Sentenza n.2422 del 24 aprile 2012 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4438 del 2007, proposto  da:Ministero dell'Interno; Questura di Trento, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

contro


*****,  rappresentato e difeso dagli avv. Svetlana Turella, Luisella Speccher,  con domicilio eletto presso Carlo Contaldi La Grotteria in Roma,  Piazzale Medaglie d'Oro n. 72;

per la riforma


della  sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 00164/2006, resa  tra le parti, concernente diniego del rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  - L'Amministrazione dell'Interno-Questura di Trento ha impugnato la  sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n 164 del 2006, che ha  accolto il ricorso del cittadino romeno ***** avverso il decreto del  Questore di Trento, in data 21.2.2005 (notificato il 14.7.2005), di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con il duplice  rilievo: a) “in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in seguito  alla sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti di  Polizia, è risultato che il medesimo soggetto, nell’anno 1997, ha  fornito altre generalità con le quali è stato condannato dalla Pretura  di Genova per reato previsto dagli artt. 380/381 c.p.p.”; b) “nel 1995 è  stato segnalato dalla Questura di Modena per il provvedimento di  espulsione.

2. – La sentenza afferma che le modifiche introdotte  dalla legge n. 189/2002 al testo unico n. 286/1998 - e segnatamente  quelle agli art. 4 e 5 che rendono più severe le condizioni per il  rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno – non sono applicabili  ai casi di condanne precedenti alla entrata in vigore della novella, in  quanto la retroattività è nel nostro ordinamento eccezionale,  soprattutto nei casi in cui, anche fuori del diritto penale, può essere  punitiva, salvo che non sia giustificata da un interesse generale.

3.  - L’Amministrazione appellante contesta tale interpretazione affermando  che, proprio in base al principio “tempus regit actus”, le disposizioni  in questione debbono applicarsi a tutti i casi di rilascio o rinnovo  del permesso di soggiorno successivi alla sua entrata in vigore. In caso  contrario vi sarebbe anche una evidente violazione del principio di  eguaglianza.

4. - L’appellato si è costituito presentando  “controricorso” e successiva memoria, ribadendo i motivi del ricorso in  primo grado e sottolineando in particolare che l’interessato è cittadino  romeno e, dopo l’ingresso della Romania nell’Unione europea ha autonomo  titolo al soggiorno in Italia, che rende inapplicabili al ricorrente in  primo grado le disposizioni di cui si discute. Vi è dunque una evidente  sopravvenuta carenza di interesse all’appello.

5. – La VI  sezione del Consiglio di Stato, alla Camera di consiglio del 26.06.2007,  ha respinto con ordinanza n. 3279 del 2007 l’istanza cautelare di  sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

6. – La causa è andata in decisione all’udienza del 13 gennaio 2012.

7. - Il Collegio dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

7.1.  - L’interessato è cittadino di un paese entrato a far parte dal 2007  dell’Unione europea e ha quindi autonomo titolo al soggiorno in Italia.

7.2.  - Non vi è pertanto più interesse alla definizione della controversia,  dovendo la posizione dello straniero essere interamente riesaminata alla  luce delle disposizioni che regolano la condizione dei cittadini romeni  in Italia. D’altronde non sono state fatte presenti ragioni che, in  concreto, giustifichino la permanenza dell’interesse al giudizio.

8. - Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese,

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)