Sentenza n. C-411/10 e C-493/10 del 22 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE

Divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di  asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 - Trasferimento di un richiedente  asilo verso lo Stato membro competente.

LA CORTE (Grande Sezione),


«Diritto  dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto  dell’Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema  europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di  “paesi sicuri” – Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato  membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte  di tale Stato membro, dei diritti fondamentali»

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione,  in primo luogo, dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio  18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di  determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda  d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese  terzo (GU L 50, pag. 1); in secondo luogo, dei diritti fondamentali  dell’Unione europea, compresi i diritti enunciati agli artt. 1, 4, 18,  19, n. 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  (in prosieguo: la «Carta»), e, in terzo luogo, del Protocollo (n. 30)  sull’applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito [(GU 2010, C  83, pag. 313); in prosieguo: il «Protocollo (n. 30)»].

2         Dette domande sono state sollevate nell’ambito di una serie di  controversie tra richiedenti asilo da rinviare in Grecia in applicazione  del regolamento n. 343/2003 e le autorità, rispettivamente, del Regno  Unito e irlandesi.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3         La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies vol. 189, pag.  150, n. 2545 (1954) (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»)], è  entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata completata dal Protocollo  relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967 (in prosieguo:  il «Protocollo del 1967»), entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

4         Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione di  Ginevra e del Protocollo del 1967, così come la Repubblica d’Islanda, il  Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del  Liechtenstein. L’Unione non è parte contraente della Convenzione di  Ginevra e neppure del Protocollo del 1967, ma l’art. 78 TFUE e l’art. 18  della Carta prevedono che il diritto di asilo sia garantito, in  particolare, nel rispetto di detta convenzione e di detto protocollo.

5         L’art. 33 della Convenzione di Ginevra, rubricato «Divieto di  espulsione e di rinvio al confine», stabilisce, al suo n. 1, quanto  segue:

«Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in  qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua  vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza,  della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un  gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

Il sistema europeo comune di asilo

6         Al fine di realizzare l’obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di  Strasburgo dell’8 e 9 dicembre 1989, di un’armonizzazione delle loro  politiche di asilo, gli Stati membri hanno firmato a Dublino, il 15  giugno 1990, la Convenzione sulla determinazione dello Stato competente  per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri  delle Comunità europee (GU 1997, C 254, pag. 1; in prosieguo: la  «Convenzione di Dublino»). Detta convenzione è entrata in vigore il 1°  settembre 1997 per i dodici Stati firmatari iniziali, il 1° ottobre 1997  per la Repubblica d’Austria e il Regno di Svezia e il 1° gennaio 1998  per la Repubblica di Finlandia.

7        Le conclusioni del  Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 prevedevano, in  particolare, l’istituzione di un regime europeo comune in materia di  asilo, basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della  Convenzione di Ginevra, in modo da garantire che nessuno sarebbe stato  rinviato in luogo in cui rischiava di essere nuovamente perseguitato, in  ottemperanza al principio di non respingimento.

8        Il  Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ha introdotto l’art. 63 nel  Trattato CE, che dava competenza alla Comunità europea per adottare le  misure raccomandate dal Consiglio europeo di Tampere. Questo trattato ha  altresì accluso al Trattato CE il Protocollo (n. 24) sull’asilo per i  cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag.  305), a termini del quale tali Stati si considerano reciprocamente paesi  di origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a  questioni inerenti l’asilo.

9        L’adozione dell’art. 63 CE  ha permesso, in particolare, di sostituire, tra gli Stati membri eccetto  il Regno di Danimarca, la Convenzione di Dublino con il regolamento n.  343/2003, il quale è entrato in vigore il 17 marzo 2003. Su questo  fondamento giuridico sono state adottate altresì le direttive  applicabili ai procedimenti principali, finalizzate all’istituzione del  regime europeo comune in materia di asilo previsto dalle conclusioni del  Consiglio europeo di Tampere.

10      In seguito all’entrata in  vigore del Trattato di Lisbona le disposizioni pertinenti in materia di  asilo sono gli artt. 78 TFUE, che prevede l’istituzione di un sistema  europeo comune di asilo, e 80 TFUE, che ricorda il principio di  solidarietà e di ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati  membri.

11      La normativa dell’Unione rilevante per i procedimenti principali comprende:

–        il regolamento n. 343/2003;

–         la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme  minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri  (GU L 31, pag. 18);

–        la direttiva del Consiglio 29  aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a  cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di  persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme  minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12;  rettifica in GU 2005, L 204, pag. 24);

–        la direttiva del  Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le  procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e  della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13; rettifica in  GU 2006, L 236, pag. 36).

12      Occorre menzionare, inoltre, la  direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime  per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso  massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi  tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le  conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212, pag. 12). Come  risulta dal suo ventesimo ‘considerando’, uno degli obiettivi di detta  direttiva è prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere  l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati  e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi in caso di  afflusso massiccio.

13      La registrazione dei dati relativi  alle impronte digitali degli stranieri che attraversano illegalmente una  frontiera esterna dell’Unione permette di determinare lo Stato membro  competente per una domanda di asilo. Tale registrazione è stata  introdotta con il regolamento (CE) del Consiglio 11 dicembre 2000, n.  2725, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte  digitali per l’efficace applicazione della Convenzione di Dublino (GU L  316, pag. 1).

14      Il regolamento n. 343/2003 e le direttive  2003/9, 2004/83 e 2005/85 fanno riferimento, rispettivamente al primo  ‘considerando’, al fatto che una politica comune nel settore dell’asilo,  che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce  un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione di istituire  progressivamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente  protezione nella Comunità. Essi fanno altresì riferimento,  rispettivamente al secondo ‘considerando’, alle conclusioni del  Consiglio europeo di Tampere.

15      Ciascuno di tali testi  indica di rispettare i diritti fondamentali e di osservare i principi  che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta. In particolare, il  quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 343/2003 precisa che esso  mira ad assicurare la piena osservanza del diritto di asilo garantito  all’art. 18 della Carta; il quinto ‘considerando’ della direttiva 2003/9  enuncia che, in particolare, questa direttiva mira a garantire il pieno  rispetto della dignità umana e a favorire l’applicazione degli artt. 1 e  18 della Carta, e il decimo ‘considerando’ della direttiva 2004/83  precisa che essa mira segnatamente ad assicurare il pieno rispetto della  dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo nonché dei  familiari al loro seguito.

16      A termini del suo art. 1, il  regolamento n. 343/2003 stabilisce i criteri e i meccanismi di  determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda  d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese  terzo.

17      L’art. 3, nn. 1 e 2, di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.       Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un  paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una  domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello  individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo  III.

2.      In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può  esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese  terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti  nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo  Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli  obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo  Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso  la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al  quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente  asilo».

18      Al fine di permettere di determinare lo «Stato  membro competente» ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n.  343/2003, il capo III di quest’ultimo enuncia una serie di criteri  obiettivi, elencati in ordine gerarchico, relativi ai minori non  accompagnati, al nucleo familiare, al rilascio di un permesso di  soggiorno o di un visto, all’ingresso illegale o al soggiorno illegale  in uno Stato membro, all’ingresso legale in uno Stato membro e alle  domande presentate in un’area di transito internazionale di un  aeroporto.

19      L’art. 13 del medesimo regolamento dispone  che, ove nessuno Stato membro possa essere designato sulla base della  gerarchia dei criteri, competente a esaminare la domanda di asilo è, per  difetto, il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata.

20       Conformemente all’art. 17 del regolamento n. 343/2003, lo Stato membro  che ha ricevuto una domanda d’asilo e ritiene che un altro Stato membro  sia competente per l’esame della stessa può interpellare tale Stato  membro affinché prenda in carico il richiedente asilo nel più breve  termine possibile.

21      L’art. 18, n. 7, di detto regolamento  stabilisce che la mancata risposta, da parte dello Stato membro  richiesto, entro il termine di due mesi, o di un mese se è invocata  l’urgenza, equivale all’accettazione della richiesta e comporta  l’obbligo, per tale Stato membro, di prendere in carico la persona  interessata, comprese le disposizioni appropriate all’arrivo della  stessa.

22      L’art. 19 del regolamento n. 343/2003 così recita:

«1.       Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il  richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata  presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare  la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato  membro competente.

2.      La decisione menzionata al paragrafo 1  è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all’esecuzione del  trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al  luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si  rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può  formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della  decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del  trasferimento eccetto quando il giudice o l’organo giurisdizionale  competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione  nazionale lo consente.

(…)

4.      Se il trasferimento non  avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel  quale è stata presentata la domanda d’asilo. Questo termine può essere  prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile  effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente  asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo  si sia reso irreperibile.

(…)».

23      Il Regno Unito  partecipa all’applicazione dei regolamenti e di ciascuna delle quattro  direttive menzionate ai punti 11‑13 della presente sentenza. L’Irlanda,  al contrario, partecipa all’applicazione dei regolamenti e delle  direttive 2004/83, 2005/85 e 2001/55, ma non della direttiva 2003/9.

24       Il Regno di Danimarca è vincolato dall’accordo che ha concluso con la  Comunità europea il quale estende alla Danimarca le disposizioni del  regolamento n. 343/2003 e del regolamento n. 2725/2000, approvato con la  decisione del Consiglio 21 febbraio 2006, 2006/188/CE (GU L 66, pag.  37). Non è vincolato dalle direttive citate al punto 11 della presente  sentenza.

25      La Comunità ha concluso altresì un accordo con  la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i  meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una  domanda di asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in  Norvegia, approvato con la decisione del Consiglio 15 marzo 2001,  2001/258/CE (GU L 93, pag. 38).

26      La Comunità ha del pari  concluso un accordo con la Confederazione svizzera relativo ai criteri e  ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per  l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o  in Svizzera, approvato con la decisione del Consiglio 28 gennaio 2008,  2008/147/CE (GU L 53, pag. 3), nonché il Protocollo, con la  Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, all’accordo  tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri  e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per  l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o  in Svizzera, approvato con la decisione del Consiglio 24 ottobre 2008,  2009/487/CE (GU 2009, L 161, pag. 6).

27      La direttiva 2003/9  stabilisce norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo  negli Stati membri. Dette norme concernono, in particolare, gli  obblighi relativi alle informazioni da fornire ai richiedenti asilo  nonché alla documentazione che deve essere loro rimessa, le decisioni  che possono essere adottate dagli Stati membri in merito al soggiorno e  alla circolazione dei richiedenti asilo sul loro territorio, i nuclei  familiari, gli esami medici, la scolarizzazione e l’istruzione dei  minori, il lavoro dei richiedenti asilo e il loro accesso alla  formazione professionale, le disposizioni generali relative alle  condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria dei  richiedenti, le modalità relative alle condizioni di accoglienza e  l’assistenza sanitaria che devono essere accordate ai richiedenti asilo.

28       Detta direttiva introduce altresì l’obbligo di controllare il livello  delle condizioni di accoglienza nonché la possibilità di esercitare un  ricorso in ordine alle materie e alle decisioni rientranti nella  direttiva medesima. Essa contiene, inoltre, regole sulla formazione  delle autorità e sulle risorse necessarie per l’applicazione delle  disposizioni nazionali adottate in sua attuazione.

29      La  direttiva 2004/83 stabilisce norme minime sull’attribuzione, a cittadini  di paesi terzi o ad apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona  altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime  sul contenuto della protezione riconosciuta. Il suo capo II contiene  diverse disposizioni che indicano come valutare le domande. Il capo III  elenca i requisiti per essere considerato rifugiato. Il capo IV è  relativo allo status di rifugiato. I capi V e VI trattano dei requisiti  per poter beneficiare della protezione sussidiaria e dello status da  essa conferito. Il capo VII comprende diverse disposizioni che  definiscono il contenuto della protezione internazionale. A termini  dell’art. 20, n. 1, di detta direttiva, le disposizioni di quest’ultimo  capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

30      La direttiva 2005/85 precisa i diritti dei richiedenti asilo e le procedure di esame delle domande.

31      L’art. 36 della direttiva 2005/85, rubricato «Concetto di paesi terzi europei sicuri», enuncia al suo n. 1 quanto segue:

«Gli  Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di asilo e  della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni  specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non  sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente  abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente  asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo  territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2».

32      Le condizioni previste in detto paragrafo 2 riguardano, in particolare:

–        la ratifica della Convenzione di Ginevra e il rispetto delle sue disposizioni;

–        l’esistenza di una procedura di asilo prescritta per legge;

–         la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata Roma il 4 novembre 1950  (in prosieguo: la «CEDU»), e l’osservanza delle sue disposizioni,  comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi.

33      L’art.  39 della direttiva 2005/85 indica in quali casi vi è il diritto a un  mezzo di impugnazione efficace dinanzi ai giudici degli Stati membri. Il  suo n. 1, lett. a), iii), menziona le decisioni di non procedere ad un  esame a norma dell’art. 36 della medesima direttiva.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

La causa C‑411/10

34       N.S., ricorrente nel procedimento principale, è un cittadino afgano  giunto nel Regno Unito transitando, in particolare, per la Grecia. In  tale ultimo Stato egli è stato oggetto di una misura di arresto il 24  settembre 2008, ma non ha presentato domanda di asilo.

35      A  suo dire, le autorità greche lo avevano messo in detenzione per quattro  giorni e, al momento del rilascio, gli avevano notificato un ordine di  lasciare il territorio greco entro 30 giorni. Mentre cercava di lasciare  la Grecia, egli sarebbe stato arrestato dalla polizia e respinto in  Turchia, dove sarebbe stato detenuto, per due mesi, in condizioni  penose. Sarebbe indi evaso dal suo luogo di detenzione in Turchia e, a  partire da tale Stato, sarebbe arrivato nel Regno Unito, il 12 gennaio  2009, presentandovi il giorno stesso domanda di asilo.

36      Il  1º aprile 2009 il Secretary of State for the Home Department (in  prosieguo: il «Secretary of State») chiedeva alla Repubblica ellenica,  in base a quanto previsto dall’art. 17 del regolamento n. 343/2003, di  prendere in carico il ricorrente nel procedimento principale per l’esame  della sua domanda di asilo. La Repubblica ellenica non rispondeva alla  richiesta entro il termine fissato all’art. 18, n. 7, di detto  regolamento, cosicché, ai sensi di questa stessa disposizione, il suo  silenzio veniva equiparato al riconoscimento da parte sua, il 18 giugno  2009, della propria competenza per l’esame della domanda del ricorrente.

37       Il 30 luglio 2009 il Secretary of State informava il ricorrente nel  procedimento principale che erano state impartite istruzioni circa il  suo trasferimento in Grecia il 6 agosto 2009.

38      Il 31  luglio 2009 il Secretary of State comunicava al ricorrente nel  procedimento principale una decisione nella quale si attestava che,  conformemente all’allegato 3, Parte 2, punto 5, n. 4, della legge del  2004 sull’asilo e l’immigrazione (trattamento dei richiedenti e altri  aspetti) [Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, ecc.) Act  2004; in prosieguo: la «legge del 2004 sull’asilo»], la sua denuncia  secondo la quale il suo trasferimento in Grecia avrebbe comportato una  violazione dei diritti garantitigli dalla CEDU era manifestamente  infondata, essendo la Repubblica ellenica iscritta nell’«elenco dei  paesi sicuri» di cui alla Parte 2 dell’allegato 3 alla legge del 2004  sull’asilo.

39      Tale decisione di attestazione aveva come  conseguenza, ai sensi del punto 5, n. 4, della Parte 2 dell’allegato 3  alla legge del 2004 sull’asilo, che il ricorrente nel procedimento  principale non aveva la possibilità di proporre nel Regno Unito un  ricorso in materia di immigrazione («immigration appeal»), con effetto  sospensivo, contro la decisione del suo trasferimento in Grecia,  possibilità che gli sarebbe spettata in assenza di tale decisione di  attestazione.

40      Il 31 luglio 2009 il ricorrente nel  procedimento principale chiedeva al Secretary of State di assumere la  competenza per l’esame della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 3,  n. 2, del regolamento n. 343/2003, con l’argomento che un suo rinvio in  Grecia rischiava di compromettere i suoi diritti fondamentali garantiti  dal diritto dell’Unione, dalla CEDU e/o dalla Convenzione di Ginevra.  Con lettera del 4 agosto 2009 il Secretary of State confermava sia la  decisione di trasferimento in Grecia del ricorrente nel procedimento  principale sia la decisione con cui la sua denuncia basata sulla CEDU  era stata ritenuta manifestamente infondata.

41      Il 6 agosto  2009 il ricorrente nel procedimento principale chiedeva di essere  ammesso a presentare ricorso giurisdizionale («judicial review») contro  le decisioni del Secretary of State. Quest’ultimo annullava, di  conseguenza, le disposizioni impartite per il suo trasferimento. Il 14  ottobre 2009 il ricorrente veniva ammesso a proporre detto ricorso.

42       Il ricorso veniva esaminato dalla High Court of Justice (England &  Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), dal 24 al 26  febbraio 2010. Con sentenza 31 marzo 2010 il giudice Cranston lo  respingeva, ma autorizzava il ricorrente nel procedimento principale a  interporre appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales)  (Civil Division).

43      Il ricorrente nel procedimento  principale proponeva impugnazione dinanzi a quest’ultimo organo  giurisdizionale il 21 aprile 2010.

44      Risulta dalla  decisione di rinvio, nella quale detto giudice fa riferimento alla  sentenza della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s  Bench Division (Administrative Court), che:

–        le procedure  di asilo in Grecia presenterebbero gravi carenze: i richiedenti  incontrerebbero numerose difficoltà per adempiere le formalità  necessarie, non riceverebbero informazioni e assistenza sufficienti e le  loro domande non sarebbero esaminate con attenzione;

–        i casi di concessione di asilo in Grecia sarebbero rarissimi;

–        i mezzi di ricorso giurisdizionale sarebbero ivi insufficienti e di difficilissimo accesso;

–         le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo sarebbero ivi  inappropriate: o i richiedenti sarebbero detenuti in condizioni  inadeguate o vivrebbero in miseria all’addiaccio, senza tetto e senza  cibo.

45      La High Court of Justice (England & Wales),  Queen’s Bench Division (Administrative Court) ha considerato che i  rischi di respingimento dalla Grecia verso l’Afghanistan e la Turchia  non sono dimostrati per quanto riguarda le persone rinviate ai sensi del  regolamento n. 343/2003, ma il ricorrente nel procedimento principale  ha contestato tale valutazione dinanzi al giudice a quo.

46       Dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il  Secretary of State ha ammesso che «i diritti fondamentali enunciati  nella Carta po[tevano] essere invocati contro il Regno Unito e (...) che  l’Administrative Court ha commesso un errore dichiarando il contrario».  La Carta semplicemente riaffermerebbe diritti che già costituiscono  parte integrante del diritto dell’Unione e non creerebbe diritti nuovi.  Tuttavia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench  Division (Administrative Court) avrebbe a torto statuito che il  Secretary of State aveva l’obbligo di prendere in considerazione i  diritti fondamentali dell’Unione allorché esercita potere discrezionale  che gli attribuisce l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003. Secondo  il Secretary of State, tale potere discrezionale non rientrerebbe  nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

47      In  subordine, il Secretary of State ha sostenuto che l’obbligo di  rispettare i diritti fondamentali dell’Unione non esige che esso prenda  in considerazione gli elementi volti a provare che, in caso di rinvio in  Grecia, il ricorrente rischierebbe seriamente di subire una violazione  dei diritti fondamentali garantitigli dall’Unione. Ciò perché l’economia  del regolamento n. 343/2003 gli conferirebbe la facoltà di muovere  dalla presunzione assoluta che la Grecia (o qualunque altro Stato  membro) adempierà gli obblighi ad essa imposti dal diritto dell’Unione.

48       Infine, il ricorrente nel procedimento principale ha asserito, dinanzi  al giudice del rinvio, che la tutela conferita dalla Carta era superiore  e più ampia, in particolare, di quella garantita dall’art. 3 della  CEDU, ciò che potrebbe condurre ad un diverso esito della presente  controversia.

49      Nell’udienza del 12 luglio 2010 il giudice  del rinvio ha statuito che, per poter decidere sull’appello, era  necessario prendere posizione su talune questioni di diritto  dell’Unione.

50      La Court of Appeal (England & Wales)  (Civil Division) ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di  sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se la decisione adottata da uno Stato membro ai sensi dell’art. 3, n.  2, del regolamento (...) n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di  asilo benché tale esame non gli competa in base ai criteri stabiliti nel  capo III del regolamento rientri nell’ambito di applicazione del  diritto dell’Unione europea ai fini dell’art. 6 [TUE] e/o dell’art. 51  della [Carta].

In caso di soluzione positiva della prima questione:

2)       Se l’obbligo di uno Stato membro di osservare i diritti fondamentali  dell’Unione europea (inclusi i diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18,  19, n. 2, e 47 della Carta) sia assolto allorché tale Stato invii il  richiedente asilo nello Stato membro che l’art. 3, n. 1, [del  regolamento n. 343/2003] designa come lo Stato competente conformemente  ai criteri stabiliti nel capo III del [medesimo] regolamento,  indipendentemente dalla situazione in tale Stato competente.

3)       In particolare, se l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali  dell’Unione osti all’applicazione di una presunzione assoluta nel senso  che lo Stato competente osserverà (i) i diritti fondamentali del  richiedente asilo ai sensi del diritto dell’Unione e/o (ii) le norme  minime imposte dalle direttive 2003/9 (...), 2004/83 (...) e/o 2005/85  (...).

4)      In subordine, se uno Stato membro sia obbligato  dal diritto dell’Unione e, in caso di soluzione affermativa, in quali  circostanze, ad esercitare la facoltà prevista all’art. 3, n. 2, del  regolamento [n. 343/2003] assumendo la competenza per l’esame di una  domanda di asilo, allorché il trasferimento allo Stato responsabile  esporrebbe il richiedente asilo ad un rischio di violazione dei suoi  diritti fondamentali, in particolare dei diritti stabiliti agli artt. 1,  4, 18, 19, n. 2, e/o 47 della Carta, e/o al rischio che non gli siano  applicate le norme minime stabilite nelle direttive [2003/9, 2004/83 e  2005/85].

5)      Se l’ambito della protezione attribuita, ad una  persona alla quale è applicabile il regolamento [n. 343/2003], dai  principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, dai diritti  stabiliti agli artt. 1, 18 e 47 della Carta sia più ampio della  protezione attribuita dall’art. 3 della [CEDU].

6)      Se sia  compatibile con i diritti stabiliti all’art. 47 della Carta che una  disposizione di diritto nazionale imponga ad un organo giurisdizionale,  al fine di determinare se una persona possa essere legalmente espulsa  verso un altro Stato membro in conformità del regolamento [n. 343/2003],  di considerare detto Stato membro come uno Stato dal quale la persona  non sarà inviata in un altro Stato in violazione dei suoi diritti  scaturenti dalla CEDU o dalla Convenzione [di Ginevra] e dal Protocollo  del 1967 (...).

7)      Per la parte in cui le precedenti  questioni concernono obblighi del Regno Unito, se le soluzioni delle  questioni seconda‑sesta debbano comunque tener conto del Protocollo (n.  30) (...)».

La causa C‑493/10

51      Il procedimento  principale concerne cinque ricorrenti, senza legami reciproci, originari  dell’Afghanistan, dell’Iran e dell’Algeria. Ciascuno di loro è  transitato per il territorio greco e vi è stato arrestato per ingresso  illegale. Essi si sono successivamente recati in Irlanda, dove hanno  chiesto asilo. Tre di loro hanno presentato tale domanda senza rivelare  la loro previa presenza sul territorio greco, mentre i restanti due  hanno ammesso la loro precedente presenza in Grecia. Il sistema Eurodac  ha confermato che tutti i cinque ricorrenti erano precedentemente  entrati nel territorio greco, ma che nessuno di loro vi aveva presentato  domanda di asilo.

52      Nessuno dei ricorrenti nel  procedimento principale intende ritornare in Grecia. Come risulta dalla  decisione di rinvio, non è stato invocato il fatto che il loro  trasferimento in Grecia ai sensi del regolamento n. 343/2003 violerebbe  l’art. 3 della CEDU a causa di un potenziale respingimento, di  respingimenti a catena, di maltrattamenti o di domande di asilo  interrotte. Non è stato nemmeno allegato che tale trasferimento  violerebbe altri articoli della CEDU. I ricorrenti nel procedimento  principale hanno asserito che in Grecia le procedure e le condizioni per  i richiedenti asilo sono inadeguate e che, pertanto, l’Irlanda sarebbe  tenuta a esercitare la facoltà conferitale dall’art. 3, n. 2, del  regolamento n. 343/2003 di accettare la competenza a esaminare e di  pronunciarsi in merito alle loro domande di asilo.

53      La  High Court ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di  sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del  regolamento (...) n. 343/2003 sia tenuto ad accertare il rispetto, da  parte dello Stato ricevente, dell’art. 18 della [Carta], delle direttive  2003/9 (...), 2004/83 (...) e 2005/85 (...) nonché del regolamento  (...) n. 343/2003.

2)      In caso di soluzione affermativa, ove  lo Stato membro ricevente risulti non attenersi a una o più di tali  disposizioni, se lo Stato membro che provvede al trasferimento sia  obbligato ad accettare la competenza ad esaminare la domanda di cui  all’art. 3, n. 2, del regolamento (...) n. 343/2003».

54      Con  ordinanza del presidente della Corte 16 maggio 2011, le cause C‑411/10 e  C‑493/10 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C‑411/10

55       Con la prima questione nella causa C‑411/10 la Court of Appeal (England  & Wales) (Civil Division) chiede, in sostanza, se la decisione  adottata da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3, n. 2, del  regolamento n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di asilo  rispetto alla quale non è competente in base ai criteri enunciati nel  capo III di detto regolamento rientri nell’ambito di applicazione del  diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della  Carta.

Osservazioni presentate alla Corte

56      N. S.,  l’Equality and Human Rights Commission (EHRC), Amnesty International Ltd  and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK), lo  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), i governi  francese, olandese, austriaco e finlandese nonché la Commissione europea  sono dell’avviso che una decisione adottata sul fondamento dell’art. 3,  n. 2, del regolamento n. 343/2003 rientri nell’ambito di applicazione  del diritto dell’Unione.

57      N. S. sottolinea, al riguardo,  che l’esercizio della facoltà prevista da detta disposizione non sarà  necessariamente più favorevole al richiedente, il che spiega perché,  nella sua relazione del 6 giugno 2007 sulla valutazione del sistema di  Dublino [COM(2007) 299 def.], la Commissione abbia proposto che il  ricorso alla facoltà conferita dall’art. 3, n. 2, del regolamento n.  343/2003 sia subordinato all’accordo del richiedente asilo.

58       Secondo Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on  Individual Rights in Europe) (UK) e il governo francese, in particolare,  la possibilità prevista all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 è  giustificata dal fatto che questo regolamento ha l’obiettivo di  tutelare i diritti fondamentali e che potrebbe rivelarsi necessario  esercitare la facoltà conferita da detta disposizione.

59      Il  governo finlandese ricorda che il regolamento n. 343/2003 fa parte di  un insieme di norme che istituiscono un sistema.

60      Secondo  la Commissione, quando un regolamento conferisce un potere discrezionale  ad uno Stato membro, quest’ultimo deve esercitare tale potere nel  rispetto del diritto dell’Unione (sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88,  Wachauf, Racc. pag. 2609; 4 marzo 2010, causa C‑578/08, Chakroun, Racc.  pag. I‑1839, e 5 ottobre 2010, causa C‑400/10 PPU, McB., non ancora  pubblicata nella Raccolta). Essa sottolinea che una decisione adottata  da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3, n. 2, del regolamento n.  343/2003 comporta conseguenze per tale Stato, il quale sarà vincolato  agli obblighi procedurali dell’Unione e alle direttive.

61       L’Irlanda, il Regno Unito, il governo belga e il governo italiano  ritengono, per contro, che una tale decisione non rientri nell’ambito di  applicazione del diritto dell’Unione. Gli argomenti invocati sono la  chiarezza del testo, a termini del quale si tratta di una facoltà, il  riferimento a una clausola «di sovranità» ovvero a una «clausola  discrezionale» nei documenti della Commissione, la ragion d’essere di  una tale clausola, ossia i motivi umanitari, nonché, infine, la logica  del sistema istituito dal regolamento n. 343/2003.

62      Il  Regno Unito sottolinea che una clausola di sovranità non costituisce una  deroga nel senso della sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT  (Racc. pag. I‑2925, punto 43). Esso indica altresì che il fatto che il  ricorso a tale clausola non costituisca un’attuazione del diritto  dell’Unione non vuol dire che gli Stati membri ignorino i diritti  fondamentali, poiché essi sono tenuti al rispetto della Convenzione di  Ginevra e della CEDU. Il governo belga rimarca, tuttavia, che  l’esecuzione della decisione di trasferire il richiedente asilo comporta  l’attuazione del regolamento n. 343/2003 e, pertanto, rientra  nell’ambito di applicazione dell’art. 6 TUE e della Carta.

63       Per il governo ceco, la decisione di uno Stato membro rientra nel  diritto dell’Unione quando tale Stato esercita la clausola di sovranità,  ma non quando esso non si avvale di detta facoltà.

Risposta della Corte

64       A termini dell’art. 51, n. 1, della Carta, le disposizioni della  medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione  del diritto dell’Unione.

65      L’esame dell’art. 3, n. 2, del  regolamento n. 343/2003 mostra che esso riconosce agli Stati membri un  potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune  di asilo previsto dal Trattato FUE ed elaborato dal legislatore  dell’Unione.

66      Come ha ricordato la Commissione, questo  potere discrezionale deve essere esercitato dagli Stati membri nel  rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento.

67       Inoltre, l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 indica che la  deroga al principio enunciato al n. 1 del medesimo articolo comporta  conseguenze precise previste da tale regolamento. Lo Stato membro che  prende la decisione di esaminare esso stesso una domanda di asilo  diventa, infatti, lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n.  343/2003 e deve, all’occorrenza, informare l’altro o gli altri Stati  membri interessati dalla domanda di asilo.

68      Tali elementi  corroborano l’interpretazione secondo la quale il potere discrezionale  conferito agli Stati membri dall’art. 3, n. 2, del regolamento n.  343/2003 fa parte dei meccanismi di determinazione dello Stato membro  competente a trattare una domanda di asilo previsti da detto regolamento  e, di conseguenza, costituisce solo un elemento del sistema europeo  comune di asilo. Pertanto, uno Stato membro che esercita tale potere  discrezionale deve essere ritenuto attuare il diritto dell’Unione ai  sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta.

69      La prima questione  nella causa C‑411/10 deve, quindi, essere risolta dichiarando che la  decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3, n. 2,  del regolamento n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di asilo  rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati  nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell’Unione  ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta.

Sulle questioni da seconda a quarta e sesta nella causa C‑411/10 e sulle due questioni nella causa C‑493/10

70       Con la seconda questione nella causa C‑411/10 e con la prima nella  causa C‑493/10 i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se lo Stato  membro che deve effettuare il trasferimento del richiedente asilo verso  lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa  come competente sia tenuto a verificare il rispetto, da parte di  quest’ultimo Stato membro, dei diritti fondamentali dell’Unione, delle  direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85 nonché del regolamento n. 343/2003.

71       Con la terza questione nella causa C‑411/10 la Court of Appeal (England  & Wales) (Civil Division) chiede, in sostanza, se l’obbligo, per lo  Stato membro che deve effettuare il trasferimento del richiedente  asilo, di rispettare i diritti fondamentali osti all’applicazione di una  presunzione assoluta secondo la quale lo Stato competente rispetta i  diritti fondamentali che il diritto dell’Unione conferisce al  richiedente e/o le norme minime risultanti dalle direttive  summenzionate.

72      Con la quarta questione nella causa  C‑411/10 e con la seconda nella causa C‑493/10 i giudici del rinvio  chiedono, in sostanza, se, quando è constatato che lo Stato membro  competente non rispetta i diritti fondamentali, lo Stato membro che deve  effettuare il trasferimento del richiedente asilo sia tenuto ad  accettare la competenza ad esaminare esso medesimo la domanda di asilo  ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

73       Infine, con la sesta questione nella causa C‑411/10, la Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division) chiede, in sostanza, se una  disposizione di diritto nazionale che obbliga gli organi  giurisdizionali, allorché devono stabilire se una persona possa essere  legalmente espulsa verso un altro Stato membro ai sensi del regolamento  n. 343/2003, a considerare tale Stato membro come uno «Stato sicuro» sia  conforme ai diritti enunciati all’art. 47 della Carta.

74      Occorre esaminare queste questioni congiuntamente.

75       Il sistema europeo comune di asilo è fondato sull’applicazione in ogni  sua componente della Convenzione di Ginevra e sulla garanzia che nessuno  sarà rispedito in luogo in cui rischia di essere nuovamente  perseguitato. Il rispetto della Convenzione di Ginevra e del Protocollo  del 1967 è previsto all’art. 18 della Carta e all’art. 78 TFUE (v.  sentenze 2 marzo 2010, cause riunite C‑175/08, causa C‑176/08, causa  C‑178/08 e C‑179/08, Salahadin Abdulla e a., Racc. pag. I‑1493, punto  53, nonché 17 giugno 2010, causa C‑31/09, Bolbol, Racc. pag. I‑5539,  punto 38).

76      Come è stato rilevato al punto 15 della  presente sentenza, i diversi regolamenti e direttive pertinenti ai fini  dei procedimenti principali prevedono di osservare i diritti  fondamentali e i principi che sono riconosciuti dalla Carta.

77       Occorre rilevare altresì che, secondo una giurisprudenza costante, gli  Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto  nazionale conformemente al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo  di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che  entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento  giuridico dell’Unione o con gli altri principi generali del diritto  dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑101/01,  Lindqvist, Racc. pag. I‑12971, punto 87, e 26 giugno 2007, causa  C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc.  pag. I‑5305, punto 28).

78      Risulta dall’esame dei testi che  istituiscono il sistema europeo comune di asilo che quest’ultimo è stato  concepito in un contesto che permette di supporre che l’insieme degli  Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i  diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella  Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e  che gli Stati membri possono fidarsi reciprocamente a tale riguardo.

79       È proprio in ragione di tale principio di reciproca fiducia che il  legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento n. 343/2003 e le  convenzioni menzionate ai punti 24‑26 della presente sentenza, al fine  di razionalizzare il trattamento delle domande di asilo e di evitare la  saturazione del sistema con l’obbligo, per le autorità nazionali, di  trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, di  accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello  Stato competente a trattare la domanda di asilo e, così facendo, di  evitare il forum shopping; tutto ciò con l’obiettivo principale di  accelerare il trattamento delle domande nell’interesse tanto dei  richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti.

80      In  tali circostanze si deve presumere che il trattamento riservato ai  richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto  prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU.

81       Tuttavia, non si può escludere che tale sistema incontri, in pratica,  gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro,  cosicché sussiste un rischio serio che un richiedente asilo sia, in caso  di trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo  incompatibile con i suoi diritti fondamentali.

82      Non per  questo, però, se ne può concludere che qualunque violazione di un  diritto fondamentale da parte dello Stato membro competente si riverberi  sugli obblighi degli altri Stati membri di rispettare le disposizioni  del regolamento n. 343/2003.

83      Ne va, infatti, della ragion  d’essere dell’Unione e della realizzazione dello spazio di libertà, di  sicurezza e di giustizia e, più in particolare, del sistema europeo  comune di asilo, fondato sulla fiducia reciproca e su una presunzione di  osservanza, da parte degli altri Stati membri, del diritto dell’Unione,  segnatamente dei diritti fondamentali.

84      Inoltre, non  sarebbe compatibile con gli obiettivi e con il sistema del regolamento  n. 343/2003 che la minima violazione delle direttive 2003/9, 2004/83 o  2005/85 sia sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un  richiedente asilo verso lo Stato membro di regola competente. Infatti,  il regolamento n. 343/2003, presumendo che i diritti fondamentali del  richiedente asilo saranno rispettati nello Stato membro di regola  competente a conoscere della sua domanda, intende instaurare, come  risulta in particolare dai paragrafi 124 e 125 delle conclusioni nella  causa C‑411/10, un metodo chiaro e operativo che permetta di determinare  rapidamente lo Stato membro competente a conoscere di una domanda di  asilo. A tal fine il regolamento n. 343/2003 prevede che un unico Stato  membro, designato sulla base di criteri oggettivi, sia competente a  conoscere di una domanda di asilo introdotta in uno dei paesi  dell’Unione.

85      Ora, se ogni violazione delle singole  disposizioni delle direttive 2003/9, 2004/83 o 2005/85 da parte dello  Stato membro competente dovesse avere la conseguenza che lo Stato membro  in cui è stata presentata una domanda di asilo non possa trasferire il  richiedente in tale primo Stato, ciò avrebbe l’effetto di aggiungere ai  criteri di determinazione dello Stato membro competente enunciati nel  capo III del regolamento n. 343/2003 un criterio supplementare di  esclusione in base al quale violazioni minime delle regole delle  direttive summenzionate commesse in un determinato Stato membro  potrebbero avere l’effetto di esonerare quest’ultimo dagli obblighi che  derivano da detto regolamento. Una tale conseguenza svuoterebbe detti  obblighi del loro contenuto e comprometterebbe la realizzazione  dell’obiettivo di designare rapidamente lo Stato membro competente a  conoscere di una domanda di asilo presentata nell’Unione.

86       Per contro, nell’ipotesi in cui si abbia motivo di temere seriamente  che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle  condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro  competente, che implichino un trattamento inumano o degradante, ai sensi  dell’art. 4 della Carta, dei richiedenti asilo trasferiti nel  territorio di questo Stato membro, tale trasferimento sarebbe  incompatibile con detta disposizione.

87      Quanto alla  situazione della Grecia, è pacifico tra le parti che hanno presentato  osservazioni alla Corte che detto Stato membro era, nel 2010, il punto  di ingresso nell’Unione del 90% circa dei migranti clandestini, di modo  che l’onere sopportato da detto Stato membro in ragione di tale afflusso  è sproporzionato rispetto a quello sopportato dagli altri Stati membri e  che le autorità greche sono materialmente incapaci di farvi fronte. La  Repubblica ellenica ha fatto presente che gli Stati membri non avevano  accettato la proposta della Commissione di sospendere l’applicazione del  regolamento n. 343/2003 e di modificarlo attenuando il criterio del  primo ingresso.

88      In una situazione analoga a quelle  oggetto dei procedimenti principali, ossia il trasferimento, nel giugno  2009, di un richiedente asilo verso la Grecia, Stato membro competente  ai sensi del regolamento n. 343/2003, la Corte europea dei diritti  dell’uomo ha dichiarato, in particolare, che il Regno del Belgio aveva  violato l’art. 3 della CEDU esponendo il richiedente asilo, da un lato,  ai rischi risultanti dalle carenze della procedura di asilo in Grecia,  atteso che le autorità belghe sapevano o dovevano sapere che non vi era  alcuna garanzia che la sua domanda di asilo sarebbe stata esaminata  seriamente dalle autorità greche, e, dall’altro lato, e con piena  cognizione di causa, a condizioni detentive ed esistenziali costitutive  di trattamenti degradanti (Corte eur. D. U., sentenza M. S. S. c. Belgio  e Grecia del 21 gennaio 2011, non ancora pubblicata nel Recueil des  arrêts et décisions, §§ 358, 360 e 367).

89      Il livello di  lesione dei diritti fondamentali descritto in tale sentenza attesta che  sussisteva in Grecia, all’epoca del trasferimento del richiedente M. S.  S., una carenza sistemica nella procedura di asilo e nelle condizioni di  accoglienza dei richiedenti asilo.

90      Per giudicare che i  rischi corsi dal richiedente erano sufficientemente fondati, la Corte  europea dei diritti dell’uomo ha preso in considerazione i rapporti  regolari e concordanti di organizzazioni non governative internazionali  che davano atto delle difficoltà pratiche poste dall’applicazione del  sistema europeo comune di asilo in Grecia, la corrispondenza inviata  dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) al  ministro belga competente, ma anche le relazioni della Commissione sulla  valutazione del sistema di Dublino e le proposte di rifusione del  regolamento n. 343/2003 volte a rafforzare l’efficacia di tale sistema e  la tutela effettiva dei diritti fondamentali (sentenza M. S. S. c.  Belgio e Grecia, cit., §§ 347‑350).

91      Infatti, e  contrariamente a quanto sostengono i governi belga, italiano e polacco,  secondo i quali gli Stati membri non dispongono degli strumenti adeguati  per valutare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato  membro competente e, pertanto, i rischi realmente corsi da un  richiedente asilo nel caso in cui venga trasferito verso tale Stato  membro, informazioni come quelle citate dalla Corte europea dei diritti  dell’uomo sono idonee a permettere agli Stati membri di valutare il  funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente, che  renderà possibile la stima di tali rischi.

92      Occorre  sottolineare la pertinenza delle relazioni e delle proposte di modifica  del regolamento n. 343/2003 provenienti dalla Commissione, delle quali  lo Stato membro che deve procedere al trasferimento non può ignorare  l’esistenza, visto che ha partecipato ai lavori del Consiglio  dell’Unione europea, il quale è uno dei destinatari di tali documenti.

93       Peraltro, l’art. 80 TFUE prevede che la politica dell’asilo e la sua  attuazione siano regolate dal principio di solidarietà e di equa  ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano  finanziario. La direttiva 2001/55 costituisce un esempio di tale  solidarietà ma, come è stato indicato in udienza, i meccanismi di  solidarietà che essa contiene sarebbero limitati a situazioni del tutto  eccezionali rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva,  ossia l’afflusso massiccio di sfollati.

94      Discende da  quanto sopra che, in situazioni come quelle oggetto dei procedimenti  principali, al fine di permettere all’Unione e ai suoi Stati membri di  rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei  richiedenti asilo, gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali  nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo  «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando  non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e  nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato  membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il  richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o  degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta.

95      Riguardo  alla questione se lo Stato membro che non può effettuare il  trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro identificato  come «competente» conformemente al regolamento n. 343/2003 sia tenuto ad  esaminare esso stesso la domanda, occorre ricordare che il capo III di  tale regolamento enuncia un certo numero di criteri e che, ai sensi  dell’art. 5, n. 1, di detto regolamento, tali criteri si applicano  nell’ordine in cui sono esposti in detto capo.

96      Ferma  restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n.  343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di  trasferire un richiedente asilo verso la Grecia, quando tale Stato  risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati  nel capo III di detto regolamento, impone allo Stato membro che doveva  effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui  al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta  di identificare un altro Stato membro come competente all’esame della  domanda di asilo.

97      Conformemente all’art. 13 del  regolamento n. 343/2003, quando lo Stato membro competente per l’esame  della domanda d’asilo non può essere designato sulla base dei criteri  enumerati in detto regolamento, è competente a tale esame il primo Stato  membro nel quale la domanda è stata presentata.

98      È  necessario, tuttavia, che lo Stato membro in cui si trova il richiedente  asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti  fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione  dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole.  All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda  conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento  n. 343/2003.

99      Risulta dall’insieme delle considerazioni  precedenti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 131 delle  sue conclusioni nella causa C‑411/10, che un’applicazione del  regolamento n. 343/2003 sulla base di una presunzione assoluta che i  diritti fondamentali del richiedente asilo saranno rispettati nello  Stato membro di regola competente a conoscere della sua domanda è  incompatibile con l’obbligo degli Stati membri di interpretare e di  applicare il regolamento n. 343/2003 in conformità ai diritti  fondamentali.

100    Inoltre, come ha sottolineato N. S., se il  regolamento n. 343/2003 imponesse una presunzione assoluta di rispetto  dei diritti fondamentali, esso stesso potrebbe essere considerato  rimettere in causa le garanzie di tutela e di rispetto dei diritti  fondamentali da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri.

101     È quanto avverrebbe, in particolare, nel caso di una disposizione che  prevedesse che taluni Stati sono «Stati sicuri» quanto al rispetto dei  diritti fondamentali, se siffatta disposizione dovesse essere  interpretata nel senso di costituire una presunzione assoluta, che non  ammette prova contraria.

102    Al riguardo si deve rilevare che  l’art. 36 della direttiva 2005/85, relativo al concetto di paese terzo  europeo sicuro, dispone, al n. 2, lett. a) e c), che un paese terzo può  essere considerato «paese terzo sicuro» solo se, oltre ad aver  ratificato la Convenzione di Ginevra e la CEDU, ne rispetta le  disposizioni.

103    Una tale formulazione indica che la mera  ratifica delle convenzioni da parte di uno Stato non può comportare  l’applicazione di una presunzione assoluta che esso rispetti tali  convenzioni. Il medesimo principio è applicabile tanto agli Stati membri  quanto agli Stati terzi.

104    Pertanto, la presunzione, di cui  al punto 80 della presente sentenza, sottesa alla normativa in materia,  che i richiedenti asilo saranno trattati in maniera conforme ai diritti  dell’uomo deve essere considerata relativa.

105    Tutto ciò  considerato, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che il  diritto dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta  secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n.  343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali  dell’Unione.

106    L’art. 4 della Carta deve essere interpretato  nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali  nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo  «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando  non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e  nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato  membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il  richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o  degradanti ai sensi di tale disposizione.

107    Ferma restando  la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di  esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un  richiedente asilo verso un altro Stato membro dell’Unione che risulti  essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo  III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare  tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo  capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di  identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la  domanda di asilo.

108    È necessario, tuttavia, che lo Stato  membro in cui si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una  situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente  con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che  abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a  esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste  all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

Sulla quinta questione nella causa C‑411/10

109     Con la quinta questione nella causa C‑411/10 la Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division) chiede, in sostanza, se la  portata della tutela attribuita ad una persona cui si applica il  regolamento n. 343/2003 dai principi generali del diritto dell’Unione,  in particolare dagli artt. 1, relativo alla dignità umana, 18, sul  diritto di asilo, e 47, relativo al diritto a un ricorso effettivo,  della Carta, sia più ampia di quella della tutela conferita dall’art. 3  della CEDU.

110    Secondo la Commissione, la risposta a tale  questione deve permettere di identificare le disposizioni della Carta la  cui violazione da parte dello Stato membro competente implicherà una  responsabilità sussidiaria in capo allo Stato membro che deve decidere  del trasferimento.

111    Infatti, anche se la Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division) non ha espressamente spiegato,  nella decisione di rinvio, perché la risposta a tale questione le fosse  necessaria per emettere sentenza, la lettura di detta decisione lascia  nondimeno pensare che la questione si giustifichi alla luce della  decisione del 2 dicembre 2008, K. R. S. c. Regno Unito, non ancora  pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, in cui la Corte europea  dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile la denuncia per  violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU in caso di trasferimento del  ricorrente dal Regno Unito in Grecia. Dinanzi alla Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division) talune parti hanno fatto valere  che la tutela dei diritti fondamentali risultante dalla Carta era più  ampia di quella risultante dalla CEDU e che l’applicazione della Carta  doveva comportare l’accoglimento della loro richiesta di non trasferire  il ricorrente nel procedimento principale verso la Grecia.

112     Dopo la pronuncia della decisione di rinvio la Corte europea dei  diritti dell’uomo è ritornata sulla sua posizione alla luce di nuovi  elementi probatori e ha statuito, nella succitata sentenza M. S. S. c.  Belgio e Grecia, non solo che la Repubblica ellenica aveva violato  l’art. 3 della CEDU a causa delle condizioni detentive ed esistenziali  del ricorrente sul suo territorio, nonché l’art. 13 della CEDU, in  combinato disposto con detto art. 3, in ragione delle carenze nella  procedura di asilo seguita per il ricorrente, ma pure che il Regno del  Belgio aveva violato l’art. 3 della CEDU esponendo il ricorrente a  rischi connessi alle carenze della procedura di asilo in Grecia e a  condizioni detentive ed esistenziali in Grecia contrarie a detto  articolo.

113    Come risulta dal punto 106 della presente  sentenza, uno Stato membro violerebbe l’art. 4 della Carta se  trasferisse un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai  sensi del regolamento n. 343/2003 in circostanze come quelle descritte  al precedente punto 94.

114    Non risulta che gli artt. 1, 18 e  47 della Carta possano comportare una risposta differente da quella data  alle questioni da seconda a quarta e sesta nella causa C‑411/10 nonché  alle due questioni nella causa C‑493/10.

115    Di conseguenza,  si deve risolvere la quinta questione sollevata nella causa C‑411/10  dichiarando che gli artt. 1, 18 e 47 della Carta non comportano una  risposta differente da quella data alle questioni da seconda a quarta e  sesta nella causa C‑411/10 nonché alle due questioni nella causa  C‑493/10.

Sulla settima questione nella causa C‑411/10

116     Con la settima questione nella causa C‑411/10 la Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division) chiede, in sostanza, se, nella  misura in cui le questioni precedenti concernono obblighi incombenti al  Regno Unito, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) abbia una  qualche incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a  sesta.

117    Come ha ricordato l’EHRC, tale questione trae  origine dalla posizione del Secretary of State dinanzi alla High Court  of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative  Court), secondo la quale le disposizioni della Carta non sono  applicabili nel Regno Unito.

118    Anche se il Secretary of  State non ha più sostenuto questa posizione dinanzi alla Court of Appeal  (England & Wales) (Civil Division), si deve ricordare che il  Protocollo (n. 30) enuncia, all’art. 1, n. 1, che la Carta non estende  la competenza della Corte di giustizia o di qualunque altro organo  giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi,  i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa  della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle  libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

119     Risulta dalla formulazione di tale disposizione che, come ha osservato  l’avvocato generale in particolare ai paragrafi 169 e 170 delle  conclusioni nella causa C‑411/10, il Protocollo (n. 30) non rimette in  questione l’applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo  conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo  ‘considerando’ del Protocollo (n. 30), l’art. 6 TUE dispone che la Carta  deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della  Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le  spiegazioni di cui a detto articolo. Peraltro, secondo il sesto  ‘considerando’ del medesimo Protocollo, la Carta ribadisce i diritti, le  libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e li rende più visibili,  ma non crea nuovi diritti o principi.

120    Ciò considerato,  l’art. 1, n. 1, del Protocollo (n. 30) esplicita l’art. 51 della Carta,  relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, e non ha per  oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito  dall’obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire  ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull’osservanza  di tali disposizioni.

121    Poiché i diritti in discussione nei  procedimenti principali non fanno parte del titolo IV della Carta, non  vi è motivo di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, del  Protocollo (n. 30).

122    La settima questione nella causa  C‑411/10 deve, pertanto, essere risolta dichiarando che, nella misura in  cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno  Unito, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) non ha incidenza  sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite  nella causa C‑411/10.

Sulle spese

123    Nei confronti  delle parti nei procedimenti principali il presente procedimento  costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


1)       La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3,  n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che  stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro  competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli  Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una  domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai  criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al  diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      Il diritto  dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo  la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003  designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione  europea.

L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati  membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non  trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai  sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le  carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di  accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono  motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio  reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale  disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2,  del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda,  l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato  membro dell’Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente  in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone  allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire  l’esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei  criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come  competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario,  tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo  badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti  fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione  dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole.  All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda  conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento  n. 343/2003.

3)      Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente.

4)       Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi  incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere  in considerazione il Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno  Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da  seconda a sesta deferite nella causa C‑411/10.

Firme