Sentenza n.2423 del 24 aprile 2012 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno - ordine di allontanamento dal territorio italiano entro 15 giorni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1284 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lanari, con domicilio eletto  presso Egidio Lanari in Roma, via Vallebona, 10;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Perugia, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12;
U.T.G. - Prefettura di Perugia;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00253/2011,  resa tra le parti, concernente revoca del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e uditi per le parti l’avvocato Fatica su delega di Lanari e  l’avvocato dello Stato Urbani Neri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR dell’Umbria n.  253/2011, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del  provvedimento di revoca del permesso di soggiorno Prot. N. Cat.  A/11/2010/263/Rif./imm./od emesso dal Questore di Perugia in data 27  novembre 2010, notificato in data 21 marzo 2011; e contestuale ordine di  allontanamento dal territorio italiano entro 15 giorni nonché degli  atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi  del relativo procedimento.

2. – La sentenza giudica legittimo il  provvedimento impugnato in primo grado in quanto adeguatamente motivato -  anche in rapporto alla situazione familiare e all’inserimento sociale  del ricorrente - dalla accertata esistenza di una condanna del  ricorrente per tentata violenza sessuale ed estorsione e da una  valutazione di pericolosità sociale basato su un provvedimento di avviso  orale adottato dal Questore ai sensi della legge n. 1423/1956;

3.  - L’appellante contesta la sentenza in quanto non può ritenersi  adeguatamente motivato il provvedimento impugnato perché omette di  considerare:

- che la condanna riportata dall’appellante non può  avere automatici effetti ostativi in presenza di ricongiungimento  familiare, e di un prolungato regolare soggiorno in Italia dal 1987 ai  sensi delle disposizioni di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998;

-  che il giudizio di pericolosità sociale è del tutto immotivato e privo  di ogni riferimento ad elementi di fatto e non ha fondamento la  circostanza che l’appellante sia stato destinatario di un provvedimento  di avviso orale, il quale non può in ogni caso essere adottato in  presenza di elementi meramente probabilistici, ma solo in presenza di  precisi presupposti indicati dalla legge n. 1423/1956;

- non è  stata adeguatamente valutata, come prescritto da precise disposizioni di  legge, con riferimento all’appellante la considerevole durata del  regolare soggiorno in Italia dal 1987, il costante svolgimento di  attività lavorativa, l’effettuato ricongiungimento familiare, la  situazione della famiglia con una moglie priva di reddito e due figli di  cui una è portatrice di handicap;

- la evidente violazione dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 che obbliga a tener conto delle circostanze sopra menzionate ai fini  della concessione o del diniego del permesso per soggiornanti di lungo  periodo;

- la violazione dei diritti costituzionali dello  straniero e la lesione del principio costituzionale di tutela dell’unità  familiare.

5. – La domanda cautelare, annessa all’atto di  appello, è stata trattata alla odierna camera di consiglio con  l’intervento dei difensori. Il Collegio, dato il prescritto avviso alle  parti, ritiene sussistano le condizioni per decidere la causa nel merito  ai sensi dell’art.60 del c.p.a..

6. – L’appello è infondato.

6.1.  – Risulta decisiva la valutazione di pericolosità sociale implicita nel  fatto che l’interessato sia stato destinatario di un provvedimento di  avviso orale ai sensi dell’art. 4 della legge 1423/1956, che non risulta  essere stato autonomamente impugnato. Non risulta neppure in alcun modo  dimostrata la negazione del fatto che l’appellante sia stato  destinatario di tale provvedimento come invece è chiaramente affermato  nel provvedimento impugnato in primo grado.

6.2. - La valutazione  di pericolosità sociale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n.  1423/1956, è prevista espressamente come impeditiva alla concessione del  permesso per soggiornanti di lungo periodo dall’art. 9, comma 4, del  D.Lgs. n. 286/1998 e da numerose disposizioni di legge compresa la  disposizione in tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi  familiari di cui all’articolo 5- bis del medesimo decreto.

6.3.  – Le circostanze di effettuato ricongiungimento familiare, di attuale  situazione familiare e di prolungata durata del regolare soggiorno in  Italia sono tutelate dalla legge in quanto fanno venir meno  l’automatismo delle condanne considerate ostative alla concessione del  permesso di soggiorno, ma esse richiedono elementi di motivazione  aggiuntivi quale appunto la specifica indicazione di pericolosità  sociale ravvisabile nella adozione di un provvedimento di avviso orale.

6.4.  - La esistenza di un presupposto di pericolosità sociale ai sensi della  legge – fino a quando tale presupposto permane - costituisce pertanto  un preciso e insuperabile impedimento alla concessione del permesso di  soggiorno anche in presenza di circostanze familiari e sociali  altrimenti meritevoli di tutela.

7. – L’appello è pertanto respinto e la sentenza del TAR pienamente confermata anche nella sua motivazione.

8. – Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese per la presente fase del giudizio

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 201

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)