Sentenza n. C-106/11 del 07 giugno 2012 Corte di Giustizia UE

Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Residenza nel territorio di  un altro Stato membro - Lavoratore di cittadinanza olandese che lavora a  bordo di navi battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del  territorio dell’Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei  Paesi Bassi

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 giugno 2012 (*)


«Sicurezza  sociale dei lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratore  di cittadinanza olandese che lavora a bordo di navi di dragaggio  battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del territorio  dell’Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi  – Residenza nel territorio di un altro Stato membro – Affiliazione al  sistema olandese di sicurezza sociale»

Nella causa C‑106/11,
LA CORTE (Ottava Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del  titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno  1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai  lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che  si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal  regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997,  L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del  Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38, pag. 1; in prosieguo: il  «regolamento n. 1408/71»).

2        Tale domanda è stata  presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. ***** e lo  Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle finanze) in  merito all’affiliazione obbligatoria del sig. ***** alle assicurazioni  sociali olandesi per il 2004.

Contesto normativo Il diritto dell’Unione



3         Ai sensi dell’articolo 1, lettere a) e i), del regolamento n. 1408/71, i  termini «lavoratore subordinato» designano qualsiasi persona «coperta  da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più  eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale  applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o [d]a un regime  speciale per i dipendenti pubblici».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il  presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e  agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o  più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)».

5         L’articolo 13 dello stesso regolamento, compreso nel titolo II del  medesimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile»,  così dispone:

«1.      Le persone per cui è applicabile il  presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato  membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale  legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente  titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

(...)

c)       la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una  nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione  di tale Stato;

(...)».

Il diritto olandese



6         L’articolo 6 della legge generale sull’assicurazione per la vecchiaia  (Algemene Ouderdomswet, Stb. 1956, n. 281) dispone quanto segue:

«1. Sono assicurati ai sensi delle presenti disposizioni,

a) i residenti nonché,

b)  i non residenti che sono soggetti all’imposta sul reddito a causa delle  prestazioni di lavoro dipendente esercitate nei Paesi Bassi e che non  hanno ancora compiuti i 65 anni di età.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali



7         Durante il 2004 il sig. *****, cittadino olandese, risiedeva in Spagna  ed esercitava un’attività dipendente su navi di dragaggio battenti  bandiera olandese, per un’impresa con sede a Rotterdam (Paesi Bassi).  Egli svolgeva la sua attività principalmente nelle acque territoriali  della Cina e degli Emirati Arabi Uniti. Le navi di dragaggio erano  immatricolate nel registro navale olandese.

8        La cartella  esattoriale notificata al sig. ***** per il 2004 a titolo dell’imposta  sul reddito e dei contributi sociali nei Paesi Bassi è stata contestata  dall’interessato. Dal momento che il ricorso proposto da quest’ultimo  avverso tale cartella esattoriale era stato respinto dal Rechtbank te  Breda (Tribunale di Breda), il sig. ***** ha adito il Gerechtshof te  ’s‑Hertogenbosch che ha confermato la decisione di primo grado.

9         Il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ha ritenuto che per il 2004 il sig.  Bakker potesse essere considerato affiliato alle assicurazioni sociali  olandesi nonostante avesse svolto la sua attività al di fuori del  territorio dell’Unione europea. Tale giudice ha fondato il suo giudizio  sul fatto che la legislazione olandese sulla sicurezza sociale era stata  resa applicabile all’interessato dal regolamento n. 1408/71 e, più  precisamente, dal suo titolo II. Detto giudice ha in particolare  ritenuto che il sig. ***** svolgesse la sua attività su navi battenti  bandiera dei Paesi Bassi, vale a dire di uno Stato membro, ai sensi  dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento. La  circostanza che dette navi durante le attività di dragaggio fossero  ancorate in acque territoriali al di fuori dell’Unione non è rilevante, a  giudizio del Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, poiché quest’ultima  disposizione non contiene alcuna limitazione a seconda del tipo di nave o  del luogo in cui viene svolta l’attività.

10      Adito in  cassazione, lo Hoge Raad der Nederlanden ritiene tuttavia che nel caso  di specie sussistano ragionevoli dubbi quanto all’applicazione del  titolo II del regolamento n. 1408/71.

11      Esso ritiene che a  ragione il Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch abbia dichiarato che, dal  punto di vista del solo diritto olandese, l’interessato non fosse  obbligatoriamente assicurato per la previdenza sociale per il 2004,  poiché in quell’anno egli non risiedeva nei Paesi Bassi né vi esercitava  un’attività dipendente. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi in  merito alla presunzione su cui si è fondato il Gerechtshof te  ’s‑Hertogenbosch, in base alla quale nel 2004 l’interessato rientrava  nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71,  circostanza che consente di applicare nel suo caso il titolo II del  suddetto regolamento.

12      A tale riguardo, il giudice del  rinvio osserva che la definizione di lavoratore di cui all’articolo 1,  lettera a), del regolamento n. 1408/71 richiede che l’interessato sia  coperto da assicurazione obbligatoria o facoltativa contro uno o più  degli eventi di cui alla disposizione in questione. In tal senso, si  chiede se sia possibile che una persona nella situazione del sig. *****,  il quale, dal punto di vista della sola legislazione nazionale, non è  coperto da assicurazione obbligatoria in quanto non risiede nei Paesi  Bassi, possa ugualmente ricevere la qualifica di lavoratore ai sensi del  regolamento n. 1408/71, in quanto le norme per determinare la  legislazione applicabile, che figurano al titolo II di tale regolamento,  indicano come applicabile la legislazione di detto Stato membro.

13       Lo Hoge Raad der Nederlanden ritiene che, al fine di assicurare  l’effetto utile delle disposizioni del titolo II del regolamento n.  1408/71, tale questione debba essere risolta in senso affermativo.

14       Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se il fatto che l’interessato  abbia svolto la sua attività lavorativa al di fuori del territorio di  cui all’articolo 299 CE osti all’applicazione del titolo II del  regolamento n. 1408/71. Esso invoca la giurisprudenza della Corte  secondo cui le norme del diritto dell’Unione sulla libera circolazione  dei lavoratori si applicano anche alle attività esercitate fuori dal  territorio dell’Unione quando il rapporto di lavoro conserva un nesso  abbastanza stretto con tale territorio (sentenza del 29 giugno 1994,  Aldewereld, C‑60/93, Racc. pag. I‑2991, punto 14). Il giudice del rinvio  ritiene pertinente anche la sentenza del 27 settembre 1989, Lopes da  Veiga (9/88,  Racc. pag. 2989, punto 17), anch’essa riguardante la situazione di un  marittimo, e in cui la Corte ha dichiarato che era determinante se il  rapporto di lavoro dell’interessato avesse un nesso abbastanza stretto  con il territorio olandese.

15      Il giudice del rinvio osserva  che, nel corso del 2004, nell’ambito della prassi del Landelijk  Instituut sociale verzekeringen (Istituto nazionale di previdenza  sociale) nel settore della sicurezza sociale dei dipendenti, il titolo  II del regolamento n. 1408/71 è stato reso applicabile ai marittimi che  abbiano la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione o dello Spazio  Economico Europeo, risiedano in uno di questi Stati e svolgano  un’attività dipendente su una nave che non batte bandiera di uno Stato  membro, per il solo fatto che il datore di lavoro risiedeva nei Paesi  Bassi.

16      Tale prassi fa sì che i lavoratori come il sig.  ***** siano considerati obbligatoriamente assicurati dagli organi  esecutivi degli enti di assicurazione dei dipendenti, sebbene in forza  della legislazione olandese essi non appartengano ad una siffatta  categoria di assicurati. Il giudice del rinvio osserva che questa stessa  prassi non costituisce tuttavia un fondamento giuridico per prelevare i  contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti.

17       Secondo il giudice del rinvio, la circostanza che l’interessato sia in  pratica equiparato, dall’organo esecutivo degli enti di assicurazione  dei dipendenti, ad un assicurato, almeno per una parte della previdenza  sociale nei Paesi Bassi, per cui egli di fatto gode di una tutela  previdenziale, rafforza il suo legame con i Paesi Bassi. Qualora invece  per valutare il grado di collegamento con il territorio dell’Unione non  ci si potesse fondare sull’affiliazione al sistema di previdenza sociale  di uno Stato membro, il giudice del rinvio chiede se tale affiliazione  sia un requisito essenziale per poter applicare il regolamento n.  1408/71 ad attività svolte al di fuori del territorio dell’Unione. La  giurisprudenza della Corte (v. sentenze del 23 ottobre 1986, van  Roosmalen, 300/84, Racc. pag. 3097, nonché Lopes da Veiga e Aldewereld,  cit.) non darebbe certezze in merito a tale punto.

18      Lo  Hoge Raad der Nederlanden si vede quindi chiamato ad affrontare la  questione se, in considerazione di tutte le circostanze del caso di  specie, esista un collegamento sufficiente con il territorio  dell’Unione. Qualora il titolo II del regolamento n. 1408/71 si  applicasse al procedimento in cui esso è adito, il giudice del rinvio  presume che la persona interessata sia quindi soggetta alla legislazione  olandese, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del  suddetto regolamento.

19      In tale contesto lo Hoge Raad der  Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla  Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      «Se le norme  di attribuzione di cui al titolo II del regolamento (...) n. 1408/71  siano applicabili, con l’effetto che viene designata la legislazione  olandese e pertanto possono essere imposti contributi per la previdenza  sociale olandese, in un caso come quello in esame, in cui un lavoratore,  avente la cittadinanza olandese e residente in Spagna, lavora come  marittimo per un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, e svolge la  sua attività a bordo di navi di dragaggio battenti bandiera olandese al  di fuori del territorio [dell’Unione], mentre egli, dal punto di vista  della sola legislazione olandese, non è affiliato al sistema olandese di  sicurezza sociale per il fatto che non risiede nei Paesi Bassi.

2)       In che misura sia rilevante in proposito il fatto che, nell’attuazione  del sistema olandese di previdenza sociale, si segue una prassi in forza  della quale, in un caso come quello in esame, l’organo esecutivo degli  enti di previdenza sociale invochi il diritto comunitario per equiparare  i marittimi agli assicurati».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione



20       Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 debba  essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di  uno Stato membro escluda dall’affiliazione al sistema di sicurezza  sociale di tale Stato membro una persona che si trovi nella situazione  del ricorrente di cui al procedimento principale, che ha la cittadinanza  di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, è occupato su una  nave di dragaggio battente bandiera di detto Stato membro e svolge le  sue attività al di fuori del territorio dell’Unione.

21       Mentre il governo olandese e la Commissione europea ritengono che tale  questione vada risolta in senso affermativo, il sig. ***** è di avviso  contrario.

22      A tale riguardo occorre ricordare che  l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71  stabilisce espressamente che la persona che esercita la sua attività  professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro  è soggetta alla legislazione di tale Stato.

23      In tal  senso, in applicazione di detta disposizione, una persona nella  situazione del sig. ***** è, in linea di principio, soggetta alla  legislazione olandese in materia di sicurezza sociale a motivo  dell’attività professionale che la persona stessa svolge a bordo di una  nave battente bandiera olandese.

24      Tuttavia il sig. *****  ha dedotto due argomenti per contestare l’applicazione nel suo caso  dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71.

25       In primo luogo, nelle sue osservazioni scritte ha sostenuto che le navi  di dragaggio su cui egli svolgeva la sua attività professionale non  rientravano nella nozione di «nave» di cui al suddetto articolo 13,  paragrafo 2, lettera c).

26      Tale argomento non può essere  accolto, in quanto detta disposizione non prevede alcuna condizione  relativa al tipo di «nave» in oggetto. Risulta peraltro dalle  spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che tali navi di dragaggio  erano dotate di un certificato marittimo ed erano immatricolate nel  registro navale olandese.

27      In secondo luogo, in udienza il  sig. ***** ha dedotto l’argomento secondo cui l’articolo 13, paragrafo  2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 non si applica nel suo caso,  visto che le navi di dragaggio in oggetto svolgevano la loro attività  principalmente nelle acque territoriali della Cina e degli Emirati Arabi  Uniti. Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione  delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay  (Giamaica) il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994,  ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e approvata a  nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio,  del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1), la sovranità dello Stato costiero  si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una  fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. Di conseguenza,  secondo il sig. *****, le attività professionali svolte sulle navi di  dragaggio in oggetto rientrano nella giurisdizione degli Stati costieri e  non in quella dello Stato membro della bandiera, vale a dire il Regno  dei Paesi Bassi.

28      A tale riguardo occorre rilevare come  dalla giurisprudenza della Corte risulti che il solo fatto che un  lavoratore eserciti la sua attività al di fuori del territorio  dell’Unione non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme  dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori quando il rapporto  di lavoro conserva un nesso abbastanza stretto con il territorio  dell’Unione. In un caso come quello di cui trattasi nel procedimento  principale, un siffatto nesso consiste nella circostanza, confermata dal  giudice del rinvio, che il sig. ***** svolge un’attività professionale  su una nave immatricolata nei Paesi Bassi, a servizio di un’impresa che  ha sede in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze Lopes da Veiga,  cit., punto 17, e Aldewereld, cit., punto 14).

29      Inoltre,  né il rispetto della sovranità dello Stato costiero né la Convenzione  delle Nazioni Unite sul diritto del mare richiedono di privare un  lavoratore nella situazione del sig. ***** del beneficio della copertura  sociale prevista, conformemente al regolamento n. 1408/71, dallo Stato  membro di cui la nave batte bandiera, mentre tale nave si trova nelle  acque territoriali di uno Stato diverso da detto Stato membro.

30      Il secondo argomento dedotto dal sig. ***** non può pertanto essere accolto.

31       Da parte sua, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito  all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del  regolamento n. 1408/71, in quanto il sig. *****, non essendo  obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda la previdenza sociale  generale nei Paesi Bassi, in quanto non vi risiede, non rientrerebbe  nella sfera di applicazione ratione personae del suddetto regolamento.

32       Occorre rilevare al riguardo che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera  c), del regolamento n. 1408/71 mira unicamente a determinare la  legislazione nazionale applicabile alle persone che svolgono un’attività  subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro.  In quanto tale, detta disposizione non intende determinare le condizioni  dell’esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime  previdenziale oppure a un ramo particolare dello stesso. Spetta alla  legislazione di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni (v.  sentenza del 17 gennaio 2012, Salemink, C‑347/10, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 38).

33      Tuttavia, pur se gli Stati  membri conservano la loro competenza a disciplinare i requisiti per  l’affiliazione ai loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di  tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione.  In particolare, tali requisiti non possono produrre l’effetto di  escludere dall’applicazione della legislazione di cui trattasi le  persone cui, in forza del regolamento n. 1408/71, tale legislazione è  applicabile (v., in tal senso, sentenze del 3 maggio 1990, Kits van  Heijningen, C‑2/89, Racc. pag. I‑1755, punto 20, nonché Salemink, cit.,  punti 39 e 40).

34      Orbene, l’articolo 13, paragrafo 2,  lettera c), del regolamento n. 1408/71 stabilisce espressamente che la  persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave  battente bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di  tale Stato. Tale disposizione non sarebbe rispettata se il requisito di  residenza imposto dalla legislazione dello Stato membro interessato,  onde poter fruire del sistema previdenziale da essa previsto, potesse  essere opposto ai soggetti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera  c) (v., in tal senso, sentenze Kits van Heijningen, cit., punto 21, e  Salemink, cit., punto 41).

35      Di conseguenza, l’articolo 13,  paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 ha l’effetto di  rendere inopponibile, ai soggetti riguardati da tale disposizione, una  clausola della legislazione nazionale applicabile che subordini  l’ammissione al regime previdenziale istituito da questa legislazione  alla residenza nello Stato membro interessato (v., in tal senso,  sentenza Kits van Heijningen, cit., punto 22).

36      Dalla  decisione di rinvio risulta che tale approccio è stato di fatto  trasposto nella prassi del Landelijk Instituut sociale verzekeringen che  equipara ai contribuenti del sistema previdenziale le persone nella  situazione del sig. *****.

37      Alla luce di quanto precede,  occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13,  paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 dev’essere  interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno  Stato membro escluda dall’affiliazione al sistema di sicurezza sociale  di tale Stato membro una persona che si trovi nella situazione del  ricorrente di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la  cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, è  occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro  e svolge le sue attività al di fuori del territorio dell’Unione.

Sulla seconda questione



38      Considerata la risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.

Sulle spese



39       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:


L’articolo  13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del  Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di  sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai  loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come  modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio,  del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999  del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso  che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda  dall’affiliazione al sistema di sicurezza sociale di tale Stato membro  una persona che si trovi nella situazione del ricorrente di cui trattasi  nel procedimento principale, che ha la cittadinanza di tale Stato  membro, ma non risiede nel medesimo, è occupato su una nave di dragaggio  battente bandiera di tale Stato membro e svolge le sue attività al di  fuori del territorio dell’Unione europea.

Firme

* Lingua processuale: l’olandese.