Sentenza n. C-430 del 17 novembre 2011 Corte di Giustizia UE

Libera circolazione di un cittadino dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE –  Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di condanna penale  in un altro paese – Traffico di stupefacenti – Misura giustificabile da  motivi di ordine pubblico.

LA CORTE
(Quarta Sezione),

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in  primo luogo, dell’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento  europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto  dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di  soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag.  35, e GU 2005, L 197, pag. 34), in secondo luogo, del regolamento (CE)  del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che  istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento  delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L  105, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 562/2006»), e, in terzo  luogo, della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14  giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux,  della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese  relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni  (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno  1990 (in prosieguo: la «CAAS»).

2        Tale domanda è stata  proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. *****, cittadino  bulgaro, ed il direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri  Ministerstvo na vatreshnite raboti (direttore della direzione generale  «Polizia di sicurezza» del Ministero degli Interni bulgaro; in  prosieguo: il «direttore della polizia»), in merito ad una misura di  divieto di uscita dal territorio e di rilascio di passaporto o di altro  documento analogo adottato dal direttore della polizia nei confronti del  sig. *****.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2004/38

3         La direttiva 2004/38 si applica, a norma del suo articolo 3, n. 2, a  qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato  membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi  familiari.

4        L’art. 4, nn. 1 e 3, di detta direttiva così recita:

«1.       Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei  documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino  dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso  di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di  lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato  membro.

(...)

3.      Gli Stati membri rilasciano o  rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una  carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro  cittadinanza».

5        Il successivo art. 27, nn. 1‑3, così dispone:

«1.       Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono  limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un  suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine  pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non  possono essere invocati per fini economici.

2.      I  provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica  sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati  esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei  riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne  penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il  comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e  sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della  società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a  ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3.       Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per  l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio  dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione,  entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato nel suo territorio o  dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in  conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio  della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo  giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed  eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti  penali del cittadino dell’Unione o di un suo familiare. Tale  consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro  consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due  mesi».

Il regolamento n. 562/2006

6        Ai sensi del quinto ‘considerando’ del regolamento n. 562/2006:

«La  definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle  frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i  diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini  dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i  loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i  suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro,  beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a  quelli dei cittadini dell’Unione».

7        A termini del ventesimo ‘considerando’ del regolamento medesimo:

«Il  presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i  principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto  degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione  internazionale e di non respingimento».

8        L’art. 3 del regolamento medesimo così dispone:

«Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a)      dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

(...)».

9        Il successivo art. 7, n. 6, così recita:

«Le  verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera  circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE».

La CAAS

10      A termini dell’art. 71 della CAAS:

«1.  Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o  indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura,  compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e  sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare,  conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (...), tutte  le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito  degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti  contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante  provvedimenti amministrativi e penali, l’esportazione illecita di  stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la  cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze (...).

(...)

5.  Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti  e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le  Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare  contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte  contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine».

La normativa nazionale

La Costituzione bulgara

11      Ai sensi dell’art. 35, n. 1, della Costituzione bulgara:

«Ciascuno  ha il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, di  circolare nel territorio del paese e di uscire dai suoi confini. Questo  diritto può essere limitato solo ex lege ai fini della tutela della  sicurezza nazionale, della salute pubblica, nonché dei diritti e delle  libertà di altri cittadini».

La legge sui documenti personali bulgari

12       L’art. 23, nn. 2 e 3, della legge sui documenti personali bulgari  (Zakon za balgarskite litschni dokumenti, DV, 11 agosto 1998, n. 93),  come modificata nel 2006 (DV n. 105; in prosieguo: la «ZBLD»), così  dispone:

«2. Ogni cittadino bulgaro ha il diritto di lasciare il  Paese, anche con una carta d’identità, attraverso le frontiere della  Repubblica di Bulgaria con gli Stati membri dell’Unione europea nonché  nei casi previsti dai trattati internazionali, e di farvi ritorno.

3.  Il diritto di cui al n. 2 può subire solo le limitazioni previste dalla  legge che abbiano lo scopo di tutelare la sicurezza nazionale, l’ordine  pubblico, la salute dei cittadini o i diritti e le libertà di altri  cittadini».

13      A termini del successivo art. 76 della ZBLD:

«È  possibile vietare alle persone di seguito indicate di lasciare il Paese  e non rilasciare loro passaporti ovvero documenti sostitutivi:

(...)

5.  coloro che, nel corso del loro soggiorno in un altro Stato, abbiano  commesso violazioni delle sue leggi, per un periodo di due anni a  decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale del Ministero  degli Esteri ovvero di documenti delle autorità competenti dello Stato  interessato concernenti il riaccompagnamento o l’espulsione, nei quali  sia precisata la violazione commessa».

14      La ZBLD è stata  modificata con legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale bulgara N.  82/2009, entrata in vigore il 1º gennaio 2010. Tale legge ha abrogato  l’art. 76, n. 5, disponendo, secondo quanto riferito dal giudice del  rinvio, che le misure adottate in precedenza sulla base di tale  disposizione avrebbero perso la loro validità decorsi tre mesi  dall’entrata in vigore della legge stessa.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15       Il sig. *****, cittadino bulgaro, veniva condannato in Serbia, il 2  ottobre 2008, ad una pena detentiva di nove mesi per trasporto illegale  di stupefacenti.

16      Il 6 novembre 2008, le autorità bulgare ricevevano, per via diplomatica, una nota menzionante tale condanna.

17       Sulla base di tale informazione, conformemente all’art. 76, n. 5, della  ZBLD, il direttore della polizia adottava, in data 13 novembre 2008, un  provvedimento di divieto di uscita dal territorio e di rilascio di  passaporto o di altro documento analogo nei confronti del sig. *****.

18       Tale decisione veniva notificata all’interessato il 16 settembre 2009,  data alla quale aveva già scontato la pena detentiva in Serbia ed aveva  fatto quindi ritorno in Bulgaria.

19      Il sig. *****  contestava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio deducendo,  secondo quanto riferito dal giudice medesimo, di essere stato già  condannato in un altro paese e sostenendo l’inapplicabilità della legge  bulgara nei suoi confronti. Il direttore della polizia affermava, dal  canto suo, di essersi attenuto alle disposizioni dell’art. 76, n. 5,  della ZBLD.

20      A parere del giudice del rinvio, l’autorità  amministrativa competente esercita tale facoltà con discrezionalità. Il  controllo giurisdizionale di tale decisione si limita alla verifica  della sussistenza della comunicazione o dei documenti ufficiali  menzionati in tale articolo. La suprema Corte amministrativa avrebbe  recentemente confermato tale giurisprudenza con riguardo ad un ricorso  proposto avverso analoga decisione adottata nei confronti di un  cittadino bulgaro condannato in Spagna (sentenza 16 aprile 2010 n.  5013).

21      Il giudice del rinvio dubita della compatibilità  della disposizione di cui trattasi della ZBLD con il diritto dell’Unione  il quale, a norma degli artt. 20 TFUE e 21 TFUE, nonché dell’art. 45,  n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della  direttiva 2004/38, sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione –  status di cui beneficia il sig. ***** – di circolare e soggiornare  liberamente sul territorio degli Stati membri. Il giudice medesimo  rilevava tuttavia che, a norma dell’art. 27 di tale direttiva, gli Stati  membri possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini  dell’Unione per motivi di ordine pubblico o di salute pubblica. Il  giudice del rinvio rileva peraltro che un provvedimento di divieto di  uscita dal territorio, come quello oggetto nella causa principale, si  fonda sull’obbligo, imposto agli Stati membri dall’art. 71 della CAAS,  di adottare misure di controllo alle frontiere esterne per lottare  contro il trasposto e l’uso illecito di stupefacenti. Infine, il giudice  medesimo si interroga sull’applicabilità dei criteri indicati all’art.  27 della direttiva 2004/38 ad un cittadino bulgaro, tenuto conto che  tale direttiva è stata trasposta in Bulgaria solo per quanto attiene al  rilascio dei documenti d’identità, ma non nella parte riguardante la  libertà, per i cittadini bulgari, di spostarsi in un altro Stato membro.

22       Ciò premesso, l’Administrativen sad Sofia-grad decideva di sospendere  il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni  pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva  2004/38/CE debba essere interpretato, nelle circostanze della causa  principale, nel senso che esso sia applicabile nel caso in cui venga  vietato ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il territorio  del proprio Stato, per aver commesso in uno Stato terzo un reato avente  ad oggetto stupefacenti, in presenza delle seguenti circostanze:

–         le menzionate disposizioni della direttiva non sono state espressamente  trasposte dallo Stato membro per i propri cittadini;

–        i  motivi previsti dal legislatore nazionale per l’individuazione delle  finalità legittime che giustificano una limitazione della libertà di  circolazione di cittadini bulgari si fondano sul regolamento (CE) del  Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce  un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle  frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); e

–         i provvedimenti amministrativi sono applicati in base all’art. 71 della  [CAAS], alla luce del quinto e del ventesimo ‘considerando’ del  regolamento n 562/2006.

2)      Se, dalle limitazioni previste  per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini  dell’Unione europea, nonché dai provvedimenti adottati per la loro  attuazione conformemente con il diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71,  nn. 1, 2 e 5 della [CAAS], nel combinato disposto con il quinto ed il  ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 562/2006, risulti, nelle  circostanze della causa principale, ammissibile una normativa nazionale  che consenta ad uno Stato membro di applicare il provvedimento  amministrativo coercitivo di «non lasciare il Paese» ad un proprio  cittadino per aver commesso un reato avente ad oggetto sostanze  stupefacenti, laddove il cittadino de quo sia stato condannato da un  giudice di uno Stato terzo in ragione di tale fatto.

3)      Se  le limitazioni e le condizioni previste per l’esercizio del diritto alla  libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, nonché i  provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente al diritto  dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della [CAAS], nel combinato  disposto con il quinto ed il ventesimo ‘considerando’ del regolamento  n. 562/2006, nelle circostanze della causa principale, debbano essere  interpretate nel senso che, con la condanna di un cittadino di uno Stato  membro da parte di un giudice di uno Stato terzo per un atto avente ad  oggetto stupefacenti qualificato, in base al diritto dello Stato membro  medesimo, quale reato grave, venga previsto, per motivi di prevenzione  generale e speciale, inclusa la garanzia di un più alto livello di  tutela della salute altrui in base al principio di precauzione, che il  comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia  effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse  fondamentale della società e, in particolare, per un periodo  precisamente determinato per legge e non collegato con la durata  dell’espiazione della pena inflitta, ma rientrante nell’ambito del  termine di riabilitazione».

Sulle questioni pregiudiziali

23       Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare  congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il  diritto dell’Unione osti ad una decisione amministrativa con cui uno  Stato membro vieti ad un proprio cittadino di lasciare il proprio  territorio sulla base del rilievo che il cittadino medesimo sia stato  oggetto di condanna penale disposta dal giudice di un paese terzo per il  traffico di stupefacenti.

24      Si deve rilevare, in primo  luogo, che, quale cittadino bulgaro, il sig. ***** gode, per effetto  dell’art. 20 TFUE, dello status di cittadino dell’Unione e può quindi  invocare, anche nei confronti del proprio Stato membro di origine, i  diritti inerenti a tale status, in particolare il diritto di circolare e  di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, quale  riconosciuto dall’art. 21 TFUE (v., in particolare, sentenze 10 luglio  2008, causa C‑33/07, Jipa, Racc. pag. I‑5157, punto 17, e 5 maggio 2011,  causa C‑434/09, McCarthy, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto  48).

25      Si deve precisare, in secondo luogo, che il diritto  alla libera circolazione comprende sia il diritto per i cittadini  dell’Unione europea di entrare in uno Stato membro diverso da quello di  cui sono originari, sia il diritto di lasciare quest’ultimo. Infatti,  come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare, le libertà  fondamentali garantite dal Trattato sarebbero vanificate se lo Stato  membro di origine, senza una valida giustificazione, potesse vietare ai  suoi cittadini di lasciare il suo territorio per entrare nel territorio  di un altro Stato membro (v. sentenza Jipa, cit., punto 18).

26       L’art. 4, n. 1, della direttiva 2004/38 dispone peraltro espressamente  che ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un  passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio  di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

27       Ne consegue che una fattispecie, come quella riguardante il sig. *****,  quale descritta supra ai punti 15‑18, ricade nella sfera del diritto di  libera circolazione e di libero soggiorno dei cittadini dell’Unione  negli Stati membri e, pertanto, nella sfera di applicazione della  direttiva 2004/38.

28      A tal riguardo si deve rilevare, come  ha fatto la Commissione europea, che il regolamento n. 562/2006, come  emerge dal suo quinto ‘considerando’ e dal suo art. 3, lett. a), non ha  per oggetto e non può avere ad effetto di restringere la libertà di  circolazione dei cittadini dell’Unione, quale prevista dal Trattato FUE.  L’art. 7, n. 6, di tale regolamento dispone, inoltre, che le verifiche  sui beneficiari del diritto alla libera circolazione sancito dal diritto  dell’Unione vengono effettuate a norma della direttiva 2004/38.

29       In terzo luogo, si deve rammentare che il diritto alla libera  circolazione dei cittadini dell’Unione non è incondizionato, ma può  essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal  Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v.,  segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 21 nonché la giurisprudenza ivi  citata).

30      Per quanto attiene alla causa principale, tali  limitazioni e condizioni risultano, in particolare, dall’art. 27, n. 1,  della direttiva 2004/38. Tuttavia, tale disposizione non consente agli  Stati membri di restringere la libertà di circolazione dei cittadini  dell’Unione o dei loro familiari se non per motivi di ordine pubblico,  di pubblica sicurezza o di salute pubblica.

31      Secondo il  giudice del rinvio, la legge nazionale recante trasposizione della  direttiva non si applica ai cittadini della Repubblica di Bulgaria.  Tuttavia, tale circostanza non può produrre l’effetto di impedire al  giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle norme del  diritto dell’Unione, con eventuale disapplicazione di una disposizione  di diritto nazionale contraria a quest’ultimo, e, in particolare,  all’art. 27 della direttiva 2004/38 (v. in tal senso, segnatamente,  sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑173/09, Elchinov, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata), fermo  restando che le disposizioni di tale articolo, incondizionate e  sufficientemente precise, possono essere invocate da un singolo nei  confronti dello Stato membro di cui è cittadino (v., per analogia,  sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, van Duyn, Racc. pag. 1337, punti  9‑15).

32      Infine, secondo consolidata giurisprudenza, se è  vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare,  conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da  uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le esigenze di  ordine pubblico e di pubblica sicurezza, resta il fatto che, nel  contesto dell’Unione, specie laddove autorizzino una deroga al principio  fondamentale della libera circolazione delle persone, tali esigenze  devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata  non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro  senza il controllo delle istituzioni dell’Unione (v., segnatamente,  sentenza Jipa, cit., punto 23).

33      In tal senso la Corte ha  precisato che la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso,  oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi  infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e  sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della  società (v., segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 23, e la  giurisprudenza ivi citata).

34      In tale contesto le deroghe  alla libera circolazione delle persone che possono essere invocate da  uno Stato membro implicano, in particolare, come emerge dall’art. 27, n.  2, della direttiva 2004/38, che i provvedimenti adottati per motivi di  ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati, per poter  essere giustificati, esclusivamente sul comportamento personale del  soggetto nei riguardi del quale vengono applicati, mentre  giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di  prevenzione generale non possono essere prese in considerazione  (sentenza Jipa, cit., punto 24). Inoltre, a termini della stessa  disposizione, l’esistenza di condanne penali antecedenti non può di per  sé motivare misure automatiche che limitino l’esercizio del diritto alla  libera circolazione.

35      A tal riguardo, se è pur vero che  l’art. 71 della CAAS obbliga gli Stati aderenti a lottare contro il  traffico di stupefacenti, tale convenzione non ha né per oggetto né per  effetto di derogare alle norme sancite dal Trattato e dalla direttiva  2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione.  L’art. 134 della CAAS precisa d’altronde che le sue disposizioni sono  applicabili solo nella misura in cui siano compatibili con il diritto  dell’Unione. Tale norma è stata riprodotta dal protocollo di Schengen il  quale, al terzo punto del preambolo, conferma che le disposizioni  dell’acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui  esse siano compatibili con il diritto dell’Unione (sentenza 31 gennaio  2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 34).

36       Nel caso in esame, si deve necessariamente rilevare che la fattispecie  sottesa alla causa principale, quale esposta dal giudice del rinvio, non  sembra rispondere ai requisiti fissati dall’art. 27, n. 2, della  direttiva 2004/38.

37      In particolare, dagli atti trasmessi  alla Corte dal giudice del rinvio emerge che la decisione controversa  adottata nei confronti del ricorrente sembra fondarsi esclusivamente  sulla condanna penale da questi subita in Serbia, ad esclusione di  qualsiasi valutazione specifica del comportamento personale  dell’interessato.

38      Sotto quest’ultimo profilo e al fine di  rispondere in termini esaustivi alla terza questione posta dal giudice  del rinvio, si deve precisare che, come emerge dalle considerazioni  esposte supra, la sola precedente condanna penale dell’interessato non è  sufficiente per ritenere, in modo automatico, che questi rappresenti  una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse  fondamentale della società, di per sé idonea a giustificare una  restrizione ai diritti attribuitigli dal diritto dell’Unione.

39       Tuttavia, spetta al giudice del rinvio procedere ai rilievi necessari a  tal riguardo, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che,  nella causa principale, hanno motivato la misura adottata dal direttore  della polizia.

40      Nell’ambito di tale valutazione, il  giudice a quo dovrà parimenti accertare se tale limitazione al diritto  di uscita sia atto a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa  perseguito e non vada al di là di quanto necessario per il suo  raggiungimento. Infatti, dall’art. 27, n. 2, della direttiva 2004/38,  nonché dalla costante giurisprudenza della Corte, emerge che una misura  restrittiva del diritto alla libera circolazione può essere giustificata  solamente qualora rispetti il principio di proporzionalità (v. in tal  senso, segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 29, nonché la  giurisprudenza ivi citata).

41      Infine, atteso che, secondo  quanto esposto dal giudice del rinvio in ordine alla normativa nazionale  all’epoca applicabile e, segnatamente, alla giurisprudenza secondo cui  l’autorità amministrativa dispone di un potere discrezionale  nell’adozione di tale genere di misure senza controllo giurisdizionale  sulla scelta così operata, si deve precisare che la persona oggetto di  tale misura deve disporre di rimedi giurisdizionali effettivi (v., in  particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag.  1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc.  pag. 4097, punto 14, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de  Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 39). Tali  rimedi devono consentire la verifica in fatto e in diritto della  legittimità della decisione di cui trattasi con riguardo al diritto  dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 luglio 2011,  causa C‑69/10, Samba Diouf, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto  57). L’efficacia di tali rimedi giurisdizionali presuppone che  l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata  nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa  vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua  richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere  all’amministrazione di cui trattasi la comunicazione della motivazione  medesima (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Heylens, cit., punto  15, e 17 marzo 2011, cause riunite C‑372/09 e C‑373/09, Peñarroja Fa,  non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63).

42      Le  questioni pregiudiziali devono essere quindi risolte nel senso che gli  artt. 21 TFUE e 27 della direttiva 2004/38 non ostano ad una normativa  nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno  Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a  causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino  medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti,  subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento  personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e  sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della  società, in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea  a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda  quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la  misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale  effettivo che consenta di verificarne la legittimità, in fatto e in  diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione.

Sulle spese

43       Nei confronti delle parti nella causa principale il presente  procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice  nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da  altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar  luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:


Gli  artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini  dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il  regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE e 93/96/CEE non ostano ad una normativa nazionale che  consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di  spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in  particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un  altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla  condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale  cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente  grave nei confronti di un interesse fondamentale della società, in  secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire  la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia  necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura  medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo  che consenta di verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con  riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione.

Firme