Decreto del 29 agosto 2012 Tribunale di Reggio Emilia

Non è consentita, per atto dell’autorità, la variazione del (doppio)  cognome originario, nemmeno in caso di assunzione della cittadinanza  italiana - intangibilità del cognome

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE FERIALE


nel  procedimento n. 1592/2012 V.G..relativo all’istanza di rettificazione  di atto di stato civile presentata da *****, ha pronunciato il seguente

DECRETO


‐  letta l’istanza con la quale si chiede la rettificazione dell’atto di  nascita relativo a *****, iscritto nel registro per gli atti di nascita  parte II – serie B – anno 2012 – n. 29 del Comune di Novellare,  chiedendo la rettificazione del cognome “*****” in “$$$”;

‐  rilevato che la variazione del cognome originario della ricorrente, §§§,  è dipesa dal decreto del Ministro dell’Interno del 19/4/2012, di  conferimento della cittadinanza italiana: infatti, il citato  provvedimento, oltre ad attribuire la cittadinanza all’odierna  ricorrente, dispone che “alla stessa competono il prenome *** ed il  cognome ***** in conformità alla legge italiana”;

‐ rilevato che  il diritto al nome (e al cognome) costituisce – nel nostro ordinamento –  diritto inviolabile della personalità, tutelato dall’art. 2 della  Costituzione, e che l’intangibilità del cognome, come identificativo  della persona, è corollario di tale diritto;

‐ rilevato che il  diritto al mantenimento del cognome originario è stato sancito –  nell’ordinamento comunitario e con riguardo a cittadini degli Stati  membri – anche dalla Corte di Giustizia UE: “il fatto di essere  obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un  cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato  membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del  diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati  membri, sancito dall’art. 18 CE” (sentenza del 14 ottobre 2008 nella causa C‐353/06)

‐  ritenuto che la variazione del cognome della ricorrente apportata col  decreto del Ministro dell’Interno, pur se con richiamo dell’art. 24  comma 1° della Legge 218/1995 (norma che rimanda la regolazione dei diritti della personalità alla  disciplina nazionale del soggetto), sia illegittima perché in contrasto  con i principi costituzionali dell’ordinamento interno (e comunitario), i  quali – come esposto – salvaguardano l’identità personale e, se  correttamente interpretati, impongono che la variazione del cognome non  possa avvenire per atto dell’Autorità; peraltro, né la Legge 91/1992 dispone che il Prefetto possa modificare le generalità del soggetto al  quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto  con norme interne atteso che proprio la circolare n. 14/2012 del Ministero dell’Interno (interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 N. 54) non ravvisa “preclusioni di sorta” al ripristino del cognome di origine modificato in sede di concessione della cittadinanza;

‐  ritenuto che, per tali ragioni, il decreto del Ministro dell’Interno  del 19/4/2012 ‐ provvedimento amministrativo che produce effetti  indiretti sulle posizioni giuridiche soggettive dedotte in questo  procedimento – debba essere disapplicato in forza dell’art. 5 della  Legge 2248/1865 all. E: conseguentemente, venendo meno il presupposto su  cui si fonda la variazione degli atti di stato civile, appare fondata  l’istanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 D.P.R. 396/2000;

P.Q.M.


visti gli art. 95 ss. D.P.R. 3/11/2000 n. 396,

ACCOGLIE


l’istanza di rettificazione del predetto atto di stato civile, disponendo che ove è scritto “***” si corregga in “§§§”.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/8/2012.

Il Presidente
Dr. Luciano Varotti

Il Giudice Relatore
Dr. Giovanni Fanticini