Sentenza n. C-348/09 del 22 maggio 2012 Corte di Giustizia UE

Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28,  paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale –  Motivi imperativi di pubblica sicurezza

SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)

22 maggio 2012(*)


«Libera  circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28,  paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale –  Motivi imperativi di pubblica sicurezza»

Nella causa C‑348/09,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land  Nordrhein‑Westfalen (Germania), con decisione del 20 agosto 2009,  pervenuta in cancelleria il 31 agosto 2009, nel procedimento

P. I.

contro


Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid,

LA CORTE (Grande Sezione),

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al  diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che  modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,  90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU  2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

2        Tale  domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig.  I., cittadino italiano, e l’Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid  (Germania), in merito alla decisione di quest’ultima che dichiara la  perdita del diritto di ingresso e di soggiorno del sig. I nel territorio  tedesco e gli intima di lasciarlo, pena l’espulsione verso l’Italia.

Contesto normativo



Il diritto dell’Unione

La direttiva 2004/38

3        Ai sensi dei considerando ventitreesimo e ventiquattresimo della direttiva 2004/38:

«(23)  L’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per  motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura  che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei  diritti e delle libertà loro conferite dal trattato [CE], si siano  effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto  limitare la portata di tali misure conformemente al principio di  proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della  persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro  ospitante, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione  familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24)       Pertanto, quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e  dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata  dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento. Soltanto in  circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica  sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei  confronti di cittadini dell’Unione che hanno soggiornato per molti anni  nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi  siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette  circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di  allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i  loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti  del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989».

4        L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della richiamata direttiva, così recita:

«1.       Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono  limitare la libertà di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino  dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,  per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità  pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.       I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica  sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati  esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei  riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne  penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il  comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e  sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della  società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a  ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».

5        L’articolo 28 della medesima direttiva è formulato come segue:

«1.       Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per  motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro  ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno  dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute,  la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e  culturale nello Stato membro ospitante e [l’] importanza dei suoi legami  con il paese d’origine.

2.      Lo Stato membro ospitante non  può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei  confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia  la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno  permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico  o di pubblica sicurezza.

3.      Il cittadino dell’Unione non  può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la  decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza  definiti dallo Stato membro, qualora:

a)      abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni, o

b)       sia minorenne, salvo qualora l’allontanamento sia necessario  nell’interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione  delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

6        L’articolo 33 della direttiva 2004/38 così dispone:

«1.  Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di  allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad  una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli  articoli 27, 28 e 29.

2. Se il provvedimento di allontanamento di  cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua  adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l’interessato  costituisce per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia  attuale e reale, e valuta l’eventuale mutamento obiettivo delle  circostanze intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento  di allontanamento».

La direttiva 2011/93/UE



7         La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento  sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la  decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335, pag. 1), persegue  l’obiettivo di stabilire norme minime relative alla definizione dei  reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei  minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali.  Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione  di tali reati e la protezione delle vittime.

La normativa nazionale



8         La legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione (Gesetz  über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern), del 30 luglio 2004  (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella versione risultante dalla legge  recante modifica della legge sulla polizia federale e di altre leggi  (Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze), del  26 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 215), al suo articolo 6 dispone  quanto segue:

«(1)      Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, la  perdita del diritto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, può essere  accertata, l’attestazione relativa al diritto di soggiorno ai sensi del  diritto comunitario o di soggiorno permanente ritirata e la carta di  soggiorno o di soggiorno permanente revocata solo per ragioni di ordine  pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (articoli 39, paragrafo  3, e 46, paragrafo 1, del Trattato […]). Per i suddetti motivi può  essere altresì negato l’ingresso nel territorio. Un motivo attinente  alla sanità pubblica può essere constatato solo se la malattia si  manifesta durante i tre mesi successivi all’ingresso.

(2)       Una condanna penale non è sufficiente, di per sé, per giustificare le  decisioni o le misure menzionate al paragrafo 1. Possono essere prese in  considerazione le sole condanne penali non ancora cancellate dal  casellario centrale, e soltanto nei limiti in cui dalle circostanze ad  esse relative emerge un comportamento personale che rappresenta una  minaccia reale per l’ordine pubblico. Deve sussistere una minaccia reale  e sufficientemente grave che riguardi un interesse fondamentale della  collettività.

(3)      Nella decisione ai sensi del precedente  paragrafo 1 occorre tener conto, in particolare, della durata del  soggiorno dell’interessato nel territorio tedesco, della sua età, del  suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della  sua integrazione sociale e culturale in Germania nonché dell’importanza  dei suoi legami con il paese d’origine.

(4)      Una volta  acquisito il diritto di soggiorno permanente, una dichiarazione in  applicazione del paragrafo 1 può essere emessa soltanto per motivi  gravi.

(5)      Per quanto concerne i cittadini dell’Unione e i  loro familiari che hanno soggiornato nel territorio federale negli  ultimi dieci anni e per quanto riguarda i minori, la dichiarazione di  cui al paragrafo 1 può essere effettuata solo per motivi imperativi di  pubblica sicurezza. Ciò non vale per i minori, qualora la perdita del  diritto di soggiorno sia necessaria nell’interesse del bambino. Motivi  imperativi di pubblica sicurezza possono sussistere solo qualora  l’interessato sia stato condannato per uno o più reati dolosi, con  sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva o ad una pena  rieducativa per minori di almeno cinque anni o qualora siano state  disposte misure di custodia cautelare in occasione dell’ultima condanna  definitiva, nel caso in cui venga messa in causa la sicurezza della  Repubblica federale di Germania o l’interessato costituisca una minaccia  terroristica.

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale



9         Il sig. I. è nato in Italia il 3 settembre 1965 e vive in Germania dal  1987. La sua prima carta di soggiorno gli è stata rilasciata nel mese di  aprile del 1987 ed è stata successivamente rinnovata più volte. Egli è  celibe e senza figli. Non ha portato a termine alcun corso di studi né  una formazione professionale e ha lavorato in Germania solo in modo  saltuario. Il sig. I. ha cinque fratelli, che vivono in parte in  Germania e in parte in Italia. Dopo il suo arresto, nel mese di gennaio  del 2006, sua madre trascorre alcuni periodi in Germania e per il resto  abita in Italia.

10      Con sentenza del 16 maggio 2006, passata  in giudicato il 28 ottobre 2006, il Landgericht Köln (tribunale  regionale di Colonia) ha condannato il sig. I a una pena detentiva di  sette anni e sei mesi per abuso sessuale, atti di violenza sessuale e  stupro ai danni di minore. I fatti alla base di tale condanna si sono  verificati negli anni compresi tra il 1990 e il 2001. A partire dal  1992, il sig. I costringeva la vittima, con cadenza all’incirca  settimanale, ad intrattenere rapporti sessuali con lui o a compiere  altri atti sessuali ricorrendo alla forza, e con la minaccia di uccidere  la madre o il fratello. Tali reati sono stati commessi ai danni della  figlia della compagna di allora, che al momento in cui sono iniziati i  fatti aveva 8 anni. Il sig. I. si trova in carcere dal 10 gennaio 2006 e  avrà terminato di scontare la sua pena detentiva il 9 luglio 2013.

11       Con decisione del 6 maggio 2008, l’Oberbürgermeisterin der Stadt  Remscheid, convenuta nel procedimento principale, ha decretato la  perdita del diritto d’ingresso e di soggiorno del sig. I nel territorio  tedesco, e ha ordinato l’esecuzione immediata di tale provvedimento,  intimandogli di lasciare tale territorio a pena di espulsione verso  l’Italia.

12      La convenuta nel procedimento principale  osserva che il sig. I ha agito con particolare determinazione criminosa  al momento dei fatti e ha inflitto alla sua vittima una «sofferenza  infinita», sottoponendola ad abusi per lunghi anni. Non si potrebbe  escludere che, in presenza di circostanze simili, egli reiteri il reato  compiendo atti identici o simili a quelli commessi prima del suo  arresto, a causa, in particolare, del periodo prolungato durante il  quale il reato è stato perpetrato, nonché del fatto che l’autore dello  stesso non abbia mai mostrato alcun senso di colpa. Gli interessi  meritevoli di protezione del sig. I sarebbero stati comunque presi in  considerazione ed egli non si sarebbe particolarmente integrato nella  società tedesca da un punto di vista economico e sociale.

13       Il 12 giugno 2008, il sig. I. ha proposto ricorso avverso la decisione  di allontanamento del 6 maggio 2008, chiedendo che ne fosse sospesa  l’esecuzione. Il Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunale amministrativo  di Düsseldorf) ha respinto tale ricorso con sentenza del 14 luglio  2008, dichiarando, in particolare, che i fatti che avevano giustificato  la condanna denotavano una condotta personale che faceva temere una  minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse  fondamentale della società, vale a dire la tutela delle ragazze e delle  donne da violenze sessuali e stupri. Il sig. I. avrebbe agito con  particolare determinazione criminosa con riferimento, segnatamente, al  periodo durante il quale sono stati commessi i fatti, all’età della  vittima e agli accorgimenti messi in atto per evitare che tali fatti  fossero scoperti, minacciando costantemente la vittima e orchestrandone  l’isolamento.

14      Il sig. I. ha proposto appello avverso  detta sentenza dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land  Nordrhein-Westfalen il quale, dopo avere ripristinato l’effetto  sospensivo del ricorso, ha deciso di sospendere il procedimento e di  sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se  nella nozione di “motivi imperativi di pubblica sicurezza” di cui  all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva [2004/38], rientrino solo  le minacce per la pubblica sicurezza interna ed esterna dello Stato,  intesa come la sussistenza dello Stato stesso con le sue istituzioni ed i  suoi servizi pubblici essenziali, la sopravvivenza della popolazione e  le relazioni esterne nonché la convivenza pacifica dei popoli».

Sulla questione pregiudiziale



15       Al punto 56 della sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C‑145/09,  non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato che  l’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 dev’essere  interpretato nel senso che la lotta contro la criminalità legata al  traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella  nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza», che possono  giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino  dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i  precedenti dieci anni.

16      In risposta a un quesito scritto  posto dalla Corte successivamente alla pronuncia della citata sentenza  Tsakouridis, il giudice del rinvio ha precisato che sussistevano dubbi,  nel procedimento principale, quanto alla questione di sapere se, ed  eventualmente a quali condizioni, la lotta contro tipi di criminalità  diversi da quella posta in essere sotto forma di associazione criminale  legata alla droga potesse anch’essa costituire un «motivo imperativo di  pubblica sicurezza», ai sensi del citato articolo 28, paragrafo 3.

17       Detto giudice si chiede, in particolare, se sia possibile allontanare  dallo Stato membro ospitante cittadini dell’Unione che, senza  partecipare a un’associazione o a una qualsiasi altra struttura  criminale, abbiano commesso reati estremamente gravi che minacciano  interessi individuali giuridicamente protetti quali l’autonomia  sessuale, la vita, la libertà o l’integrità fisica, e qualora sussista  un rischio elevato che essi reiterino il comportamento commettendo altri  reati simili.

18      Per quanto concerne la pubblica sicurezza,  la Corte ha già giudicato che essa comprende tanto la sicurezza interna  di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna (sentenza  Tsakouridis, cit., punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

19       Secondo la Corte, dal tenore letterale e dall’economia dell’articolo  28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, risulta che, subordinando  qualsiasi provvedimento di allontanamento nelle ipotesi previste da tale  disposizione alla presenza di «motivi imperativi» di pubblica  sicurezza, nozione notevolmente più restrittiva di quella di «motivi  gravi» ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, il legislatore  dell’Unione ha manifestamente inteso limitare i provvedimenti fondati  sul citato paragrafo 3 a «circostanze eccezionali», come si evince dal  ventiquattresimo considerando della richiamata direttiva (sentenza  Tsakouridis, punto 40).

20      La nozione di «motivi imperativi  di pubblica sicurezza» presuppone non soltanto l’esistenza di un  pregiudizio alla pubblica sicurezza, ma altresì che detto pregiudizio  presenti un livello di gravità particolarmente elevato, espresso  dall’impiego dell’espressione «motivi imperativi» (sentenza Tsakouridis,  cit., punto 41).

21      Si deve inoltre ricordare che il  diritto dell’Unione non impone agli Stati membri una scala uniforme di  valori per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti che possono  essere considerati contrari alla pubblica sicurezza (v., per analogia,  sentenza del 20 novembre 2001, Jany e a., C‑268/99, Racc. pag. I‑8615,  punto 60).

22      Secondo il tenore letterale dell’articolo 28,  paragrafo 3, della direttiva 2004/38, i motivi imperativi di pubblica  sicurezza sono «definiti dallo Stato membro».

23      Se è vero  che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare,  conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da uno  Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le regole di ordine  pubblico e di pubblica sicurezza, specie qualora autorizzino una deroga  al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali  regole devono tuttavia essere intese in senso restrittivo, di guisa che  la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno  Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione europea  (v., in particolare, sentenze del 10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, Racc.  pag. I‑5157, punto 23; del 17 novembre 2011, Gaydarov, C‑430/10, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, e Aladzhov, C‑434/10, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

24      Al fine di  stabilire se reati come quelli commessi dal sig. I. possano rientrare  nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza», occorre  prendere in considerazione i seguenti elementi.

25      In  conformità all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, lo sfruttamento sessuale  dei minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente grave  che presentano una dimensione transnazionale nelle quali si prevede  l’intervento del legislatore dell’Unione.

26      Nell’esporre  detto obiettivo, il primo considerando della direttiva 2011/93  sottolinea che l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori  costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare  del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il  loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e nella Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea.

27      La gravità di questo  tipo di reati emerge altresì dall’articolo 3 della direttiva 2011/93,  che stabilisce, al suo paragrafo 4, che chiunque compie atti sessuali  con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale  dev’essere punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni,  mentre, in forza del paragrafo 5, punto i), del medesimo articolo,  chiunque compie tali atti abusando di una posizione riconosciuta di  fiducia, autorità o influenza sul minore, va punito con una pena  detentiva massima di almeno otto anni. Secondo il medesimo paragrafo 5,  punto iii), tale pena dev’essere di almeno dieci anni in caso di uso di  coercizione, forza o minaccia. In conformità all’articolo 9, lettere b) e  g), della medesima direttiva, devono essere considerate come aggravanti  la circostanza per cui il reato è stato commesso da un familiare del  minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o  da altra persona, che ha abusato della sua riconosciuta posizione di  fiducia o di autorità, e la circostanza per cui il reato è stato  commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un  pregiudizio grave.

28      Da tali elementi emerge che gli Stati  membri possono considerare che reati quali quelli di cui all’articolo  83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato  particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da  rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza  fisica della popolazione e, pertanto, possono rientrare nella nozione di  «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un  provvedimento di allontanamento in forza dell’articolo 28, paragrafo 3,  della direttiva 2004/38, a condizione che le modalità con le quali tali  reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente  gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla  base di un esame individuale della fattispecie su cui tale giudice è  chiamato a pronunciarsi.

29      L’eventuale accertamento, da  parte del giudice del rinvio, secondo i valori propri dell’ordinamento  giuridico dello Stato membro cui esso appartiene, che reati del tipo di  quelli commessi dal sig. I rappresentano una minaccia diretta per la  tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, non deve  necessariamente comportare l’allontanamento della persona di cui  trattasi.

30      Infatti, l’articolo 27, paragrafo 2, secondo  comma, della direttiva 2004/38 subordina qualsiasi provvedimento di  allontanamento alla circostanza che il comportamento della persona di  cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse  fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento  che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una  tendenza a ripetere in futuro tale comportamento.

31      Occorre  aggiungere che, quando un provvedimento di allontanamento dal  territorio è adottato a titolo di pena o di misura accessoria ad una  pena detentiva, ma è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua  adozione, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 impone  agli Stati membri di verificare che la minaccia che l’interessato  costituisce per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia  attuale e reale, e di valutare l’eventuale mutamento obiettivo delle  circostanze intervenuto successivamente all’adozione della decisione di  allontanamento.

32      Da ultimo, come emerge dalla lettera  stessa dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, prima di  adottare una decisione di allontanamento dal territorio per motivi di  ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve  tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato  nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua  situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e  culturale in tale Stato e l’importanza dei suoi legami con il paese  d’origine.

33      Alla luce delle considerazioni che precedono,  si deve rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 28,  paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato  nel senso che gli Stati membri possono considerare che reati come  quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE  costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse  fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta  per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e,  pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di  pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di  allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, a condizione  che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino  caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice  del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della  fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

34       Qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza  che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una  minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o  dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in  capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro  tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento,  lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della  durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età,  del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica,  della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e  dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

Sulle spese



35       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo  28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei  cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il  regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati  membri possono considerare che reati come quelli di cui all’articolo 83,  paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato  particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da  rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza  fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione  di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un  provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo  3, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati  commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza  che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame  individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Qualsiasi  provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il  comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia  reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello  Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo  all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale  comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo  Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata  del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del  suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della  sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei  suoi legami con il paese d’origine.

Firme