Sentenza n. C-508/10 del 26 aprile 2012 Corte di Giustizia UE

Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo  periodo – Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante  di lungo periodo - Importo dei contributi richiesti dalle autorità  competenti – Natura sproporzionata − Ostacolo all’esercizio del diritto  di soggiorno

SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA (Seconda Sezione)

26 aprile 2012 (*)


«Inadempimento  di uno Stato − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi  terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Domanda intesa al  conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo − Domanda di  permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un  cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante  di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare −  Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti – Natura  sproporzionata − Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno»

Nella causa C‑508/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 25 ottobre 2010,

Commissione  europea, rappresentata da M. Condou‑Durande e da R. Troosters, in  qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro
Regno dei Paesi Bassi

, rappresentato da C. Wissels e J. Langer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:
Repubblica ellenica

, rappresentata da T. Papadopoulou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta  dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U.  Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente
Sentenza



1         Con il presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di  dichiarare che, richiedendo il versamento di contributi elevati e non  equi ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari che presentano  domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo  periodo, il Regno dei Paesi Bassi non ha rispettato gli obblighi  stabiliti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre  2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44) e, pertanto, è  venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 258  TFUE.

Contesto normativo



La normativa dell’Unione

La direttiva 2003/109

2         I considerando secondo, terzo, sesto, nono, decimo e diciottesimo della  direttiva 2003/109, adottata sulla base dell’articolo 63, punti 3 e 4,  CE, sono così formulati:

«(2)      Nella riunione straordinaria  di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha  affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di  paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle  persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per  un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno  di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti  uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini  dell’Unione europea.

(3)      La presente direttiva rispetta i  diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente  nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione europea.

(…)

(6)      La condizione principale  per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere  la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. (…)

(…)

(9)       Le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare  lo status di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come  un’interferenza con i pertinenti requisiti.

(10)      Occorre  stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda  intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo.  Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale  carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché  trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello  adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un  mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno.

(…)

(18)       La determinazione delle condizioni per l’esercizio, da parte dei  cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del  diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla  realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è  garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un  importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro  dell’Unione».

3        Dall’articolo 1 della direttiva 2003/109 emerge che questa stabilisce:

«(…)

a)       le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante  di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi  terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti  connessi;

b)      le norme sul soggiorno di cittadini di paesi  terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status  di soggiornante di lungo periodo».

4        Il capo II della  direttiva 2003/109 riguarda il conseguimento dello status di  soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro.

5        Ai  sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, inserito nel  suddetto capo II, gli Stati membri conferiscono lo status di  soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno  soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro  territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente  domanda.

6        L’articolo 5 della direttiva in parola prevede  le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo.  Conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo, gli  Stati membri devono richiedere ai cittadini di paesi terzi di comprovare  che dispongono, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e  regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza  fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro  interessato, da un lato, nonché di un’assicurazione malattia contro  tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato  membro interessato, dall’altro.

7        Il paragrafo 2 di detto  articolo 5 dispone che gli Stati membri possono altresì esigere che i  cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione,  conformemente alla legislazione nazionale.

8        Ai sensi  dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, per ottenere lo  status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo  interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro  in cui soggiorna, corredata della documentazione comprovante  conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle  condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della medesima direttiva.

9         L’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato «Permessi di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo», al paragrafo 2 dispone quanto  segue:

«Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo  periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta,  automaticamente rinnovabile alla scadenza».

10      Il capo III  della direttiva 2003/109 verte sul diritto di soggiorno di un cittadino  di paese terzo, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo,  nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha  conferito tale status nonché sul diritto di soggiorno dei suoi familiari  in detto diverso Stato membro.

11      L’articolo 14, paragrafo 2, della stessa direttiva, il quale rientra nel suddetto capo III, dispone quanto segue:

«Il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

a)      esercizio di un’attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;

b)      frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;

c)      altri scopi».

12       L’articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, relativo alle  condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro,  prevede che, quanto prima e comunque entro tre mesi dall’ingresso nel  territorio di tale Stato membro, il soggiornante di lungo periodo  presenti domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di  quest’ultimo.

13      L’articolo 16 della direttiva 2003/109  enuncia le condizioni relative al soggiorno dei familiari del  soggiornante di lungo periodo autorizzati ad accompagnarlo o a  raggiungerlo in un secondo Stato membro. Esso opera una distinzione tra  le famiglie che erano già unite nel primo Stato membro che ha conferito  lo status di soggiornante di lungo periodo, alle quali si applica  l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, e le famiglie che non  erano già unite nel primo Stato membro. In quest’ultimo caso,  conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo, trova applicazione  la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa  al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

14       L’articolo 19 della direttiva 2003/109, rubricato «Esame della domanda e  rilascio di un titolo di soggiorno», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto  segue:

«2.      Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli  14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo  periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni  sull’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui  agli articoli 17 e 18. (…)

3.      Il secondo Stato membro  rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo un titolo di  soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso  rilasciato al soggiornante di lungo periodo».

La direttiva 2004/38/CE

15       La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29  aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro  familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli  Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,  75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e  rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L  204, pag. 28) – direttiva adottata sulla base degli articoli 12 CE, 18  CE, 40 CE, 44 CE e 52 CE –, prevede, all’articolo 25, paragrafo 2, che i  documenti menzionati nel paragrafo 1 del medesimo articolo, vale a dire  un attestato d’iscrizione, un documento che certifichi il soggiorno  permanente, una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di  familiare, una carta di soggiorno o una carta di soggiorno permanente,  «sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non  eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di  documenti analoghi».

La normativa nazionale

16       L’articolo 24, paragrafo 2, della legge recante completa revisione della  legge sugli stranieri (Wet tot algehele herziening van de  Vreemdelingenwet), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495; in  prosieguo: la «VW»), dispone quanto segue:

«Nei casi determinati  [dal ministro competente] e conformemente alle norme da questo  stabilite, lo straniero è tenuto al pagamento di contributi per l’esame  della domanda. A tal fine, [il ministro competente] può inoltre  prevedere che lo straniero sia tenuto al pagamento di contributi per il  rilascio di un documento attestante la regolarità del suo soggiorno. In  caso di mancato pagamento, la domanda non è presa in esame o il  documento non è rilasciato».

17      L’articolo 24, paragrafo 2,  della VW è stato attuato dagli articoli da 3.34 a 3.34 i del regolamento  del 2000 sugli stranieri (Voorschrift Vreemdelingen 2000; in prosieguo:  il «VV»).

18      I suddetti articoli da 3.34 a 3.34 i  stabiliscono i contributi che devono essere versati dai cittadini di  paesi terzi, ad eccezione dei cittadini turchi, quando presentano  domanda di permesso di soggiorno, in base ai seguenti importi:

Tipo di domanda

EUR

Riferimento normativo

status di soggiornante di lungo periodo

201

articolo 3.34 g, paragrafo 1, del VV

permesso di soggiorno richiesto, in particolare, per motivi di lavoro o di studio

433

articolo 3.34, paragrafo 2, lettera a), del VV

permesso di soggiorno per altri motivi

331

articolo 3.34, paragrafo 2, del VV

permesso di soggiorno per i familiari al seguito

188

articolo 3.34, paragrafo 1, del VV

ricongiungimento familiare / formazione di famiglia – familiari non al seguito

830

articolo 3.34, paragrafo 2, lettera b), del VV





19       L’articolo 3.34 f del VV prevede una possibile esenzione dal pagamento  dei contributi, purché giustificata sulla base dell’articolo 8 della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Il paragrafo 3  di tale disposizione del VV è così formulato:

«In deroga  all’articolo 3.34 c, lettera b), lo straniero non cittadino comunitario,  ove ne faccia richiesta, è esentato dal pagamento di contributi per il  trattamento di una domanda di modifica di uno dei permessi di soggiorno  previsti dall’articolo 14 della [VW], per un motivo di soggiorno  indicato all’articolo 3.4, paragrafo 1, lettera a) del [VV], nel solo  caso in cui tale esenzione sia giustificata alla luce dell’articolo 8  della [suddetta Convenzione] ed egli dimostri di non disporre di risorse  sufficienti per il pagamento dei contributi».

Procedimento precontenzioso



20       Avendo ricevuto denunce, provenienti da cittadini di paesi terzi, in  merito alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa dei  Paesi Bassi in materia di rilascio dei titoli di soggiorno a tali  cittadini, la Commissione, con lettera del 30 novembre 2007, domandava  chiarimenti alle autorità neerlandesi.

21      Queste ultime  illustravano la propria interpretazione della normativa applicabile in  una lettera del 7 febbraio 2008. Esse non contestavano gli importi dei  contributi applicati ai suddetti cittadini, ma affermavano che, poiché  la direttiva 2003/109 non ha disciplinato la questione dell’importo di  simili contributi, la competenza a tale riguardo appartiene agli Stati  membri.

22      In tale contesto, la Commissione, in data 27  giugno 2008, inviava al Regno dei Paesi Bassi una lettera di diffida,  nella quale sottolineava che i contributi richiesti ai cittadini di  paesi terzi beneficiari dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109  devono essere equi. Tali contributi non dovrebbero in alcun caso  scoraggiare i suddetti cittadini, ove questi soddisfino i requisiti  stabiliti da tale direttiva, dal far valere i diritti che quest’ultima  riconosce loro. Anche supponendo che il costo effettivo del trattamento  delle domande di tali cittadini sia superiore a quello del trattamento  delle domande dei cittadini dell’Unione, l’importo dei contributi  richiesti dal Regno dei Paesi Bassi sarebbe sproporzionato.

23       Giudicando insoddisfacente la risposta del Regno dei Paesi Bassi alla  suddetta lettera di diffida, il 23 marzo 2009 la Commissione inviava un  parere motivato a detto Stato membro, invitandolo a adottare i  provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a  decorrere dalla sua ricezione.

24      Con lettera del 25 maggio  2009 il Regno dei Paesi Bassi replicava a tale parere motivato  sottolineando nuovamente la competenza degli Stati membri a riscuotere  contributi nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2003/109, a  condizione tuttavia che una siffatta riscossione non renda impossibile o  eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale  direttiva. Ad avviso di detto Stato membro, gli importi dei contributi  imposti dalla normativa neerlandese, calcolati in funzione del costo  effettivo delle formalità, non ostacolano l’esercizio dei diritti  riconosciuti ai cittadini di paesi terzi interessati.

25      In tali circostanze, la Commissione decideva di presentare il ricorso in esame.

26       Con ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2011, la  Repubblica ellenica veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle  conclusioni del Regno dei Paesi Bassi.

Sul ricorso



Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

27      Il Regno dei Paesi Bassi sostiene che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

28       Infatti, da un lato, il ricorso della Commissione non riguarderebbe la  violazione di alcuna specifica disposizione della direttiva 2003/109. Il  decimo considerando di quest’ultima, sul quale la Commissione basa  principalmente il proprio ricorso, non avrebbe valore giuridico  vincolante e non creerebbe obblighi autonomi. Se è pur vero che la  Commissione menziona altresì l’obbligo di leale cooperazione previsto  all’articolo 10 CE, divenuto articolo 4, paragrafo 3, TUE, essa non  avrebbe comunque spiegato in quali termini le sue censure nei confronti  dei contributi in questione si fondino su tale disposizione.

29       Il Regno dei Paesi Bassi sostiene, del resto, che in nessun momento  della fase precontenziosa la Commissione ha mosso censure secondo cui la  normativa neerlandese sarebbe contraria al sistema, all’economia o allo  spirito della suddetta direttiva. A tale riguardo, anche se si  dichiarasse che la Commissione è legittimata a proporre una simile  censura a un stadio avanzato del procedimento di ricorso per  inadempimento, tale Stato membro sostiene che, a differenza della  sentenza del 29 novembre 2001, Commissione/Italia (C‑202/99, Racc. pag.  I‑9319), in cui la Corte ha accolto una siffatta censura, il presente  ricorso non verte su alcuna disposizione vincolante del diritto  dell’Unione.

30      D’altro lato, il Regno dei Paesi Bassi  contesta la portata del ricorso proposto dalla Commissione, dal momento  che quest’ultima, a suo giudizio, ha limitato la parte dispositiva del  proprio atto introduttivo ai contributi richiesti ai cittadini di paesi  terzi per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo  previsto al capo II della direttiva 2003/109. Il presente ricorso non  potrebbe quindi vertere sui contributi richiesti a seguito di domande  presentate sulla base del capo III di tale direttiva.

31      Di conseguenza, il suddetto Stato membro ritiene che il ricorso della Commissione debba essere dichiarato irricevibile.

32       La Commissione contesta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal  Regno dei Paesi Bassi. Da un lato, un ricorso volto a stabilire che la  normativa neerlandese è contraria al sistema, all’economia o allo  spirito della direttiva sarebbe perfettamente ricevibile, come la Corte  avrebbe già dichiarato nella citata sentenza Commissione/Italia.  Dall’altro, la Commissione sostiene che, malgrado l’esposizione  sommaria, nelle conclusioni del ricorso, delle obiezioni che essa ha  sollevato nei confronti della normativa neerlandese, tale Stato membro  ha potuto determinare con precisione la portata del ricorso di detta  istituzione. Il fatto che quest’ultimo abbia potuto fornire spiegazioni  dettagliate ed esporre i propri motivi di difesa in merito a tutti gli  elementi dedotti dalla Commissione nel corso del procedimento  precontenzioso costituirebbe, d’altronde, la prova della fondatezza di  tale affermazione.

Giudizio della Corte

33      In via  preliminare, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso per  inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire  allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi  agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far  valere utilmente i propri motivi di difesa contro gli addebiti formulati  dalla Commissione (sentenza del 14 ottobre 2004, Commissione/Francia,  C‑340/02, Racc. pag. I‑9845, punto 25).

34      L’oggetto di un  ricorso proposto in applicazione dell’articolo 258 TFUE è, di  conseguenza, circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da  tale disposizione. La regolarità di tale procedimento costituisce una  garanzia essenziale voluta dal Trattato FUE non soltanto a tutela dei  diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che  l’eventuale procedimento contenzioso verterà su una controversia  chiaramente definita (v. sentenze del 13 dicembre 2001,  Commissione/Francia, C‑1/00, Racc. pag. I‑9989, punto 53, e del 29  aprile 2010, Commissione/Germania, C‑160/08, Racc. pag. I‑3713, punto  42).

35      In forza degli articoli 21, primo comma, dello  Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 38, paragrafo 1,  lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione  è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo  258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a  pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e  di fatto sui quali tali censure si fondano (v., in particolare,  sentenze del 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia, C‑347/88, Racc. pag.  I‑4747, punto 28, e del 16 giugno 2005, Commissione/Italia, C‑456/03,  Racc. pag. I‑5335, punto 23).

36      Ne consegue che il ricorso  della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata  dei motivi che l’hanno indotta al convincimento che lo Stato membro  interessato è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in  forza dei trattati.

37      Quanto al presente ricorso occorre  rilevare che questo contiene un’esposizione chiara degli elementi di  fatto e di diritto su cui si fonda. Infatti, tanto dal procedimento  precontenzioso, e segnatamente dal parere motivato inviato dalla  Commissione al Regno dei Paesi Bassi, quanto dal ricorso di quest’ultima  emerge che detta istituzione sostiene, in sostanza, che l’importo  sproporzionato dei contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi da  tale Stato membro a titolo dell’attuazione della direttiva 2003/109  pregiudica l’obiettivo perseguito dalla medesima e ostacola l’esercizio  dei diritti conferiti ai suddetti cittadini dalla direttiva in parola.

38       È senz’altro pacifico che, nel suo ricorso, la Commissione non ha  cercato di dimostrare la violazione di una disposizione precisa della  direttiva 2003/109 da parte dei Paesi Bassi, ma, al contrario, ha  sostenuto, alla luce dei considerando di questa, che detto Stato membro  ha violato l’economia generale, lo spirito, l’obiettivo e, pertanto,  l’effetto utile di tale direttiva.

39      Tuttavia, la Corte ha  già dichiarato che, quando la Commissione sostiene che una disciplina  nazionale è contraria al sistema, all’economia o allo spirito di una  direttiva, senza che la violazione del diritto dell’Unione che ne deriva  possa essere collegata a disposizioni specifiche della suddetta  direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere  dichiarato irricevibile (sentenza del 29 novembre 2001,  Commissione/Italia, cit., punto 23).

40      Come rilevato  dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, il  richiamo da parte della Commissione, nella propria replica, alla  sentenza citata al punto precedente era volto a rispondere all’eccezione  di irricevibilità sollevata dal Regno dei Paesi Bassi nel suo  controricorso e non costituiva una modifica dell’oggetto del contestato  inadempimento contraria ai requisiti dell’articolo 258 TFUE.

41       Occorre altresì rilevare che, nella fattispecie, il suddetto Stato  membro ha potuto far utilmente valere i suoi motivi di difesa nei  confronti degli addebiti mossi dalla Commissione, e ciò malgrado la  succinta formulazione delle conclusioni del ricorso di quest’ultima.

42       Infatti, la Commissione ha espressamente considerato, nella sua lettera  di diffida, nel parere motivato e nel ricorso, non soltanto la  situazione dei cittadini di paesi terzi che chiedono il riconoscimento  dello status di soggiornante di lungo periodo, la quale ricade nel capo  II della direttiva 2003/109, ma anche quella dei cittadini di paesi  terzi che hanno già conseguito tale status in un altro Stato membro e  chiedono per sé o per i loro familiari il diritto di soggiornare nel  territorio dei Paesi Bassi, situazione disciplinata dal capo III di  detta direttiva. Peraltro, la portata del ricorso risulta assai  chiaramente dalle conclusioni del parere motivato, dalle quali emerge  che la Commissione, avendo citato gli articoli 7, 8, 15 e 16 della  suddetta direttiva, ha inteso fare riferimento ai contributi richiesti  per le domande di titoli di soggiorno rientranti tanto nel capo II  quanto nel capo III della medesima.

43      Il fatto che le  conclusioni del ricorso facciano unicamente riferimento al «versamento  di contributi elevati e non equi da parte dei cittadini di paesi terzi e  dei loro familiari che presentano domanda intesa al conseguimento dello  status di soggiornante di lungo periodo» non può essere considerato  come diretto a limitare la portata del ricorso alle sole domande di  cittadini di paesi terzi rientranti nel capo II della direttiva  2003/109, per le quali le autorità neerlandesi competenti richiedono un  importo di EUR 201; al contrario, dalle conclusioni del ricorso, lette  alla luce della sua motivazione, emerge che esso ha altresì ad oggetto  l’importo dei contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi nonché ai  loro familiari ai sensi del capo III della medesima direttiva.

44       Dalle suesposte considerazioni deriva che il ricorso per inadempimento  della Commissione deve essere dichiarato ricevibile e, dal momento che  gli ulteriori argomenti del Regno dei Paesi Bassi sono diretti a  contestare la sussistenza dell’asserito inadempimento, occorrerà  esaminarne la fondatezza nel corso dell’esame del merito della presente  controversia.

Nel merito

Argomenti delle parti

45       Occorre osservare che gli argomenti delle parti vertono su tre  elementi, vale a dire l’esistenza o meno di un ostacolo all’esercizio  dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109, la natura sproporzionata  dei contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi e il confronto tra  questi ultimi ed i cittadini dell’Unione e, quindi, tra le direttive  2003/109 e 2004/38 per quanto riguarda l’importo di tali diritti.

46       La Commissione non contesta né il principio della riscossione di  contributi per il rilascio dei permessi e dei titoli di soggiorno  previsti dalla direttiva 2003/109 né il margine discrezionale di cui  dispongono gli Stati membri in mancanza di una specifica disposizione in  tale direttiva che disciplini l’importo di siffatti contributi.  Tuttavia, essa ritiene che, alla luce segnatamente del decimo  considerando della direttiva medesima, i contributi in parola debbano  essere di importo ragionevole ed equo e non debbano scoraggiare i  cittadini di paesi terzi che soddisfano i requisiti stabiliti dalla  suddetta direttiva dall’esercitare il diritto di soggiorno conferito  loro da quest’ultima.

47      Nei Paesi Bassi, gli importi  versati dai cittadini di paesi terzi che richiedono lo status di  soggiornante di lungo periodo o che presentano domanda di soggiorno in  detto Stato membro dopo aver conseguito tale status in un altro Stato  membro sarebbero da 7 a 27 volte superiori rispetto a quelle previste  per dare seguito alle domande dei cittadini dell’Unione volte ad  ottenere un titolo di soggiorno. Secondo la Commissione, tali importi  elevati, che ostacolano l’esercizio dei diritti sanciti dalla direttiva  2003/109, pregiudicherebbero l’effetto utile di quest’ultima.

48       Fondandosi sul secondo considerando della direttiva 2003/109, la  Commissione sostiene che i contributi richiesti in base a tale direttiva  devono essere di importo «comparabile» a quello dei contributi dovuti,  per ottenere documenti analoghi, dai cittadini dell’Unione che  esercitano il loro diritto alla libera circolazione. A tale riguardo, la  Commissione ammette che la situazione giuridica dei cittadini di paesi  terzi non è identica a quella dei cittadini dell’Unione e che essi non  godono degli stessi diritti. Tuttavia, dal momento che la finalità di  tale direttiva è analoga a quella della direttiva 2004/38, essa ritiene  sproporzionato che, per attività istruttorie comparabili dirette a scopi  simili, l’importo dei contributi richiesti ai suddetti cittadini sia  più volte superiore a quello giudicato ragionevole per i cittadini  dell’Unione nell’ambito della direttiva 2004/38. L’importo massimo  fissato da quest’ultima direttiva dovrebbe quindi essere considerato un  indicatore importante ai fini della determinazione di un contributo equo  ai sensi della direttiva 2003/109 e non essere tale da scoraggiare gli  interessati dal presentare una domanda intesa al conseguimento dello  status di soggiornante di lungo periodo.

49      Al fine di  sottolineare la natura sproporzionata dei contributi di cui al caso di  specie, la Commissione fa riferimento ai punti 74 e 75 della sentenza  del 29 aprile 2010, Commissione/Paesi Bassi (C‑92/07, Racc. pag.  I‑3683), con la quale la Corte ha dichiarato che il Regno dei Paesi  Bassi, avendo introdotto e mantenuto in vigore, per il rilascio di  permessi di soggiorno a cittadini turchi, contributi sproporzionati  rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri, era venuto  meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell’Unione.  Nella presente causa, l’importo dei contributi richiesti dalle autorità  neerlandesi per il rilascio dei documenti previsti dalla direttiva  2003/109 dovrebbe, a maggior ragione, essere a sua volta considerato  sproporzionato.

50      Il Regno dei Paesi Bassi contesta la  pertinenza della direttiva 2004/38 per definire la portata della nozione  di procedura «equa» che figura al decimo considerando della direttiva  2003/109. A suo avviso, la direttiva 2004/38 è più recente della  direttiva 2003/109 e riguarda un contesto giuridico distinto. Infatti,  mentre il titolo di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva  2004/38 avrebbe soltanto effetto dichiarativo, dato che il diritto  fondamentale dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri deriva dal Trattato FUE  stesso, quello rilasciato in base alla direttiva 2003/109 avrebbe  effetto costitutivo.

51      Parimenti, il suddetto Stato membro  sostiene che il ricorso della Commissione non tiene conto della genesi  della direttiva 2003/109. Il legislatore dell’Unione avrebbe  espressamente deciso di non prevedere una disposizione relativa alla  riscossione dei contributi, dato che una proposta in tal senso della  Commissione è stata respinta. Esso avrebbe quindi scelto di lasciare  agli Stati membri il potere di determinare l’importo dei contributi  esigibili in base a tale direttiva.

52      Secondo il Regno dei  Paesi Bassi, la citata sentenza Commissione/Paesi Bassi non può essere  applicata alla presente causa. In primo luogo, anche se la Corte ha  dichiarato che i contributi esaminati nella causa all’origine di detta  sentenza avevano carattere sproporzionato, essa lo ha fatto alla luce  della clausola di «standstill» prevista dalla decisione n. 1/80,  adottata il 19 settembre 1980 dal Consiglio di associazione istituito  dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e  la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di  Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità,  dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima  con decisione del Consiglio 64/732/CEE, del 23 dicembre 1963 (GU 1964,  n. 217, pag. 3685), la quale osta all’introduzione di nuove restrizioni  nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. In secondo  luogo, sebbene l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato a  Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome  della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n.  2760 (GU L 293, pag. 1), imponga un confronto tra l’importo dei  contributi richiesti ai cittadini turchi e quelli richiesti ai cittadini  dell’Unione, una simile necessità comparativa tra questi ultimi ed i  cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo non figurerebbe  nella direttiva 2003/109.

53      Il suddetto Stato membro fa  altresì valere che la Commissione non ha dimostrato che i cittadini di  paesi terzi sono, a causa dell’importo dei contributi richiesti,  ostacolati nell’esercizio dei diritti conferiti loro dalla direttiva  2003/109. Le domande intese al conseguimento dello status di  soggiornante di lungo periodo presentate da detti cittadini sarebbero  rapidamente aumentate tra gli anni 2006 e 2009, il che non dà affatto  l’impressione di un effetto restrittivo dell’importo di siffatti  contributi. Parimenti, la sola circostanza che i contributi in vigore in  caso di domanda di status di soggiornante di lungo periodo siano più  elevati dell’importo previsto per i cittadini dell’Unione che richiedono  documenti analoghi non sarebbe, di per sé, sinonimo di ostacolo.  Inoltre, l’attività istruttoria da compiere nel caso di domande  provenienti da cittadini di paesi terzi sarebbe considerevolmente più  approfondita di quella da realizzare nel caso dei cittadini dell’Unione.

54       La Repubblica ellenica, nella sua memoria di intervento a sostegno  delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi, sostiene che le direttive  2003/109 e 2004/38 hanno obiettivi diversi e sottolinea altresì che  esiste una differenza quanto ai requisiti ed ai procedimenti previsti da  tali direttive.

55      Secondo detto Stato membro, per  determinare i contributi richiesti per il rilascio di un permesso o di  un titolo di soggiorno ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo  periodo, occorre considerare, da un lato, l’importo della contropartita  corrispondente al costo dei servizi amministrativi forniti per il  controllo non solo del diritto di soggiorno, ma anche dell’integrazione  delle persone in questione come condizione necessaria per il  conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo e,  dall’altro, l’equilibrio finanziario dell’intero sistema nazionale di  gestione dell’immigrazione come motivo rientrante nell’interesse  generale.

Giudizio della Corte

56      Occorre osservare,  in via preliminare, che l’importo dei contributi richiesti ai cittadini  di paesi terzi dal Regno dei Paesi Bassi, importi che costituiscono  oggetto del presente ricorso, varia da EUR 188 a EUR 830.

57       In risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, il Regno dei Paesi  Bassi ha spiegato a cosa corrispondono gli importi richiesti.

58       Così, viene richiesto un importo di EUR 201 per il permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal Regno dei  Paesi Bassi a un cittadino di paese terzo ai sensi dell’articolo 8,  paragrafo 2, della direttiva 2003/109, disposizione che rientra nel capo  II della stessa. Tale permesso è rilasciato ai cittadini di paesi terzi  che hanno conseguito lo status di soggiornante di lungo periodo  conformemente agli articoli 4, 5 e 7, paragrafo 2, di tale direttiva.

59       L’importo di EUR 433 corrisponde ai contributi richiesti ad un  residente di paese terzo che, dopo aver conseguito lo status di  soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro, chieda, ai sensi  dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, di soggiornare  nel territorio dei Paesi Bassi. Una simile domanda di permesso di  soggiorno è correlata all’esercizio di un’attività economica in qualità  di lavoratore autonomo o dipendente o alla frequentazione di corsi di  studio o di formazione professionale, conformemente al paragrafo 2,  lettere a) e b), di detto articolo.

60      Per le domande di  permesso di soggiorno per «altri scopi» ex articolo 14, paragrafo 2,  lettera c), della direttiva 2003/109, viene richiesto un importo di EUR  331 ai cittadini di paesi terzi.

61      Quanto agli importi  esigibili dai familiari di cittadini di paesi terzi che richiedono un  permesso di soggiorno per i Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 16 della  direttiva 2003/109, tanto quest’ultimo quanto la normativa nazionale  distinguono tra le domande depositate dai familiari del soggiornante di  lungo periodo allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro  in cui detto soggiornante ha acquisito il suo status e le domande  depositate dai familiari allorché la famiglia non era già unita nel  primo Stato membro. Mentre, per la prima categoria di soggiornanti,  viene richiesto un importo di EUR 188 ad ogni familiare, per la seconda  categoria viene richiesto un importo di EUR 830 al primo familiare che  deposita una domanda ai sensi di detto articolo 16 e un importo di EUR  188 a ciascuno degli altri familiari.

62      Per quanto riguarda  gli obblighi gravanti sugli Stati membri ai sensi della direttiva  2003/109 circa i contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi e ai  loro familiari per il rilascio di titoli e permessi di soggiorno,  occorre, in primo luogo, ricordare che nessuna disposizione di tale  direttiva fissa l’importo dei contributi che gli Stati membri possono  esigere per il rilascio di simili documenti.

63      Come  sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi, sebbene la proposta di direttiva  presentata dalla Commissione prevedesse il rilascio dei permessi di  soggiorno a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non  eccedente i contributi e le tasse richieste ai cittadini dello Stato  membro interessato per il rilascio di carte d’identità, il legislatore  dell’Unione, adottando la direttiva 2003/109, ha deciso di non includere  una disposizione siffatta nel testo della medesima.

64      È  quindi pacifico, anche per la Commissione, che gli Stati membri possono  subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno ai sensi della  direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare  l’importo di tali contributi, essi dispongono di un margine  discrezionale.

65      Tuttavia, il potere discrezionale concesso  agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 a tale riguardo non è  illimitato. Infatti, questi ultimi non possono applicare una normativa  nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi  perseguiti da una direttiva e, pertanto, da privare quest’ultima del suo  effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi,  C‑61/11 PPU, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).

66       Come emerge dai considerando quarto, sesto e dodicesimo della direttiva  2003/109, l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei  cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati  membri. Il diritto di soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo e dei  loro familiari in un altro Stato membro, previsto dal capo III della  medesima direttiva, è inoltre diretto a contribuire alla realizzazione  effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a  tutti la libertà di circolazione, come emerge dal diciottesimo  considerando della citata direttiva.

67      Tanto per la prima  categoria di cittadini di paesi terzi di cui capo II della direttiva  2003/109 quanto per la seconda categoria, le cui domande di soggiorno in  un altro Stato membro sono disciplinate dal capo III della medesima  direttiva, quest’ultima, in particolare i suoi articoli 4, 5, 7 e 14‑16,  stabilisce condizioni precise, sostanziali e procedurali, che devono  essere rispettare prima che gli Stati membri interessati rilascino i  permessi di soggiorno richiesti. In sostanza, i richiedenti devono  dimostrare di disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione  malattia, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro  interessato, e devono presentare alle autorità competenti una domanda  corredata della documentazione necessaria.

68      Alla luce  dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109 e del sistema da  questa istituito, occorre rilevare che i cittadini di paesi terzi,  qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste da  tale direttiva, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante  di lungo periodo nonché gli altri diritti derivanti dalla concessione  di detto status.

69      Pertanto, il Regno dei Paesi Bassi è  legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo  della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, il cui importo  non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al  conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito  dal tale direttiva, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto  all’obiettivo perseguito dalla stessa quanto al suo spirito.

70       Contributi aventi un’incidenza finanziaria considerevole per i  cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalla  direttiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi di soggiorno  potrebbero privare tali cittadini della possibilità di far valere i  diritti conferiti dalla direttiva in parola, contrariamente al decimo  considerando della medesima.

71      Orbene, come emerge da tale  considerando, il sistema di regole procedurali per l’esame delle domande  intese al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo  non dovrebbe costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto  di soggiorno.

72      Alla luce della stretta relazione tra i  diritti riconosciuti ai cittadini di paesi terzi dal capo II della  direttiva 2003/109 e quelli che rientrano nel capo III della medesima,  le stesse considerazioni valgono per le domande di permesso di soggiorno  depositate, conformemente agli articoli 14‑16 di detta direttiva, dai  cittadini di paesi terzi e dai loro familiari in uno Stato membro  diverso da quello in cui hanno conseguito lo status di soggiornante di  lungo periodo.

73      Ne consegue che, dal momento che l’importo  elevato dei contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi dal Regno  dei Paesi Bassi è idoneo a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti  conferiti dalla direttiva 2003/109, la normativa neerlandese compromette  l’obiettivo perseguito da tale direttiva e la priva del suo effetto  utile.

74      Occorre inoltre rilevare che, come ricordato al  punto 65 della presente sentenza, il potere discrezionale di cui dispone  il Regno dei Paesi Bassi per determinare l’importo dei contributi  esigibili dai cittadini di paesi terzi per il rilascio di permessi di  soggiorno ai sensi dei capi II e III della direttiva 2003/109 non è  illimitato e non consente quindi di stabilire il pagamento di contributi  che siano eccessivi in considerazione della loro considerevole  incidenza finanziaria su detti cittadini.

75      Infatti, in  base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali  del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale  che attua la direttiva 2003/109 devono essere idonei a realizzare gli  obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è  necessario per conseguirli.

76      Certamente, non si può  escludere che l’importo dei contributi applicabili ai cittadini di paesi  terzi rientranti nella direttiva 2003/109 possa variare in funzione del  tipo di permesso di soggiorno richiesto e delle verifiche che lo Stato  membro è tenuto a compiere in proposito. Come emerge dal punto 61 della  presente sentenza, tale direttiva opera essa stessa una distinzione, al  suo articolo 16, quanto al rilascio di permessi di soggiorno ai  familiari del cittadino di paese terzo a seconda che la famiglia fosse o  meno già unita nello Stato membro che ha concesso a detto cittadino lo  status di soggiornante di lungo periodo.

77      Tuttavia,  occorre rilevare che, nella fattispecie, gli importi dei contributi  richiesti dal Regno dei Paesi Bassi variano all’interno di una forbice  il cui valore più basso è all’incirca sette volte superiore all’importo  dovuto per ottenere una carta nazionale d’identità. Anche se i cittadini  olandesi ed i cittadini di paesi terzi nonché i loro familiari  contemplati dalla direttiva 2003/109 non si trovano in una situazione  identica, un simile divario dimostra la natura sproporzionata dei  contributi richiesti in applicazione della normativa nazionale in esame.

78       Dato che i contributi richiesti dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi  della normativa nazionale che attua la direttiva 2003/109 sono, di per  sé, sproporzionati e idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei  diritti conferiti da tale direttiva, non è necessario esaminare  l’ulteriore argomento della Commissione secondo cui occorrerebbe  confrontare i contributi richiesti ai cittadini di paesi terzi ed ai  loro familiari in base alla suddetta direttiva con quelli riscossi dai  cittadini dell’Unione per il rilascio di documenti analoghi ai sensi  della direttiva 2004/38.

79      Di conseguenza, occorre  dichiarare che, applicando ai cittadini di paesi terzi che presentano  domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo  periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo  acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi  Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato  membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad  accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati,  idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla  direttiva 2003/109, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi  ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese



80       Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di  procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata  fatta domanda. In applicazione del paragrafo 4, primo comma, dello  stesso articolo, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le  proprie spese.

81      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda,  il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, dev’essere condannato  alle spese. La Repubblica ellenica, intervenuta nella causa, sopporta le  proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Applicando ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.2)      Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.3)      La Repubblica ellenica sopporta le proprie spese.



Firme