Sentenza n. C-39/10 del 10 maggio 2012 Corte di Giustizia UE

Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei lavoratori –  Imposta sul reddito – Abbattimento – Pensione di vecchiaia – Incidenza  sulle pensioni di modesto importo – Discriminazione tra contribuenti  residenti e contribuenti non residenti

SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)

10 maggio 2012 (*)


Nella causa C‑39/10,

LA CORTE (Quarta Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Con il presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di  dichiarare che, non avendo previsto, nella legge relativa all’imposta  sul reddito (tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999 (RT I 1999, 101,  903), come modificata dalla legge del 26 novembre 2009 (RT I 2009, 62,  405; in prosieguo: la «legge sull’imposta»), l’applicazione  dell’abbattimento fiscale individuale ai non residenti il cui reddito  totale è così modesto che gli stessi beneficerebbero di quest’ultimo se  fossero residenti, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi  incombentile a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo sullo  Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in  prosieguo: l’«accordo SEE»).

Contesto normativo



La raccomandazione 94/79/CE

2         Secondo i considerando terzo, quarto sesto della raccomandazione  94/79/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa alla  tassazione di taluni redditi percepiti in uno Stato membro da soggetti  residenti in un altro Stato membro (GU 1994, L 39, pag. 22):

«(...)  è opportuno prendere iniziative per garantire pienamente la libera  circolazione delle persone, ai fini del corretto funzionamento del  mercato interno e che è quindi necessario far conoscere agli Stati  membri le disposizioni che, secondo il parere della Commissione, sono  idonee a garantire che i non residenti beneficino di un trattamento  fiscale altrettanto favorevole di quello dei residenti;

(...)  un’iniziativa di questo genere non impedisce alla Commissione di  perseverare in una politica attiva in materia di procedimenti per  infrazione, intesa a garantire il rispetto dei principi fondamentali del  trattato [CE];

(...)

(...) secondo il principio della  parità di trattamento ai sensi dell’articolo [45 TFUE] e dell’articolo  [49 TFUE], i soggetti che percepiscono i redditi (...) non debbono  essere esclusi dalle agevolazioni e dalle deduzioni fiscali di cui  beneficiano i residenti, se la parte preponderante dei loro redditi è  prodotta nel paese in cui esercitano la loro attività».

3         Risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale raccomandazione che  quest’ultima concerne varie categorie di redditi, tra cui le pensioni.

4        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, primo comma, della suddetta raccomandazione recita come segue:

«1.       Gli Stati membri non assoggettano i redditi di cui all’articolo 1,  paragrafo 1, ad una imposizione superiore a quella che essi  applicherebbero se il contribuente, il coniuge e i loro figli fossero  ivi residenti.

2.      L’applicazione delle disposizioni del  paragrafo 1 è subordinata alla condizione che i redditi di cui  all’articolo 1, paragrafo 1, imponibili nello Stato membro in cui la  persona fisica non è residente, costituiscano almeno il 75% del reddito  imponibile complessivo di quest’ultima nel corso dell’esercizio  fiscale».

La convenzione conclusa tra la Repubblica di Finlandia  e la Repubblica di Estonia, relativa alla prevenzione della doppia  imposizione

5        L’articolo 18, paragrafo 2, lettera a),  della convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione ed a  prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul  patrimonio, conclusa il 23 marzo 1993 a Helsinki tra la Repubblica di  Finlandia e la Repubblica di Estonia (in prosieguo: la «convenzione  relativa alla prevenzione della doppia imposizione»), prevede:

«Le  pensioni versate ed altre indennità, sotto forma di versamenti  periodici o di compensazioni forfettarie, accordate in base alla  legislazione relativa alla previdenza sociale di uno Stato contraente o a  qualsiasi altro piano pubblico organizzato da uno Stato contraente a  fini di prestazione sociale sono imponibili solo in tale Stato».

La legge sull’imposta



6        A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sull’imposta:

«L’imposta sul reddito è prelevata sul reddito del contribuente, una volta effettuati gli abbattimenti autorizzati dalla legge».

7        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta legge, tale imposta:

«(...) è assolta dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche non residenti che percepiscono redditi imponibili».

8        A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, della medesima legge:

«L’imposta  sul reddito è prelevata sul reddito, percepito da una persona fisica  residente durante un determinato periodo di imposta, proveniente da  qualsiasi fonte di reddito in Estonia e al di fuori dell’Estonia (...)».

9         Inoltre, ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 29, paragrafo 9,  della legge sull’imposta, l’imposta sul reddito è prelevata anche sulle  pensioni e, a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, della stessa legge,  tale imposta è trattenuta alla fonte.

10      L’articolo 23 della legge sull’imposta enuncia quanto segue:

«Una persona fisica residente può dedurre EEK 27 000 dal suo reddito percepito durante il periodo di imposta».

11       L’articolo 232 della legge prevede inoltre un abbattimento  supplementare della base imponibile per le pensioni. A norma di tale  disposizione:

«Se una persona fisica residente percepisce una  pensione versata da uno Stato contraente in base alla legge, una  pensione a capitalizzazione obbligatoria prevista dalla normativa di  tale Stato o una pensione derivante da un accordo di previdenza sociale,  si applica al reddito della persona un abbattimento supplementare  corrispondente all’importo di tali pensioni, entro il limite massimo,  tuttavia, di EEK 36 000 per un periodo di imposta».

12       Inoltre, quanto alle pensioni che i residenti percepiscono da parte  della Repubblica di Estonia, l’articolo 42, paragrafo 11, della suddetta  legge prevede quanto segue:

«In caso di pensione versata ad una  persona fisica residente dallo Stato estone conformemente alla legge e  di pensione a capitalizzazione obbligatoria prevista dalla legge sulle  pensioni a capitalizzazione, si applica, prima del calcolo della  ritenuta d’imposta, un abbattimento supplementare (articolo 232), pari  all’importo di tale pensione, a condizione che, tuttavia, tale  abbattimento non superi, per ogni mese civile, un dodicesimo  dell’importo previsto all’articolo 232».

13      Per quanto riguarda i redditi percepiti dai non residenti, a norma dell’articolo 283 della legge sull’imposta:

«Una  persona fisica residente in un altro Stato dell’Unione europea può  applicare anche le deduzioni previste nel presente capo al proprio  reddito imponibile in Estonia, purché essa, per un periodo di imposta,  percepisca almeno il 75% del proprio reddito imponibile in Estonia e  presenti la dichiarazione dei redditi di una persona fisica residente.  Per reddito imponibile si intende il reddito al lordo delle deduzioni  conformemente alla normativa dello Stato considerato».

Procedimento precontenzioso



14       Una persona di cittadinanza estone residente in Finlandia (in proseguo:  la «denunciante») ha presentato alla Commissione una denuncia relativa  al calcolo dell’imposta sul reddito applicata in Estonia alla pensione  di vecchiaia che le viene versata in tale Stato membro. La denunciante  contestava il rifiuto, da parte delle autorità estoni, di farla  beneficiare dell’abbattimento della base imponibile nonché  dell’abbattimento supplementare che la legge sull’imposta prevede per i  contribuenti residenti in Estonia.

15      Risulta dal ricorso  della Commissione che la denunciante, dopo aver raggiunto l’età  pensionabile in Estonia, si è stabilita in Finlandia dove ha svolto  un’attività lavorativa ed ha acquisito il diritto ad una pensione. La  denunciante percepisce pertanto due pensioni di vecchiaia,  rispettivamente in Estonia e in Finlandia, di importo pressoché  identico. La pensione percepita in Estonia è soggetta all’imposta sul  reddito, mentre, in Finlandia, tenuto conto del livello assai esiguo dei  suoi redditi complessivi, la denunciante non è soggetta all’imposta.  Del resto l’importo cumulato delle due pensioni superava solo  leggermente la soglia di abbattimento di cui all’articolo 232 della  legge sull’imposta.

16      Alla luce di tali elementi, la  Commissione ha ritenuto che, in applicazione del diritto estone, il  carico fiscale sostenuto dai non residenti che si trovavano in una  situazione analoga a quella della denunciante fosse più elevato di  quanto non sarebbe stato se gli stessi avessero percepito la totalità  dei loro redditi unicamente in Estonia.

17      La Commissione ha  dunque inviato alla Repubblica di Estonia, il 4 febbraio 2008, una  lettera di diffida, nella quale ha richiamato l’attenzione di tale Stato  membro riguardo all’eventuale incompatibilità delle disposizioni della  normativa nazionale sull’imposizione delle pensioni versate ai non  residenti con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 28 dell’accordo SEE.

18       Con lettera del 9 aprile 2008 la Repubblica di Estonia ha contestato il  punto di vista espresso dalla Commissione. Essa ha sottolineato che la  legge sull’imposta permette di applicare le deduzioni previste da  quest’ultima ai non residenti che percepiscono in Estonia la maggior  parte dei loro redditi, cioè almeno il 75% del totale di questi ultimi.  Quindi la legge in parola applicherebbe loro il medesimo trattamento di  quello previsto per i residenti. Viceversa, quando l’importo dei redditi  percepiti in Estonia è inferiore alla suddetta percentuale,  incomberebbe allo Stato membro di residenza garantire l’imposizione  appropriata ai contribuenti non residenti in Estonia.

19      Il  17 ottobre 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Estonia un  parere motivato, in cui riprendeva gli argomenti presentati nella  lettera di diffida e invitava lo Stato membro in questione a prendere le  misure necessarie entro due mesi a decorrere dal ricevimento del  parere.

20      Con risposta al suddetto parere motivato, datata  18 dicembre 2008, la Repubblica di Estonia ha espresso il proprio  disaccordo circa le censure dedotte dalla Commissione quanto  all’incompatibilità della legge sull’imposta con l’articolo 45 TFUE.  Essa ha tuttavia riconosciuto che tale legge conteneva lacune  relativamente agli obblighi che le incombono a norma dell’articolo 28  dell’accordo SEE e si è dichiarata pronta ad estendere l’ambito di  applicazione dell’articolo 283 della suddetta legge anche ai cittadini  degli Stati membri dello Spazio economico europeo.

21      Non  essendo persuasa degli argomenti avanzati dalla Repubblica di Estonia,  la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

22       Con ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2010, il Regno di  Spagna, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle  conclusioni della Repubblica di Estonia. Con ordinanze del 7 luglio 2010  e del 14 gennaio 2011, il presidente della Corte ha ammesso ad  intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Estonia,  rispettivamente la Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia.  Tuttavia la Repubblica federale di Germania non ha presentato  osservazioni.

Sul ricorso



Sulla ricevibilità del ricorso

23       In primo luogo, nella sua memoria di controreplica, la Repubblica di  Estonia, sostenuta dal Regno di Spagna, fa valere che il ricorso deve  essere dichiarato irricevibile nella misura in cui l’oggetto di  quest’ultimo non è definito in maniera chiara e precisa e le conclusioni  sono state formulate in maniera equivoca. la Commissione non avrebbe  indicato in modo esplicito in quali casi la Repubblica di Estonia  dovrebbe applicare l’abbattimento previsto, per quanto riguarda  l’imposta sul reddito dei non residenti, allo scopo di porre fine  all’inadempimento contestato, in quanto la Commissione avrebbe  dichiarato, nel suo ricorso, che l’abbattimento in parola deve essere  accordato quando il reddito globale dei non residenti, che percepiscono  una pensione in Estonia, è inferiore alle soglie di abbattimento fissate  in diritto estone per i contribuenti residenti in tale Stato membro,  mentre avrebbe indicato, nella replica, che la Repubblica di Estonia  avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini della concessione del  suddetto abbattimento, le soglie di abbattimento eventualmente previste  nello Stato membro di residenza della persona interessata.

24       A tale proposito si deve ricordare che dall’articolo 38, paragrafo 1,  lettera c), del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza della  Corte ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare in modo  sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia e  l’esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte  convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo  controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto  sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e  comprensibile dal testo stesso del ricorso e che le conclusioni di  quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di  evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di  pronunciarsi su una censura (v., in particolare, sentenze del 12  febbraio 2009, Commissione/Polonia, C‑475/07, punto 43, e del 24 marzo  2011, Commissione/Spagna, C‑375/10, punto 10).

25      Siffatti  presupposti possono essere esaminati d’ufficio dalla Corte (v.,  segnatamente, sentenza del 26 aprile 2007, Commissione/Finlandia,  C‑195/04, Racc. pag. I‑3351, punti 21 e 22)

26      La Corte ha  anche dichiarato che, nell’ambito di un ricorso depositato ai sensi  dell’articolo 258 TFUE, le censure devono essere presentate in modo  coerente e preciso al fine di permettere allo Stato membro ed alla Corte  di cogliere con esattezza la portata della violazione del diritto  dell’Unione contestata, condizione necessaria affinché il suddetto Stato  possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa  verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., segnatamente, le  precitate sentenze Commissione/Polonia, punto 44, e Commissione/Spagna,  punto 11).

27      Orbene, nel presente procedimento per  inadempimento, si deve constatare, da una parte, che, nel suo ricorso,  in particolare al punto 25 di quest’ultimo, la Commissione ha rilevato  che, «[q]uando la legislazione di uno Stato membro prevede una soglia  oltre la quale si considera che il contribuente non dispone dei mezzi  necessari a finanziare le spese pubbliche, non v’è alcuna ragione di  operare una distinzione tra i suoi contribuenti, il cui reddito è  inferiore alla soglia fissata, in funzione della loro residenza». La  Commissione ha quindi chiaramente indicato che, a suo avviso, la  Repubblica di Estonia deve tener conto proprio della soglia di  abbattimento stabilita dalla legge sull’imposta per determinare se il  non residente che percepisce una pensione di vecchiaia in tale Stato  membro abbia diritto all’abbattimento previsto per l’imposta sul  reddito.

28      D’altra parte, circa il riferimento della  Commissione alle soglie di abbattimento fissate nello Stato membro di  residenza, si deve rilevare che esso si inseriva nel contesto di un  esame, da parte della suddetta istituzione, della giurisprudenza  risultante dalla sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93,  Racc. pag. I‑225), esame dal quale la Commissione ha precisamente  inferito che, quando il reddito complessivo del contribuente è così  modesto da non essere soggetto ad alcuna imposta nello Stato di  residenza, il contribuente stesso si trova in una situazione simile a  quella del residente nello Stato membro ove sono percepiti i redditi in  parola. Tale Stato dovrebbe pertanto «applicare le sue proprie regole in  materia di abbattimento fiscale, che definiscono in quale misura i  contribuenti sono in grado di pagare le imposte destinate a coprire i  bisogni del paese».

29      In ogni caso, nessuno degli elementi  risultanti dal fascicolo permette di concludere che il ricorso non abbia  permesso alla Repubblica di Estonia di far valere i propri mezzi di  difesa e che la Corte non sia stata posta in grado di esaminare  l’esistenza dell’inadempimento.

30      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Estonia non è pertanto fondata e dev’essere respinta.

31       In secondo luogo, poiché l’eccezione d irricevibilità sollevata dal  Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese si confonde largamente con  il mezzo difensivo fondato sulla raccomandazione 94/79 che fa valere la  Repubblica di Estonia, la Corte ritiene opportuno riunire il suo esame a  quello del merito della causa.

32      In terzo luogo, è  necessario rilevare che, in base alle conclusioni del ricorso, la  Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non prevedendo, nella  legge sull’imposta, l’applicazione dell’abbattimento ai non residenti il  cui reddito globale è così esiguo che ne fruirebbero se fossero  residenti, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che le  incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo SEE. Pertanto  tali conclusioni risultano avere per oggetto la normativa nazionale  nella parte relativa al complesso dei redditi assoggettati alla suddetta  legge.

33      Risulta tuttavia dal tenore delle memorie della  Commissione che, nell’argomentazione avanzata a sostegno delle censure  rivolte alla Repubblica di Estonia, l’istituzione in parola si riferisce  unicamente al trattamento fiscale dei pensionati che si trovino nella  medesima situazione della denunciante. Peraltro, all’udienza, la  Commissione ha precisato che la sua domanda di constatazione di  inadempimento riguarda soltanto le pensioni dei non residenti.

34       Si deve quindi considerare il presente ricorso per inadempimento come  diretto unicamente all’applicazione delle regole della legge  sull’imposta alle pensioni di vecchiaia versate a non residenti che si  trovino in una situazione come quella della denunciante.

Nel merito



Argomenti delle parti

35       Nel presente ricorso la Commissione afferma in sostanza che, escludendo  i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti  dalla legge sull’imposta quando gli interessati percepiscono meno del  75% dei loro redditi in Estonia, tale legge colloca i contribuenti in  questione, per il fatto che, come la denunciante, hanno esercitato il  loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori, in una situazione  meno favorevole di quella che avrebbero avuto se non avessero esercitato  tale diritto, anche se, dato l’esiguo importo delle loro pensioni, si  trovano in una situazione comparabile a quella dei residenti titolari di  redditi di livello analogo. Pertanto la suddetta legge costituirebbe un  ostacolo alla libera circolazione delle persone, qual è sancita  all’articolo 45 TFUE e all’articolo 28 dell’accordo SEE.

36       Infatti, come risulterebbe dalla citata sentenza Schumacker, come  confermata dalla sentenza del 1° luglio 2004, Wallentin (C‑169/03, Racc.  pag. I‑6443), le persone che percepiscono solo una piccola parte del  loro reddito nello Stato membro di residenza si troverebbero, sotto il  profilo del loro trattamento fiscale, in una posizione comparabile a  quelle che risiedono nello Stato membro ove percepiscono i loro redditi.  Quando i redditi di una persona sono imponibili in maniera molto  modesta o non lo sono affatto nel suo Stato membro di residenza,  quest’ultimo non potrebbe garantire la deduzione dalla base imponibile  delle imposte pagate sui redditi percepiti in un altro Stato membro. In  una situazione del genere, secondo la Commissione, incombe allo Stato  membro di origine del reddito applicare al medesimo le proprie regole in  materia fiscale, segnatamente il beneficio di abbattimenti fiscali.

37       Conseguentemente, come avrebbe dichiarato la Corte nella sentenza del  14 settembre 1999, Gschwind (C‑391/97, Racc. pag. I‑5451), e nella  citata sentenza Wallentin, quando uno Stato membro accorda un  abbattimento per i redditi che si situano al di sotto di determinati  importi al fine di garantire ai contribuenti il minimo vitale,  un’agevolazione siffatta dovrebbe essere riconosciuta anche ai non  residenti, poiché è concessa in funzione della situazione personale del  contribuente.

38      La Repubblica di Estonia ribatte, con il  sostegno di tutti gli intervenienti, che la disparità di trattamento tra  residenti e non residenti prevista dalla legge sull’imposta non  costituisce una restrizione alla libera circolazione delle persone,  poiché non dà luogo ad una discriminazione tra persone in situazioni  comparabili.

39      Essa ricorda in proposito che dalla citata  sentenza Schumacker risulta che la situazione dei residenti e quella dei  non residenti debbono essere considerate comparabili unicamente quando  questi ultimi percepiscono la parte più significativa del loro reddito  non nello Stato membro di residenza, ma in un altro Stato membro.  Unicamente in tal caso, quest’ultimo Stato non potrebbe applicare ai non  residenti un trattamento fiscale diverso da quello applicato ai  residenti.

40      Infatti la legge sull’imposta, al fine di  garantire la parità di trattamento tra residenti e non residenti che si  trovano in una situazione comparabile, applicherebbe ai non residenti  gli abbattimenti in parola allorché percepiscono in Estonia il 75% del  loro reddito globale. Il calcolo del reddito imponibile si fonderebbe  sulla legge dello Stato membro di residenza della persona interessata e,  ai fini della determinazione della quota percepita in Estonia, il non  residente sarebbe tenuto a presentare una prova fornita  dall’amministrazione fiscale del suo Stato membro di residenza.

41       D’altro canto, secondo la Repubblica di Estonia, proponendo tale  ricorso, la Commissione non avrebbe osservato la raccomandazione 94/79,  in cui essa ha indicato che la parità di trattamento fiscale dei  residenti e dei non residenti è necessaria solo quando i non residenti  percepiscono almeno il 75% dei redditi percepiti durante l’esercizio  fiscale in questione nello Stato membro che li assoggetta ad imposta.

42       Per quanto riguarda, più precisamente, la situazione della denunciante,  il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sottolineano inoltre che  lo Stato membro di residenza, nel caso di specie la Repubblica di  Finlandia, ha preso in considerazione il cumulo dei redditi percepiti  dal contribuente in questione sia in tale Stato membro che in un altro  Stato membro e non li ha assoggettati ad imposta, in quanto l’importo  totale dei redditi non superava il reddito minimo esentato dall’imposta.  Ragionando a contrario, essi mettono in rilievo che, se lo Stato membro  di residenza avesse fissato un reddito minimo esente da imposta di  minore entità, i redditi del contribuente in questione avrebbero potuto  essere soggetti all’imposta e, in tal caso, l’importo dell’imposta  pagata in Estonia sarebbe stato dedotto. Quindi la legge sull’imposta  non sarebbe stata contraria alla libera circolazione dei lavoratori.

43       Il Regno Unito aggiunge che la soluzione proposta dalla Commissione per  evitare che il non residente in Estonia fruisca di un vantaggio sociale  superiore al residente, consistente nel fatto che le autorità del  suddetto Stato membro prendono in considerazione ai fini  dell’applicazione dell’abbattimento il reddito globale del contribuente  interessato, non è corretta. Infatti, ai sensi della convenzione  relativa alla prevenzione della doppia imposizione, sarebbe impossibile  assoggettare all’imposta in Estonia redditi percepiti in Finlandia. La  Repubblica di Estonia non sarebbe quindi in grado di calcolare il  reddito globale del contribuente interessato, mentre potrebbe farlo la  Repubblica di Finlandia, tenuto conto del fatto che detto contribuente  risiede in Finlandia e le autorità finlandesi sarebbero competenti ad  ottenere informazioni e documenti da parte sua. L’analisi della  Commissione avrebbe per risultato che la Repubblica di Estonia dovrebbe  applicare lo scaglione di base non imponibile soltanto per il reddito  percepito in Estonia e il non residente trarrebbe vantaggio dalla presa  in considerazione della sua situazione personale e familiare al tempo  stesso in Estonia e in Finlandia.

44      Riguardo ai suddetti  aspetti la Commissione rileva che, contrariamente a quanto sostengono la  convenuta e gli intervenienti, nella citata sentenza Schumacker la  Corte ha constatato che, quando il contribuente non percepisce alcun  reddito significativo nello Stato membro di residenza, lo Stato membro  ove egli percepisce i suoi redditi dovrebbe accordargli gli stessi  vantaggi di quelli riconosciuti ai residenti che percepiscono redditi  unicamente in quest’ultimo Stato. La Corte avrebbe quindi ammesso che,  benché, in circostanze normali, lo Stato membro in cui un reddito è  percepito possa lasciare allo Stato membro di residenza il compito di  assicurare un livello di imposizione adattato alle risorse del  contribuente, lo Stato membro nel quale detto reddito è percepito è  tenuto dal canto suo a prendere in considerazione la situazione  personale del contribuente quando lo Stato membro di residenza non fosse  in grado di farlo. Parimenti, allorché i redditi di un contribuente  sono tassati molto modestamente o non lo siano affatto nel suo Stato  membro di residenza, tale Stato non potrebbe garantire la deduzione  dalla base imponibile delle imposte pagate sui redditi percepiti in un  altro Stato membro.

45      Circa le modalità di calcolo dei  redditi del non residente, la Commissione sottolinea che la Repubblica  di Estonia ha il diritto di tener conto del reddito globale del  contribuente per calcolare l’imposta alla quale quest’ultimo sarebbe  eventualmente assoggettato in Estonia. Se il reddito globale del  contribuente fosse inferiore alla soglia di imposizione applicabile in  Estonia, quest’ultimo non dovrebbe essere gravato da alcuna imposta in  Estonia. Se, viceversa, il suo reddito globale supera la soglia  applicabile in Estonia, quest’ultimo potrebbe sottostare all’imposta sul  reddito. Ciò non implicherebbe alcuna imposizione su redditi percepiti  in Stati membri diversi dalla Repubblica di Estonia, ma ciò equivarrebbe  soltanto a determinare la capacità del contribuente ai fini  dell’imposizione, unicamente, dei redditi percepiti in Estonia.

46       Per quanto riguarda gli argomenti della convenuta relativamente alla  raccomandazione 94/79, la Commissione afferma che l’atto in parola non è  vincolante. Esso non potrebbe avere per oggetto di completare le regole  del diritto primario sulla libera circolazione delle persone e,  comunque, non limiterebbe il potere discrezionale della Commissione.  Tale raccomandazione proporrebbe soltanto l’adozione di misure nazionali  di attuazione del diritto dell’Unione senza ledere la corretta  esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati. Peraltro la suddetta  raccomandazione, dato che è stata adottata prima della pronuncia della  citata sentenza Schumacker, avrebbe perso financo la sua ragion  d’essere.

Giudizio della Corte



–       Sulla censura relativa alla violazione dell’articolo 45 TFUE

47       Si deve rammentare preliminarmente, come risulta da una giurisprudenza  costante, che, pur se la materia delle imposte dirette rientra nella  competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare  tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in  particolare, citata sentenza Schumacker, punto 21; sentenze del 13  dicembre 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Racc. pag. I‑10837, punto  29, nonché del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C‑540/07, Racc.  pag. I‑10983, punto 28). Infatti le regole fiscali di diritto nazionale  devono essere adottate nel rispetto delle libertà garantite dai Trattati  e, in particolare, dalla libertà di circolazione dei lavoratori quale  conferita dall’articolo 45 TFUE.

48      In proposito è, in linea  di principio, incompatibile con le regole sulla libera circolazione che  ad un lavoratore che ha esercitato tale diritto possa essere applicato,  nello Stato membro di cui è cittadino, un trattamento meno favorevole  di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle  facilitazioni concesse dalle suddette regole. Tuttavia occorre ricordare  che una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme  diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa  norma a situazioni diverse (v., segnatamente, citate sentenze  Schumacker, punto 30; Gschwind, punto 21, e del 22 marzo 2007, Talotta,  C‑383/05, Racc. pag. I‑2555, punto 18).

49      Orbene, in  materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non  residenti non sono di regola comparabili, in quanto il reddito  percepito nel territorio di uno Stato membro da un non residente  costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito  complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e la capacità  contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in  considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e  familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha  il centro dei suoi interessi personali ed economici, che corrisponde in  genere al luogo della sua residenza abituale (v., segnatamente, citate  sentenze Schumacker, punti 31 e 32, nonché Gschwind, punto 22).

50       Al punto 34 della citata sentenza Schumacker, la Corte ha dichiarato  che il fatto che uno Stato membro non faccia fruire un non residente di  talune agevolazioni fiscali che concede al residente non è di regola  discriminatorio, tenuto conto delle differenze obiettive tra la  situazione dei residenti e quella dei non residenti per quanto attiene  sia alla fonte dei redditi, sia alla capacità contributiva personale,  sia inoltre alla situazione personale e familiare (v. citata sentenza  Gschwind, punto 23).

51      Potrebbe sussistere una  discriminazione ai sensi del Trattato tra residenti e non residenti solo  se, nonostante la loro residenza in Stati membri differenti, fosse  accertato che, rispetto al contenuto e all’oggetto delle pertinenti  disposizioni nazionali, le due categorie di contribuenti si trovano in  una situazione analoga (v. citata sentenza Gschwind, punto 26).

52       Questo è il caso in cui un non residente che non percepisce redditi  significativi nello Stato di residenza e trae la parte essenziale delle  sue risorse imponibili da un’attività svolta nello Stato di occupazione  si trova in una situazione comparabile a quella dei residenti in  quest’ultimo Stato, con la conseguenza che, in un caso siffatto, lo  Stato di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni  derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e  familiare. Conseguentemente, sotto il profilo del suo trattamento  fiscale, egli deve essere trattato come un residente nello Stato membro  di occupazione e tale Stato deve accordargli le agevolazioni fiscali  previste per i residenti (v., segnatamente, citate sentenze Schumacker,  punti 36 e 37, nonché Gschwind, punto 27).

53      Sempre secondo  la giurisprudenza della Corte, in una situazione in cui non sussiste  alcun reddito imponibile nello Stato membro di residenza a norma della  legislazione fiscale di quest’ultimo (v., in tal senso, citata sentenza  Wallentin, punto 18), una discriminazione potrebbe sorgere se la  situazione personale e familiare di una persona come la denunciante non è  presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello  di occupazione (v., in tal senso, citata sentenza Wallentin, punto 17).

54       Pertanto, quando quasi il 50% del reddito globale dell’interessato è  percepito nello Stato membro di residenza, quest’ultimo dovrebbe in  linea di principio essere in grado di tener conto della sua capacità  contributiva e della sua situazione personale e familiare secondo le  modalità previste dalla propria normativa (v. citata sentenza Gschwind,  punto 29).

55      Tuttavia, in un caso come quello della  denunciante che, in conseguenza dell’importo esiguo dei suoi redditi  globali, non è, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di  residenza, imponibile in quest’ultimo, tale Stato non è in grado di  prendere in considerazione la capacità contributiva e la situazione  personale e familiare dell’interessata, in particolare le conseguenze su  quest’ultima dell’imposizione dei redditi percepiti in un altro Stato  membro.

56      Dati i suddetti elementi, il rifiuto da parte  dello Stato membro ove sono percepiti i redditi in questione di  concedere un abbattimento previsto dalla sua normativa fiscale penalizza  i contribuenti non residenti, come la denunciante, per il semplice  fatto di avere esercitato le libertà di circolazione garantite dal  Trattato FUE.

57      La disparità di trattamento risultante da  una siffatta normativa potrebbe risultare giustificata solamente se  fosse basata su considerazioni oggettive, commisurate allo scopo  legittimamente perseguito dal diritto nazionale (sentenza del 9 novembre  2006, Turpeinen, C‑520/04, Racc. pag. I‑10685, punto 32). Al riguardo,  anche se la Repubblica di Estonia fa valere che la condizione in parola è  diretta ad evitare che il contribuente non residente cumuli  abbattimenti in ciascuno degli Stati membri interessati, si deve  constatare che, in un caso come quello della denunciante, non può  sussistere alcun cumulo ingiustificato di agevolazioni.

58       Pertanto, e ciò nella misura precisata supra, il carattere generale  della condizione prevista all’articolo 283 della legge sull’imposta, che  non tiene conto della situazione personale e familiare dei contribuenti  interessati, è idoneo a penalizzare persone come la denunciante che  hanno fatto uso delle possibilità aperte dalle regole sulla libera  circolazione dei lavoratori e si rivela di conseguenza incompatibile con  le esigenze dei Trattati quali risultano dall’articolo 45 TFUE.

59      La censura relativa alla violazione dell’articolo 45 TFUE deve quindi ritenersi fondata.

60       Tuttavia, secondo la Repubblica di Estonia, la raccomandazione 94/79,  in virtù del suo contenuto e della sua natura, costituisce un ostacolo  alla constatazione dell’inadempimento invocato.

61      È vero  che, all’articolo 2, paragrafo 2, della suddetta raccomandazione, la  Commissione ha indicato che gli Stati membri non devono assoggettare i  redditi delle persone fisiche non residenti ad un’imposizione superiore a  quella dei residenti, allorché i redditi imponibili nello Stato membro  in cui la persona fisica non è residente costituiscono almeno il 75% del  reddito imponibile complessivo di quest’ultima nel corso dell’esercizio  fiscale.

62      La Repubblica di Estonia fa valere che, in caso  contrario, essa ha il diritto di trattare in maniera diversa i  residenti ed i non residenti.

63      Tuttavia si deve ricordare  che, a norma dell’articolo 288, ultimo comma, TFUE, le raccomandazioni  figurano tra gli atti non vincolanti delle istituzioni dell’Unione.  Pertanto, e come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 60 delle  sue conclusioni, il procedimento per inadempimento si basa  sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato  membro degli obblighi impostigli dal diritto dell’Unione, cosicché il  principio del rispetto del legittimo affidamento, in un caso come quello  di specie, non può essere fatto valere dalla Repubblica di Estonia per  ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto da parte sua  degli obblighi impostigli dal Trattato (v., in tal senso, sentenza del 6  ottobre 2009, Commissione/Spagna, C‑562/07, Racc. pag. I‑9553, punto  18).

64      Occorre rilevare anche che il quarto considerando  della raccomandazione 94/79 prevede che quest’ultima non impedisce di  perseverare in una politica attiva della Commissione in materia di  procedimenti per infrazione, intesa a garantire il rispetto dei principi  fondamentali del Trattato.

65      Dato quanto precede, la  raccomandazione 94/79 non costituisce un ostacolo alla constatazione  dell’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 45 TFUE. Non  occorre quindi che la Corte esamini la questione se il Regno di Spagna e  la Repubblica portoghese avessero il diritto, nel contesto del loro  intervento, di sollevare un’eccezione di irricevibilità, fondata  sull’adozione della suddetta raccomandazione, contro il ricorso della  Commissione.

–       Sulla censura relativa alla violazione dell’articolo 28 dell’accordo SEE

66       La Repubblica di Estonia, benché nel controricorso si sia avvalsa degli  argomenti relativi alla censura fondata sull’articolo 45 TFUE per  contestare anche la censura relativa all’articolo 28 dell’accordo SEE,  ha riconosciuto la necessità di completare l’articolo 283 della legge  sull’imposta, «al fine di estendere l’ambito di applicazione di  quest’ultimo anche ai cittadini degli Stati membri dello Spazio  economico europeo».

67      Si deve rilevare al riguardo che la  normativa estone non riconosce alcuna possibilità di accordare  l’agevolazione fiscale in parola alle persone, titolari di una pensione  in Estonia residenti in uno degli Stati terzi, membri dell’accordo SEE.  Nei limiti in cui il disposto dell’articolo 28 dell’Accordo SEE riveste  la stessa portata giuridica di quella delle disposizioni,  sostanzialmente identiche, dell’articolo 45 TFUE, le precedenti  considerazioni sono trasponibili mutatis mutandis al suddetto articolo  28 (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2007, Commissione/Svezia,  C‑104/06, Racc. pag. I‑671, punto 32).

68      Risulta da tutto  quanto precede che, escludendo i pensionati non residenti dal beneficio  degli abbattimenti previsti dalla legge sull’imposta quando essi,  considerato l’importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi  della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, imponibili in  quest’ultimo, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che  le incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo SEE.

Sulle spese



69       Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura,  la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta  domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di  Estonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

70       In applicazione dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di  procedura, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di  Svezia, il Regno Unito nonché la Repubblica federale di Germania  sopporteranno, per quanto li riguarda, le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:


1)       Escludendo i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti  previsti dalla legge relativa all’imposta sul reddito (tulumaksuseadus)  del 15 dicembre 1999, come modificata dalla legge del 26 novembre 2009,  quando essi, considerato l’importo esiguo delle loro pensioni, non sono,  ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza,  imponibili in quest’ultimo, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli  obblighi che le incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28  dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2)      La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.

3)       Il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, il  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica  federale di Germania sopporteranno le proprie spese.

Firme