Sentenza n. C‑502/10 del 18 ottobre 2012 Corte di Giustizia UE

Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti di lungo periodo – Ambito d’applicazione – Articolo 3,  paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno fondato su un permesso formalmente  limitato

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 ottobre 2012 (*)


«Direttiva  2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti di lungo periodo – Ambito d’applicazione – Articolo 3,  paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno fondato su un permesso formalmente  limitato»

Nella causa C‑502/10,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con  decisione del 14 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre  2010, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie

contro

*****,

LA CORTE (Terza Sezione),


composta  dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di  presidente della Terza Sezione, dai sigg.  K. Lenaerts, E. Juhász, G.  Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. M. *****, da I. M. Hagg, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort, in qualità di agente;

–        per il governo belga, da T. Materne e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini  di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16,  pag. 44).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di  una controversia tra lo Staatssecretaris van Justitie (Segretario di  Stato alla giustizia; in prosieguo: lo «Staatssecretaris») e il sig.  ***** in seguito al rigetto della domanda di quest’ultimo diretta ad  ottenere un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo –  CE.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3        Ai sensi dei considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109:

«(2)       Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999,  il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status  giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli  Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un  determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso  di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe  garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di  cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

(...)

(4)       L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo  duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la  promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale  della Comunità enunciato nel Trattato [CE].

(...)

(6)       La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di  lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di  uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed  ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese  in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa  tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad  allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(...)

(12)       Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo  status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare  la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta  gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni  definite dalla presente direttiva».

4        L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)       le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante  di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi  terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti  connessi; (...)

(...)».

5        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue:

«1.       La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi  soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2.      La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)      soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

b)       sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di  protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno  a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

c)       sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto  beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi  internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati  membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo  e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d)      sono  rifugiati o hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato  ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro  domanda;

e)      soggiornano unicamente per motivi di carattere  temporaneo ad esempio in qualità di persone alla “pari”, lavoratori  stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la  prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre  frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato  formalmente limitato;

f)      godono di uno status giuridico  previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni  diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni  consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla  convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle  loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere  universale».

6        L’articolo 4 della direttiva 2003/109, intitolato «Durata del soggiorno», è formulato nel modo seguente:

«1.  Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo  periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e  ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente  prima della presentazione della pertinente domanda.

2. Ai fini  del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto dei  periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,  lettere e) e f).

Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,  lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia  ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status  di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di  studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto  per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

3.  Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non  interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse  nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e  non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo  1.

Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e  in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri  possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo  comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli  Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo  di cui al paragrafo 1.

In deroga al secondo comma, gli Stati  membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al  paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche  nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera».

7         L’articolo 5 della summenzionata direttiva, intitolato «Condizioni per  acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», stabilisce che:

«1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)       di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei  loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale  dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse  con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del  livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione  della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)       di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti  per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

2. Gli  Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino  le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione  nazionale».

8        L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma,  della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possono negare lo  status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o  di pubblica sicurezza.

9        L’articolo 7, paragrafo 3, della  direttiva 2003/109, rubricato «Diritto di soggiorno per un periodo  superiore a tre mesi», così dispone:

«Lo Stato membro interessato  conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi  cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli  4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6».

Il diritto nazionale

10       La direttiva 2003/109 è stata trasposta nei Paesi Bassi dalla legge che  modifica integralmente la legge sugli stranieri (Wet tot algehele  herziening van de Vreemdelingenwet), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n.  495), come modificata dalla legge del 23 novembre 2006 (Stb. 2006, n.  584; in prosieguo: la «Vw 2000»).

11      L’articolo 14 della Vw 2000 così recita:

«1.      Il Ministro è comptetente:

a.       ad approvare, respingere o non prendere in considerazione la domanda  diretta ad ottenere un permesso di soggiorno a tempo determinato;

(...)

2.       Il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato è  assoggettato a restrizioni in relazione allo scopo perseguito. Il  permesso può essere assoggettato a talune condizioni. Una disciplina  relativa alle restrizioni e alle condizioni può essere adottata con o in  forza di un atto amministrativo di portata generale.

3.      Il  permesso di soggiorno a tempo determinato è rilasciato per una durata  massima di cinque anni successivi. Le condizioni relative alla durata di  validità del permesso di soggiorno e alla proroga della sua durata di  validità vengono adottate da un atto amministrativo di portata  generale».

12      L’articolo 21, primo comma, della Vw 2000 stabilisce:

«In  applicazione dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva 2003/109  (...), la domanda di rilascio o di modifica del permesso di soggiorno a  durata illimitata ai sensi dell’articolo 20 può essere respinta solo se  lo straniero:

a.      nei cinque anni immediatamente precedenti  la presentazione della domanda non ha soggiornato legalmente senza  interruzioni, ai sensi di [detto] articolo 8;

b.      nel corso  del periodo di cui alla lettera a) ha goduto di un permesso di soggiorno  temporaneo, oppure di un permesso di soggiorno formalmente limitato, o  di un permesso di soggiorno in qualità di dipendente di una società di  servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o in qualità di  prestatore di servizi oltre frontiera;

c.      nel corso del  periodo di cui alla lettera a), ha soggiornato al di fuori dei Paesi  Bassi per un periodo pari o superiore a sei mesi consecutivi o per un  periodo complessivo pari o superiore a dieci mesi;

d.      da  solo o insieme al membro della famiglia presso cui soggiorna non dispone  in modo indipendente e durevole di mezzi di sussistenza sufficienti;

e.       è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati puniti  con la pena della reclusione non inferiore a tre anni, oppure se è stata  emanata nei suoi confronti una misura come quella prevista all’articolo  37 bis del codice penale (Wetboek van Strafrecht);

f.       rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale;

g.      non dispone di un’assicurazione malattia sufficiente per sé e per i membri della famiglia a suo carico;

h.       ha fornito informazioni erronee o ha omesso di comunicare informazioni  che avrebbero comportato il rigetto della domanda di rilascio, di  modifica o di proroga del permesso;

i.      soggiorna in modo  regolare nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 8, lettera c) e lettera  d), o è in attesa di una decisione definitiva di rilascio o di proroga  della durata di validità di un permesso di soggiorno ai sensi degli  articoli 28 o 33; oppure

j.      gode o ha goduto di uno status  particolarmente privilegiato nel corso dei cinque anni immediatamente  precedenti alla domanda;

k.      non ha superato l’esame di integrazione previsto all’articolo 13 della legge relativa all’integrazione».

13       Il decreto relativo agli stranieri (Vreemdelingenbesluit, Stb. 2000, n.  497), che è previsto dalla Vw 2000, è entrato in vigore il 1º aprile  2001 (in prosieguo: il «Vb 2000)».

14      L’articolo 3.5 del Vb 2000 è formulato nel modo seguente:

«1.       Il diritto di soggiorno fondato sul permesso di soggiorno a durata  determinata di cui all’articolo 4 della [Vw 2000] è temporaneo o non  temporaneo.

2.      Il diritto di soggiorno è temporaneo se il permesso di soggiorno è rilasciato con una limitazione che riguarda:

a.       la costituzione di una famiglia o il ricongiungimento familiare con una  persona cui è stato rilasciato un diritto di soggiorno temporaneo o un  titolare del permesso di soggiorno di cui all’articolo 28 della [Vw  2000], o il soggiorno a fini di adozione o di affidamento temporaneo  presso tale persona o titolare;

b.      l’esito dell’inchiesta  relativa all’idoneità dei candidati adottanti, prevista all’articolo 11  della legge sull’ammissione dei minori stranieri in vista della loro  adozione;

c.      la visita a familiari;

d.       l’esercizio di un’attività lavorativa in qualità di guida spirituale o  di insegnante di religione, a meno che il diritto di soggiorno del  titolare non derivi dalla decisione di associazione 1/80 del Consiglio  di associazione CEE/Turchia;

e.      la ricerca e l’esercizio di  un’attività lavorativa subordinata o autonoma, a meno che il diritto di  soggiorno del titolare non derivi dalla decisione di associazione 1/80  del Consiglio di associazione CEE/Turchia;

f.      la ricerca di  un’attività lavorativa subordinata a bordo di un’imbarcazione olandese o  di un’installazione mineraria sulla piattaforma continentale, a meno  che il diritto di soggiorno del titolare non derivi dalla decisione di  associazione 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia;

g.       l’attesa della ripresa o della reintegrazione in un lavoro dipendente a  bordo di un’imbarcazione olandese o di un’installazione mineraria sulla  piattaforma continentale, a meno che il diritto di soggiorno del  titolare non derivi dalla decisione di associazione 1/80 del Consiglio  di associazione CEE/Turchia;

h.      il soggiorno collegato ad un periodo di praticantato;

i.      il soggiorno in qualità di militare senza privilegi o in qualità di personale civile senza privilegi;

j.      il compimento di studi;

k.      la preparazione agli studi;

l.      il soggiorno come persona alla pari;

m.      il soggiorno nell’ambito di un programma di scambi;

n.      la sottoposizione ad un trattamento medico;

o.      la repressione della tratta degli esseri umani;

p.      l’attesa dell’esito di un’istanza fondata sull’articolo 17 della legge sulla cittadinanza olandese;

q.      il soggiorno in quanto minore straniero non accompagnato;

r.      il soggiorno in quanto straniero che non può lasciare i Paesi Bassi, per motivi ad esso non imputabili; oppure

s.       un’attività nell’ambito di una prestazione di servizi oltre frontiera,  come previsto dall’articolo 1, lettera e), del decreto esecutivo della  legge sul lavoro degli stranieri;

t.      la circostanza di trascorrere le proprie vacanze nei Paesi Bassi.

3.  Se il permesso di soggiorno è rilasciato con una limitazione diversa da  quella menzionata al secondo [paragrafo], il diritto di soggiorno non è  temporaneo, a meno che non sia stato deciso diversamente in sede di  rilascio del permesso di soggiorno».

15      L’articolo 3.33, paragrafo 1, del Vb 2000 stabilisce quanto segue:

«Fatto  salvo quanto previsto dall’articolo 3.31, il permesso di soggiorno a  durata determinata, previsto all’articolo 14 della Vw 2000, accompagnato  da una limitazione collegata all’esercizio di un’attività lavorativa  subordinata in veste di capo spirituale o di insegnante di religione, è  accordato solo se lo straniero dichiara per iscritto di essere informato  circa il fatto che:

a.      il soggiorno è autorizzato  esclusivamente per l’esercizio delle attività di capo spirituale o di  professore di religione a beneficio di un gruppo che deve essere  indicato con precisione;

b.      il soggiorno può essere autorizzato solo per la durata di tali attività;

c.      al termine di tali attività, lo straniero deve lasciare i Paesi Bassi, e

d.      non gli è consentito, nel corso del suo soggiorno nei Paesi Bassi, di esercitare attività di altro tipo».

16       Nella circolare relativa agli stranieri (Vreemdelingencirculaire; in  prosieguo: la «Vc 2000»), il ministro descrive le modalità di esercizio  delle competenze che gli sono state attribuite dalla Vw 2000 e dal Vb  2000.

17      Il paragrafo B1/2.4 della Vc 2000 stabilisce quanto segue:

«(...)

Il  diritto di soggiorno, che è per sua natura temporaneo, è qualificato  come diritto di soggiorno temporaneo. La questione se il diritto di  soggiorno sia o meno per sua natura temporaneo è pertinente solo se lo  straniero dispone di un permesso di soggiorno a tempo determinato ai  sensi dell’articolo 14 della Vw [2000]. Tale permesso di soggiorno può  comportare un diritto di soggiorno temporaneo o non temporaneo. La  durata del diritto di soggiorno non ha nulla a che vedere con la  circostanza che il permesso di soggiorno a tempo determinato sia stato  rilasciato per una durata massima di cinque anni. La durata del diritto  di soggiorno non risulta neppure dal fatto che il permesso di soggiorno  sia stato sempre rilasciato con una limitazione.

Il permesso di  soggiorno a tempo determinato attribuisce al suo titolare un diritto di  soggiorno temporaneo oppure un diritto di soggiorno non temporaneo. La  natura temporanea o non temporanea del diritto di soggiorno dello  straniero è stabilita esclusivamente dall’articolo 3.5 del [Vb 2000].  Qualora il permesso di soggiorno sia stato rilasciato imponendo una  limitazione ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, il soggiorno  dello straniero è in linea di principio per sua natura temporaneo.  Qualora il permesso di soggiorno sia stato rilasciato imponendo un’altra  limitazione, il soggiorno dello straniero non è in linea di principio  per sua natura temporaneo.

(...)».

18      Il paragrafo B1/7.1.2. della Vc 2000 è formulato nel modo seguente:

«In  sede di esame della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno  regolare a tempo indeterminato, è della massima importanza che il  diritto di soggiorno dello straniero sia non temporaneo per natura.  (...) Ai sensi dell’articolo 21, [paragrafo 1], lettera b), della [Vw  2000], la domanda di rilascio o di modifica di un permesso di soggiorno a  tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 20 della [Vw 2000] può  essere respinta se si è trattato di un diritto di soggiorno formalmente  limitato o di un diritto di soggiorno come dipendente di una società di  servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o in quanto  prestatore di servizi oltre frontiera».

19      La legge del 7  luglio 2010 (Stb. 2010, n. 209) e il decreto del 24 luglio 2010 (Stb.  2010), che non sono applicabili alla causa principale, considerano che  il soggiorno dei capi spirituali o degli insegnanti di religione è per  sua natura non temporaneo, cosicché può essere preso in considerazione  per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario a durata  indeterminata recante la menzione «soggiornante CE di lungo periodo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20       Il sig. *****, cittadino indiano, è giunto nei Paesi Bassi il 4  settembre 2001. Il 22 ottobre seguente, gli è stato rilasciato un  permesso di soggorno regolare per una durata determinata, la cui  validità era limitata all’esercizio di un’attività in veste di capo  spirituale o di insegnante di religione, con scadenza il 6 settembre  2002. La validità di tale permesso è stata prorogata fino al 19 gennaio  2005 e successivamente fino al 19 gennaio 2008. Nel frattempo, la  limitazione collegata al permesso è stata modificata nel senso che la  validità di quest’ultimo era ormai limitata all’esercizio di un’attività  in qualità di capo spirituale.

21      Il 30 maggio 2007, il  sig. ***** ha presentato una domanda diretta ad ottenere un permesso di  soggiorno come soggiornante di lungo periodo – CE. Con decisione del 15  novembre 2007, lo Staatssecretaris ha respinto tale domanda in  applicazione degli articoli 21, primo comma, lettera b), della Vw 2000 e  3.5, paragrafo 2, lettera d), del Vb 2000, pur prolungando la durata  del suo permesso a tempo determinato fino al 19 gennaio 2009.

22       Il sig. ***** ha proposto contro tale decisione di rigetto un ricorso  dinanzi allo Staatssecretaris, che è stato parimenti respinto con  decisione di quest’ultimo in data 26 febbraio 2008. Il Rechtbank  ’s-Gravenhage, con sentenza del 29 aprile 2009, ha accolto il ricorso  del sig. ***** diretto contro quest’ultima decisione ed ha ordinato allo  Staatssecretaris di adottare una nuova decisione in merito a tale  ricorso, tenendo conto dei rilievi contenuti nella sua sentenza.

23       Secondo tale giudice, la direttiva 2003/109 non aveva lo scopo di  escludere dal suo ambito d’applicazione una situazione in cui, per sua  natura, il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero non deve  essere condiderato temporaneo, poiché l’articolo 3, paragrafo 2, lettera  e), della direttiva stessa riguarda esclusivamente situazioni in cui il  soggiorno è per sua natura temporaneo. A tale proposito, l’effetto  utile di tale direttiva sarebbe vanificato se uno Stato membro fosse  autorizzato ad escludere dal suo campo d’applicazione la situazione di  uno straniero titolare di un permesso di soggiorno prorogabile in modo  illimitato.

24      Lo Staatssecretaris ho proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

25       A parere di tale giudice, si può riconoscere che l’espressione  «formalmente limitato», contenuta all’articolo 3, paragrafo 2, lettera  e), della direttiva 2003/109, attribuisce un margine di discrezionalità  agli Stati membri, consentendo loro di applicare limitazioni formali ad  un permesso di soggiorno a tempo determinato, purché queste ultime  garantiscano effettivamente la completa applicazione di tale direttiva.

26       Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il senso dell’espressione  «permesso di soggiorno formalmente limitato» nel senso di detta  disposizione non è assodato e l’attribuzione di detto margine di  discrezionalità agli Stati membri potrebbe compromettere l’effetto utile  della direttiva 2003/109 o il suo obiettivo, che è di pervenire da  un’armonizzazione delle condizioni di acquisizione dello status di  soggiornante di lungo periodo - CE.

27      Per quanto riguarda i  permessi di soggiorno a tempo determinato accompagnati da una  limitazione relativa all’esercizio di un’attività in qualità di capo  spirituale o di insegnante di religione, il giudice del rinvio rileva  che è pacifico che la loro durata può essere prorogata indefinitamente  fintantoché il loro titolare continui a soddisfare i requisiti richiesti  dalla normativa olandese e che, d’altra parte, risulta da documenti  ufficiali del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione che, in  pratica, molti stranieri che soggiornano in qualità di capi spirituali  nel territorio olandese non abbandonano tale paese. In ragione di tale  rilievo, il soggiorno dei capi spirituali e degli insegnanti di  religione nei Paesi Bassi non è stato considerato per sua natura  temporaneo nella nuova normativa menzionata al punto 19 della presente  sentenza.

28      In presenza di tali circostanze, il Raad van  State ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la  seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “permesso di  soggiorno formalmente limitato”, di cui all’articolo 3, paragrafo 2,  (...) lettera e), della direttiva 2003/109 (...), debba essere  interpretata nel senso che essa comprende un permesso di soggiorno  temporaneo, che ai sensi del diritto olandese non offre la prospettiva  di un permesso di soggiorno illimitato, anche se la durata di validità  di detto permesso di soggiorno temporaneo, in linea di principio, può  essere prorogata illimitatamente e anche se in tal modo un determinato  gruppo di persone, come le guide spirituali e gli insegnanti di  religione, viene escluso dall’applicazione della direttiva».

Sulla questione pregiudiziale

29       Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 debba  essere interpretato nel senso che la nozione di «permesso di soggiorno  [che] è stato formalmente limitato» comprenda un permesso di soggiorno a  tempo determinato, rilasciato a beneficio di un gruppo specifico di  persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, senza  offrire tuttavia alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di  soggiorno a tempo indeterminato.

Sulle fattispecie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109

30       Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/109,  rientrano nel suo ambito di applicazione i cittadini di paesi terzi che  soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro.

31       Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, lettera e), del medesimo articolo,  tale direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che  soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo, per esempio  in qualità di persone alla pari, lavoratori stagionali, lavoratori  distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre  frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il  loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato.

32       Così, per risolvere la questione posta dal giudice del rinvio, occorre  stabilire preliminarmente se l’espressione «nei casi in cui il loro  titolo di soggiorno è stato formalmente limitato» riguardi una  fattispecie diversa da quella dei cittadini di paesi terzi che  «soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo» o se, al  contrario, come avviene nel caso delle persone alla pari, dei lavoratori  stagionali o distaccati e dei prestatori di servizi transfrontalieri,  si tratti solo di un esempio supplementare che illustra tale  fattispecie, che sarebbe quindi il solo caso previsto dall’articolo 3,  paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109.

33       A tale proposito occorre constatare che i termini letterali di  quest’ultima disposizione sono, in un numero rilevante di versioni  linguistiche, privi di un’accezione univoca e non permettono quindi di  stabilire chiaramente e immediatamente la sua esatta portata.

34       Per quanto riguarda l’interpretazione logica dell’articolo 3, paragrafo  2, lettera e), della direttiva 2003/109, occorre constatare che, se le  persone alla pari, i lavoratori stagionali o distaccati e i prestatori  di servizi transfrontalieri soggiornano nello Stato membro di cui  trattasi unicamente per motivi di carattere temporaneo, non è questo  necessariamente il caso per i cittadini il cui permesso di soggiorno è  formalmente limitato.

35      Infatti, le eventuali limitazioni  formali che accompagnano un permesso di soggiorno non sono circoscritte  al carattere temporaneo di quest’ultimo. Inoltre, anche supponendo che  la limitazione formale del «permesso» attenga esclusivamente al suo  carattere temporaneo, ciò non significherebbe per questo che il motivo  stesso del «soggiorno» presenti, come nel caso di una persona alla pari,  di un lavoratore stagionale o distaccato o di un prestatore di servizi  transfrontalieri, un carattere esclusivamente temporaneo.

36       D’altronde, i permessi di soggiorno sono, nella maggior parte dei casi,  concessi per un periodo limitato, cosicché, se la limitazione formale  del permesso dovesse essere interpretata esclusivamente come una  limitazione derivante dal carattere termporaneo dei motivi del  soggiorno, l’espressione «nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è  stato formalmente limitato» costituirebbe non un esempio destinato ad  illustrare l’espressione «soggiornano unicamente per motivi di carattere  temporaneo», ma piuttosto una reiterazione di tale espressione.

37       Analogamente, se la seconda interpretazione menzionata al punto 32  della presente sentenza dovesse essere ammessa, l’impiego della  congiunzione «o» dinanzi all’espressione «nei casi in cui il loro titolo  di soggiorno è stato formalmente limitato» sarebbe difficilmente  conciliabile con il fatto che il permesso di soggiorno rilasciato alle  persone alla pari, ai lavoratori stagionali o distaccati nonché ai  prestatori di servizi transfrontalieri è nella maggior parte dei casi  formalmente limitato a dette attività.

38      Così, occorre  interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva  2003/109 nel senso che riguarda due fattispecie, cioè, da un lato,  quella dei cittadini di paesi terzi che soggiornano unicamente per  motivi di carattere temporaneo e, dall’altro, quella dei cittadini di  paesi terzi il cui permesso di soggiorno è stato formalmente limitato.

Sul significato dell’espressione «nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato»

39       In via preliminare, occorre rilevare che, se, ai sensi dell’articolo 1,  lettera a), della direttiva 2003/109, l’oggetto di tale direttiva è  stabilire le condizioni di rilascio e di revoca dello status di  soggiornante di lungo periodo accordato da uno Stato membro ai cittadini  di paesi terzi che soggiornano legalmente nel suo territorio, nonché i  diritti connessi, tale oggetto non comprende né la determinazione della  nozione di «soggiorno legale» né quella delle condizioni o dei diritti  connessi a tale soggiorno, i quali rientrano nella competenza degli  Stati membri.

40      Così, questi ultimi possono, nell’ambito  dell’esercizio delle loro competenze in materia di immigrazione,  stabilire le condizioni del soggiorno legale e, in tale contesto,  limitare formalmente i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi  terzi.

41      Tuttavia, non basta che un permesso di soggiorno  sia formalmente limitato secondo il diritto nazionale di uno Stato  membro perché possa essere considerato come un «titolo di soggiorno  formalmente limitato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e),  della direttiva 2003/109.

42      Infatti, occorre rammentare  che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalle esigenze  tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del  principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di  diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto  degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e  della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad  un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza del 21 dicembre 2011,  Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

43       Orbene, sebbene la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera  e), della direttiva 2003/109 non fornisca alcuna precisazione quanto al  modo in cui si deve intendere l’espressione «nei casi in cui il loro  titolo di soggiorno è stato formalmente limitato», tale direttiva non  effettua neppure un rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il  significato di tale espressione. Si deve pertanto considerare, ai fini  dell’applicazione di detta direttiva, che essa designi una nozione  autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo  uniforme nel territorio di tutti degli Stati membri.

44      Va,  al riguardo, ricordato che la determinazione del significato e della  portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce  alcuna definizione va operata segnatamente tenendo conto del contesto in  cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di  cui fanno parte (v., in particolare, sentenze del 10 marzo 2005,  easyCar, C‑336/03, Racc. pag. I‑1947, punto 21; del 22 dicembre 2008,  Wallentin-Hermann, C‑549/07, Racc. pag. I‑11061, punto 17; del 29 luglio  2010, UGT‑FSP, C‑151/09, Racc. pag. I‑7591, punto 39, e del 18 ottobre  2011, Brüstle, C‑34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

45       Come risulta dai considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109,  l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di  paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri (v.  sentenza del 26 aprile 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66). Inoltre, come risulta  altresì dal considerando 2 di tale direttiva, essa mira a ravvicinare lo  status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini  degli Stati membri, attraverso la concessione dello status di  soggiornante di lungo periodo a detti cittadini di paesi terzi.

46       Come rilevano l’articolo 4, paragrafo 1, e il considerando 6 della  direttiva 2003/109, è la durata della residenza legale e ininterrotta  per cinque anni che attesta il radicamento della persona di cui trattasi  nel paese e quindi uno stabilimento permanente di quest’ultima.

47       In considerazione degli obiettivi summenzionati, l’articolo 3,  paragrafo 2, di detta direttiva esclude dal suo campo di applicazione i  soggiorni di cittadini di paesi terzi che, pur essendo regolari ed  eventualmente continuativi, non riflettono a priori l’intenzione di tali  persone di insediarsi stabilmente nel territorio degli Stati membri.

48       Così, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109  esclude dal suo campo di applicazione i soggiorni «per motivi di  carattere temporaneo». Tali motivi implicano, infatti, che il cittadino  di un paese terzo non si insedi stabilmente nello Stato membro di cui  trattasi. Detta direttiva fornisce a tale proposito taluni esempi di  soggiorni collegati ad un’attività per sua natura temporanea, come il  lavoro alla pari, il lavoro stagionale o la prestazione di servizi oltre  frontiera.

49      Inoltre, tale disposizione esclude altresì  dal campo di applicazione della direttiva 2003/109 i cittadini di paesi  terzi che soggiornano in uno Stato membro sulla base di un permesso di  soggiorno formalmente limitato.

50      Contrariamente al caso di  cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia dovuto esclusivamente a  motivi di carattere temporaneo, in cui è pacifico che il carattere  temporaneo non consente al cittadino di cui trattasi di insediarsi  stabilmente, la circostanza che un permesso di soggiorno comporti una  limitazione formale non può consentire, da sola, di determinare se detto  cittadino di uno Stato terzo sia suscettibile di insediarsi stabilmente  nello Stato membro, nonostante l’esistenza di tale limitazione.

51       Così, un permesso di soggiorno formalmente limitato ai sensi del  diritto nazionale, ma la cui limitazione formale non impedisca al  cittadino del paese terzo di cui trattasi di insediarsi stabilmente, non  può essere qualificato come permesso di soggiorno formalmente limitato  ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva  2003/109, se non a rischio di mettere in pericolo la realizzazione degli  obiettivi perseguiti da quest’ultima e, di conseguenza, di privarla del  suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi,  cit., punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

52      È compito  quindi del giudice nazionale verificare se la limitazione formale di un  permesso di soggiorno ai sensi del diritto nazionale consenta o meno al  titolare di tale permesso di insediarsi stabilmente nello Stato membro  di cui trattasi.

53      Nel contesto di tale analisi, la  circostanza che la limitazione formale riguardi esclusivamente un gruppo  specifico di persone non è, in linea di principio, pertinente, ai fini  dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109.

54       Al contrario, la circostanza che un permesso di soggiorno sia  prorogabile per periodi successivi, eventualmente anche oltre un periodo  di cinque anni, e, in particolare, in modo illimitato, può costituire  un indizio importante atto a far concludere che la limitazione formale  collegata a tale permesso non impedisca al cittadino di un paese terzo  di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi. Tuttavia,  spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le  circostanze, se sia effettivamente così.

55      Se il giudice  nazionale constata che la limitazione formale collegata al permesso di  soggiorno non impedisce al cittadino di un paese terzo di insediarsi  stabilmente, il permesso di soggiorno di cui trattasi non rientrerà  nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 e il  soggiorno effettuato sulla base di siffatto permesso dovrà essere  considerato come un soggiorno legale ai fini dell’acquisizione da parte  del suo titolare dello status di cittadino di paesi terzi soggiornante  di lungo periodo.

56      Alla luce delle precedenti  considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che  l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 deve  essere interpretato nel senso che la nozione di «permesso di soggiorno  [che] è stato formalmente limitato» non comprende un permesso di  soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di  persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, senza  tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di  soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione  formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi  stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, il che dovrà essere  verificato dal giudice del rinvio.

Sulle spese

57       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,  relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la  nozione di «permesso di soggiorno [che] è stato formalmente limitato»  non comprende un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato  ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può essere prorogata  illimitatamente, senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di  ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei  limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un  paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui  trattasi, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.

Firme

* Lingua processuale: l'olandese.