Sentenza n. C-571/10 del 24 aprile 2012 Corte di Giustizia UE

Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo -  Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza  sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

«Spazio  di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei  diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE −  Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo −  Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza  sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al  principio della parità di trattamento per le misure rientranti  nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle  “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga −  Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei  conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di  paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa −  Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo  dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi  terzi»

Nella causa C‑571/10,

avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bolzano, con decisione  del 24 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2010, nel  procedimento

*****

contro

Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES),

Giunta della Provincia autonoma di Bolzano,

Provincia autonoma di Bolzano,

con l’intervento di:

Associazione Porte Aperte/Offene Türen,

Human Rights International,

Associazione Volontarius,

Fondazione Alexander Langer,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta  dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha  Rodrigues, K. Lenaerts, J. Malenovský e U. Lõhmus, presidenti di  sezione, dai sigg. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh (relatore), L. Bay  Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per S. Kamberaj, da F. Pinton e D. Simonato, avvocati;

–        per la Provincia autonoma di Bolzano, da R. von Guggenberg, S. Beikircher, C. Bernardi e D. Ambach, Rechtsanwälte;

–        per il governo belga, da J-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. Belliard, G. de Bergues e B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande e C. Cattabriga, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La  domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli  articoli 2 TUE, 6 TUE, 18 TFUE, 45 TFUE e 49 TFUE, 21 e 34 della Carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»),  nonché delle disposizioni delle direttive 2000/43/CE del Consiglio, del  29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra  le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica  (GU L 180, pag. 22), e 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,  relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti  di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). Il giudice del rinvio  solleva altresì questioni relative all’articolo 14 della Convenzione  europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la  «CEDU»), e all’articolo 1 del Protocollo n. 12 annesso alla Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  firmato a Roma il 4 novembre 2000 (in prosieguo: il «Protocollo n. 12»).

2 Tale  domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra  il sig. Kamberaj, da un lato, e l’Istituto per l’Edilizia sociale della  Provincia autonoma di Bolzano (in prosieguo: l’«IPES»), la Giunta della  Provincia autonoma di Bolzano (in prosieguo: la «Giunta»), nonché la  Provincia autonoma di Bolzano, dall’altro, a seguito del rigetto opposto  dall’IPES alla richiesta di detto interessato diretta ad ottenere un  sussidio per l’alloggio (cosiddetto «sussidio casa») per l’anno 2009, e  motivato con il fatto che lo stanziamento della Provincia autonoma di  Bolzano previsto per la concessione di tale sussidio ai cittadini di  paesi terzi era esaurito.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 2000/43

3 Ai  sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/43 «mira a stabilire un  quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine  etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio  della parità di trattamento».

4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Ai  fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento  comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o  indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste  discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine  etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia  stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)      sussiste  discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una  prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata  razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio  rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o  prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i  mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

5 L’articolo  3, paragrafo 2, della direttiva 2000/43 dispone che essa «non riguarda  le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica  le disposizioni e le condizioni relative all’ingresso e alla residenza  di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati  membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica  dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati».

6 L’articolo 15 della medesima direttiva è redatto come segue:

«Gli  Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione  delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono  tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni[,]  che possono prevedere un risarcimento dei danni [a favore della  vittima,] devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati  membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [il]  19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali  modificazioni successive».

La direttiva 2003/109

7 Il  secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il dodicesimo ed il tredicesimo  considerando della direttiva 2003/109 sono così redatti:

«(2)      Nella  riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il  Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status  giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli  Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un  determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso  di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe  garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di  cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(3)      La  presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi  riconosciuti segnatamente nella [CEDU] e nella Carta (…).

(4)      L’integrazione  dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati  membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione  economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel  [T]rattato [CE].

(…)

(6)      La  condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo  periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno  Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto,  a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione.  (…)

(…)

(12)      Per  costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di  soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità  di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di  settori economici e sociali[, in conformità alle] pertinenti condizioni  definite dalla presente direttiva.

(13)      Con  riferimento all’assistenza sociale, la possibilità di limitare le  prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve  intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di  reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza,  l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di  concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla  legislazione nazionale».

8 Il  capo II della direttiva 2003/109 riguarda il conferimento dello status  di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro.

9 Conformemente  all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, incluso nel  citato capo II, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante  di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato  legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni  immediatamente precedenti la presentazione della relativa domanda.

10 L’articolo  5 della direttiva 2003/109 stabilisce le condizioni per ottenere lo  status di soggiornante di lungo periodo. Conformemente al paragrafo 1,  lettere a) e b), di tale articolo, gli Stati membri devono richiedere al  cittadino di un paese terzo di comprovare che egli dispone, per sé e  per i familiari a carico, da un lato, di risorse stabili, regolari e  sufficienti al suo sostentamento e a quello dei suoi familiari, senza  fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro  interessato, e, dall’altro, di un’assicurazione malattia contro tutti i  rischi solitamente coperti per i cittadini nazionali nello Stato membro  interessato.

11 Il  paragrafo 2 dello stesso articolo 5 dispone che gli Stati membri  possono esigere altresì che i cittadini di paesi terzi soddisfino  condizioni di integrazione conformemente al loro diritto nazionale.

12 Anche  se gli Stati membri possono negare il conferimento dello status di  soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o di  pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della  direttiva 2003/109, il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che  un simile diniego non può essere motivato da ragioni economiche.

13 In  forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, per  ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino del  paese terzo interessato deve presentare una domanda alle autorità  competenti dello Stato membro in cui risiede, corredata dei documenti  giustificativi, come determinati dal diritto nazionale, e comprovanti  che egli soddisfa le condizioni indicate agli articoli 4 e 5 di questa  stessa direttiva.

14 L’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva è così redatto:

«Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(…)

d)      [la previdenza sociale], l’assistenza sociale e la protezione sociale[, come definite dalla] legislazione nazionale;

(…)

f)      l’accesso  a beni e servizi [e l’erogazione di beni e servizi] a disposizione del  pubblico (...), nonché [l’accesso] all[e] procedur[e] per l’ottenimento  di un alloggio;

(…)».

15 L’articolo  11, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[g]li Stati  membri possono limitare la parità di trattamento in materia di  assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali».

16 L’articolo  12, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 dispone che gli Stati membri  possono adottare una decisione di allontanamento nei confronti di un  soggiornante di lungo periodo soltanto qualora egli costituisca una  minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la  pubblica sicurezza. Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che una  decisione di allontanamento non può essere motivata da ragioni  economiche.

17 Conformemente  all’articolo 26, primo comma, della direttiva 2003/109, gli Stati  membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative,  regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale  direttiva entro il 23 gennaio 2006.

La normativa nazionale

La Costituzione italiana

18 In  forza dell’articolo 117 della Costituzione italiana, lo Stato ha  potestà legislativa esclusiva, in materia di assistenza sociale, solo ai  fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su  tutto il territorio nazionale. Al di là di tale obiettivo, la competenza  spetta alle Regioni.

Il decreto legislativo n. 286/1998

19 Il  decreto legislativo n. 3, dell’8 gennaio 2007, recante attuazione della  direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi  soggiornanti di lungo periodo (GURI n. 24, del 30 gennaio 2007, pag. 4),  ha incorporato le disposizioni di tale direttiva nel testo del decreto  legislativo n. 286, del 25 luglio 1998, recante il testo unico delle  disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191, del  18 agosto 1998; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»).

20 L’articolo 9, primo comma, del decreto legislativo n. 286/1998 così dispone:

«Lo  straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di  soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un  reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso  di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente (…) e di  un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dall[e  pertinenti disposizioni del diritto nazionale], può chiedere al questore  il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo, per sé e per i [suoi] familiari (…)».

21 L’articolo 9, dodicesimo comma, del decreto legislativo n. 286/1998 così dispone:

«Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel  territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo può:

(…)

c)      usufruire  delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di  quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e  sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione  del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di  alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente  disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello  straniero sul territorio nazionale (…)».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972

22 In  forza dell’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 670, del 31 agosto 1972, relativo allo statuto speciale  per la Regione Trentino‑Alto Adige (GURI n. 301, del 20 novembre 1972;  in prosieguo: il «decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972»),  che costituisce un decreto di rango costituzionale, la Provincia  autonoma di Bolzano, a causa della composizione particolare della sua  popolazione, che è suddivisa in tre gruppi linguistici, ossia i gruppi  che si esprimono in italiano, in tedesco e in ladino (in prosieguo: i  «tre gruppi linguistici»), beneficia di condizioni di autonomia  particolari.

23 Ai  sensi dell’articolo 8, punto 25, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 670/1972, tale autonomia comprende in particolare la  potestà di adottare disposizioni a livello legislativo in materia di  assistenza e beneficenza pubblica.

24 L’articolo  15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n. 670/1972 dispone che, salvo casi straordinari, la Provincia autonoma  di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi  assistenziali nonché a finalità sociali e culturali in proporzione  diretta alla consistenza di ciascuno dei tre gruppi linguistici e in  riferimento all’entità del bisogno di ciascuno di essi.

La legge provinciale

25 Un  sussidio per l’alloggio è previsto all’articolo 2, primo comma, lettera  k), della legge provinciale n. 13, del 17 dicembre 1998, nella versione  vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo:  la «legge provinciale»). Tale sussidio, che rappresenta un contributo al  pagamento del canone di locazione dei conduttori meno abbienti per  consentire loro di farvi fronte, è ripartito tra i tre gruppi  linguistici conformemente all’articolo 15, secondo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 670/1972.

26 L’articolo  5, primo comma, della legge provinciale dispone che i fondi destinati  agli interventi di cui all’articolo 2, primo comma, lettera k), della  medesima legge devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi  linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza  numerica ed il fabbisogno di ciascun gruppo. Ai sensi del secondo comma  del medesimo articolo, il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico è  determinato annualmente in base alle domande presentate negli ultimi  dieci anni.

27 Dall’ordinanza  di rinvio risulta che il calcolo della consistenza numerica di ciascun  gruppo linguistico è effettuato in base all’ultimo censimento generale  della popolazione, nonché alle dichiarazioni di appartenenza ad uno dei  tre gruppi linguistici che ogni cittadino italiano di età superiore ad  anni quattordici e residente nella Provincia autonoma di Bolzano è  tenuto a rendere.

28 I  cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio provinciale, ivi  svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti cui è  subordinata la concessione dei sussidi in materia di alloggio, devono  presentare una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno  dei tre gruppi linguistici, conformemente all’articolo 5, sesto comma,  della legge provinciale.

29 In  forza dell’articolo 5, settimo comma, della legge provinciale, la  Giunta determina annualmente l’entità dei fondi da riservare ai  cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggiornanti, alla data della  presentazione della loro domanda, continuativamente e regolarmente da  almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano ivi svolto  un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni  in locazione che possono essere assegnate ai suddetti cittadini ed  apolidi è del pari determinato in proporzione alla media ponderata tra,  da un lato, la consistenza numerica di tali persone, in quanto  rispondenti alle condizioni summenzionate, e, dall’altro, il loro  fabbisogno.

La delibera n. 1885

30 Dalla  delibera n. 1885 della Giunta, del 20 luglio 2009, relativa all’entità  dei fondi da destinare per l’anno 2009 ai cittadini di paesi terzi e  agli apolidi (in prosieguo: la «delibera n. 1885»), risulta che, nella  media ponderata, alla consistenza numerica di tali persone è stato  attribuito il coefficiente 5, mentre al loro fabbisogno è stato  assegnato il coefficiente 1.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

31 Il  sig. Kamberaj è un cittadino albanese, residente e stabilmente occupato  nella Provincia autonoma di Bolzano dall’anno 1994. Risulta  dall’ordinanza di rinvio che egli è titolare di un permesso di soggiorno  a tempo indeterminato.

32 Il  ricorrente nel procedimento principale ha beneficiato, per gli anni  1998‑2008, del sussidio per l’alloggio previsto dall’articolo 2, primo  comma, lettera k), della legge provinciale.

33 Con  lettera del 22 marzo 2010 l’IPES ha comunicato al ricorrente nel  procedimento principale il rigetto della sua domanda di sussidio per  l’anno 2009, a motivo che lo stanziamento destinato ai cittadini di  paesi terzi, determinato conformemente alla delibera n. 1885, era  esaurito.

34 Con  ricorso proposto l’8 ottobre 2010, il ricorrente nel procedimento  principale ha chiesto al Tribunale di Bolzano di accertare che detta  decisione di rigetto costituiva una discriminazione attuata nei suoi  confronti dalle parti convenute. A suo avviso, una normativa nazionale  come quella contenuta nella legge provinciale e nella delibera n. 1885 è  in contrasto, in particolare, con le direttive 2000/43 e 2003/109, in  quanto riserva ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di  lungo periodo un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto  per i cittadini dell’Unione in materia di sussidio per l’alloggio.

35 Dinanzi  al giudice del rinvio, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene che è  necessario prevedere una distribuzione dei sussidi che sia proporzionale  ai gruppi linguistici presenti in tale provincia, al fine di preservare  la pace sociale fra le persone richiedenti un sostegno sociale.

36 Il  giudice del rinvio fa presente che, in forza della legge provinciale,  la popolazione residente della Provincia autonoma di Bolzano è ripartita  in due categorie, vale a dire i cittadini dell’Unione, siano essi  italiani o no, per i quali l’accesso al sussidio per l’alloggio è  indistintamente subordinato alla produzione della dichiarazione di  appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, e i cittadini di paesi  terzi, per i quali non è richiesta tale dichiarazione.

37 Detto  giudice indica che, per soddisfare nell’anno 2009 le esigenze  complessive dell’accesso alle abitazioni in locazione o in proprietà,  sono stati approvati a favore della prima categoria summenzionata, vale a  dire i cittadini dell’Unione, siano essi italiani o no, stanziamenti  per un importo totale di EUR 90 812 321,57, di cui EUR 21 546 197,57 a  titolo di sussidi per l’alloggio e EUR 69 266 124 a titolo di contributi  per l’acquisto, la costruzione e il recupero di alloggi destinati a  soddisfare il fabbisogno abitativo primario, mentre a favore della  seconda categoria, ossia quella composta dai cittadini di paesi terzi,  sono state approvate erogazioni per un importo totale di EUR 11 604 595,  di cui EUR 10 200 000 a titolo di sussidi per l’alloggio e  EUR 1 404 595 a titolo di contributi per l’acquisto, la costruzione e il  recupero di alloggi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo  primario.

38 Risulta  dall’ordinanza di rinvio che il Tribunale di Bolzano ha riconosciuto al  ricorrente nel procedimento principale, in via cautelare, il beneficio  del sussidio per l’alloggio richiesto per i mesi da ottobre 2009 a  giugno 2010, per un importo mensile di EUR 453,62.

39 Ritenendo  che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse  dall’interpretazione del diritto dell’Unione, il Tribunale di Bolzano  ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le  seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se  il principio di primazia (principe de primauté) del diritto dell’Unione  impon[ga] al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione  alle norme dell’Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando  norme interne in conflitto con il diritto dell’Unione anche se adottate  in attuazione di principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello  Stato membro.

2)      Se in caso di  conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall’articolo 6  TUE alla CEDU impon[ga] al Giudice nazionale di dare diretta  applicazione all’articolo 14 della CEDU ed all’articolo 1 del  [Protocollo n. 12], disapplicando la fonte interna incompatibile, senza  dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla  Corte Costituzionale nazionale.

3)      Se  il diritto dell’Unione – e, in particolare, gli articoli 2 [TUE] e 6  TUE, gli articoli 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43 (…) e  2003/109 (…) – ost[i] ad una normativa nazionale (rectius: provinciale)  quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 15,  [secondo] comma, del [decreto del Presidente della Repubblica]  n. 670/1972, degli articoli 1 e 5 della [legge provinciale] (...),  nonché nella [delibera n. 1885], nella parte in cui per i benefici  considerati ed in particolare per il c.d. “sussidio casa” attribuisce  rilevanza alla nazionalità riservando ai lavoratori residenti  soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all’Unione ovvero agli  apolidi un trattamento peggiorativo rispetto ai cittadini residenti  comunitari (italiani e non).

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

4)      Se  in caso di violazione di principi generali dell’Unione quali il divieto  di discriminazione e l’esigenza di certezza del diritto, in presenza di  una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di “ordinare  la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro  provvedimento idoneo, secondo le circostanze[, a rimuovere] gli effetti  della discriminazione” nonché impone di “ordinare la cessazione del  comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora  sussistente, nonché la rimozione degli effetti” e consente di ordinare  “al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel  provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”,  l’articolo 15 della direttiva 2000/43 (…), nella parte in cui prevede  che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,  de[bba] essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le  discriminazioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di  evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le  violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non  siano parti della controversia.

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

5)      Se  il diritto dell’Unione – e, in particolare, gli articoli 2 [TUE] e  6 TUE, gli articoli 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43 (…) e  2003/109 (…) – ost[i] ad una normativa nazionale (rectius: provinciale)  che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini  comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all’obbligo di  residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso  dell’ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere  al beneficio del sussidio casa.

6)      Se  il diritto dell’Unione – e, in particolare, gli articoli 2 [TUE] e  6 TUE e gli articoli 18 [TFUE], 45 [TFUE], 49 TFUE in combinato disposto  con gli articoli l, 21, 34 della Carta – ost[i] ad una normativa  nazionale (rectius: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari  (italiani e non) l’obbligo di rendere dichiarazione [di appartenenza]  ovvero [di] aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici  presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio  casa.

7)      Se il diritto  dell’Unione – e, in particolare, gli articoli 2 [TUE] e 6 TUE e gli  articoli 18 [TFUE], 45 [TFUE], 49 TFUE in combinato disposto con gli  articoli 21 e 34 della Carta – ost[i] ad una normativa nazionale  (rectius: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e  non) l’obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale  da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni prima, quarta, quinta, sesta e settima

40 Occorre,  in limine, rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito  della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita  dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è  stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità  dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle  particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale  per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza  delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le  questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto  dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v.,  segnatamente, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04,  Racc. pag. I‑6057, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

41 Tuttavia,  spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa  viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria  competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al  funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice  nazionale, dal canto suo, tenga presente il compito affidato alla Corte,  che è quello di contribuire all’amministrazione della giustizia negli  Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su  questioni generali o ipotetiche (v. sentenza Adeneler e a., cit., punto  42).

42 Al  riguardo, il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è  possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che  l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun  rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento  principale, oppure qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche  quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto  necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono  sottoposte (v. sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e  Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 17).

43 È  alla luce di tali principi che la Corte deve esaminare la ricevibilità  di alcune delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

Sulla prima questione

44 Con  la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se il principio di  primazia del diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di  applicare le disposizioni del diritto dell’Unione dotate di efficacia  diretta, disapplicando qualsiasi norma di diritto interno che sia in  contrasto con esse, anche se tale norma nazionale sia stata adottata in  attuazione dei principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello  Stato membro interessato.

45 Tale  questione si ricollega al principio di tutela delle minoranze  linguistiche, il quale rappresenta, secondo il giudice nazionale, un  principio fondamentale dell’assetto costituzionale di detto Stato  membro. Orbene, detto principio è rilevante nel procedimento principale  unicamente per quanto riguarda i cittadini italiani ed i cittadini  dell’Unione, per i quali, come risulta dai punti 26‑28 della presente  sentenza, l’accesso al sussidio per l’alloggio è indistintamente  subordinato alla presentazione di una semplice dichiarazione di  appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, mentre una dichiarazione  siffatta non viene richiesta ai cittadini di paesi terzi, come il  ricorrente nel procedimento principale.

46 Dal  momento che la prima questione mira, in realtà, a indurre la Corte a  formulare un parere a carattere consultivo su una questione generale  relativa ad una situazione che non ha alcun rapporto con la realtà  effettiva o con l’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice  del rinvio, occorre considerare tale questione irricevibile.

Sulla quarta questione

47 Con  la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  l’articolo 15 della direttiva 2000/43 – il quale prevede che le sanzioni  per le violazioni del principio di non discriminazione fondate sulla  razza o sull’origine etnica devono essere effettive, proporzionate e  dissuasive – imponga al giudice nazionale, ove accerti una simile  violazione, di porre fine a tutte le violazioni incidenti sulle vittime  della discriminazione, anche se queste ultime non sono parti della  controversia.

48 Nel  caso di specie, risulta chiaramente sia dall’ordinanza di rinvio sia  dalle osservazioni presentate alla Corte che la differenza di  trattamento di cui il ricorrente nel procedimento principale asserisce  di essere vittima rispetto ai cittadini italiani si basa sul suo status  di cittadino di un paese terzo.

49 Orbene,  conformemente agli articoli 1 e 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva  2000/43, quest’ultima si applica unicamente alle discriminazioni dirette  o indirette fondate sulla razza o sull’origine etnica. L’articolo 3,  paragrafo 2, di tale direttiva precisa che essa non riguarda le  differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le  disposizioni e le condizioni relative all’ingresso nonché alla residenza  dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi nel territorio degli Stati  membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica  dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi.

50 Ne  deriva che la discriminazione asserita dal ricorrente nel procedimento  principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva  2000/43 e che la quarta questione è irricevibile.

Sulla quinta questione

51 Con  la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  le disposizioni del diritto dell’Unione, e segnatamente quelle delle  direttive 2000/43 e 2003/109, ostino ad una normativa nazionale o  regionale che impone ai soli cittadini di paesi terzi, e non anche ai  cittadini dell’Unione, siano essi italiani o no, un requisito ulteriore  rispetto a quello relativo all’obbligo di residenza nel territorio della  Provincia autonoma di Bolzano per oltre cinque anni, e cioè il  requisito secondo cui i suddetti cittadini di paesi terzi devono  esercitare un’attività lavorativa da tre anni per poter accedere al  beneficio del sussidio per l’alloggio.

52 Occorre  rammentare che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, il procedimento  principale riguarda la discriminazione asserita dal ricorrente in tale  procedimento che deriverebbe dal meccanismo di distribuzione dei fondi  destinati ai sussidi per l’alloggio previsto dalla legge provinciale e  dalla delibera n. 1885.

53 È  pacifico che, nel procedimento principale, il requisito imposto ai  cittadini di paesi terzi dall’articolo 5, settimo comma, della legge  provinciale, ossia quello relativo al necessario esercizio di  un’attività lavorativa nella Provincia autonoma di Bolzano per almeno  tre anni, era soddisfatto dal ricorrente nel medesimo procedimento e che  la domanda di sussidio per l’alloggio da costui presentata non è stata  respinta a motivo del mancato soddisfacimento di tale requisito.

54 Alla  luce di tali considerazioni, occorre constatare che la quinta  questione, che non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con  l’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio,  deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulle questioni sesta e settima

55 Con  le sue questioni sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente,  il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, e  segnatamente gli articoli 2 TUE, 6 TUE, 18 TFUE, 45 TFUE nonché  49 TFUE, letti in combinato disposto con gli articoli l, 21 e 34 della  Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa  nazionale o regionale la quale imponga ai cittadini dell’Unione, per  beneficiare del sussidio per l’alloggio previsto da tale normativa, da  un lato, l’obbligo di residenza o di lavoro nel territorio della  Provincia autonoma di Bolzano da almeno cinque anni e, dall’altro,  l’obbligo di rilascio di una dichiarazione di appartenenza o di  aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in tale  territorio.

56 Al  riguardo occorre rammentare che, come risulta dai punti 31 e 52 della  presente sentenza, il ricorrente nel procedimento principale è un  cittadino di un paese terzo che risiede, da diversi anni, nel territorio  della Provincia autonoma di Bolzano, e che il procedimento principale  riguarda il rigetto opposto alla sua domanda di sussidio per l’alloggio a  motivo dell’esaurimento degli stanziamenti previsti per i cittadini di  paesi terzi e del fatto che i fondi necessari alla corresponsione di  tale sussidio a detti cittadini non sono più disponibili.

57 Il  giudice del rinvio non ha dimostrato la ragione per la quale  l’invalidazione, sulla base del diritto dell’Unione, dei requisiti di  residenza o linguistici imposti ai cittadini dell’Unione per poter  beneficiare del sussidio per l’alloggio previsto dalla normativa  adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano potrebbe avere un rapporto  con la realtà effettiva e con l’oggetto della controversia pendente  dinanzi ad esso.

58 Alla  luce di tali considerazioni, occorre considerare che le questioni sesta  e settima sollevate da detto giudice sono irricevibili.

Nel merito

Sulla seconda questione

59 Con  la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se,  in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il  richiamo a quest’ultima effettuato dall’articolo 6 TUE imponga al  giudice nazionale di dare diretta attuazione alle disposizioni di tale  convenzione, nella fattispecie all’articolo 14 della medesima nonché  all’articolo 1 del Protocollo n. 12, disapplicando la norma di diritto  nazionale in conflitto, senza dovere previamente sollevare una questione  di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

60 Ai  sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali, così  come garantiti dalla CEDU e quali risultanti dalle tradizioni  costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto  dell’Unione in quanto principi generali.

61 Tale  disposizione del Trattato UE consacra la giurisprudenza costante della  Corte secondo la quale i diritti fondamentali sono parte integrante dei  principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza  (v., segnatamente, sentenza del 29 settembre 2011, Elf  Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta,  punto 112).

62 Tuttavia,  l’articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la CEDU e  gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le  conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di  conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di  diritto nazionale.

63 Si  deve pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che il  rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU non impone al  giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto  nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni  di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in  contrasto con essa.

Sulla terza questione

64 Con  la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se  il diritto dell’Unione, in particolare le direttive 2000/43 e 2003/109,  debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa  nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento  principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio  per l’alloggio, riservi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di  lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini  dell’Unione, siano essi cittadini italiani o no, residenti nel  territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

65 Per  i motivi già esposti ai punti 48‑50 della presente sentenza, la  discriminazione asserita dal ricorrente nel procedimento principale non  rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43.

66 Quanto  alla direttiva 2003/109, occorre rammentare, in limine, che il sistema  istituito da quest’ultima indica chiaramente che l’ottenimento dello  status di soggiornante di lungo periodo conferito in forza di tale  direttiva è subordinato ad una procedura particolare e soggiace inoltre  all’obbligo di soddisfare le condizioni precisate nel capo II della  direttiva medesima.

67 L’articolo  4 della direttiva 2003/109 prevede infatti che gli Stati membri  riservino il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo  ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e  ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni immediatamente  precedenti la presentazione della relativa domanda. L’articolo 5 della  medesima direttiva subordina l’ottenimento dello status suddetto alla  prova che il cittadino di un paese terzo che chiede il beneficio di tale  status dispone di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione  malattia. Infine, l’articolo 7 della citata direttiva precisa i  requisiti procedurali per il conseguimento dello status in questione.

68 Date  tali circostanze, spetta al giudice del rinvio accertare se il  ricorrente nel procedimento principale sia titolare dello status di  soggiornante di lungo periodo, cosicché egli possa pretendere, in forza  della menzionata direttiva, il beneficio della parità di trattamento con  i cittadini dello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 11,  paragrafo 1, della direttiva medesima.

69 Occorre  ora esaminare se un meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai  sussidi per l’alloggio, come quello di cui trattasi nel procedimento  principale, sia conforme al principio di parità di trattamento sancito  dall’articolo 11 della direttiva 2003/109.

–       Sulla differenza di trattamento e sulla comparabilità delle situazioni in esame

70 Occorre  in primo luogo osservare che, nel procedimento principale, sia per i  cittadini dell’Unione, siano essi italiani o no, sia per i cittadini di  paesi terzi, la legge provinciale distribuisce i fondi destinati ai  sussidi per l’alloggio in proporzione alla media ponderata tra la  consistenza numerica ed il fabbisogno di ciascuna categoria.

71 Tuttavia,  mentre per i cittadini italiani ed i cittadini dell’Unione, per i  quali, come risulta dai punti 26‑28 della presente sentenza, l’accesso  al sussidio per l’alloggio è indistintamente subordinato alla  presentazione di una dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi  linguistici, è stato attribuito un medesimo coefficiente ai due  elementi presi in considerazione nel calcolo della media ponderata,  ossia un coefficiente 1, per i cittadini di paesi terzi, in forza della  delibera n. 1885, all’elemento relativo alla loro consistenza numerica è  stato attribuito un coefficiente 5, mentre al loro fabbisogno è stato  assegnato un coefficiente 1.

72 Dunque,  come risulta dall’ordinanza di rinvio, a partire dall’anno 2009 la  determinazione della quota di fondi concessi, a titolo di sussidio per  l’alloggio, ai cittadini dell’Unione, da un lato, ed ai cittadini di  paesi terzi, dall’altro, è stata oggetto di un metodo di calcolo  diverso. L’applicazione di coefficienti diversi ha l’effetto di  sfavorire la categoria composta da cittadini di paesi terzi, in quanto  lo stanziamento disponibile per soddisfare le loro domande di sussidio  per l’alloggio è più esiguo, e rischia pertanto di essere esaurito più  rapidamente, rispetto a quello attribuito a detti cittadini dell’Unione.

73 Di  conseguenza, occorre rilevare che la differenza tra i coefficienti  relativi alla consistenza numerica dei cittadini di paesi terzi, da un  lato, e dei cittadini dell’Unione, siano essi italiani o no,  appartenenti ai tre gruppi linguistici, dall’altro, crea una disparità  di trattamento tra queste due categorie di beneficiari.

74 Quanto  al confronto tra i cittadini dell’Unione, siano essi italiani o no, ed i  cittadini di paesi terzi, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene che  il ricorso a metodi diversi per accertare la consistenza numerica di  queste due categorie o per quantificare il loro fabbisogno dimostra che  esse non si trovano in una situazione comparabile.

75 Tuttavia,  anche a supporre che esistano – come affermato dalla Provincia autonoma  di Bolzano – difficoltà statistiche o amministrative per gestire le  domande di sussidio per l’alloggio presentate in particolare dai  cittadini di paesi terzi, tali difficoltà non spiegano la ragione per la  quale tali cittadini, qualora abbiano acquisito lo status riconosciuto  dalla direttiva 2003/109, abbiano soddisfatto sia la procedura sia le  condizioni prescritte da tale direttiva e non dispongano di risorse  sufficienti per far fronte alle spese relative all’alloggio, si trovino  in una situazione che non è comparabile a quella di un cittadino  dell’Unione avente il medesimo bisogno economico.

–       Sulla differenza di trattamento alla luce dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109

76 Occorre,  in secondo luogo, verificare se la disparità di trattamento così  accertata rientri – ciò che la Provincia autonoma di Bolzano contesta –  nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/109, in particolare  dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, il quale  prevede per i soggiornanti di lunga durata il beneficio della parità di  trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza  sociale e la protezione sociale, così come tali nozioni sono definite  dalla legislazione nazionale.

77 Al  riguardo occorre rammentare che, qualora il legislatore dell’Unione  abbia espressamente rinviato alla legislazione nazionale, come avvenuto  all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, non  spetta alla Corte dare delle parole di cui trattasi una definizione  autonoma ed uniforme ai sensi del diritto dell’Unione (v., in tal senso,  sentenza del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. 107, punto 14).  Infatti, un rinvio siffatto implica che il legislatore dell’Unione abbia  inteso rispettare le differenze che sussistono tra gli Stati membri  riguardo alla definizione ed alla portata esatta delle nozioni di cui  trattasi.

78 Tuttavia,  l’assenza di una definizione autonoma ed uniforme, ai sensi del diritto  dell’Unione, delle nozioni di previdenza sociale, di assistenza sociale  e di protezione sociale, ed il rinvio al diritto nazionale, contenuto  all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109,  relativamente a dette nozioni, non implicano che gli Stati membri  possano pregiudicare l’effetto utile della direttiva 2003/109 al momento  dell’applicazione del principio della parità di trattamento previsto da  tale disposizione.

79 Risulta  dal terzo considerando della direttiva 2003/109 che quest’ultima  rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono  riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, la quale ha, ai sensi  dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, lo stesso valore  giuridico dei trattati. In forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della  Carta, le sue disposizioni si rivolgono agli Stati membri allorquando  essi attuano il diritto dell’Unione.

80 Ne  consegue che, allorché stabiliscono le misure di previdenza sociale, di  assistenza sociale e di protezione sociale definite dalla loro  legislazione nazionale e soggiacenti al principio della parità di  trattamento sancito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva 2003/109, gli Stati membri devono rispettare i diritti ed  osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati  all’articolo 34 di quest’ultima. Ai sensi del paragrafo 3 di tale  articolo 34, al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la  povertà, l’Unione – e dunque gli Stati membri quando attuano il diritto  di quest’ultima – «riconosce e rispetta il diritto all’assistenza  sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza  dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti,  secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e  prassi nazionali».

81 Dal  momento che sia l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva  2003/109, sia l’articolo 34, paragrafo 3, della Carta si riferiscono al  diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio, tenendo conto  dell’obiettivo di integrazione perseguito da tale direttiva, valutare se  un sussidio per l’alloggio, come quello previsto dalla legge  provinciale, rientri in una delle categorie contemplate da detto  articolo 11, paragrafo 1, lettera d), ciò che viene contestato dalla  Provincia autonoma di Bolzano.

–       Sull’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109

82 Poiché  il giudice del rinvio potrebbe ritenere che il sussidio per l’alloggio  di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito  dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109,  occorre esaminare, in terzo luogo, se la Provincia autonoma di Bolzano  sia legittimata, come sostiene, a limitare l’applicazione del principio  della parità di trattamento sancito in detto articolo 11, paragrafo 1,  avvalendosi del paragrafo 4 del medesimo articolo.

83 Al  riguardo occorre rammentare che quest’ultima disposizione dispone che,  in materia di assistenza sociale e di protezione sociale, gli Stati  membri possono limitare l’applicazione di detto principio alle  prestazioni essenziali. L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva  2003/109 non consente, per contro, una deroga a detto principio per  quanto riguarda le prestazioni rientranti nella previdenza sociale come  definita dalla legislazione nazionale.

84 Risulta  dal tredicesimo considerando di detta direttiva che la nozione di  benefici o di prestazioni essenziali comprende almeno il sostegno di  reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza,  l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di  concessione di tali benefici o prestazioni devono essere determinate, a  mente di detto considerando, dalla legislazione nazionale.

85 Occorre  anzitutto osservare che l’elenco contenuto in tale tredicesimo  considerando e che illustra la nozione di «prestazioni essenziali» di  cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 non è  esaustivo, come confermato dall’impiego del termine «almeno». Pertanto,  il fatto che in tale considerando non venga effettuato alcun riferimento  espresso ai sussidi per l’alloggio non implica che questi ultimi non  costituiscano prestazioni essenziali alle quali il principio della  parità di trattamento deve necessariamente essere applicato.

86 Inoltre,  occorre rilevare che, dal momento che l’integrazione dei cittadini di  paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il  diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei  settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109  costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di  tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (v., per  analogia, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C‑578/08,  Racc. pag. I‑1839, punto 43).

87 Al  riguardo occorre rilevare che un’autorità pubblica, sia essa di livello  nazionale, regionale o locale, può invocare la deroga prevista  all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 unicamente  qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per  l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione  di avvalersi della deroga suddetta.

88 Dal  fascicolo di causa a disposizione della Corte non risulta che la  Repubblica italiana abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere  alla deroga al principio della parità di trattamento prevista  dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109.

89 Infine,  occorre rilevare che il rinvio al diritto nazionale effettuato dal  tredicesimo considerando di detta direttiva è limitato alle modalità di  concessione delle prestazioni di cui trattasi, vale a dire alla  determinazione delle condizioni di accesso e del livello di tali  prestazioni nonché delle relative procedure.

90 Il  senso e la portata della nozione di «prestazioni essenziali» di cui  all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 devono pertanto  essere ricercati tenendo conto del contesto in cui s’iscrive tale  articolo e della finalità perseguita da detta direttiva, ossia  l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato  legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri.

91 L’articolo  11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel  senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di  trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito  dalla direttiva medesima, ad eccezione delle prestazioni di assistenza  sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a  livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere  all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto,  l’alloggio e la salute.

92 Al  riguardo occorre rammentare che, conformemente all’articolo 34 della  Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e  all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a  tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Ne consegue che,  nei limiti in cui il sussidio di cui trattasi nel procedimento  principale risponde alla finalità enunciata nel citato articolo della  Carta, esso non può essere considerato, nell’ambito del diritto  dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi  dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. Spetta al  giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in  considerazione la finalità di tale sussidio, il suo ammontare, i  requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel  sistema di assistenza sociale italiano.

93 Alla  luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza  questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad  una normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel  procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di  un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo,  beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito  conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento  diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella  medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi  destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio  rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra  citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11 non trovi  applicazione.

Sulle spese

94 Nei  confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Le questioni prima, quarta, quinta, sesta e settima sollevate dal Tribunale di Bolzano nella causa C‑571/10 sono irricevibili.

2)      Il  rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione  europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice  nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e  detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di  quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto  con essa.

3)      L’articolo 11,  paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del  25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che  siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso  che esso osta ad una normativa nazionale o regionale, come quella di cui  trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la  concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un  paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo  conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un  trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti  nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei  fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale  sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla  disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11  non trovi applicazione.

Firme