Sentenza n. 5361 del 4 aprile 2012 Corte di Cassazione

I contributi versati all'estero sono determinati ai fini dell'accredito  figurativo della maternità relativi alle tre gravidanze avute, così da  raggiungere i requisiti minimi per la pensione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Lavoro - Contributi versati all'estero - Accredito figurativo della maternità

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata - in  riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 922/2008 del 20  ottobre 2008 - accerta il diritto di ***** alla pensione di vecchiaia,  con decorrenza dall'ottobre 2005, e condanna l’INPS sia alla  corresponsione dei relativi ratei arretrati con interessi di legge sia  ai pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito.

La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) oggetto della controversia è la  computabilità dei contributi versati all'estero per l'integrazione del  requisito dei cinque anni di contribuzione antecedenti la domanda  diretta ad ottenere l'accreditamento della contribuzione figurativa per i  periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per  maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi  dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001;

b) l'interesse della ***** al richiesto  accreditamento della contribuzione figurativa presso la gestione AGO  dell'ENPS nasce dal fatto che soltanto con il riconoscimento del  relativo diritto, in riferimento ai periodi di astensione obbligatoria  per tutte e tre le gravidanze avute, l'assicurata può raggiungere il  requisito di 780 contributi, con decorrenza dal 30 settembre 2005;

c) in particolare, non essendo più  contestati i conteggi effettuati dalla ***** è invece tuttora  controversa la riconoscibilità, ai suddetti fini, dei contributi versati  per il lavoro prestato in Svizzera, salvo restando che il riferimento  ai contributi esteri non viene effettuato per ottenere una  riliquidazione in aumento della prestazione, ma soltanto per integrare  il requisito contributivo, come accade normalmente nelle ipotesi di  totalizzazione, nelle quali la contribuzione versata all'estero viene in  considerazione esclusivamente per integrare il requisito contributivo;

d) va, però, osservato che, mentre la  normativa generale sul trattamento pensionistico prevede un'apposita  disciplina per la totalizzazione, il t.u. n. 151 del 2001 non contempla  alcuna disposizione al riguardo;

e) in tale situazione appare preferibile  risolvere la questione in base ad una interpretazione costituzionalmente  orientata dell'art. 25 del t.u. n. 151 del 2001 cit, nel senso di  consentire la totalizzazione dei contributi di cui si tratta;

f) infatti, tale soluzione, da un lato,  garantisce una maggiore tutela al valore sociale della maternità, che  rappresenta la ratio dell'art. 25 del t.u. cit. il quale - in armonia  con gli artt. 30, 31 e 37 Cost. - attribuisce alle lavoratrici madri una  copertura previdenziale più ampia rispetto a quella connessa  all'attualità del rapporto di lavoro in caso di gravidanza ai sensi  dell'art. 38, secondo comma, Cost;

g) d'altra parte, la soluzione adottata si  pone altresì in linea con quanto previsto dalla normativa generale in  materia di totalizzazione, visto che anche nell'attuale ipotesi il  suddetto meccanismo svolge solo la funzione di integrare il requisito  contributivo, come accade normalmente in caso di totalizzazione, essendo  tale istituto ispirato al principio secondo cui i contributi versati  all'estero sono utilizzabili in Italia quando con la sola contribuzione  nazionale non sarebbe possibile acquisire il diritto alla prestazione,  con conseguente equiparazione di contribuzione e lavoro estero con  contribuzione e lavoro nazionale, onde assicurare una più efficace  garanzia del conseguimento del trattamento previdenziale ai sensi  dell'art. 38 Cost.

2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso.

Motivi della decisione

1 - Sintesi delle censure

1.- Con unico motivo di ricorso -  illustrato da quesito di diritto - si denuncia, in relazione all'art.  360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 25 del d.lgs. 26 marzo  2001, n. 151, con riferimento agli artt. 1, 18, 44 e ss. del Regolamento  CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza  sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano  all'interno dell'Unione Europea.

Si contesta la sentenza impugnata nella  parte in cui la Corte bresciana ha ritenuto possibile applicare la  totalizzazione della contribuzione versata in Svizzera e di quella  versata in Italia per il perfezionamento del requisito di cinque anni di  contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, ai fini  dell'accesso alla contribuzione figurativa relativa a periodi di congedo  di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25,  comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 cit).

II ricorrente, pur conoscendo la sentenza  di questa Corte 2 marzo 2004, n. 4248, auspica che, nel presente  giudizio, si pervenga ad una diversa soluzione in considerazione della  "non perfetta coincidenza" tra l'attuale fattispecie e quella esaminata  nella suddetta sentenza, sia per il petitum (non venendo in  considerazione, all'epoca, la normativa sulla tutela della maternità, ma  quella della ricongiunzione dei lavoratori autonomi), sia perché in  quel caso si faceva riferimento a contributi esteri versati in Francia,  mentre nell'attuale giudizio i contributi esteri sono stati versati in  Svizzera e quest'ultimo Paese non è uno Stato membro dell'Unione  europea.

L'INPS sottolinea, in particolare, che pure  in difetto di un'apposita disciplina anche la presente situazione deve  essere risolta in applicazione del principio secondo cui l'avviamento  nel sistema previdenziale italiano di contribuzioni maturate all'estero  rappresenta un'ipotesi di carattere eccezionale, la quale trova  fondamento e disciplina nelle convenzioni internazionali che, di volta  in volta, prevedono il suindicato avvalimento.

Nel caso di specie la normativa di  riferimento è rappresentata dal Regolamento CEE n. 1408/71 (in materia  di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che  si spostano all'interno dell'Unione europea) in quanto, a decorrere dal  1° giugno 2002, è in vigore l'Accordo tra la UE e la Confederazione  svizzera sulla libera circolazione delle persone, nel quale gli Stati  contraenti hanno convenuto di realizzare il coordinamento dei rispettivi  sistemi di sicurezza sociale attraverso l'applicazione della vigente  disciplina UE in materia di sicurezza sociale.

Dagli art. 1, lettera t), 4, paragrafo 1, e  dagli artt. 18 e ss. del menzionato Regolamento si desume che la  normativa della UE in materia di totalizzazione si collega al sistema  del pro rata e, quindi, fa esclusivo riferimento a prestazioni in denaro  o in natura. L'accredito contributivo in oggetto non sarebbe, invece,  suscettibile di essere disciplinato dal suddetto sistema perché sarebbe  da considerare meramente strumentale alla costituzione della provvista  contributiva, che rappresenta una fase antecedente rispetto a quella in  cui opera la totalizzazione e che è regolata - sia per il versamento  effettivo dei contributi, sia per il riconoscimento figurativo - dalle  norme dello Stato cui competono i contributi stessi. La totalizzazione  può operare, in base alla normativa UE, solo in un momento logicamente e  cronologicamente successivo alla regolare costituzione delle singole  provviste nazionali.

Conseguentemente, per stabilire quanti sono  i contributi da computare nell'AGO si deve fare riferimento alla sola  disciplina emanata dallo Stato italiano: il quinquennio cui fa  riferimento l'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 è un quinquennio di  contribuzione effettiva, correlato ad un minimo di controvalore  economico versato nel regime generale, secondo una valutazione di  sostenibilità spettante al legislatore italiano.

Di ciò si avrebbe conferma indiretta anche  nell'art. 9 del citato Regolamento CEE, che espressamente prende in  considerazione la rilevanza della contribuzione ai fini  dell'assicurazione volontaria e facoltativa. Tale disposizione  risulterebbe, ad avviso del ricorrente, priva di utilità se si accedesse  alla tesi secondo cui si può fare ricorso alla totalizzazione una prima  volta per perfezionare i requisiti contributivi minimi necessari ad  ottenere un incremento della provvista e una seconda volta per  conseguire il trattamento pensionistico.

II - Esame delle censure.

2.- Il motivo di ricorso è infondato.

2.1.- Secondo l'orientamento espresso da  questa Corte nella sentenza 23 agosto 2011, n. 17557, riguardante una  fattispecie analoga alla presente - cui il Collegio intende dare  continuità -l'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede come  presupposto per il riconoscimento della contribuzione figurativa  relativamente a periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro  un'anzianità contributiva di almeno cinque anni. Questo requisito minimo  risulta, nella specie, integrato dalla ricorrente solo totalizzando la  contribuzione versata in Italia e quella versata in Svizzera.

Può aggiungersi che non è in contestazione  che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001 la  lavoratrice era iscritta all'assicurazione generale obbligatoria e non  era invece titolare di trattamento pensionistico. Pertanto, nella specie  non rileva la norma sopravvenuta - ossia l'art. 2, comma 504, della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - che ha  stabilito che il beneficio della contribuzione figurativa di cui  all'art. 25 citato può trovare applicazione solo in favore delle  lavoratrici in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto legislativo, salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli  già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 244  del 2007 (1° gennaio 2008).

Rileva invece la disciplina eurounitaria e  segnatamente, in generale, l'art. 48 del Trattato CEE - poi divenuto  art. 39 del Trattato CE e attualmente corrispondente all'art. 45 del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - nonché l'art. 51  del Trattato CEE, poi divenuto art. 42 del Trattato CE e attualmente  corrispondente all'art. 48 del TFUE. In base alla prima delle suddette  disposizioni viene assicurato ai lavoratori migranti, dipendenti o  autonomi, la libera circolazione all'interno della UE. In base alla  seconda disposizione del Trattato citata ai lavoratori migranti è  assicurato, in materia di sicurezza sociale nell'ambito della UE, «il  cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie  legislazioni nazionali per il sorgere e la conservazione del diritto  alle prestazioni sia per il calcolo di queste». Ciò comporta il diritto  al riconoscimento di tutti periodi contributivi presi in considerazione  dalle varie legislazioni nazionali ai suddetti fini, in base al sistema  del cumulo o della totalizzazione dei periodi contributivi e delle  contribuzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 45 della Regolamento  CEE n. 1408 del 1971 del 14 giugno 1971, il quale, nella versione  applicabile ratione temporis, appunto prescrive che si tiene conto di  detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti  sotto la legislazione del Paese membro la cui normativa trovi  applicazione in ragione della prestazione richiesta dal lavoratore  migrante.

L'art. 1 del medesimo Regolamento precisa,  poi, che i termini di prestazioni, pensioni e, rendite designano  indistintamente tutti tali trattamenti di carattere previdenziale.  Quindi il benefica della totalizzazione è diretto - come previsto  dall'art. 45 cit. - al mantenimento o al recupero del diritto alle  "prestazioni", intendendo per prestazioni un trattamento di tipo  previdenziale e tale è certamente nella specie il diritto alla pensione  di vecchiaia da riconoscere alla (...) in ragione dei contributi  effettivi - versati in maggior parte in Italia e in parte minore in  Svizzera - ai quali la Corte d'appello ha esattamente ritenuto possano  aggiungersi i contributi figurativi per i periodi di astensione  obbligatoria per maternità in riferimento alle tre gravidanze avute,  onde consentire all'interessata di superare la soglia minima di 780  contributi settimanali per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Argomento confermativo dell'esattezza di  tale soluzione può desumersi proprio dall'art. 9 del menzionato  Regolamento UE che - assicurando l'applicabilità del principio della  totalizzazione dei periodi di contribuzione ai fini della assicurazione  volontaria o facoltativa - è espressione di un principio più ampio di  rilevanza dei periodi contributivi maturati nei vari Paesi della Unione  europea.

Del resto, come già rilevato nella sentenza  di questa Corte 2 marzo 2004, n. 4248, la stessa Corte di giustizia UE,  riferendosi espressamente al citato art. 51 del Trattato CEE (poi  divenuto art. 42 del Trattato CE e attualmente corrispondente all'art.  48 del TFUE), sin dalle prime sue pronunzie, ebbe ad affermare che  l'incompatibilità con la suddetta norma del Trattato della «limitazione  del cumulo di prestazioni che implichi la decurtazione dei diritti che  agii interessati spettano già in uno Stato membro in forza  dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali» (sent.  21.10.1975, n. 24/75, Petroni).

Ne risulta ulteriormente confermata  l'inconsistenza dell'ulteriore obiezione - qui formulata dall'Istituto  ricorrente - secondo la quale la suddetta normativa UE in materia di  riconoscimento di tutti i periodi contributivi maturati dai lavoratori  migranti nell'ambito della UE andrebbe riferita soltanto alla  possibilità di usufruire di "prestazioni" in denaro o in natura e quindi  non sarebbe applicabile all'accredito contributivo in oggetto perché  esso è meramente strumentale alla costituzione della provvista  contributiva, la quale rappresenta una fase antecedente rispetto al  momento in cui opera la totalizzazione, che interviene solo dopo la  regolare costituzione delle varie provviste nazionali. Infatti,  l'accreditamento della contribuzione figurativa richiesto dalla ***** è  finalizzato ad integrare il requisito contributivo necessario per  ottenere la prestazione previdenziale, analogamente a quel che accade di  solito nei casi di riconoscimento della facoltà di ricongiunzione, che  sottende proprio la totalizzazione dei contributi, a sua volta  finalizzata alle conseguenti prestazioni in favore del lavoratore  beneficiario, da correlare quantitativamente all'intero complesso  contributivo in tal modo cumulato.

Deve poi aggiungersi - anche se ciò è  pacifico tra le parti - che la contribuzione maturata dalla lavoratrice  in Svizzera è equiparata alla contribuzione maturata in un Paese della  UE in ragione dell'Accordo intervenuto (il 21 giugno 1999) tra la  Confederazione elvetica e la Unione europea per effetto del quale ha  trovato applicazione il Regolamento CEE suddetto a partire dal 1 °  giugno 2002.

2.2.- Va, inoltre, ricordato che, nella già  richiamata sentenza di questa Corte 2 marzo 2004, n. 4248, proprio in  tema di cumulo dei periodi contributivi maturati dai lavoratori nei  Paesi della Unione europea, è stato affermato che, dal momento che la  legge nazionale 7 febbraio 1979 n. 29 subordina la facoltà della  ricongiunzione per i lavoratori autonomi all'esistenza, all'atto della  domanda, di un periodo contributivo almeno quinquennale immediatamente  precedente nell'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori  dipendenti, resta escluso, in forza delle fonti eurounitarie (art. 10  del Regolamento CEE 1408/71 del 14 giugno 1971 conformemente al  principio fissato dall'art. 51 del Trattato di Roma, ribadito dall'art.  42 del Trattato CE e oggi consacrato dall'art. 48 del TFUE) che tale  periodo debba esser stato effettuato o debba comunque valere nell'ambito  dell'assicurazione nazionale, essendo possibile la ricongiunzione in  presenza di contributi versati in un'assicurazione estera.

Infatti, gli elementi che, secondo  l'istituto ricorrente diversificherebbero la fattispecie esaminata nella  predetta sentenza rispetto a quella oggetto del presente giudizio -  petitum e Paese ove è stata versata la contribuzione estera - non  appaiono in realtà significativi ai fini che qui interessano in quanto:

1) in entrambi i casi messi a confronto il  meccanismo attraverso il quale si ottiene il risultato di tenere conto -  al fine della integrazione del requisito minimo contributivo necessario  per l'attribuzione della pensione in Italia - dei contributi versati  dall'interessato in un Paese straniero esula dall'applicazione del  sistema del pro rata;

2) in seguito al menzionato Accordo  intervenuto (il 21 giugno 1999) tra la Confederazione elvetica e la  Unione europea è del tutto irrilevante, come si è detto, che la Svizzera  non sia compresa tra gli Stati membri della UE.

A ciò è da aggiungere che, come  sottolineato anche dalla Corte d'appello di Brescia, nell'attuale  fattispecie viene anche in rilievo la tutela del valore sociale della  maternità, che l'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 è finalizzato a  garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost.

Ciò risulta conforme anche agli indirizzi e  alla legislazione della UE (a partire, in particolare, dalle direttive  n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello  dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si  riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento  dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive  sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di  crescita del sistema economico e alla riduzione del rischio di povertà  delle famiglie in generale.

D'altra parte, non va dimenticato che anche  la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cui, com'è noto,  l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito lo stesso valore  giuridico dei trattati) all'art. 23 - dopo aver stabilito che «la parità  tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in  materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione» - aggiunge che «il  principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di  misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso  sottorappresentato (per l'uso della Carta vedi: sent. cost. n. 80 del  2011).

La Corte d'appello di Brescia ha fatto  corretta applicazione dei suddetti principi e ne ha dato conto con  motivazione coerente e corretta dal punto di vista logico-giuridico,  sicché la sentenza impugnata è del tutto esente dai vizi prospettati dal  ricorrente.

IV - Conclusioni

3.- Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del  ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di  cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta

il ricorso; condanna il ricorrente  al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in  euro 50,00 per esborsi, euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari  d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 24 gennaio 2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 4 APRILE 2012