Sentenza n. C‑71/11 e C-99/11 del 5 settembre 2012 Corte di Giustizia UE

Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status  conferito dalla protezione sussidiaria - Riconoscimento quale rifugiato -  Religione come motivo della persecuzione

SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)5 settembre 2012 (*)


«Direttiva  2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o  dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2,  lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 –  Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera  b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale  motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani  membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità  pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria  religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il  fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa  della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle  circostanze – Articolo 4»

Nelle cause riunite C‑71/11 e C‑99/11,

aventi  ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht  (Germania), con decisioni del 9 dicembre 2010, pervenute in cancelleria,  rispettivamente, il 18 febbraio ed il 2 marzo 2011, nei procedimenti

Bundesrepublik Deutschland

contro

Y (C‑71/11),

Z (C‑99/11),

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

LA CORTE (Grande Sezione),


composta  dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha  Rodrigues, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dal sig.  A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Levits, A. Ó  Caoimh, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, A. Arabadjiev e C. G.  Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Y e Z, da C. Borschberg e R. Marx, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, N. Graf Vitzthum e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo olandese, da C. M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione  degli articoli 2, lettera c), e 9, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme  minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della  qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione  internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione  riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).

2         Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che  vedono la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) –  rappresentata dal Bundesministerium des Innern (Ministero federale  degli Interni), a sua volta rappresentato dal Bundesamt für Migration  und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati; in  prosieguo: il «Bundesamt») – opposta a Y e Z, cittadini pachistani,  relativamente al rigetto da parte del Bundesamt delle domande di asilo e  di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da questi  ultimi.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione relativa allo status dei rifugiati

3         La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag.  150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è  stata completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,  concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre  1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4        Ai  sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della  Convenzione di Ginevra, il termine «rifugiato» si applica a chiunque,  «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,  religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o  per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è  cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi  della protezione di questo Paese; oppure [a chiunque], non avendo la  cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza  abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per  il timore di cui sopra».

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

5         La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in  prosieguo: la «CEDU»), all’articolo 9, intitolato «Libertà di pensiero,  di coscienza e di religione», prevede quanto segue:

«1.      Ogni  persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di  religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o  credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il  proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in  privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza  dei riti.

2.      La libertà di manifestare la propria religione o  il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da  quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure  necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla  protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla  protezione dei diritti e della libertà altrui».

6        L’articolo 15 della CEDU, intitolato «Deroga in caso di stato d’urgenza», così recita:

«1.       In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la  vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure  in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella  stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali  misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal  diritto internazionale.

2.      La disposizione precedente non  autorizza alcuna deroga all’articolo 2 [“Diritto alla vita”], salvo il  caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3  [“Proibizione della tortura”], 4 § 1 [“Proibizione della schiavitù”] e 7  [“Nulla poena sine lege”].

(...)».

Il diritto dell’Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

7         L’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  (in prosieguo: la «Carta»), rubricato «Libertà di pensiero, di coscienza  e di religione», contiene un paragrafo 1 redatto in termini identici a  quelli dell’articolo 9, paragrafo 1, della CEDU.

8        I  diritti per i quali, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU,  non è autorizzata alcuna deroga sono sanciti agli articoli 2, 4, 5,  paragrafo 1, e 49 della Carta.

La direttiva

9         Ai sensi del considerando 3 della direttiva, la Convenzione di Ginevra  costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale  relativa alla protezione dei rifugiati.

10      Come emerge dal  considerando 10 della direttiva, letto alla luce dell’articolo 6,  paragrafo 1, TUE, essa rispetta i diritti, le libertà ed i principi  enunciati dalla Carta. Essa mira in particolare ad assicurare, sul  fondamento degli articoli 1 e 18 della Carta, il pieno rispetto della  dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo.

11      I considerando 16 e 17 della direttiva sono così formulati:

«(16)  Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il  contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti  autorità nazionali degli Stati membri nell’applicazione della  convenzione di Ginevra.

(17)      È necessario introdurre dei  criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica  di rifugiati ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra».

12       Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva ha lo scopo di stabilire  norme minime, da un lato, sull’attribuzione ai cittadini di paesi terzi o  apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e,  dall’altro, sul contenuto della protezione riconosciuta.

13      A tenore dell’articolo 2 della direttiva, ai fini della stessa si intende per:

«a) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

(...)

c)       “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore  fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,  nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo  sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o,  a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto  paese (...);

d)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da  parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un  apolide quale rifugiato;

(...)».

14      L’articolo 3  della direttiva consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in  vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei  soggetti che possono essere considerati rifugiati nonché in ordine alla  definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale,  purché siano compatibili con le disposizioni della direttiva.

15       L’articolo 4 della direttiva, figurante al Capo II della stessa,  intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale»,  definisce le condizioni per l’esame dei fatti e delle circostanze e  dispone, al paragrafo 3, quanto segue:

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)       di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al  momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese  le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e  relative modalità di applicazione;

b)      della dichiarazione e  della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve  anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni  (...)

c)      della situazione individuale e delle circostanze  personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e  l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del  richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si  configurino come persecuzione (...);

(...)».

16      A  norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, il fatto che un  richiedente abbia già subito persecuzioni o minacce dirette di siffatte  persecuzioni costituisce «un serio indizio della fondatezza del timore  del richiedente di subire persecuzioni» a meno che vi siano buoni motivi  per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno.

17       L’articolo 6 della direttiva, figurante al citato Capo II ed intitolato  «Responsabili della persecuzione o del danno grave», stabilisce quanto  segue:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)      lo Stato;

b)      i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)       soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di  cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non  possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni  gravi come definito all’articolo 7».

18      L’articolo 9,  paragrafi 1 e 2, della direttiva, contenuto nel Capo III di quest’ultima  e rubricato «Requisiti per essere considerato rifugiato», definisce gli  atti di persecuzione nei seguenti termini:

«1.      Gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:

a)       essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da  rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in  particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma  dell’articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU]; oppure

b)       costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti  umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla  persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2.       Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al  paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a)      atti di violenza fisica o psichica (...);

b)       provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari,  discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c)      azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

(...)».

19       L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva richiede che esista un  collegamento tra i motivi di persecuzione di cui all’articolo 10 di essa  e tali atti di persecuzione.

20      L’articolo 10 della  direttiva, rubricato «Motivi di persecuzione» e anch’esso contenuto nel  Capo III di quest’ultima, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(...)

b)       il termine “religione” include, in particolare, le convinzioni teiste,  non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di  culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in  comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di  comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da  esso prescritte.

(...)».

21      Ai sensi dell’articolo 13  della direttiva, lo Stato membro riconosce lo status di rifugiato al  richiedente che soddisfa, in particolare, i requisiti previsti dagli  articoli 9 e 10 della direttiva.

Il diritto tedesco

22      L’articolo 16 bis, paragrafo 1, della legge fondamentale (Grundgesetz) dispone quanto segue:

«I perseguitati politici beneficiano del diritto di asilo».

23       L’articolo 1 della legge sulla procedura d’asilo  (Asylverfahrensgesetz), nella versione pubblicata il 2 settembre 2008  (BGBl. 2008 I, pag. 1798; in prosieguo: l’«AsylVfG»), dispone che tale  legge si applica agli stranieri che chiedono protezione in quanto  perseguitati politici ai sensi dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, della  legge fondamentale o la protezione contro le persecuzioni ai sensi della  Convenzione di Ginevra.

24      L’articolo 2 dell’AsylVfG  prevede che i beneficiari del diritto d’asilo godano, nel territorio  nazionale, dello status definito dalla Convenzione di Ginevra.

25       Lo status di rifugiato era inizialmente disciplinato dall’articolo 51  della legge sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri nel territorio  federale (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im  Bundesgebiet).

26      Con la legge che recepisce le direttive  dell’Unione europea in materia di diritto di soggiorno e d’asilo (Gesetz  zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der  Europäischen Union), del 19 agosto 2007 (BGBl. 2007 I, pag. 1970),  entrata in vigore il 28 agosto 2007, la Repubblica federale di Germania  ha trasposto, fra le altre, la direttiva.

27      Attualmente i  requisiti per essere considerato rifugiato sono sanciti all’articolo 3  dell’AsylVfG. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo:

«Uno  straniero è un rifugiato a norma della [Convenzione di Ginevra] se è  esposto a minacce ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della legge  [in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel  territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit  und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), nella versione  pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162; in prosieguo:  l’«Aufenthaltsgesetz»)] nello Stato di cui è cittadino (…)».

28      L’articolo 60, paragrafo 1, prima e quinta frase, dell’Aufenthaltsgesetz, così recita:

«In  applicazione della Convenzione [di Ginevra], uno straniero non può  essere accompagnato coattivamente alla frontiera verso uno Stato nel  quale la sua vita o la sua libertà siano minacciate a causa della sua  razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo  sociale o per le sue opinioni politiche. (…) Per valutare se si  configuri una persecuzione ai sensi della prima frase, occorre applicare  (...) in modo complementare l’articolo 4, paragrafo 4, e gli articoli  7‑10 della [direttiva] (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

29       Rispettivamente nel gennaio 2004 e nell’agosto 2003 Y e Z hanno fatto  ingresso in Germania, paese in cui hanno richiesto asilo e protezione in  qualità di rifugiati.

30      A sostegno delle rispettive  domande essi hanno addotto che la loro appartenenza alla comunità  musulmana Ahmadiyya, movimento riformatore dell’Islam, li ha costretti a  lasciare il loro paese d’origine. A tale riguardo, in particolare Y ha  affermato che nel suo villaggio d’origine un gruppo di individui lo ha  ripetutamente picchiato e gli ha lanciato pietre nel luogo di preghiera,  e che queste persone lo hanno minacciato di morte e denunciato presso  gli organi di polizia per aver insultato il nome del profeta Maometto. Z  ha dichiarato di essere stato maltrattato e detenuto a causa del suo  credo religioso.

31      Dalle decisioni di rinvio risulta che  l’articolo 298 C del codice penale pakistano dispone che i membri della  comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre anni di  reclusione o di una pena pecuniaria se affermano di essere musulmani,  qualificano come Islam la loro fede, pregano o propagano la loro  religione o se cercano proseliti. Peraltro, a norma dell’articolo 295 C  di detto codice penale, chiunque oltraggia il nome del profeta Maometto  può essere punito con la pena di morte o l’ergastolo oltre a una pena  pecuniaria.

32      Con decisioni del 4 maggio e dell’8 luglio  2004 il Bundesamt ha respinto le domande di asilo di Y e di Z in quanto  non fondate e ha dichiarato che non erano integrati i requisiti per  ottenere lo status di rifugiato.

33      In queste decisioni, il  Bundesamt ha inoltre statuito che nel diritto nazionale nulla ostava  all’espulsione di Y e di Z verso il Pakistan e li ha dichiarati  passibili di espulsione verso tale Stato. A motivazione di tali  decisioni, il Bundesamt ha sostanzialmente addotto che non sussistevano  elementi sufficienti per affermare che i richiedenti avessero lasciato  il loro paese d’origine per il fondato timore di essere ivi  perseguitati.

34      Y ha proposto ricorso dinanzi al  Verwaltungsgericht Leipzig (Tribunale amministrativo di Lipsia), il  quale, con sentenza del 18 maggio 2007, ha annullato la decisione resa  dal Bundesamt nei suoi confronti e ha ingiunto a quest’ultima autorità  di dichiarare che egli, in quanto rifugiato, soddisfaceva le condizioni  per un divieto di espulsione verso il Pakistan.

35      Z ha  impugnato la decisione del Bundesamt dinanzi al Verwaltungsgericht  Dresden (Tribunale amministrativo di Dresda). Con sentenza del 13 luglio  2007, quest’ultimo ha respinto il suo ricorso considerando che egli non  aveva lasciato il suo paese d’origine per il fondato timore di  persecuzioni.

36      Con sentenze del 13 novembre 2008 il  Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Corte d’appello amministrativa del  Land Sassonia) ha, rispettivamente:

–      respinto il ricorso  presentato dal Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten (Commissario  federale per l’asilo; in prosieguo: il «Bundesbeauftragter») contro la  sentenza pronunciata in primo grado nella causa relativa a Y e,

–       a seguito del ricorso proposto da Z contro la sentenza di primo grado  che lo riguardava, riformato quest’ultima e ingiunto al Bundesamt di  statuire che Z soddisfaceva i requisiti dell’articolo 60, paragrafo 1,  dell’Aufenthaltsgesetz e che pertanto era vietato espellerlo verso il  Pakistan, in quanto rifugiato.

37      Tale giudice ha  considerato, in particolare, che il punto rilevante non era tanto che Y e  Z fossero stati personalmente minacciati di persecuzione prima della  loro partenza dal Pakistan, quanto piuttosto che, quali ahmadi attivi,  in Pakistan essi si troverebbero in ogni caso esposti al rischio di  persecuzione collettiva ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1,  dell’Aufenthaltsgesetz.

38      In caso di ritorno in Pakistan,  difatti, essi non potrebbero continuare a praticare la loro religione in  pubblico senza correre il rischio di essere perseguitati, elemento di  cui occorre tener conto ai fini di una procedura d’asilo volta a  determinare se debba essere loro riconosciuto lo status di rifugiato.

39       Nelle sentenze del 13 novembre 2008 il Sächsisches  Oberverwaltungsgericht considera che in Pakistan, per un ahmadi  strettamente osservante e il cui credo implica in particolare di vivere  la propria fede pubblicamente, la situazione esistente in tale Stato  costituisca una grave violazione della libertà di religione. In  considerazione delle pene molto severe comminate, nonché delle numerose  aggressioni perpetrate indisturbatamente da gruppi estremisti, il buon  senso suggerirebbe ad un ahmadi di astenersi dalla pratica in pubblico  della propria fede.

40      Stando a quanto accertato dal  Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Y e Z sono fortemente legati alla  propria fede e, in Pakistan, l’hanno vissuta in maniera attiva. In  Germania essi continuano a praticare la propria fede e considerano  l’esercizio del culto in pubblico necessario per conservare la propria  identità religiosa.

41      Il Bundesamt ed il Bundesbeauftragter  hanno impugnato tali sentenze in cassazione («Revision») dinanzi al  Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), asserendo che  il giudice d’appello ha interpretato la sfera d’applicazione degli  articoli 9 e 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in maniera  eccessivamente estensiva.

42      Rifacendosi alla giurisprudenza  vigente in Germania prima che nel 2007 fosse trasposta la direttiva,  giurisprudenza secondo cui l’esistenza di una persecuzione rilevante ai  fini del diritto di asilo era riconosciuta solo in caso di ingerenze nel  «nucleo essenziale» della libertà religiosa, ma non in caso di  restrizioni della pratica della religione in pubblico, essi sostengono  che le restrizioni imposte agli ahmadi in Pakistan, che colpiscono la  pratica della loro fede in pubblico, non rappresentano una violazione di  detto «nucleo essenziale».

43      Peraltro, secondo il  Bundesamt ed il Bundesbeauftragter, gli accertamenti del Sächsiches  Oberverwaltungsgericht sulle modalità con cui Y e Z praticano la propria  religione in Germania non consentono di dimostrare che per essi sono  irrinunciabili talune pratiche non riconducibili al «nucleo essenziale»  dell’esercizio del culto.

44      A detta del giudice del rinvio,  le cause di cui è investito vertono su quali siano le concrete  violazioni della libertà di religione ai sensi dell’articolo 9 della  CEDU che possono comportare il riconoscimento dello status di rifugiato  ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva. Pur ritenendo che  le lesioni della libertà di religione possano costituire una  «violazione grave» dei diritti umani fondamentali ai sensi dell’articolo  9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, esso dubita che lesioni  della libertà religiosa diverse da quelle che intaccano gli elementi  essenziali dell’identità religiosa dell’interessato possano giustificare  la supposizione di una persecuzione rilevante ai fini del conferimento  dello status di rifugiato.

45      Ciò premesso, il  Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di  sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in  termini pressoché identici in ciascuna delle cause C‑71/11 e C‑99/11:

«1)        Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (...) debba  essere interpretato nel senso che non è necessariamente ravvisabile un  atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque  lesione della libertà di religione che costituisca una violazione  dell’articolo 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della  libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo  quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

2)       Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:

a)        Se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto  alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell’ambito  domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione  ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (...)  anche nel fatto che nel paese di origine l’esercizio della fede in  pubblico comporta un pericolo per l’incolumità, la vita o la libertà  fisica e il richiedente vi rinuncia per tali ragioni.

b)        Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa  comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

–         se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di  religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta  pratica della fede come irrinunciabile al fine di preservare la propria  identità religiosa;

–        o se, in aggiunta, sia necessario  che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la  suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina  religiosa;

–        o se ulteriori restrizioni possano risultare  da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di  origine.

3)       Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:

Se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione  dell’articolo 2, lettera c), della direttiva (...), qualora sia  accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine,  compirà talune pratiche religiose – esulanti dal nucleo essenziale della  libertà di religione – sebbene queste comportino un pericolo per la sua  incolumità, vita o libertà fisica, oppure se ci si possa  ragionevolmente aspettare che il richiedente rinunci a tali pratiche».

46       Con ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2011, le cause  C‑71/11 e C‑99/11 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale  nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

47       Dai considerando 3, 16 e 17 della direttiva risulta che la Convenzione  di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica  internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le  disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il  riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del  medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti  degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e  criteri comuni (sentenze del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a.,  C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, Racc. pag. I‑1493, punto 52,  nonché del 17 giugno 2010, Bolbol, C‑31/09, Racc. pag. I‑5539, punto  37).

48      L’interpretazione delle disposizioni della direttiva  deve pertanto essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e  della finalità di quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di  Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78,  paragrafo 1, TFUE. Come risulta dal considerando 10 della direttiva,  tale interpretazione deve essere operata anche nel rispetto dei diritti  riconosciuti dalla Carta (v., in questo senso, sentenze Salahadin  Abdulla e a., cit., punti 53 e 54, Bolbol, cit., punto 38, nonché del 21  dicembre 2011, N. S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 75).

Sulla prima e sulla seconda questione

49       Con le prime due questioni in ciascuna causa, che occorre esaminare  congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo  9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva debba essere interpretato  nel senso che qualsiasi violazione del diritto alla libertà di religione  che leda l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta sia idonea a  configurare un «atto di persecuzione» ai sensi di tale disposizione  della direttiva e se occorra tracciare una distinzione in proposito tra  un «nucleo essenziale» della libertà di religione e la sua  manifestazione esteriore.

50      A questo riguardo va ricordato  che, secondo il dettato dell’articolo 2, lettera c), della direttiva, il  «rifugiato» è, in particolare, un cittadino di un paese terzo che si  trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza «per il timore fondato  di essere perseguitato» per motivi di razza, religione, nazionalità,  opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e non  può o, «a causa di tale timore», non vuole avvalersi della «protezione»  di detto paese.

51      Il cittadino in questione, quindi, a  causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine e del  comportamento dei responsabili delle persecuzioni, deve trovarsi di  fronte al fondato timore di una persecuzione contro la sua persona per  almeno uno dei cinque motivi elencati nella direttiva e nella  Convenzione di Ginevra, tra i quali si annovera la sua «religione».

52       Conformemente all’articolo 13 della direttiva, lo Stato membro  interessato concede lo status di rifugiato al richiedente se  quest’ultimo soddisfa i requisiti previsti, segnatamente, agli articoli 9  e 10 della stessa.

53      L’articolo 9 della direttiva  definisce gli elementi che consentono di considerare degli atti come una  persecuzione. Al riguardo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva, richiamato dal giudice del rinvio nelle prime due questioni,  precisa che gli atti pertinenti devono essere «sufficientemente gravi»,  per la loro natura o la loro reiterazione, da rappresentare una  «violazione grave dei diritti umani fondamentali», in particolare dei  diritti assoluti per i quali, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2,  della CEDU, non è ammessa deroga.

54      Peraltro, l’articolo 9,  paragrafo 1, lettera b), della direttiva precisa che deve essere  considerata una persecuzione anche la somma di diverse misure, comprese  le violazioni dei diritti umani, che sia «sufficientemente grave» da  esercitare sulla persona un effetto «analogo» a quello indicato  all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

55       L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva aggiunge che i motivi di  persecuzione, tra cui quello della «religione» definito all’articolo 10,  paragrafo 1, lettera b), della stessa, devono essere collegati agli  atti di persecuzione.

56      Il diritto alla libertà di  religione sancito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta corrisponde  al diritto garantito dall’articolo 9 della CEDU.

57      La  libertà di religione rappresenta uno dei cardini di una società  democratica e costituisce un diritto umano fondamentale. La violazione  del diritto alla libertà di religione può presentare una gravità tale da  essere assimilata ai casi contemplati all’articolo 15, paragrafo 2,  della CEDU, cui fa riferimento, a titolo indicativo, l’articolo 9,  paragrafo 1, della direttiva per determinare quali atti in particolare  devono essere considerati alla stregua di una persecuzione.

58       Tuttavia, ciò non significa affatto che qualsiasi violazione del  diritto alla libertà di religione garantito dall’articolo 10, paragrafo  1, della Carta costituisca un atto di persecuzione che obblighi le  autorità competenti a concedere alla vittima di tale violazione lo  status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della  direttiva.

59      Al contrario, dal disposto dell’articolo 9,  paragrafo 1, della direttiva si evince che, affinché gli atti in  questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una  «violazione grave» di detta libertà che colpisca l’interessato in modo  significativo.

60      Pertanto, sono senz’altro esclusi gli atti  che costituiscono limitazioni previste dalla legge all’esercizio del  diritto fondamentale alla libertà di religione ai sensi dell’articolo  10, paragrafo 1, della Carta, e che, pur tuttavia, non violano tale  diritto in quanto coperti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

61       Non possono essere considerati persecuzioni nell’accezione  dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e dell’articolo 1 A della  Convenzione di Ginevra neppure gli atti che, pur violando il diritto  riconosciuto all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, non presentano  una gravità pari a quella della violazione dei diritti umani  fondamentali inderogabili in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della  CEDU.

62      Per individuare in concreto quali siano gli atti  che possono essere considerati una persecuzione nell’accezione  dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, non è  pertinente distinguere tra gli atti che ledono un «nucleo essenziale»  («forum internum») del diritto fondamentale alla libertà di religione,  che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico («forum  externum»), e quelli che non incidono su tale presunto «nucleo  essenziale».

63      Questa distinzione non è compatibile con la  definizione estensiva della nozione di «religione» che la direttiva  fornisce all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), integrandovi il  complesso delle sue componenti, siano esse pubbliche o private,  collettive o individuali. Gli atti che possono costituire una  «violazione grave» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),  della direttiva comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del  richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma  anche di viverlo pubblicamente.

64      Questa interpretazione è  idonea ad attribuire all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva una  sfera di applicazione entro la quale le autorità competenti possono  valutare qualsiasi tipo di atto lesivo del diritto fondamentale alla  libertà di religione onde determinare se, alla luce della sua natura o  reiterazione, esso risulti sufficientemente grave da essere considerato  una persecuzione.

65      Se ne evince che gli atti i quali, a  causa della loro intrinseca gravità unitamente alla gravità della loro  conseguenza per la persona interessata, possono essere considerati  persecuzione devono essere individuati non in funzione dell’elemento  della libertà di religione che viene leso, bensì della natura della  repressione esercitata sull’interessato e delle conseguenze di  quest’ultima, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle  conclusioni.

66      Pertanto, è la gravità delle misure e delle  sanzioni adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti  dell’interessato che determinerà se una violazione del diritto garantito  dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione  ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.

67       Di conseguenza, una violazione del diritto alla libertà di religione può  costituire una persecuzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1,  lettera a), della direttiva quando il richiedente asilo, a causa  dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corre un rischio  effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere  sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno  dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva.

68      Al  riguardo occorre precisare che, quando un’autorità competente procede  all’esame su base individuale di una domanda di protezione  internazionale, ex articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, essa è  tenuta a prendere in considerazione tutti gli atti ai quali il  richiedente è stato, o rischia di essere, esposto per determinare se,  alla luce della sua situazione personale, tali atti possano essere  considerati una persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,  della direttiva.

69      Dato che la nozione di «religione»  definita all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva  abbraccia anche la partecipazione a cerimonie pubbliche di culto,  singolarmente o in comunità, il divieto di siffatta partecipazione può  costituire un atto sufficientemente grave ai sensi dell’articolo 9,  paragrafo 1, lettera a), della direttiva e, quindi, una persecuzione,  qualora nel paese d’origine in questione esso comporti un rischio  effettivo in capo al richiedente, in particolare, di essere perseguitato  o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad  opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva.

70       La valutazione di un tale rischio implicherà che l’autorità competente  tenga conto di una serie di elementi sia oggettivi sia soggettivi. La  circostanza soggettiva che l’osservanza di una determinata pratica  religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia  particolarmente importante per l’interessato al fine di conservare la  sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella  valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo  paese d’origine a causa della sua religione, quand’anche l’osservanza di  siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la  comunità religiosa in oggetto.

71      Dal disposto dell’articolo  10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva si evince infatti che  l’ambito di tutela del motivo di persecuzione collegato alla religione  comprende tanto le forme di comportamento personale o in comunità che la  persona ritiene necessarie per se stessa, ossia quelle «fondate su un  credo religioso», quanto quelle imposte dalla dottrina religiosa, ossia  quelle «prescritte [dal credo religioso]».

72      Alla luce del  complesso delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla  prima e alla seconda delle questioni sottoposte in ciascuna delle due  cause dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva deve essere interpretato nel senso che:

–        non è  ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma  della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di  religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta;

–         l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione  della manifestazione esteriore di tale libertà, e

–        per  valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola  l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta possa costituire un «atto di  persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della  situazione personale dell’interessato, se questi, a causa  dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio  effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere  sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno  dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva.

Sulla terza questione

73       Con la terza questione sollevata in ciascuna causa, il giudice del  rinvio chiede alla Corte di chiarire, in sostanza, se l’articolo 2,  lettera c), della direttiva vada interpretato nel senso che il timore  del richiedente di essere perseguitato è fondato quando questi può  evitare di esporsi a una persecuzione nel suo paese d’origine  rinunciando ad esercitarvi taluni atti religiosi.

74      Per  rispondere a tale questione occorre osservare che essa riguarda una  situazione in cui il richiedente, come accade nei procedimenti  principali, non è già stato perseguitato o non ha già subito minacce  dirette di persecuzione a causa della sua religione.

75      È  l’inesistenza di un siffatto «serio indizio della fondatezza del timore»  dei richiedenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva  il motivo per cui il giudice del rinvio sente l’esigenza di sapere in  che limiti sia possibile esigere che il richiedente, qualora non possa  fondare il suo timore su una persecuzione già subita a causa della sua  religione, una volta rientrato nel suo paese d’origine, continui a  evitare il rischio effettivo di persecuzione.

76      Al  riguardo, occorre constatare che nel sistema istituito dalla direttiva,  quando le autorità competenti valutano, a norma dell’articolo 2, lettera  c), di quest’ultima, se il timore del richiedente di essere  perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze  accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente  temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione  individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione.

77       Questa valutazione dell’entità del rischio, che deve in ogni caso  essere operata con vigilanza e prudenza (sentenza Salahadin Abdulla e  a., cit., punto 90), è fondata unicamente sull’esame concreto dei fatti e  delle circostanze conformemente alle disposizioni figuranti,  segnatamente, all’articolo 4 della direttiva.

78      Da nessuna  di tali disposizioni risulta che, nel valutare l’entità del rischio di  subire effettivamente atti di persecuzione in un determinato contesto,  occorre prendere in considerazione la possibilità che il richiedente  avrebbe di evitare un rischio di persecuzione rinunciando alla pratica  religiosa controversa e, di conseguenza, alla protezione che la  direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di  rifugiato.

79      Di conseguenza, quando è assodato che, una  volta rientrato nel proprio paese d’origine, l’interessato si dedicherà a  una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di  persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato a  norma dell’articolo 13 della direttiva. La circostanza che egli possa  scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in  linea di principio, pertinente.

80      In virtù di tali  considerazioni, occorre rispondere alla terza questione sottoposta in  ciascuna delle due cause dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della  direttiva deve essere interpretato nel senso che il timore del  richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità  competenti, alla luce della situazione personale del richiedente,  considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese  d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio  effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una  domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non  possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali  atti religiosi.

Sulle spese

81      Nei confronti  delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un  incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi  statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per  presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


1)       L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a  cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di  persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme  minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere  interpretato nel senso che:

–        non è ravvisabile un «atto  di persecuzione», nell’accezione di detta norma della direttiva, in  qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi  l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea;

–        l’esistenza di un atto di  persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione  esteriore di tale libertà, e

–        per valutare se una lesione  del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10,  paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti  devono verificare, alla luce della situazione personale  dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel  paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere  perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o  degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della  direttiva 2004/83.

2)      L’articolo 2, lettera c), della  direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del  richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità  competenti, alla luce della situazione personale del richiedente,  considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese  d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio  effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una  domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non  possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali  atti religiosi.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.