nuova normativa.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)      La Commissione sopporta le proprie spese.

Firme

* Lingua processuale: l’inglese.