Sentenza n. C-542/09 del 14 giugno 2012 Corte di Giustizia UE

Libera circolazione delle persone – Accesso all’istruzione dei  lavoratori migranti e dei loro familiari – Finanziamento degli studi  superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato

SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)

14 giugno 2012 (*)


«Inadempimento  di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Accesso  all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari –  Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello  Stato membro interessato – Requisito della residenza»

Nella causa C‑542/09,


avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 18 dicembre 2009,

Commissione europea, rappresentata da G. Rozet e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels, J. Langer e K. Bulterman, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno del Belgio, rappresentato da L. van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti,

Regno di Danimarca, rappresentato da V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente,

Repubblica  federale di Germania, rappresentata da J. Möller e C. Blaschke, in  qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk, in qualità di agente,

intervenienti,

LA CORTE (Seconda Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di  constatare che il Regno dei Paesi Bassi, imponendo una condizione di  residenza – cioè la cosiddetta regola dei «3 anni su 6» ai lavoratori  migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a  provvedere – per consentire loro di ottenere il finanziamento degli  studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi (in prosieguo: il  «finanziamento portabile»), non ha adempiuto gli obblighi ad esso  incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo  2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968,  relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della  Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n.  2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1; in  prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»).

Contesto normativo Il diritto dell’Unione



2        Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68:

«1.       Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul  territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria  cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali  per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare  in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale  o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)».

3        L’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 così dispone:

«I  figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato  sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i  corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione  professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale  Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri  incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di  frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».

Il diritto olandese



4         L’articolo 2.2 della legge del 2000 sul finanziamento degli studi (Wet  studiefinanciering 2000; in prosieguo: la «WSF 2000»), che fissa le  condizioni che consentono agli studenti di beneficiare di un  finanziamento completo dei loro studi superiori se studiano nei Paesi  Bassi, è formulato nel modo seguente:

«1.      Può chiedere il finanziamento degli studi lo studente che:

a)      sia cittadino olandese;

b)       non sia cittadino olandese, ma sia equiparato al cittadino olandese in  materia di finanziamento degli studi in forza di un trattato o della  decisione di un’organizzazione internazionale (…).

(…)».

5         Per quanto riguarda il finanziamento portabile, dall’articolo 2.14,  paragrafo 2, della WSF 2000 deriva che può beneficiare di tale vantaggio  lo studente che, da una parte, abbia diritto al finanziamento completo  degli studi nei Paesi Bassi e, dall’altra, vi abbia legalmente risieduto  per almeno tre anni nel corso dei sei anni precedenti la sua iscrizione  allo scopo di compiere taluni studi superiori fuori da detto Stato  membro.

6        Secondo l’articolo 11.5 della WSF 2000, il  ministro competente può, in casi manifesti di grave ingiustizia,  derogare alla condizione di residenza prevista all’articolo 2.14,  paragrafo 2, di detta legge.

7        Fino al 1° gennaio 2014, la  cosiddetta regola dei «3 anni su 6» non è applicabile a tutti gli  studenti che possono ottenere il finanziamento degli studi superiori nei  Paesi Bassi e che desiderano proseguire tali studi in determinate  regioni limitrofe, cioè le Fiandre e la regione di Bruxelles-Capitale in  Belgio, nonché la Renania del Nord-Vestfalia, la Bassa Sassonia e Brema  in Germania.

La fase precontenziosa

8        Nel corso  del 2007, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la  condizione di residenza prevista all’articolo 2.14, paragrafo 2, della  WSF 2000, in forza della quale, per beneficiare del finanziamento  portabile, lo studente dovrebbe, tra le altre condizioni, aver risieduto  legalmente almeno tre anni nei Paesi Bassi nel corso dei sei anni  precedenti la sua iscrizione per il compimento di studi superiori.

9         A seguito di uno scambio di corrispondenza con le autorità olandesi, la  Commissione ha inviato al Regno dei Paesi Bassi, il 4 aprile 2008, una  lettera di diffida. In tale lettera, la Commissione affermava che il  requisito della residenza previsto dalla WSF 2000, in quanto si applica  ai lavoratori migranti inclusi i lavoratori frontalieri e i loro  familiari, era in contrasto con le disposizioni di diritto dell’Unione  relative alla libera circolazione dei lavoratori.

10      Con  lettera del 4 giugno 2008, il Regno dei Paesi Bassi ha risposto alla  lettera di diffida sostenendo che la cosiddetta regola dei «3 anni su 6»  rispettava il diritto dell’Unione e che esso aveva adempiuto gli  obblighi che gli incombevano in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento n. 1612/68.

11      In seguito ad una riunione tra i  servizi della Commissione e le autorità olandesi, queste ultime hanno  trasmesso alla Commissione una risposta complementare, con lettera del  24 ottobre 2008. Dette autorità hanno anche manifestato la loro  intenzione di presentare al Parlamento olandese un progetto di legge che  modificava la cosiddetta regola dei «3 anni su 6».

12      Con  lettera del 15 aprile 2009, la Commissione ha emesso un parere motivato  in cui ha concluso che il Regno dei Paesi Bassi non aveva rispettato gli  obblighi ad esso incombenti alla luce degli articoli 45 TFUE e 7,  paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, e lo ha invitato ad adottare i  provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere nel termine di  due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

13      Il 15 giugno  2009, tale Stato membro ha ribadito la sua posizione, sottolineando che  il requisito della residenza previsto dalla WSF 2000 non violava il  diritto dell’Unione.

Procedimento dinanzi alla Corte

14       Con ordinanza del presidente della Corte del 20 luglio 2010 il Regno  del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e  il Regno di Svezia sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno  delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi.

Sul ricorso Argomenti delle parti



15       Nel ricorso la Commissione fa presente che, nella sentenza del 26  febbraio 1992, Bernini (C‑3/90, Racc. pag. I‑1071), la Corte ha  dichiarato che l’aiuto per il mantenimento e per la formazione, ai fini  del proseguimento di studi di livello secondario o superiore, deve  essere considerato come un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7,  paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68. Secondo la stessa  giurisprudenza, che sarebbe stata confermata dalla sentenza dell’8  giugno 1999, Meeusen (C‑337/97, Racc. pag. I‑3289), il figlio di un  lavoratore migrante potrebbe avvalersi di detto articolo 7, paragrafo 2,  per ottenere il finanziamento dei suoi studi alle stesse condizioni  applicate ai figli dei lavoratori nazionali, senza che alcuna condizione  supplementare relativa alla sua residenza possa essergli imposta.

16       La Commissione osserva che, secondo costante giurisprudenza, il  principio della parità di trattamento previsto all’articolo 45 TFUE e  all’articolo 7 del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le  discriminazioni dirette, basate sulla nazionalità, ma anche ogni forma  indiretta di discriminazione che, facendo applicazione di altri criteri  di distinzione, conduca allo stesso risultato. Spetterebbe alle autorità  nazionali che intendono avvalersi di una deroga al principio  fondamentale di libera circolazione delle persone provare, in ciascun  caso singolo, che le loro normative sono necessarie e proporzionate  all’obiettivo perseguito.

17      La Commissione sostiene che il  requisito della residenza previsto dalla WSF 2000 costituisce una  discriminazione indiretta. Sarebbe evidente che, anche qualora detto  requisito si applicasse in modo identico ai cittadini nazionali e agli  altri cittadini dell’Unione europea, esso sarebbe naturalmente più  agevole da soddisfare per i lavoratori nazionali e sarebbe quindi atto a  sfavorire più in particolare i lavoratori migranti.

18       Inoltre, secondo la Commissione, tale requisito è ancora più  discriminatorio per i lavoratori frontalieri e i loro figli, i quali,  per definizione, risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato  membro di impiego e sono nell’impossibilità di soddisfare la cosiddetta  regola dei «3 anni su 6». Al riguardo, la Commissione sottolinea che il  Regno dei Paesi Bassi, avendo preso coscienza di questo problema, ha  proposto una modifica della normativa nazionale al fine di consentire il  finanziamento portabile a quegli studenti che, pur potendo essere  ammessi al finanziamento per seguire studi superiori nei Paesi Bassi,  avessero vissuto «in Belgio, in una delle regioni di confine tedesche  oppure in Lussemburgo per un periodo di almeno tre anni nel corso dei  sei anni precedenti l’inizio degli studi all’estero».

19      La  Commissione considera che la libera circolazione dei lavoratori  all’interno dell’Unione costituisce un diritto fondamentale e che ogni  ostacolo nazionale può giustificarsi soltanto se si inscrive nel  contesto di un obiettivo compatibile con il Trattato FUE, se trova la  sua giustificazione in un motivo imperativo d’interesse generale, se è  idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non  eccede quanto necessario per raggiungerlo.

20      La Commissione  sostiene che la necessarietà e la proporzionalità della regola dei «3  anni su 6» non risulta, come asseriscono le autorità olandesi, dalle  sentenze del 15 marzo 2005, Bidar (C‑209/03, Racc. pag. I‑2119), e del  18 novembre 2008, Förster (C‑158/07, Racc. pag. I‑8507). In tali  sentenze, infatti, l’analisi della Corte avrebbe riguardato la  situazione di studenti economicamente inattivi non rientranti né nella  previsione dell’articolo 45 TFUE, né in quella del regolamento n.  1612/68 e dai quali le autorità nazionali potevano esigere un certo  grado di integrazione nello Stato membro ospitante. Per contro, secondo  la Commissione, è alla luce dell’articolo 45 TFUE e del regolamento n.  1612/68 che deve essere valutato l’accesso dei lavoratori migranti e dei  loro familiari al cui mantenimento detti lavoratori continuano a  provvedere, a vantaggi sociali quali un sussidio concesso ai fini del  compimento di studi superiori.

21      Le considerazioni di  bilancio non rientrerebbero nella nozione di ragione imperativa di  interesse generale atta a consentire di giustificare un ostacolo al  diritto fondamentale di libera circolazione dei lavoratori. La  Commissione dubita che la regola dei «3 anni su 6» sia l’unica che possa  garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Al riguardo, la  restrizione dell’area geografica nella quale il finanziamento portabile  può essere applicato e la durata di quest’ultimo costituirebbero misure  ipotizzabili. Per evitare le frodi, sarebbero peraltro realizzabili  controlli nel territorio di Stati membri diversi dal Regno dei Paesi  Bassi, mediante l’attuazione di un coordinamento tra Stati membri.

22      Il Regno dei Paesi Bassi chiede il rigetto del ricorso.

23       In via principale, esso afferma che la regola dei «3 anni su 6» non  costituisce discriminazione indiretta. Detta regola istituirebbe una  distinzione tra i lavoratori residenti nei Paesi Bassi da più di tre  anni e quelli che non hanno risieduto in tale Stato nel corso di tale  periodo, in quanto si tratterebbe di situazioni che non sono  paragonabili. Poiché le disposizioni di cui all’articolo 2.14 della WSF  2000 sono dirette a promuovere gli studi fuori dei Paesi Bassi, ciò  comporterebbe chiaramente la condizione di risiedere nel territorio  nazionale. Il Regno dei Paesi Bassi osserva anche che la giurisprudenza  della Corte ha già ammesso differenze di trattamento in funzione di  luoghi di residenza diversi.

24      In subordine, per il caso in  cui le situazioni di cui alla fattispecie dovessero essere considerate  paragonabili, il Regno dei Paesi Bassi sostiene che la Commissione  attribuisce un ambito d’applicazione troppo ampio all’articolo 7 del  regolamento n. 1612/68. Tale articolo riguarderebbe, in linea di  principio, soltanto il lavoratore migrante stesso, mentre i vantaggi  concessi ai suoi figli in materia di istruzione sarebbero oggetto  dell’articolo 12 dello stesso regolamento. Tale Stato membro sottolinea  che quest’ultimo articolo impone una condizione di residenza ai figli,  la cui giustificazione sarebbe precisamente quella di stabilire un certo  collegamento con la società dello Stato membro ospitante. Poiché  siffatta condizione non è menzionata nell’articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento n. 1612/68, l’applicazione di detto articolo ai figli dei  lavoratori comporterebbe l’elusione dei requisiti stabiliti all’articolo  12.

25      In ulteriore subordine, il Regno dei Paesi Bassi  sostiene che la regola dei «3 anni su 6» è obiettivamente giustificata e  proporzionata all’obiettivo perseguito.

26      Secondo tale  Stato membro, la promozione della mobilità degli studenti sarebbe  ipotizzabile soltanto se i beneficiari del finanziamento portabile  mantenessero un vero collegamento con i Paesi Bassi. Da una parte, tale  finanziamento sarebbe diretto ad offrire una possibilità di studiare  fuori dei Paesi Bassi agli studenti che normalmente studierebbero nei  Paesi Bassi. D’altra parte, l’abbandono della regola dei «3 anni su 6»  avrebbe conseguenze finanziarie inaccettabili e rischierebbe di porre a  rischio l’esistenza stessa di tale regime di sussidi. Il fatto che la  definizione di beneficiari sia collegata ad alcuni limiti perché il  finanziamento possa continuare ad essere garantito sarebbe stato ammesso  dalla Corte nelle citate sentenze Bidar e Förster.

27       Secondo il Regno dei Paesi Bassi, la tutela di tali interessi giustifica  l’applicazione della regola dei «3 anni su 6» anche ai lavoratori  subordinati, altrimenti talune categorie di studenti potrebbero  beneficiare del finanziamento portabile sebbene quest’ultimo non sia  loro destinato. Tale sarebbe, ad esempio, il caso degli  studenti-lavoratori che svolgono un impiego a breve termine nei Paesi  Bassi esclusivamente per ottenere detto finanziamento.

28       Per quanto riguarda la proporzionalità della regola dei «3 anni su 6»,  il Regno dei Paesi Bassi osserva che nessun’altra misura – quale la  conoscenza della lingua olandese, la fissazione di limiti geografici  oltre i quali la possibilità del finanziamento portabile sarebbe  esclusa, oppure la previsione di un periodo più lungo della residenza –  può proteggere in modo altrettanto efficace gli interessi in questione.  Per di più, esisterebbero, per i figli dei lavoratori migranti nei Paesi  Bassi, residenti fuori di detto Stato membro, altre possibilità di  sussidio finanziario, in particolare il finanziamento dei loro studi  nello Stato membro in cui risiedono o presso istituti olandesi.

29       Il Regno dei Paesi Bassi ricorda, inoltre, che l’articolo 11.5 della  WSF 2000 contiene una regola di equità che consente, in casi singoli, di  derogare alla condizione di residenza per evitare un’ingiustizia grave.

30       Infine, secondo il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione travisa la  circostanza che, a decorrere dal 1° settembre 2007, la regola dei «3  anni su 6» non si applica ai figli dei lavoratori frontalieri che  desiderano studiare in regioni limitrofe dei Paesi Bassi, cioè, nelle  Fiandre e nella regione di Bruxelles-Capitale, nonché nella Renania del  Nord-Vestfalia, in Bassa Sassonia e a Brema. Detta eccezione  all’applicazione del requisito della residenza sarebbe stata prorogata  fino al 1° gennaio 2014.

Giudizio della Corte



31       L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede che la libera circolazione dei  lavoratori implichi l’abolizione di ogni discriminazione, fondata sulla  nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda  l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

32       A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, il  lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli  altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei  lavoratori nazionali.

33      Di detta disposizione beneficiano  indifferentemente tanto i lavoratori migranti residenti in uno Stato  membro ospitante, quanto i lavoratori frontalieri che, pur esercitando  la loro attività subordinata in quest’ultimo Stato membro, risiedono in  un altro Stato membro (sentenza del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05,  Racc. pag. I‑6347, punto 15).

34      Secondo costante  giurisprudenza, un sussidio concesso per il mantenimento e la  formazione, allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un  titolo qualificante all’esercizio di un’attività professionale,  costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2,  del regolamento n. 1612/68 (sentenze del 21 giugno 1988, Lair, 39/86,  Racc. pag. 3161, punto 24, e Bernini, cit., punto 23).

35      La  Corte ha del pari dichiarato che il finanziamento degli studi concesso  da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per il  lavoratore migrante, un vantaggio ai sensi di detto articolo 7,  paragrafo 2, quando questi continua a provvedere al mantenimento del  figlio (citate sentenze Bernini, punti 25 e 29, nonché Meeusen, punto  19).

36      L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n.  1612/68, impone allo Stato membro che offra ai propri lavoratori  nazionali la possibilità di frequentare corsi d’istruzione tenuti in un  altro Stato membro, di estendere questa possibilità ai lavoratori  dell’Unione stabiliti nel suo territorio (sentenze del 27 settembre  1988, Matteucci, 235/87, Racc. pag. 5589, punto 16, nonché del 13  novembre 1990, di Leo, C‑308/89, Racc. pag. I‑4185, punto 14).

37       Al riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di  trattamento, sancito sia all’articolo 45 TFUE sia all’articolo 7 del  regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi  basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione  dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento,  pervenga al medesimo risultato (v., in particolare, sentenze del 27  novembre 1997, Meints, C‑57/96, Racc. pag. I‑6689, punto 44, e del 10  settembre 2009, Commissione/Germania, C‑269/07, Racc. pag. I‑7811, punto  53).

38      Ciò accade, segnatamente, riguardo ad un  provvedimento come quello di cui alla fattispecie, che richiede una  durata di residenza ben precisa, in quanto quest’ultima rischia di  operare principalmente a danno dei lavoratori migranti e dei lavoratori  frontalieri cittadini di altri Stati membri, considerato che i non  residenti, nella maggior parte dei casi, sono stranieri (v., in tal  senso, sentenze del 29 aprile 1999, Ciola, C‑224/97, Racc. pag. I‑2517,  punto 14 e del 25 gennaio 2011, Neukirchinger, C‑382/08, non ancora  pubblicata nella Raccolta, punto 34). In tale contesto, è indifferente  che la misura controversa colpisca, eventualmente, allo stesso modo  tanto i cittadini nazionali che non sono in grado di rispettare detto  criterio quanto i cittadini degli altri Stati membri. Perché una misura  possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria non è  necessario che essa abbia l’effetto di favorire tutti i cittadini  nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati  membri ad esclusione dei cittadini nazionali (v., in tal senso, sentenza  del 16 gennaio 2003, Commissione/Italia, C‑388/01, Racc. pag. I‑721,  punto 14).

39      L’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000  si basa precisamente su questo tipo di criterio, in quanto subordina il  finanziamento portabile, in particolare, alla condizione che  l’interessato abbia risieduto nei Paesi Bassi per almeno tre anni nel  corso dei sei anni precedenti la sua iscrizione per il compimento di  studi superiori fuori di detto Stato membro.

40      Il Regno dei  Paesi Bassi sostiene tuttavia che la disciplina olandese di cui  trattasi fissa una distinzione tra i lavoratori che risiedono nei Paesi  Bassi da almeno tre anni e quelli che non soddisfano tale condizione, in  quanto si tratterebbe di situazioni diverse. Infatti, dal punto di  vista della mobilità degli studenti, la situazione in cui studenti  residenti nei Paesi Bassi sono incoraggiati a recarsi fuori dei Paesi  Bassi sarebbe completamente diversa da quella in cui studenti residenti  fuori dei Paesi Bassi sono indotti a studiare fuori di tale Stato  membro. Una caratteristica intrinseca a tale disciplina consisterebbe  nel fatto che essa riguarda esclusivamente persone che risiedono nei  Paesi Bassi e il cui primo istinto sarebbe certamente quello di studiare  in tale Stato membro. Il fatto che tali situazioni non siano  paragonabili escluderebbe quindi qualsiasi discriminazione.

41       Al riguardo, si deve osservare che, secondo una giurisprudenza  consolidata, una discriminazione può consistere solo nell’applicazione  di norme diverse a situazioni analoghe, ovvero nell’applicazione della  stessa norma a situazioni diverse (v., in particolare, sentenze del 14  febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, Racc. pag. I‑225, punto 30, e del  1° dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C‑253/09, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 50).

42      L’applicazione non  discrezionale di tale principio richiede che il criterio della  comparabilità delle situazioni si basi su elementi obiettivi, facilmente  riconoscibili. Detto criterio non può fondarsi sulla semplice  probabilità che i lavoratori che esercitano un’attività di lavoro  subordinato nei Paesi Bassi, ma siano residenti in un altro Stato  membro, studino non nei Paesi Bassi ma nello Stato membro di residenza.

43       Come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 52 e 53 delle sue  conclusioni, riconoscendo che i figli dei lavoratori migranti che  desiderano studiare nei Paesi Bassi debbano poter beneficiare del  finanziamento dei loro studi superiori alle stesse condizioni dei  cittadini olandesi, indipedentemente dalla circostanza che risiedano o  meno nei Paesi Bassi, il Regno dei Paesi Bassi ha implicitamente ammesso  che almeno alcuni figli di lavoratori migranti possono, come i figli  dei lavoratori olandesi, risultare inclini a studiare nei Paesi Bassi,  che vi risiedano o no. Ciò considerato, il Regno dei Paesi Bassi non può  legittimamente affermare che lo Stato membro di residenza determinerà,  in modo quasi automatico, il paese in cui il lavoratore migrante o i  suoi figli a carico studieranno.

44      Conseguentemente, ai  fini dell’accesso al finanziamento portabile, la situazione del  lavoratore migrante che esercita la sua attività nei Paesi Bassi, ma  risiede in un altro Stato membro, oppure quella del lavoratore migrante  che risiede ed esercita la sua attività nei Paesi Bassi, ma non possa  far valere la durata di residenza richiesta dalla misura controversa, è  idonea ad essere paragonata a quella del lavoratore olandese che risieda  e lavori nei Paesi Bassi.

45      In subordine, il Regno dei  Paesi Bassi deduce che la Commissione attribuisca un’interpretazione  eccessivamente estensiva all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n.  1612/68, in quanto tale disposizione riguarderebbe, in linea di  principio, esclusivamente il lavoratore migrante. I vantaggi destinati  ai figli di quest’ultimo per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento  rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 di detto  regolamento, che prevede una condizione di residenza applicabile a tali  figli.

46      Secondo il Regno dei Paesi Bassi, nelle citate  sentenze Bernini e Meeusen, la Corte, dichiarando che l’articolo 7,  paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 era applicabile ai figli dei  lavoratori migranti, sembra aver ignorato tale differenza di ambito di  applicazione tra le due disposizioni. Ciò sarebbe tuttavia dovuto  esclusivamente al fatto che, nelle cause conclusesi con tali sentenze,  la Corte si era trovata di fronte a discriminazioni dirette. Sarebbe  stato di conseguenza necessario applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento n. 1612/68. Per contro, qualora non sussista  discriminazione diretta, come nella fattispecie, tale esigenza sarebbe  meno imperativa e si imporrebbe l’applicazione dell’articolo 12 di detto  regolamento.

47      In proposito occorre svolgere le seguenti considerazioni.

48       I familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della  parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall’articolo 7,  paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68. Poiché la concessione del  finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore migrante  costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, il figlio  può in prima persona avvalersi di detta disposizione per ottenere tale  finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso  direttamente allo studente. Tale beneficio costituisce tuttavia per il  lavoratore migrante un vantaggio sociale, ai sensi di detta  disposizione, solo qualora il lavoratore continui a provvedere al  sostentamento del suo discendente (sentenze del 18 giugno 1987, Lebon,  316/85, Racc. pag. 2811, punti 12 e 13, nonché Bernini, cit., punti 25 e  26).

49      Per contro, l’articolo 12 del regolamento n.  1612/68 conferisce ai figli del lavoratore migrante un diritto proprio  di accesso all’istruzione. Tale diritto non è subordinato né allo status  di figlio a carico (sentenza del 4 maggio 1995, Gaal, C‑7/94, Racc.  pag. I‑1031, punto 25), né al diritto di soggiorno dei genitori nello  Stato membro ospitante (sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim,  C‑310/08, Racc. pag. I‑1065, punto 40). Esso non è neppure limitato ai  figli dei lavoratori migranti in quanto è del pari applicabile ai figli  degli ex lavoratori migranti (sentenza Ibrahim, cit., punto 39).

50       L’articolo 12 esige unicamente che il figlio abbia vissuto con i  genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei  genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore (sentenze del 21 giugno  1988, Brown, 197/86, Racc. pag. 3205, punto 30, e del 23 febbraio 2010,  Teixeira, C‑480/08, Racc. pag. I‑1107, punto 52).

51      Anche  se è vero che gli articoli 7, paragrafo 2, e 12 del regolamento n.  1612/68 hanno ambiti di applicazione ratione personae differenti, ciò  non toglie che la Corte ha già dichiarato che tali articoli sanciscono  entrambi, in modo identico, una regola generale che, nel settore  dell’istruzione, prescrive che ogni Stato membro garantisca la parità di  trattamento tra i propri cittadini e i figli dei lavoratori cittadini  di un altro Stato membro stabiliti nel suo territorio (sentenza di Leo,  cit., punto 15).

52      Per quanto riguarda l’argomento del  Regno dei Paesi Bassi relativo alle citate sentenze Bernini e Meeusen, è  sufficiente ricordare la giurisprudenza richiamata al punto 37 della  presente sentenza, secondo cui l’articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi,  basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione  dissimulata che, fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga,  di fatto, al medesimo risultato.

53      Del resto, come  l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 35 delle sue conclusioni,  l’ampiezza dell’ambito d’applicazione ratione personae dell’obbligo  della parità di trattamento previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento n. 1612/68 non può dipendere dalla natura della  discriminazione.

54      Ne consegue che il requisito della  residenza posto all’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000 instaura  una disparità di trattamento tra i lavoratori olandesi e i lavoratori  migranti, che risiedono nei Paesi Bassi o che svolgono la loro attività  di lavoro subordinato in tale Stato membro in quanto lavoratori  frontalieri, con riferimento all’accesso al finanziamento portabile.

55       Tale disparità di trattamento costituisce discriminazione indiretta,  vietata dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, a meno  che non sia obiettivamente giustificata. In quest’ultimo caso occorre,  inoltre, che essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo  di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in  particolare, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08,  Racc. pag. I‑2177, punto 38).

56      Nella fattispecie, il Regno  dei Paesi Bassi invoca due motivi idonei a giustificare la condizione  di residenza controversa. Da una parte, essa sarebbe necessaria per  evitare un onere finanziario sproporzionato, che potrebbe produrre  conseguenze sull’esistenza stessa di tale regime di sussidi. Dall’altra,  dato che la disciplina nazionale di cui trattasi è diretta a promuovere  gli studi fuori dei Paesi Bassi, detta condizione garantirebbe che il  finanziamento portabile vada esclusivamente a beneficio degli studenti  che, in assenza di tale finanziamento, compirebbero gli studi nei Paesi  Bassi.

57      Riguardo alla giustificazione fondata sugli oneri  supplementari che deriverebbero dal fatto di non applicare il requisito  di residenza, occorre ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio  possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno  Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata dei  provvedimenti di tutela sociale che esso intende adottare, esse non  costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale  politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a  sfavore dei lavoratori migranti (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo  2003, Kutz-Bauer, C‑187/00, Racc. pag. I‑2741, punto 59, e del 10 marzo  2005, Nikoloudi, C‑196/02, Racc. pag. I‑1789, punto 53).

58       Ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una  differenza di trattamento tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali  comporterebbe che l’applicazione e la portata di una norma tanto  fondamentale del diritto dell’Unione come quella del principio di non  discriminazione basata sulla cittadinanza possano variare, nel tempo e  nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati  membri (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 1994, Roks e a.,  C‑343/92, Racc. pag. I‑571, punto 36, nonché dell’11 settembre 2003,  Steinicke, C‑77/02, Racc. pag. I‑9027, punto 67).

59      Il  Regno dei Paesi Bassi fa nondimeno valere che nella citata sentenza  Bidar, la Corte ha ammesso la legittimità dell’obiettivo di restringere,  mediante un requisito di residenza, la cerchia dei beneficiari di un  sussidio diretto a coprire le spese di mantenimento di studenti  provenienti da altri Stati membri, allo scopo di garantire che la  concessione di tale sussidio non dia luogo ad un onere sproporzionato  per lo Stato membro ospitante. Tale giurisprudenza sarebbe stata  confermata dalla citata sentenza Förster.

60      Orbene, si deve  osservare che, nelle cause conclusesi con le citate sentenze Bidar e  Förster, la Corte era chiamata a pronunciarsi su condizioni di  residenza, stabilite dallo Stato membro interessato, ai fini della  concessione di borse di studio a studenti cittadini di altri Stati  membri che non avevano la qualità di lavoratori migranti o di loro  familiari.

61      Sebbene la Corte abbia dichiarato che gli  studenti di cui trattasi potrebbero essere obbligati dallo Stato membro  ospitante a dimostrare di avere raggiunto un certo grado di integrazione  in detto Stato per poter beneficiare di una borsa di mantenimento, ciò  non toglie che la Corte si è pronunciata in tal senso soltanto dopo aver  constatato che gli interessati non rientravano nell’ambito di  applicazione delle disposizioni dell’Unione relative alla libera  circolazione dei lavoratori, in particolare del regolamento n. 1612/68  (v. citate sentenze Bidar, punto 29, nonché Förster, punti 32 e 33).

62       Allo stesso modo, nella sentenza del 7 settembre 2004, Trojani  (C‑456/02, Racc. pag. I‑7573), la Corte – prima di verificare se il  cittadino di uno Stato membro, che non disponeva di risorse sufficienti,  fosse in grado di invocare il suo status di cittadino e i diritti  riconosciuti dall’articolo 21 TFUE, per beneficiare, in un altro Stato  membro, di una prestazione di assistenza sociale – ha anzitutto rinviato  al giudice nazionale l’onere di procedere alle necessarie verifiche in  fatto per valutare se il cittadino di cui trattasi avesse la qualità di  lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

63      Anche se la  facoltà che la Corte riconosce agli Stati membri, fatto salvo il  rispetto di talune condizioni, di esigere dai cittadini degli altri  Stati membri un certo livello di integrazione nelle loro società al fine  di poter beneficiare dei vantaggi sociali, come i sussidi finanziari  all’istruzione, non è limitata alle situazioni in cui i richiedenti il  sussidio di cui trattasi siano cittadini economicamente inattivi, la  previsione di un requisito di residenza come quello previsto  all’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000 per dimostrare  l’integrazione richiesta sarebbe, in linea di principio, inappropriata  riguardo ai lavoratori migranti e frontalieri.

64       L’esistenza di una distinzione tra i lavoratori migranti e i loro  familiari, da una parte, e i cittadini dell’Unione che chiedono sussidi  senza essere economicamente attivi, dall’altra, risulta dall’articolo 24  della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro  familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio  degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed  abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,  75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag.  77). Anche se quest’ultima disposizione enuncia, al suo paragrafo 1,  che ogni cittadino dell’Unione che soggiorni sul territorio dello Stato  membro ospitante in forza della direttiva beneficia della parità di  trattamento «nel campo di applicazione del trattato», essa precisa al  suo paragrafo 2, che lo Stato membro può, con riferimento a persone  diverse dai lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, le persone  che mantengono tale status o i loro familiari, limitare la concessione  degli aiuti al mantenimento, sotto forma di borse di studio o prestiti,  per gli studenti che non abbiano acquisito il diritto di soggiorno  permanente.

65      Riguardo ai lavoratori migranti e  frontalieri, il fatto di aver avuto accesso al mercato del lavoro di uno  Stato membro determina, in linea di principio, il nesso di integrazione  sufficiente nella società di detto Stato, idoneo a consentir loro di  avvalersi in tale Stato del principio della parità di trattamento  rispetto ai lavoratori nazionali con riferimento ai vantaggi di natura  sociale. Tale principio è applicabile non soltanto ad ogni condizione  d’impiego di lavoro, ma anche a tutti i vantaggi che, connessi o meno a  un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori  nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di  lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel  territorio nazionale (v. segnatamente sentenze del 12 maggio 1998,  Martínez Sala, C‑85/96, Racc. pag. I‑2691, punto 25, e  Commissione/Germania, cit., punto 39).

66      Il nesso di  integrazione risulta in particolare dal fatto che il lavoratore  migrante, con i contributi fiscali che versa nello Stato membro  ospitante per l’attività retribuita che esercita, contribuisce anche al  finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e deve potersene  avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

67       Tale conclusione è corroborata dal terzo considerando del regolamento  n. 1612/68, secondo cui la mobilità della manodopera nell’Unione  dev’essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità  di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la  sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le  necessità dell’economia degli Stati membri.

68      Per quanto  riguarda il rischio di abusi evocato dal Regno dei Paesi Bassi,  derivante in particolare dallo svolgimento di attività lavorative di  breve durata all’unico scopo di ottenere un finanziamento portabile,  occorre sottolineare che la nozione di «lavoratore» ai sensi  dell’articolo 45 TFUE ha portata autonoma propria del diritto  dell’Unione e non va interpretata restrittivamente. Per essere  qualificato come «lavoratore», un soggetto deve esercitare attività  reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da  potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica  del rapporto di lavoro è, secondo la giurisprudenza della Corte, il  fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore e  sotto la direzione di un’altra persona, prestazioni in contropartita  delle quali percepisce una retribuzione (v., segnatamente, sentenze del 3  luglio 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonché  del 14 ottobre 2010, van Delft e a., C‑345/09, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 89).

69      Alla luce di quanto precede,  l’obiettivo cui mira il Regno dei Paesi Bassi, consistente nell’evitare  un onere finanziario sproporzionato, non può essere considerato una  ragione imperativa di interesse generale, idoneo a giustificare una  disparità di trattamento tra i lavoratori olandesi e i lavoratori degli  altri Stati membri.

70      Secondo il Regno dei Paesi Bassi, il  requisito della residenza previsto all’articolo 2.14, paragrafo 2, del  WSF 2000 può infine trovare la sua legittimità sulla base di una  giustificazione oggettiva diversa da quella di evitare un onere  finanziario sproporzionato. La finalità del finanziamento portabile  sarebbe anche quella di accrescere la mobilità degli studenti  incoraggiandoli a compiere i loro studi fuori dei Paesi Bassi. Tali  studi sarebbero non soltanto occasione di arricchimento culturale per  gli studenti, ma anche vantaggiosi per la società olandese in generale e  per il mercato olandese del lavoro in particolare.

71      È  pacifico che l’obiettivo di favorire la mobilità degli studenti rientra  nella sfera dell’interesse generale. È al riguardo sufficiente  sottolineare che esso fa parte delle azioni che l’articolo 165 TFUE  assegna all’Unione nel contesto della sua politica dell’educazione,  della formazione professionale, della gioventù e dello sport. Risulta  peraltro dal primo considerando della raccomandazione del Parlamento  europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità  transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione  professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394, pag.  5), che la mobilità in tema di istruzione e formazione è parte  integrante della libera circolazione delle persone e uno dei principali  obiettivi dell’azione dell’Unione.

72      Alla luce di quanto  sopra esposto, la giustificazione invocata dal Regno dei Paesi Bassi  relativa alla promozione della mobilità degli studenti costituisce una  ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare una  restrizione al principio di non discriminazione basata sulla  cittadinanza.

73      Tuttavia, come si è indicato al punto 55  della presente sentenza, una normativa atta a limitare una libertà  fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle  persone, può essere validamente giustificata soltanto se è idonea a  garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non  eccede quanto necessario per raggiungerlo.

74      Per quanto  concerne l’adeguatezza del requisito della residenza previsto  all’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000, il Regno dei Paesi Bassi  afferma che esso è la garanzia che il finanziamento portabile sia  esclusivamente a beneficio degli studenti la cui mobilità va favorita.

75       Nell’affermare che la regola dei «3 anni su 6» è indispensabile  affinché il finanziamento portabile sia applicabile esclusivamente ad  una categoria di studenti ben mirata, il Regno dei Paesi Bassi si è  basato su due premesse.

76      Da una parte, il regime olandese  di sussidio agli studi fuori dei Paesi Bassi sarebbe destinato agli  studenti residenti nei Paesi Bassi, che, in assenza di tale regime,  compirebbero i loro studi in tale Stato membro. Per contro, gli studenti  che non risiedono nei Paesi Bassi avrebbero come primo istinto quello  di studiare nel loro Stato membro di residenza e perciò la mobilità non  ne risulterebbe incentivata. Lo Stato membro di residenza dello  studente, si tratti del Regno dei Paesi Bassi o meno, determinerebbe  quasi automaticamente il paese in cui egli studierà.

77       D’altra parte, il Regno dei Paesi Bassi, sottolineando i meriti della  politica che favorisce la mobilità degli studenti con l’arricchimento  che gli studi fuori dei Paesi Bassi apporterebbero non solo agli  studenti stessi ma anche alla società e al mercato del lavoro olandesi,  si attende che gli studenti che beneficeranno di tale regime facciano  ritorno nei Paesi Bassi, per risiedervi e lavorarvi, dopo aver terminato  i loro studi.

78      Come si è osservato al punto 43 della  presente sentenza, i Paesi Bassi hanno del pari ammesso che taluni figli  di lavoratori migranti possono essere inclini a studiare nei Paesi  Bassi, che vi risiedano o no. Occorre tuttavia ammettere che gli  elementi indicati ai punti 76 e 77 della presente sentenza tendono a  riflettere la situazione della maggior parte degli studenti.

79       Si deve quindi constatare che il requisito di residenza previsto  all’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000 è adeguato ai fini della  realizzazione dell’obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti.

80      Resta da verificare se siffatto requisito non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

81       Secondo una giurisprudenza costante, spetta alle autorità nazionali,  qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal  diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia  idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato e non vada  al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Le  giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono  essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del  provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché da precisi elementi  che consentano di avvalorarne il ragionamento (sentenze del 7 luglio  2005, Commissione/Austria, C‑147/03, Racc. pag. I‑5969, punto 63, nonché  del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, Racc. pag. I‑2735, punto  71).

82      Sul Regno dei Paesi Bassi grava quindi non soltanto  l’onere di dimostrare che la misura nazionale di cui trattasi è  proporzionata all’obiettivo perseguito, ma anche di indicare elementi  idonei a suffragare siffatta conclusione.

83      Nel  controricorso, il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto che non esiste  alcuna regola che sarebbe in grado di proteggere altrettanto  efficacemente gli interessi che sono all’origine della WSF 2000. Un  requisito di conoscenza della lingua nazionale oppure relativo al fatto  di essere titolari di un diploma olandese non costituirebbe un mezzo  efficace per promuovere l’obiettivo perseguito dalla disciplina  nazionale di cui trattasi. Secondo detto Stato membro, oltre al fatto  che tali condizioni determinerebbero una discriminazione basata sulla  cittadinanza, tali criteri avrebbero senso soltanto se riguardassero  studi svolti nei Paesi Bassi.

84      Al riguardo, si deve  osservare che, perché il Regno dei Paesi Bassi possa assolvere l’onere  di dimostrare che il requisito della residenza non eccede quanto  necessario, non è sufficiente che tale Stato membro si limiti a fare  riferimento a due misure alternative, le quali, a suo parere, sono  ancora più discriminatorie del requisito previsto dall’articolo 2.14,  paragrafo 2, della WSF 2000.

85      Certo, la Corte ha già  dichiarato che l’onere della prova non può estendersi fino ad esigere  che uno Stato membro dimostri in positivo che nessun altro possibile  provvedimento permette la realizzazione dell’obiettivo perseguito alle  stesse condizioni (sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia,  C‑110/05, Racc. pag. I‑519, punto 66).

86      Tuttavia, come  l’avvocato generale ha indicato al paragrafo 158 delle sue conclusioni,  il Regno dei Paesi Bassi avrebbe dovuto quantomeno chiarire per quale  motivo ha optato per la cosiddetta regola dei «3 anni su 6», escludendo  ogni altro elemento significativo. Va al riguardo osservato che tale  regola presenta un carattere eccessivamente esclusivo. Infatti,  imponendo periodi specifici di residenza sul territorio dello Stato  membro interessato, la cosiddetta regola dei «3 anni su 6» privilegia un  elemento che non è necessariamente l’unico rappresentativo del grado  reale di collegamento tra l’interessato e detto Stato membro.

87       Occorre quindi constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha fornito  la prova che il requisito della residenza previsto all’articolo 2.14,  paragrafo 2, della WSF 2000 non eccede quanto necessario per raggiungere  l’obiettivo perseguito da detta disciplina.

88      Ne deriva  che tale disposizione nazionale crea una disparità di trattamento, tra i  lavoratori olandesi e i lavoratori migranti che risiedono nei Paesi  Bassi o svolgono la loro attività subordinata in tale Stato membro come  lavoratori frontalieri, contraria all’articolo 45 TFUE e all’articolo 7,  paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.

89      Alla luce delle  considerazioni che precedono, occorre constatare che il Regno dei Paesi  Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella  cosiddetta regola dei «3 anni su 6» ai lavoratori migranti e ai loro  familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per  permettere loro di ottenere il finanziamento portabile, non ha adempiuto  gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e  dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.

Sulle spese



90       Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura,  la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta  domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi  Bassi, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)       Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza,  consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori  migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a  provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi  superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi  ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7,  paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15  ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori  all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n.  2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.

2)      Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

Firme

* Lingua processuale: l’olandese.