Sentenza n. C-172/11 del 28 giugno 2012 Corte di Giustizia UE

Libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità -  Principio di non discriminazione - Lavoratori frontalieri soggetti ad  imposta sul reddito nello Stato membro di residenza

SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)

28 giugno 2012 (*)


«Libera  circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CEE) n.  1612/68 – Articolo 7, paragrafo 4 – Principio di non discriminazione –  Importo di maggiorazione della retribuzione versato ai lavoratori posti  in un regime di lavoro a tempo parziale che precede il pensionamento –  Lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nello Stato  membro di residenza – Presa in considerazione fittizia dell’imposta  sugli stipendi dello Stato membro di impiego»

Nella causa C‑172/11,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeitsgericht Ludwigshafen am  Rhein (Germania), con decisione del 4 aprile 2011, pervenuta in  cancelleria l’11 aprile 2011, nel procedimento

*****

contro


Daimler AG – Werk Wörth,

LA CORTE
(Seconda Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli  articoli 45 TFUE, e 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del  Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei  lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2         Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il  sig. *****, cittadino francese che risiede in Francia e lavora in  Germania, e il suo datore di lavoro, la Daimler AG – Werk Wörth (in  prosieguo: la «Daimler»), in merito al calcolo di un importo di  maggiorazione retributiva (in prosieguo: l’«importo di maggiorazione»)  dovuto al sig. ***** nell’ambito di un regime cosiddetto di «lavoro a  tempo parziale per motivi di età».

Contesto normativo



Il diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68:

«1.       Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul  territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria  cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali  per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare  in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale  o ricollocamento se disoccupato.

(...)

4.      Tutte le  clausole di contratti collettivi o individuali o di altre  regolamentazioni collettive concernenti l’accesso all’impiego,  l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di  licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o  autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori  cittadini degli altri Stati membri».      

4        Il  regolamento n. 1612/68 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 16  giugno 2011, dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei  lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).

Il diritto nazionale



La legge sul lavoro a tempo parziale per motivi di età

5        L’articolo 1 della legge sul lavoro a tempo parziale per motivi di età (Altersteilzeitgesetz) stabilisce quanto segue:

«1.       Il lavoro a tempo parziale per motivi di età mira a facilitare ai  lavoratori di una certa età il passaggio progressivo dalla vita attiva  alla pensione.

2.      Il Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio  federale del lavoro) sostiene, mediante prestazioni previste da tale  legge, il lavoro a tempo parziale dei lavoratori che, non oltre il 31  dicembre 2009, riducono l’orario di lavoro una volta raggiunti i 55 anni  di età e consentono quindi l’assunzione di lavoratori che, in mancanza,  si troverebbero disoccupati».

6        Nella sua versione in  vigore fino al 30 giugno 2004, l’articolo 3, paragrafo 1, punto 1,  lettera a), di detta legge così enunciava:

«Il diritto alla  prestazione di cui all’articolo 4 [rimborso delle maggiorazioni per  l’importo legale da parte dell’Ufficio federale del lavoro] presuppone  che:

1.      il datore di lavoro, sulla base di un contratto  collettivo, (...) di un accordo aziendale o di un accordo con il  lavoratore

a)      abbia maggiorato la retribuzione per il lavoro  a tempo parziale per motivi di età di almeno il 20% della retribuzione  stessa, in ogni caso fino a concorrenza almeno del 70% dello stipendio  fino a quel momento percepito (...) ridotto delle detrazioni previste  per legge e di regola operate per i lavoratori, a norma dell’articolo 6,  paragrafo 1 (importo minimo netto) (…)».

7        Ai sensi dell’articolo 15, prima frase, della stessa legge:

«Il  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministero federale del  Lavoro e delle Politiche sociali) può stabilire mediante decreto gli  importi minimi netti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1,  lettera a) nella formulazione in vigore fino al 30 giugno 2004. (...)».

Il decreto relativo alla soglia retributiva minima netta

8         Il Ministero federale competente, autorizzato ad agire in tal senso  dall’articolo 15 della legge sul lavoro a tempo parziale per motivi di  età, ha emesso il decreto in materia di soglia retributiva minima netta  (Mindestnettobetrags-Verordnung), la cui versione applicabile nella  causa principale è quella risultante dal decreto del 19 dicembre 2007  (BGBl. 2007 I, pag. 3040).

9        Come rilevato dal giudice del  rinvio, detto decreto contiene una tabella che indica le retribuzioni  lorde arrotondate all’importo superiore divisibile per cinque espresso  in euro e attribuisce loro importi netti minimi, scaglionati in base  alle classi d’imposta sul reddito. L’imposta sul reddito (senza  considerare specifiche detrazioni fiscali) nonché il contributo di  solidarietà vengono dedotti da tali importi a seconda dello scaglione  tributario. Per i contributi previdenziali Viene trattenuta un’aliquota  forfettaria pari al 21% , limitata al reddito mensile massimo  considerabile per il calcolo dei contributi del regime previdenziale.  Gli importi minimi netti così determinati sono indicati in misura del  70% in detta tabella.

Il contratto collettivo relativo ai lavori a tempo parziale per motivi di età

10       L’articolo 7 del contratto collettivo relativo ai lavori a tempo  parziale per motivi di età (Tarifvertrag zur Altersteilzeit), concluso  il 23 novembre 2004 tra l’Associazione delle industrie metallurgiche ed  elettrotecniche del Palatinato e la direzione circondariale del  sindacato dei lavoratori del settore metallurgico (in prosieguo: il  «contratto collettivo), stabilisce quanto segue:

«Il dipendente  riceve, oltre alla retribuzione per il lavoro a tempo parziale per  motivi di età, un importo di maggiorazione secondo il criterio di cui  all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, lettera a) della legge sul lavoro a  tempo parziale per motivi di età nella formulazione di volta in volta  in vigore. Tale importo deve tuttavia essere calcolato in modo tale che  la retribuzione mensile netta ammonti ad almeno l’82% dello stipendio  lordo mensile fino a quel momento percepito (...) ridotto delle  detrazioni previste per legge di norma operate per i dipendenti».

L’accordo aziendale generale



11       Il 24 luglio 2000 è stato stipulato alla DaimlerChrysler AG (ora  denominata Daimler) un accordo aziendale generale  (Gesamtbetriebsvereinbarung) riguardante l’applicazione del regime di  lavoro a tempo parziale per motivi di età (in prosieguo: l’«accordo  aziendale generale»), che ha comportato un aumento dell’importo di  maggiorazione dall’82% all’85%.

12      Il punto 8.3 di tale accordo così dispone:

«L’importo  di maggiorazione deve essere calcolato in modo tale che il dipendente  riceva, nella fase lavorativa, almeno l’85% della retribuzione fino a  quel momento percepita, ridotta delle detrazioni previste per legge che  di norma vengono operate per i lavoratori, conformemente all’articolo  8.2.2; nella fase di sosta, ad almeno l’85% della retribuzione fino a  quel momento percepita, ridotta delle detrazioni previste per legge che  di norma vengono operate per i lavoratori, conformemente all’articolo  8.2.3».

Il contratto di lavoro a tempo parziale per motivi di età

13       Il contratto di lavoro a tempo parziale per motivi di età stipulato  dalle parti (Altersteilzeitvertrag der Parteien) contiene un articolo 5,  intitolato «Prestazioni supplementari del datore di lavoro», il cui  paragrafo 1 è formulato nel seguente modo:

«La retribuzione  mensile netta per il lavoro a tempo parziale per motivi di età viene  maggiorata, conformemente all’[accordo aziendale generale], fino a  concorrenza dell’85% della retribuzione netta mensile forfettaria per il  lavoro a tempo pieno (fondamento: decreto in materia di soglia  retributiva minima netta attualmente in vigore). Oltre allo stipendio  netto per il lavoro a tempo parziale, come risultante dall’articolo 4,  al dipendente viene pertanto pagato un corrispondente importo di  maggiorazione mensile».

Causa principale e questioni pregiudiziali

14       Il sig. ***** è un lavoratore frontaliero ai sensi della convenzione  conclusa tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania  al fine di evitare le doppie imposizioni. I redditi che percepisce in  Germania sono imponibili in Francia previa trattenuta dei contributi  previdenziali versati in Germania. Poiché, in Francia le aliquote  dell’imposta sul reddito da lavoro sono inferiori alle aliquote  tedesche, un lavoratore come il sig. ***** percepisce un reddito netto  superiore a quello di un lavoratore comparabile residente in Germania.

15       Il 17 novembre 2006 le parti nel procedimento principale hanno  stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale per motivi di età, che  prevede la trasformazione dell’originario rapporto di lavoro del sig.  ***** da tempo pieno a tempo parziale a far data dal 1° settembre 2007.

16       Conformemente a questo contratto, il rapporto di lavoro tra le parti  cessa entro il 31 agosto 2012. Durante il periodo di lavoro a tempo  parziale per motivi di età, il sig. ***** percepisce, oltre alla  retribuzione per il lavoro a tempo parziale, l’importo di maggiorazione.  In base all’articolo 5 di tale contratto, la retribuzione mensile netta  per il lavoro a tempo parziale «viene maggiorata fino a concorrenza  dell’85% della retribuzione netta mensile forfettaria per il lavoro a  tempo pieno (fondamento: decreto in materia di soglia retributiva minima  netta attualmente in vigore)».

17      Come rilevato al punto 9  della presente sentenza, il decreto relativo alla soglia retributiva  minima netta contiene una tabella che associa alle retribuzioni lorde –  in base agli scaglioni tributari tedeschi – i cosiddetti importi netti  minimi di retribuzione. L’imposta tedesca sulle retribuzioni (tranne  specifiche detrazioni fiscali), il contributo di solidarietà e  un’aliquota forfettaria del 21% per l’assicurazione sociale vengono  detratti dalla retribuzione lorda a seconda dello scaglione tributario.  La retribuzione netta così determinata è riportata nella tabella, in  misura del 70%, quale importo netto minimo di retribuzione.

18       Conformemente alla legge in materia di imposta sul reddito  (Einkommensteuergesetz), gli importi di maggiorazione pagati ai  lavoratori che sono soggetti passivi d’imposta in Germania non sono  tassati e pertanto sono esenti anche dal versamento dei contributi  previdenziali tedeschi, sebbene l’importo di maggiorazione sia preso in  considerazione per determinare l’aliquota d’imposta applicabile.

19       Quanto alla determinazione dell’importo di maggiorazione, la Daimler,  in un primo momento, stabilisce come base di calcolo un importo fittizio  di retribuzione pari all’85% della retribuzione mensile netta  forfettaria versata per un lavoro a tempo pieno. A tal fine, a partire  dalla retribuzione lorda che il sig. ***** percepirebbe se non fosse in  regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, essa determina un  importo forfettario di retribuzione netta pari al 70% come indicato  nella tabella delle soglie retributive minime nette, e lo aumenta fino a  concorrenza dell’85%. Nel procedimento principale, il datore di lavoro,  per stabilire corrispondenze in detta tabella, si è fittiziamente  basato sullo scaglione tributario tedesco III (lavoratore coniugato).

20       In un secondo momento, il datore di lavoro stabilisce, per il  lavoratore in questione, uno «stipendio netto individuale per il lavoro a  tempo parziale per motivi di età». A tal fine, nel caso dei lavoratori  soggetti a imposta in Germania, dalla retribuzione per il lavoro a tempo  parziale per motivi di età egli detrae le imposte e i contributi  previdenziali su di essa effettivamente gravanti (pari al 50% della  retribuzione lorda percepita prima del lavoro a tempo parziale per  motivi di età). Nel caso dei lavoratori frontalieri, egli detrae i  contributi previdenziali effettivamente dovuti e, fittiziamente,  l’imposta tedesca sul reddito da lavoro. Quest’ultimo importo  corrisponde all’imposta sul reddito da lavoro che graverebbe su un  lavoratore soggetto a imposta in Germania avente le stesse  caratteristiche individuali del lavoratore frontaliero (stipendio lordo,  situazione familiare).

21      Infine, l’importo di  maggiorazione corrisponde alla differenza tra lo stipendio fittizio  equivalente all’85% della retribuzione netta mensile forfettaria per un  lavoro a tempo pieno e lo specifico stipendio netto per il lavoro a  tempo parziale per motivi di età.

22      La Daimler ritiene che  le sue modalità di calcolo consentano di determinare una base di calcolo  uniforme per tutti i lavoratori in regime di lavoro a tempo parziale  per motivi di età. Per tutti i lavoratori si considererebbe, anziché  l’importo individuale dell’imposta, solo l’imposta forfettaria sul  reddito da lavoro, e nessun lavoratore – neppure quello soggetto a  imposta in Germania – riceverebbe esattamente l’85% dell’importo netto  percepito in precedenza. I vantaggi della forfetizzazione  consisterebbero, anzitutto, nello stimare il carico complessivo, nel  risparmio dei costi amministrativi e nella semplificazione della  procedura. Contrariamente a quanto si è verificato nella causa  all’origine della sentenza del 16 settembre 2004, Merida (C‑400/02,  Racc. pag. I‑8471), l’importo di maggiorazione non assolverebbe ad  alcuna funzione compensativa e neanche la Daimler si sarebbe impegnata a  versare uno stipendio netto garantito di cui essa sopporterebbe in  tutto o in parte le relative imposte e contributi previdenziali.

23       Il sig. *****, diversamente dalla Daimler, sostiene che in Francia  l’importo di maggiorazione è soggetto all’imposta sul reddito e che la  doppia imposizione di fatto risultante dal metodo di calcolo controverso  comporta una discriminazione, in quanto situazioni diverse sarebbero  trattate in modo uguale.

24      Il sig. *****, di conseguenza,  ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto ad ottenere dal  suo datore di lavoro il versamento di un importo di maggiorazione più  elevato di quello che percepisce, calcolato come di seguito.

25       In un primo momento, egli stabilisce lo stipendio fittizio equivalente  all’85% detraendo dalla sua ultima retribuzione lorda corrispondente ad  un lavoro a tempo pieno l’aliquota forfettaria del 21% per i contributi  previdenziali e non, fittiziamente, l’imposta tedesca sugli stipendi  conformemente alla tabella degli importi minimi netti riprodotta nel  decreto relativo alla soglia retributiva minima netta. In seguito,  determina l’importo corrispondente all’85% del risultato così ottenuto.  In un secondo momento, calcola lo stipendio netto individuale per il  lavoro a tempo parziale per motivi di età, detraendo dalla sua  retribuzione per il lavoro a tempo parziale per motivi di età, che è  pari alla metà dello stipendio lordo per un lavoro a tempo pieno, i  contributi sociali effettivamente dovuti, ma senza detrarre,  fittiziamente, l’imposta tedesca sugli stipendi. In applicazione di tale  metodo di calcolo, la differenza tra l’importo di maggiorazione che la  Daimler versa al sig. ***** e l’importo che risulterebbe da detto metodo  di calcolo rappresenterebbe, su base mensile, un mancato guadagno di  EUR 424,40.

26      Il giudice del rinvio rileva che in Francia i  lavoratori frontalieri soggetti ad imposta percepiscono un importo  nettamente inferiore all’85% del reddito netto che percepivano prima  dell’inizio del lavoro a tempo parziale per motivi di età, mentre in  Germania i lavoratori soggetti ad imposta percepiscono un importo che  corrisponde forfettariamente all’85% del loro reddito netto precedente.  Questa situazione sarebbe dovuta principalmente al fatto che le aliquote  tedesche di imposta sono più elevate di quelle francesi. Tuttavia, non  sarebbe escluso che persone che si trovano nella situazione del sig.  ***** debbano pagare in Francia anche l’imposta sull’importo di  maggiorazione.

27      In tale contesto, l’Arbeitsgericht  Ludwigshafen am Rhein (Tribunale del lavoro di Ludwigshafen am Rhein),  con riferimento alla citata sentenza Merida, ha deciso di sospendere il  procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni  pregiudiziali:

«1)      Se sia in contrasto con l’articolo 45  TFUE, come concretizzato dall’articolo 7, paragrafo 4, del [regolamento  n. 1612/1968], una disposizione di un contratto individuale relativa al  lavoro a tempo parziale per motivi di età, in base alla quale, come  stabilito all’articolo 5, punto 1, del contratto di lavoro a tempo  parziale per motivi di età sottoscritto dalle parti, anche per il  lavoratore frontaliero proveniente dalla Francia l’importo di  maggiorazione concordato deve essere conteggiato secondo il decreto  tedesco in materia di soglia retributiva minima netta  (Mindestnettoentgeltverordnung).

2)      Nel caso in cui la Corte di giustizia risponda in senso affermativo alla prima questione:

se  le corrispondenti disposizioni di un contratto collettivo, quali il  punto 8.3 dell’[accordo aziendale generale] e l’articolo 7 del  [contratto collettivo], in considerazione delle disposizioni di cui  all’articolo 45 TFUE, come concretizzato dall’articolo 7, paragrafo 4,  del [regolamento n. 1612/68], debbano essere interpretate nel senso che,  nel caso di lavoratori frontalieri, l’importo di maggiorazione non vada  calcolato secondo la tabella di cui al decreto tedesco in materia di  soglia retributiva minima netta».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità



28       La Daimler sostiene che il giudice del rinvio non nutre dubbi circa la  portata del diritto dell’Unione, ma chiede, in realtà, alla Corte di  aiutarlo ad interpretare la legislazione tedesca pertinente nonché  l’accordo aziendale generale e il contratto collettivo. Orbene, la Corte  sarebbe competente unicamente a statuire sull’interpretazione e sulla  validità del diritto dell’Unione, con la conseguenza che la domanda di  pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

29      Tale argomento deve essere respinto.

30       È vero che la Corte, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, non può  pronunciarsi sull’interpretazione di clausole contrattuali o di  disposizioni di legge nazionali né sulla conformità di tali clausole o  disposizioni al diritto dell’Unione (v., in tal senso, segnatamente,  sentenza dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C‑384/08, Racc. pag.  I‑2055, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

31      Tuttavia,  come espressamente rilevato dal giudice del rinvio, la domanda di  pronuncia pregiudiziale riguarda l’«interpretazione del diritto  dell’Unione» e, più precisamente, gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4,  del regolamento n. 1612/68.

32      Secondo una giurisprudenza  costante, spetta alla Corte limitare il suo esame alle disposizioni del  diritto dell’Unione, fornendone un’interpretazione utile al giudice del  rinvio, al quale compete la valutazione della compatibilità delle  disposizioni nazionali e delle clausole contrattuali con tale diritto  (sentenza Attanasio Group, cit., punto 19).

33      Con questa riserva, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali.

Nel merito



34       Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice  del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo  4, del regolamento n. 1612/68 debbano essere interpretati nel senso che  essi ostano a clausole di contratti collettivi e individuali, in base  alle quali un importo di maggiorazione come quello di cui trattasi nel  procedimento principale, che è versato dal datore di lavoro nell’ambito  di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere  calcolato in modo tale che l’imposta sugli stipendi dovuta dal  lavoratore nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente  all’atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di  maggiorazione allorché, conformemente a una convenzione fiscale diretta  ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le  retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello  Stato membro di occupazione sono imponibili nello Stato membro di  residenza di questi ultimi. In caso di risposta affermativa a tale  questione, il giudice del rinvio chiede di sapere quali siano le  conseguenze per il calcolo dell’importo di maggiorazione dovuto a questi  lavoratori.

35      L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE vieta  qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori  degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le  altre condizioni di lavoro.

36      Il divieto di discriminazione  enunciato in detta disposizione riguarda non soltanto gli atti delle  autorità pubbliche, ma anche tutti i contratti che disciplinano in modo  collettivo il lavoro subordinato, come pure i contratti fra privati (v.,  segnatamente, sentenza del 17 luglio 2008, Raccanelli, C‑94/07, Racc.  pag. I‑5939, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

37       Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, che  esplicita ed attua taluni diritti che ai lavoratori migranti derivano  dall’articolo 45 TFUE (sentenza Merida, cit., punto 19), dispone che  tutte le clausole di contratti collettivi o individuali concernenti, in  particolare, la retribuzione nonché le altre condizioni di lavoro e di  licenziamento, sono nulle di diritto qualora prevedano condizioni  discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati  membri.

38      Una prestazione come l’importo di maggiorazione,  che è versato ad integrazione della retribuzione riconosciuta ai  lavoratori che si trovano in regime di lavoro a tempo parziale per  motivi di età, rientra incontestabilmente, come parte della  retribuzione, nell’ambito di applicazione ratione materiae delle  disposizioni citate al punto precedente, indipendentemente dalla  circostanza che il finanziamento dell’importo di maggiorazione, in forza  della legge sul lavoro a tempo parziale per motivi di età, sia  garantito in parte da fondi pubblici sotto forma di un rimborso al  datore di lavoro. Un lavoratore frontaliero che si trovi nella  situazione del sig. ***** può far valere dette disposizioni  relativamente ad un importo di maggiorazione di questo tipo (v., in tal  senso, segnatamente, sentenza Merida, cit., punto 20).

39       Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della  parità di trattamento sancito sia all’articolo 45 TFUE sia all’articolo 7  del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi  basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione  dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento,  pervenga in pratica al medesimo risultato (v., in particolare, sentenza  del 23 maggio 1996, O’Flynn, C‑237/94, Racc. pag. I‑2617, punto 17).

40       Il principio di non discriminazione esige non solo che situazioni  comparabili non siano trattate in modo diverso, ma anche che situazioni  diverse non siano trattate in modo uguale (v., segnatamente, sentenza  Merida, cit., punto 22).

41      A meno che non sia  oggettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo  perseguito, una disposizione di diritto nazionale o una clausola  contrattuale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria quando,  per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti  che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole  in modo particolare ai primi (v., in particolare, sentenza Merida, cit.,  punto 23). Perché una misura possa essere qualificata come  indirettamente discriminatoria, non è necessario che abbia l’effetto di  avvantaggiare l’insieme dei cittadini nazionali o di sfavorire  unicamente i soli cittadini degli altri Stati membri ad esclusione di  quelli nazionali (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 14 giugno  2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, non ancora pubblicata nella  Raccolta, punto 38).

42      Nel caso di specie, la presa in  considerazione fittizia dell’imposta tedesca sugli stipendi incide  sfavorevolmente sulla situazione dei lavoratori frontalieri, poiché la  detrazione fittizia di tale imposta all’atto della determinazione della  base di calcolo dell’importo di maggiorazione sfavorisce le persone che,  come il sig. *****, risiedono e sono soggette a tassazione in uno Stato  membro diverso dalla Repubblica federale di Germania rispetto ai  lavoratori che risiedono e che sono soggetti a tassazione in  quest’ultimo Stato.

43      Infatti, secondo le constatazioni  effettuate dal giudice del rinvio, qualora l’importo di maggiorazione  sia calcolato sulla base del decreto relativo alla soglia retributiva  minima netta, i lavoratori in regime di lavoro a tempo parziale per  motivi di età che sono soggetti passivi di imposta in Germania ricevono  un importo che corrisponde all’incirca all’85% del reddito netto fino a  quel momento percepito per il loro ultimo lavoro a tempo pieno. Ciò è  dovuto al fatto che, poiché il menzionato decreto si basa sugli  scaglioni e sulle caratteristiche dell’imposta tedesca sul reddito da  lavoro, la situazione fiscale in cui questi lavoratori si trovavano  precedentemente allo loro ammissione al regime di lavoro a tempo  parziale per motivi di età viene presa in considerazione e applicata al  metodo di calcolo dell’importo di maggiorazione.

44       Tuttavia, quanto ai lavoratori frontalieri, l’importo percepito è  nettamente inferiore all’85% del reddito netto da essi fino a quel  momento percepito. Secondo il giudice del rinvio, ciò dipende  sostanzialmente dal fatto che la tabella contenuta nel menzionato  decreto riporta le aliquote dell’imposta tedesca sul reddito da lavoro  valide al momento della sua entrata in vigore, le quali sono superiori  alle corrispondenti aliquote d’imposizione in Francia. Il metodo di  calcolo dell’importo di maggiorazione si basa così su una situazione  fiscale «fittizia» che non ha legame alcuno con il reddito precedente di  detti lavoratori per l’ultimo lavoro che essi svolgevano a tempo pieno.

45       Di conseguenza, nel caso dei lavoratori frontalieri, l’applicazione  fittizia dell’aliquota dell’imposta tedesca sul reddito da lavoro  impedisce che l’importo versato corrisponda all’incirca all’85% della  retribuzione netta percepita in precedenza per un lavoro a tempo pieno,  contrariamente a come avviene di consueto per i lavoratori residenti in  Germania.

46      Peraltro, come rilevato dal sig. ***** senza  essere contraddetto dalla Daimler in udienza dinanzi alla Corte,  l’importo di maggiorazione versato ai lavoratori frontalieri come il  sig. ***** è soggetto a tassazione in Francia.

47      Per  giustificare l’applicazione di questo metodo di calcolo ai lavoratori  frontalieri, la Daimler evidenzia le difficoltà amministrative che  comporterebbe l’applicazione di diversi metodi di calcolo in funzione  della residenza dell’interessato e le conseguenze finanziarie della  mancata presa in considerazione dell’imposta sui redditi tedeschi da  lavoro.

48      Orbene, tali obiezioni, relative all’aumento  degli oneri finanziari e ad eventuali difficoltà amministrative, devono  essere respinte. Infatti, motivazioni di questo tipo non possono, in  ogni caso, giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal  divieto di discriminazione in base alla nazionalità enunciato  all’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, segnatamente, sentenza Merida,  cit., punto 30), in quanto la natura pubblicistica o privatistica delle  disposizioni controverse non incide affatto sulla portata o sul  contenuto di dette giustificazioni (v., in tal senso, in particolare,  sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, Racc. pag. I‑4921,  punto 86).

49      La Daimler fa valere inoltre l’autonomia di  cui dovrebbero beneficiare le parti sociali nell’elaborazione delle  condizioni di lavoro.

50      Tuttavia, sebbene dall’articolo  152, primo comma, TFUE risulta segnatamente che l’Unione europea  rispetta l’autonomia delle parti sociali, resta il fatto che, come  enunciato all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea, il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o  delle loro rispettive organizzazioni, di negoziare e di concludere  contratti collettivi, ai livelli appropriati, deve esercitarsi nel  rispetto del diritto dell’Unione (v, in tal senso, in particolare,  sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C‑447/09, non ancora  pubblicata nella Raccolta, punto 47) e, pertanto, del principio di non  discriminazione.

51      Infine, è irrilevante la circostanza che  i lavoratori che si trovino nella situazione del sig. ***** siano stati  previamente informati del metodo di calcolo dell’importo di  maggiorazione da parte del loro datore di lavoro e che avrebbero potuto  rinunciare al beneficio del regime di lavoro a tempo parziale per motivi  di età. Il divieto della discriminazione di cui all’articolo 45 TFUE si  applica, come rilevato al punto 36 della presente sentenza, a tutte le  convenzioni dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato  e ai contratti conclusi tra privati.

52      Conformemente  all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, le clausole di  contratti collettivi o individuali che stabiliscono una discriminazione  diretta o indiretta a causa della nazionalità sono nulle di diritto.

53       Né l’articolo 45 TFUE né le disposizioni del regolamento n. 1612/68  impongono agli Stati membri o a un datore di lavoro privato quale la  Daimler un provvedimento determinato in caso di violazione del divieto  di discriminazione. Tali disposizioni lasciano loro la libertà di  scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo che esse  rispettivamente contemplano, in relazione alle diverse situazioni che  possono presentarsi (sentenza Raccanelli, cit., punto 50).

54       Ciò considerato, occorre rispondere alle questioni sollevate  dichiarando che gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento  n. 1612/68 ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in  base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento come quello  di cui trattasi nel procedimento principale, che è versato dal datore di  lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi  di età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da  lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta  fittiziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di  tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione  fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli  stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non  risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione  nello Stato membro di residenza di questi ultimi. Ai sensi di detto  articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto.  L’articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68  lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere  fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato  rispettivamente da queste disposizioni.

Sulle spese



55       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


Gli  articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del  Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei  lavoratori all’interno della Comunità, ostano a clausole di contratti  collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione  di trattamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale,  che è versato dal datore di lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a  tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che  l’imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di  occupazione sia detratta fittiziamente all’atto della determinazione  della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché,  conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie  imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi  versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di  occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza  di questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole  siffatte sono nulle di diritto. L’articolo 45 TFUE nonché le  disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o  alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a  conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.