Sentenza n. C-606/10 del 14 giugno 2012 Corte di Giustizia UE

Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere  da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Cittadini di paesi  terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo – Normativa  nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello  Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in  assenza di un visto di ritorno

SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)

14 giugno 2012 (*)


«Regolamento  (CE) n. 562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di  attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere  Schengen) – Articolo 13 – Cittadini di paesi terzi titolari di un  permesso di soggiorno temporaneo – Normativa nazionale che vieta il  rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha  rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di  ritorno – Nozione di “visto di ritorno” – Prassi amministrativa  anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno –  Necessità di misure transitorie – Insussistenza»

Nella causa C‑606/10,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con  decisione del 15 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre  2010, nel procedimento

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

contro


Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,

LA CORTE (Seconda Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli  articoli 5, paragrafo 4, lettera a), e 13 del regolamento (CE) n.  562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che  istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento  delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L  105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 (GU L 35, pag.  56; in prosieguo: il «regolamento n. 562/2006»).

2        Tale  domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra  l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers  (in prosieguo: l’«ANAFE») e il Ministre de l’Intérieur, de l’Outre‑mer,  des Collectivités territoriales et de l’Immigration in relazione ad una  circolare del Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité  nationale et du Développement solidaire, del 21 settembre 2009, che  stabilisce le condizioni per l’ingresso nello spazio Schengen dei  cittadini di paesi terzi in possesso di permessi di soggiorno provvisori  (PSP) e di ricevute di domanda di permesso di soggiorno rilasciate  dalle autorità francesi (in prosieguo: la «circolare del 21 settembre  2009»).

Contesto normativo La normativa dell’Unione



3        Ai sensi dei considerando 1‑3 e 6 del regolamento n. 562/2006:

«(1)       L’adozione di misure a norma dell’articolo 62, punto 1), del trattato  [CE] volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto  dell’attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo  dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 14 del trattato, di  instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata  la libera circolazione delle persone.

(2)      A norma  dell’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera  circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La  politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne,  quale prevista nell’articolo 62, punto 2), del trattato, fa parte di  tali misure.

(3)      L’adozione di misure comuni in materia di  attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di  controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto  dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e, in  particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione  d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi  degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di  Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale  dei controlli alle frontiere comuni [(GU 2000, L 239, pag. 19, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (in  prosieguo: la «CAAS»)], nonché del manuale comune [delle frontiere  esterne (GU 2002, C 313, pag. 97)].

(…)

(6)      Il  controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle  cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri  che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di  frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione  clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di  qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la  salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri».

4        L’articolo 2 del regolamento n. 562/2006 recita quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

15)      “permesso di soggiorno”

a)       tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il  modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del  Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i  permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi [(GU L 157,  pag. 1)];

b)      qualsiasi altro documento rilasciato da uno  Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a  soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi  temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di  permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda  d’asilo;

(…)».

5        L’articolo 3 del regolamento n. 562/2006, intitolato «Campo di applicazione», stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a)      dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

b)       dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione  internazionale, in particolare per quanto concerne il non  respingimento».

6        Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento, relativo alle condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi:

«1.       Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le  condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)      essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)       essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del  regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che  adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in  possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne  e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo  [(GU L 81, pag. 1)], salvo che si sia in possesso di un permesso di  soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di  validità;

c)      giustificare lo scopo e le condizioni del  soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia  per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di  origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è  garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)      non essere segnalato nel [sistema d’informazione Schengen (SIS)] ai fini della non ammissione;

e)       non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza  interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli  Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini  della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per  gli stessi motivi.

(…)

4.      In deroga al paragrafo 1:

a)       i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di  cui al paragrafo 1 ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno  (…) o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se  richiesto, di [questi due documenti], sono ammessi ad entrare nei  territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano  raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il  permesso di soggiorno (…) o il visto di ritorno, a meno che non figurino  nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle  cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia  accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b)       i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al  paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera  possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro  rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n.  415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di  visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in  transito [(GU L 64, pag. 1)].

(…)

c)      i cittadini di  paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al  paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare  nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in  virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo  interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1,  lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo  territorio ne informa gli altri Stati membri».

7        L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Respingimento», dispone al suo paragrafo 1:

«Sono  respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi  che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo  5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui  all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di  disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione  internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata».

8         In forza del suo articolo 40, il regolamento n. 562/2006, che è  obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli  Stati membri, è entrato in vigore il 13 ottobre 2006.

9        Il  regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L  243, pag. 1), dispone al suo articolo 2, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

2)      “visto”: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

a)       del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati  membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei  mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri;

b)      del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;

(…)

4)       “visto con validità territoriale limitata”: visto valido per il  territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;

(…)».

10       L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Rilascio di un visto  con validità territoriale limitata», dispone ai suoi paragrafi 1‑3:

«1.      I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:

a)       quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di  obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:

i)       derogare al principio dell’adempimento delle condizioni d’ingresso di  cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del  [regolamento n. 562/2006];

ii)      rilasciare un visto  nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata  dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure

iii)       rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo  la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22;

ovvero

b)       quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene  rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso  del quale il richiedente ha già utilizzato un visto uniforme o un visto  con validità territoriale limitata per un soggiorno di tre mesi.

2.       Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio  dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per  il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno  degli Stati membri interessati.

3.      Se il richiedente  possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati  membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio d[i  tali] Stati (…). Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non  riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è  valido solo per quello Stato membro».

La normativa francese



11       L’articolo L. 311‑4 del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli  stranieri nonché sul diritto d’asilo è così formulato:

«Il  possesso della ricevuta di una domanda di rilascio o di rinnovo di un  permesso di soggiorno, della ricevuta di una domanda d’asilo, o di un  permesso di soggiorno provvisorio autorizza la presenza del cittadino  straniero in Francia, senza pregiudicare la decisione definitiva che  sarà adottata in merito al suo diritto di soggiorno (…)».

12      La circolare del 21 settembre 2009 prevede in particolare quanto segue:

«Il  [regolamento n. 562/2006] (…) impone, in applicazione dei suoi articoli  [5, paragrafo 1, lettera b)], 7 e 13, di accertare che le condizioni  d’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini dei paesi terzi soggetti  all’obbligo del visto siano soddisfatte. Tali condizioni sono il  possesso di un visto o di un “permesso di soggiorno in corso di  validità”.

Dalla definizione di permesso di soggiorno contenuta  all’articolo 2, [punto] 15, del [regolamento n. 562/2006] emerge che  tale nozione comprende l’insieme dei permessi che autorizzano il  soggiorno nel territorio nazionale di uno Stato membro nonché il rientro  nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in  attesa dell’esame di una prima domanda di permesso o di una domanda  d’asilo.

Il Conseil d’État ha inoltre considerato (…) che un  cittadino straniero titolare di un permesso che lo autorizza a  soggiornare in Francia, anche se provvisoriamente, può uscire e  rientrare nel territorio nazionale, fintantoché tale permesso non sia  scaduto e senza dover richiedere un visto.

Risulta dalla lettura  combinata delle disposizioni del [regolamento n. 562/2006] e dalla  giurisprudenza del Conseil d’État quanto segue:

1)      consentono al loro titolare di rientrare liberamente nello spazio Schengen:

a)       l’insieme dei permessi di soggiorno provvisori (con l’unica eccezione  dei permessi di soggiorno rilasciati in attesa dell’esame di una domanda  d’asilo);

b)      le ricevute di domanda di rinnovo di permesso di soggiorno.

Tali  elementi devono essere comunicati, in applicazione dell’articolo 34 del  [regolamento n. 562/2006], dalla Francia alla Commissione europea al  fine d’informare gli altri Stati membri dello spazio Schengen.

2)       non consentono al loro titolare di rientrare liberamente nello spazio  Schengen, in applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 2,  [punto] 15, del [regolamento n. 562/2006]:

a)      i permessi di soggiorno rilasciati in attesa dell’esame di una domanda d’asilo;

b)      le ricevute di prima domanda di permesso di soggiorno o di domanda d’asilo.

I  cittadini di paesi terzi soggetti a visto e che saranno usciti dal  territorio francese in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio  rilasciato in attesa dell’esame di una domanda d’asilo oppure di una  ricevuta di domanda rilasciata nel medesimo ambito, o ancora di una  ricevuta di prima domanda di permesso di soggiorno possono pertanto  rientrare nello spazio Schengen soltanto ove in possesso di un visto.

La regola in tale settore è il possesso di un visto consolare di ritorno.

Tale  regola non osta tuttavia, in alcune ipotesi eccezionali, all’esercizio  da parte dell’autorità prefettizia del suo potere discrezionale in  relazione a situazioni individuali per rilasciare, a titolo di  agevolazione, un visto di ritorno prefettizio (…). Le ipotesi  eccezionali di rilascio di tale visto possono riguardare, previa  presentazione degli opportuni documenti giustificativi, i casi di forza  maggiore, i viaggiatori per motivi di lavoro, i tirocinanti, i casi  umanitari, gli studenti durante i periodi di vacanza scolastica o  universitaria.

Si deve tuttavia ricordare che, ad eccezione del  visto di ritorno prefettizio rilasciato ai cittadini stranieri minori,  che è stato oggetto di notifica alla Commissione europea ([Gazzetta  ufficiale dell’Unione europea] del 1° marzo 2008), il visto di ritorno  prefettizio consente normalmente l’attraversamento delle frontiere  esterne dello spazio Schengen soltanto da un punto d’ingresso francese.

(…)».

13       Detta circolare ha invitato i prefetti a «richiamare l’attenzione dei  cittadini di paesi terzi, qualora [i loro] servizi li facciano entrare  in possesso di un permesso rientrante nell’eccezione prevista  dall’articolo 2, [punto 15], del [regolamento n. 562/2006] (ricevuta di  domanda d’asilo o di prima domanda di permesso di soggiorno, [permesso  di soggiorno provvisorio] rilasciata in attesa dell’esame di una domanda  d’asilo), sul fatto che tali documenti non consentono di rientrare  nello spazio Schengen e che in caso di uscita dal territorio, il rientro  degli interessati sarà subordinato all’ottenimento, a norma del diritto  ordinario, di un visto presso le autorità consolari».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali



14       Il 28 settembre 2009, l’ANAFE ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil  d’État diretto all’annullamento della circolare del 21 settembre 2009,  segnatamente nella parte in cui quest’ultima dispone che i prefetti  neghino il rientro, in assenza di visto, nel territorio francese dei  cittadini di paesi terzi titolari di ricevute di prima domanda di  permesso di soggiorno e di domanda d’asilo.

15      Nel suo  ricorso, l’ANAFE sostiene che detta circolare non si limita a trarre le  conseguenze del regolamento n. 562/2006, ma integra le disposizioni di  quest’ultimo. Inoltre, tale associazione deduce che detta circolare  viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo  affidamento, giacché essa è immediatamente applicabile e priva i  cittadini di paesi terzi che sono usciti dal territorio francese del  diritto di rientrare in Francia senza dover richiedere un visto, come  essi potevano legittimamente aspettarsi in forza della prassi  amministrativa anteriore.

16      Il Conseil d’État rileva  innanzitutto che, da un lato, le condizioni di cui all’articolo 5 del  regolamento n. 562/2006 sono espressamente previste per l’ingresso  nell’insieme del territorio degli Stati membri, e non per il rientro nel  solo territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di  soggiorno provvisorio per un soggiorno che non ecceda i tre mesi, ma  che, dall’altro, diverse disposizioni del medesimo regolamento, tra le  quali figura in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),  autorizzano il rilascio di permessi d’ingresso limitati al territorio  dello Stato membro che li concede.

17      Il Conseil d’État si  chiede inoltre se il divieto previsto dall’articolo 13 di detto  regolamento si applichi del pari qualora il rientro nel territorio dello  Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo non  necessiti né ingresso, né transito, né soggiorno nel territorio degli  altri Stati membri. Nel caso in cui tale questione sia risolta  affermativamente, esso cerca di accertare a quali condizioni un visto di  ritorno possa essere concesso da uno Stato membro al cittadino di un  paese terzo e, segnatamente, se un visto siffatto possa limitare  l’ingresso ai soli punti del territorio nazionale.

18       Infine, il Conseil d’État chiede se il regolamento n. 562/2006 escluda  qualunque possibilità d’ingresso nel territorio degli Stati membri per i  cittadini di paesi terzi che sono titolari soltanto di un permesso di  soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima  domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo,  contrariamente a quanto avrebbero consentito le disposizioni della CAAS,  nella versione precedente a quella modificata da questo stesso  regolamento, nel qual caso si solleverebbe la questione di accertare se i  principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento non  imponessero fossero previste misure transitorie per simili cittadini,  che avessero lasciato il territorio francese quand’erano titolari  soltanto di un simile permesso di soggiorno temporaneo e desiderassero  rientrarvi dopo l’entrata in vigore di detto regolamento.

19       Nutrendo dubbi sull’interpretazione del regolamento n. 562/2006, e  segnatamente dei suoi articoli 13 e 5, paragrafo 4, lettera a), il  Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre  alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se  l’articolo 13 del regolamento [n. 562/2006] sia applicabile al cittadino  di un paese terzo che rientri nel territorio dello Stato membro che gli  ha rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, qualora tale rientro  non richieda né ingresso, né transito, né soggiorno nel territorio  degli altri Stati membri.

2)      Quali siano le condizioni in  base alle quali uno Stato membro possa rilasciare a cittadini di paesi  terzi un “visto di ritorno” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4,  lettera a), del medesimo regolamento e, in particolare, se un tale visto  possa limitare l’ingresso ai soli punti del territorio nazionale.

3)       Se, nella misura in cui il regolamento [n. 562/2006] esclude ogni  possibilità d’ingresso nel territorio degli Stati membri ai cittadini di  paesi terzi che siano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno  temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di  permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, contrariamente a quanto  consentivano le disposizioni della [CAAS], nella versione precedente a  quella modificata dal regolamento [n. 562/2006], i principi della  certezza del diritto e del legittimo affidamento imponessero di  prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero  lasciato il territorio quando erano in possesso soltanto di un permesso  di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima  domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che  desiderassero ritornarvi successivamente all’entrata in vigore del  regolamento [n. 562/2006]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione



20       Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le  norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate  dall’articolo 13 del regolamento n. 562/2006 siano applicabili anche ai  cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, i quali  intendano rientrare nel territorio dello Stato membro che ha loro  rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, qualora il rientro nel  territorio di quest’ultimo possa effettuarsi senza entrare nel  territorio degli altri Stati membri.

21      Secondo l’ANAFE, il  combinato disposto degli articoli 5 e 13 del regolamento n. 562/2006  deve essere interpretato nel senso che l’ingresso nel territorio di uno  Stato membro, basato su un permesso di soggiorno temporaneo, può essere  rifiutato soltanto se il cittadino di un paese terzo richieda l’ingresso  in vista di un soggiorno di breve durata e se la domanda è effettuata  alla frontiera di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato  il documento di soggiorno, del quale l’interessato è titolare.

22       Secondo i governi francese e belga, nonché la Commissione, al contrario  l’articolo 13 del regolamento n. 562/2006 si applica altresì ai  cittadini di paesi terzi, il cui rientro nel territorio dello Stato  membro che ha rilasciato loro un permesso di soggiorno temporaneo non  richieda né ingresso, né transito, né soggiorno nel territorio degli  altri Stati membri.

23      Come indicato dal suo articolo 1, il  regolamento n. 562/2006 ha per «[o]ggetto e principi» di sviluppare  l’Unione quale spazio comune di libertà di circolazione senza frontiere  interne e di stabilire a tal fine le norme applicabili al controllo  delle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri  dell’Unione.

24      Ai sensi del sesto considerando del medesimo  regolamento, «[i]l controllo d[elle] frontier[e esterne degli Stati  membri] è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere  esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito  il controllo di frontiera interno».

25      Detto regolamento  s’inserisce nel contesto più generale di uno spazio di libertà,  sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui è assicurata la  libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per  quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo,  l’immigrazione, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta  contro quest’ultima (articolo 3, paragrafo 2, TUE). L’articolo 67,  paragrafo 2, prima frase, TFUE precisa che l’Unione «garantisce che non  vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una  politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle  frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa  nei confronti dei cittadini dei paesi terzi».

26      Il  meccanismo attuato dall’accordo di Schengen si basa conseguentemente sul  rispetto delle norme armonizzate di controllo alle frontiere esterne e,  eventualmente, sul rigoroso rispetto delle condizioni d’ingresso dei  cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati aderenti a detto  accordo, sancite dal regolamento n. 562/2006. Infatti, ogni Stato membro  il cui territorio è compreso nello spazio Schengen deve poter contare  sull’efficacia e sul rigore dei controlli effettuati da qualunque altro  Stato di tale spazio. Controlli siffatti sono agevolati da un insieme di  norme che consentono, in particolare, il riconoscimento dei visti e  degli altri permessi di soggiorno di breve durata.

27       L’articolo 5 del regolamento n. 562/2006 disciplina le condizioni  d’ingresso dei cittadini dei paesi terzi. Risulta dalle disposizioni di  tale articolo 5, paragrafi 1, lettera b), e 4, lettera a), che il  possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro al  cittadino di un paese terzo consente a quest’ultimo di entrare e di  circolare nello spazio Schengen, di uscire da tale spazio e di  rientrarvi senza dover ricorrere alla formalità del visto.

28       Si deve rilevare che la nozione di permesso di soggiorno è definita  all’articolo 2, punto 15, del regolamento n. 562/2006 e che il permesso  di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima  domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, è  espressamente escluso dalla nozione di permesso di soggiorno ai sensi  del citato punto 15, lettera b).

29      I controlli alle  frontiere esterne dello spazio Schengen e il respingimento a tali  frontiere esterne sono disciplinati agli articoli 6‑13 del regolamento  n. 562/2006.

30      A proposito del respingimento, l’articolo  13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 562/2006 contiene la  norma generale secondo la quale sono respinti dallo spazio Schengen i  cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni  d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo  regolamento, e che non rientrino nelle categorie di persone di cui al  paragrafo 4 di quest’ultimo articolo. Ai sensi della seconda frase di  detto paragrafo 1, tale disposizione non pregiudica l’applicazione di  disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione  internazionale o al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

31      L’articolo 13, paragrafi 2‑6, del regolamento n. 562/2006 disciplina le ulteriori modalità del respingimento.

32       Contrariamente a quanto sostiene l’ANAFE, l’articolo 13 del regolamento  n. 562/2006 non può essere interpretato nel senso che l’ingresso nello  spazio Schengen del cittadino di un paese terzo il quale presenti un  documento di soggiorno che non corrisponde ad un permesso di soggiorno  ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del medesimo regolamento, possa  essere rifiutato unicamente qualora tale ingresso sia richiesto alla  frontiera di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il  documento di soggiorno e per un soggiorno di breve durata.

33       Infatti, ai sensi del suo articolo 3, detto regolamento si applica a  chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro  dello spazio Schengen.

34      Ne consegue che le norme che  disciplinano il respingimento enunciate all’articolo 13 del regolamento  n. 562/2006 sono destinate ad applicarsi a qualunque cittadino di un  paese terzo che desideri entrare in uno Stato membro attraversando una  frontiera esterna dello spazio Schengen.

35      Pertanto, dal  momento che tale regolamento ha abolito le verifiche sulle persone alle  frontiere interne ed ha spostato i controlli frontalieri alle frontiere  esterne di tale spazio, le sue disposizioni relative al respingimento  alle frontiere esterne sono in linea di principio applicabili  all’insieme dei movimenti transfrontalieri di persone, anche se  l’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen di uno  Stato membro si effettui soltanto in vista di un soggiorno in  quest’ultimo.

36      La circostanza che il cittadino di un paese  terzo, sulla base di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da  uno Stato membro, tenti di rientrare in quest’ultimo attraverso una  frontiera esterna dello spazio Schengen, senza avere l’intenzione di  ottenere l’accesso all’intero spazio di cui trattasi, non osta pertanto  all’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 562/2006.

37       Tale interpretazione trova conferma nel fatto che l’articolo 13,  paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 562/2006, il quale si  riferisce alla possibilità di entrare in uno Stato membro in forza delle  disposizioni relative al diritto d’asilo o al rilascio di visti  nazionali per soggiorni di lunga durata, menziona in tal modo forme  d’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen di uno  Stato membro, finalizzato ad un soggiorno principale e di lunga durata  esclusivamente in quest’ultimo.

38      Quanto alla durata del  soggiorno, essa è del pari irrilevante per l’applicazione dell’articolo  13 del regolamento n. 562/2006. Detta interpretazione è corroborata dal  rinvio, operato dall’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del  regolamento n. 562/2006, all’articolo 5 del medesimo regolamento.  Infatti, se tale articolo 13 si riferisce alle condizioni d’ingresso  previste dall’articolo 5, paragrafo 1, che riguardano un soggiorno non  superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, tale disposizione rinvia del  pari alle categorie di persone di cui al paragrafo 4 del medesimo  articolo 5, ovvero le persone titolari di un permesso di soggiorno o di  un visto di ritorno. I titolari di un permesso di soggiorno o di un  visto di ritorno che desiderano rientrare in uno Stato membro per una  durata superiore a tre mesi rientrano quindi nell’ambito di applicazione  di detto articolo 13.

39      Dalle considerazioni che precedono  risulta che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un  documento di soggiorno che copre temporaneamente il suo soggiorno sul  territorio di uno Stato membro in attesa di una decisione sulla sua  domanda di soggiorno o sulla sua domanda d’asilo e che lascia il  territorio dello Stato nel quale ha introdotto una domanda di soggiorno o  d’asilo, non può rientrarvi con la sola copertura che il suo documento  di soggiorno provvisorio gli fornisce. Di conseguenza, qualora un tale  cittadino si presenti alle frontiere esterne dello spazio Schengen, le  autorità incaricate del controllo alle frontiere devono, in applicazione  dell’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, negargli l’ingresso in  tale territorio salvo si ricada in una delle eccezioni previste  all’articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento.

40      Si deve  al riguardo ricordare che, ai sensi del suo articolo 3, lettera b), il  regolamento n. 562/2006 si applica senza pregiudizio dei diritti dei  rifugiati e di coloro che richiedono una protezione internazionale, in  particolare per quanto concerne il non respingimento. Di conseguenza,  così come sostenuto dalla Commissione in udienza, tali controlli devono  essere effettuati senza pregiudizio dell’applicazione delle disposizioni  a tutela dei richiedenti asilo, in relazione, in particolare, con il  principio di non respingimento.

41      Di conseguenza, si deve  rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che le norme  sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13  del regolamento n. 562/2006 sono applicabili anche ai cittadini di paesi  terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare,  attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato  membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza  entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

Sulla seconda questione



42       Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede di chiarire a  quali condizioni uno Stato membro possa rilasciare un visto di ritorno  ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n.  562/2006 e, in particolare, se un tale visto di ritorno possa limitare  l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del territorio nazionale  dello Stato membro che l’ha rilasciato.

43      Con tale  questione, il giudice del rinvio si riferisce alla disposizione della  circolare del 21 settembre 2009, secondo la quale il visto di ritorno  prefettizio consente in linea di principio unicamente un rientro  attraverso le frontiere francesi esterne dello spazio Schengen.

44       Secondo la Commissione, il visto di ritorno è emesso secondo modalità  definite dagli Stati membri. Giacché, tuttavia, ai sensi dell’articolo  5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, il visto di  rientro deve consentire il rientro nello Stato membro che l’ha  rilasciato, direttamente oppure attraverso il transito nel territorio di  altri Stati membri, tale visto non potrebbe limitare il rientro nello  spazio Schengen ai soli punti d’ingresso del territorio nazionale.  L’ANAFE, in sostanza, sostiene la medesima tesi.

45      Il  governo francese, in udienza, si è allineato alla posizione sostenuta  dalla Commissione, In assenza di qualunque definizione di visto di  ritorno nel regolamento n. 562/2006, nel codice dei visti o nel capitolo  3 della CAAS relativo ai visti, le condizioni di rilascio del visto di  ritorno dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale  degli Stati membri. Un visto siffatto non potrebbe limitare l’ingresso  ai soli punti del territorio nazionale dello Stato membro che ha  rilasciato il visto di ritorno.

46      Si deve rilevare che  l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006  riconosce ai cittadini dei paesi terzi che non soddisfano tutte le  condizioni per rientrare nello spazio Schengen, ma sono titolari di un  permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un visto di  ritorno, il diritto di entrare negli altri Stati membri a fini di  transito per raggiungere il territorio di quello Stato membro che ha  rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno.

47      La nozione di «visto di ritorno» non è definita in detto regolamento.

48       Tale nozione indica un documento rilasciato in uno Stato membro ad una  persona che non è ancora titolare di un permesso di soggiorno, ma che è  temporaneamente autorizzata a soggiornare nel territorio di tale Stato e  che deve lasciare quest’ultimo per una qualunque ragione. Tale  documento autorizza il suo titolare a rientrare nel territorio dello  Stato che l’ha rilasciato.

49      Dalle definizioni contenute  all’articolo 2 del codice dei visti può desumersi che il visto di  ritorno di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento  n. 562/2006 non è un «visto» ai sensi di tale codice.

50       Secondo l’articolo 2, punto 2, del codice dei visti, infatti, per visto  si intende l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini del  transito o del soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la  cui durata complessiva non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei  mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri,  ovvero del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli  Stati membri. Orbene, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del  regolamento n. 562/2006 disciplina precisamente le ipotesi in cui il  cittadino di un paese terzo non disponga di un visto ai sensi di detto  articolo 2, punto 2.

51      Il «visto di ritorno» ai sensi  dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 a  sua volta non costituisce un «visto con validità territoriale limitata»,  definito all’articolo 2, punto 4, del codice del visti. Se il  legislatore europeo avesse avuto l’intenzione di attribuire una simile  portata al visto di ritorno, esso sarebbe ricorso alla nozione di visto  con validità territoriale limitata nel citato articolo 5, paragrafo 4,  lettera a), in quanto tale categoria di visti era già disciplinata  dall’articolo 16 della CAAS ed era espressamente individuata al punto 2,  intitolato «Classificazione e definizione dei visti», dell’Istruzione  consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di  prima categoria delle parti contraenti dell’accordo di Schengen (GU  2002, C 313, pag. 1), adottata nell’ambito della cooperazione Schengen.

52       Ne consegue che il visto di ritorno di cui all’articolo 5, paragrafo 4,  lettera a), del regolamento n. 562/2006 costituisce un’autorizzazione  di uno Stato membro che può essere rilasciata ad un cittadino di un  paese terzo che non è in possesso né di un permesso di soggiorno, né di  un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del  codice dei visti, che gli consente di lasciare questo Stato membro per  un determinato scopo per rientrare successivamente in questo stesso  Stato.

53      Se le condizioni di rilascio di una siffatta  autorizzazione nazionale di ritorno non sono definite dal regolamento n.  562/2006, risulta tuttavia, come sostenuto sia dal governo francese sia  dalla Commissione, dalla formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafo  4, lettera a), di detto regolamento che il visto di ritorno deve  autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito  nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere il  territorio dello Stato membro che ha rilasciato un visto di ritorno  siffatto.

54      Pertanto, per i titolari di un visto di ritorno  ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n.  562/2006, l’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio  Schengen non può essere limitato ai soli punti del territorio nazionale  dello Stato membro che ha rilasciato un simile visto.

55      La  disposizione del regolamento n. 562/2006 che prevede un ingresso  limitato ai soli punti del territorio nazionale di uno Stato membro è  l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), secondo il quale i cittadini di  paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al  paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare  nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in  virtù di obblighi internazionali.

56      Di conseguenza, si deve  rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5,  paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 deve essere  interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di  un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non  può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo  territorio nazionale.

Sulla terza questione



57       Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,  se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo  affidamento imponessero di prevedere misure transitorie per i cittadini  di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro  quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo  rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di  soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare sul  medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del  regolamento n. 562/2006.

58      Tale questione si pone dal  momento che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il  regolamento n. 562/2006 vieta il ritorno nel territorio degli Stati  membri ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i  quali siano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo,  rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di  soggiorno o di una domanda d’asilo.

59      Risulta  dall’ordinanza di rinvio che, prima dell’adozione della circolare del 21  settembre 2009, in Francia si era formata una prassi amministrativa in  base alla quale i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del  visto, che erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno  temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di  permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, potevano lasciare il  territorio nazionale e successivamente ritornarvi attraverso le  frontiere esterne dello spazio Schengen fintantoché tale permesso non  fosse scaduto. Tale circolare intendeva porre fine a tale prassi senza  prevedere un periodo transitorio, sicché i cittadini di paesi terzi  soggetti all’obbligo del visto che prima dell’adozione della circolare  avevano lasciato il territorio francese con un simile permesso di  soggiorno temporaneo, non potevano più rientrare nello spazio Schengen  senza aver ottenuto un visto o un qualsiasi altro documento che li  autorizzasse ad entrare in tale territorio.

60      Il governo  francese ritiene che i principi della certezza del diritto e della  tutela del legittimo affidamento non imponessero la previsione di misure  transitorie per i cittadini di paesi terzi che fossero usciti dal  territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un  permesso di soggiorno temporaneo e che desiderassero ritornarvi  successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006.

61       Il governo belga e la Commissione sostengono che il regolamento n.  562/2006 non ha modificato significativamente le disposizioni del  diritto dell’Unione concernenti l’ingresso di cittadini di paesi terzi  in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato  in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di  una domanda d’asilo. La CAAS non avrebbe mai permesso l’attraversamento  delle frontiere esterne dello spazio Schengen né la libera circolazione  al suo interno sulla base di un permesso di soggiorno temporaneo,  rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di  soggiorno o di una domanda d’asilo. L’entrata in vigore di detto  regolamento non avrebbe pertanto modificato alcunché al riguardo.  Secondo la Commissione, pertanto, i problemi collegati  all’interpretazione del diritto dell’Unione precedentemente all’adozione  della circolare del 21 settembre 2009 e/o all’applicazione di  quest’ultima devono essere risolti sulla scorta delle norme del diritto  nazionale.

62      Per rispondere alla terza questione occorre  prima di tutto sottolineare che il divieto di ritorno sancito in detta  circolare è conforme agli obblighi degli Stati membri che risultano dal  regolamento n. 562/2006.

63      Infatti, come si evince già dai  punti 27 e 28 della presente sentenza, risulta dal combinato disposto  degli articoli 5, paragrafo 1, 2, punto 15, lettera b), e 5, paragrafo  4, del medesimo regolamento che permessi di soggiorno temporanei,  rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di  soggiorno o di una domanda d’asilo, non possono essere utilizzati per  entrare nello spazio Schengen.

64      Con la circolare del 21  settembre 2009, pertanto, si è voluto precisare che ai cittadini di  paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, usciti dal territorio  francese muniti di un simile permesso di soggiorno temporaneo, non può  essere accordato un libero ritorno in Francia attraverso le frontiere  esterne dello spazio Schengen. Dal momento che, in conformità al suo  articolo 40, primo comma, il regolamento n. 562/2006 è entrato in vigore  il 13 ottobre 2006, detta circolare chiarifica la disciplina giuridica  vigente, in Francia, a partire da tale data.

65      Inoltre,  alla luce della formulazione della terza questione, si deve rilevare,  con riferimento alle disposizioni applicabili al procedimento  principale, che il regolamento n. 562/2006 non ha apportato alcuna  modifica rispetto a quelle della CAAS.

66      In particolare,  come sottolineato dai governi francese e belga nonché dalla Commissione,  i permessi di soggiorno temporanei erano già esclusi dalla nozione di  permesso di soggiorno in forza dell’articolo 1 della CAAS.

67       Infine, allo stesso modo, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), ii),  del regolamento n. 1030/2002 esclude dalla nozione di permessi di  soggiorno i permessi rilasciati per la durata dell’esame di una domanda  d’asilo o di una domanda di permesso di soggiorno.

68      Come  indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il motivo di  tale esclusione risiede nel fatto che il rilascio di un permesso  temporaneo o di un’autorizzazione di soggiorno provvisoria dimostra che  il rispetto delle condizioni d’ingresso nel territorio dello spazio  Schengen, o di attribuzione dello status di rifugiato, non è stato  ancora verificato e che, di conseguenza, i titolari di simili documenti  non sono autorizzati a circolare in tale spazio e non sono esenti  dall’obbligo del visto in caso di ritorno in quest’ultimo.

69       Si deve parimenti sottolineare che il regolamento n. 562/2006 non  esclude qualunque possibilità per il titolare di un permesso di  soggiorno temporaneo, rilasciato nel contesto di una domanda d’asilo o  di una prima domanda di permesso di soggiorno, di rientrare direttamente  nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato tale permesso.  Infatti, simile possibilità esiste allorché le condizioni di cui  all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento sono  soddisfatte.

70      Come rilevato dall’avvocato generale al  paragrafo 55 delle sue conclusioni, la circostanza che cittadini di  paesi terzi soggetti all’obbligo del visto abbiano lasciato il  territorio francese attraverso una frontiera esterna di Schengen poco  prima dell’adozione della circolare del 21 settembre 2009, pensando di  poter rientrare in Francia senza essere in possesso di un visto  conformemente ad una prassi amministrativa anteriore, contraria al  diritto dell’Unione, non può essere efficacemente invocata per  contestare le pertinenti disposizioni del regolamento n. 562/2006 alla  luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del  legittimo affidamento.

71      Al riguardo, si deve rammentare  innanzitutto che, conformemente all’articolo 288, secondo comma, TFUE, i  regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono  direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.

72      La  diretta applicabilità di un regolamento implica che la sua entrata in  vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici  si realizzino senza alcun provvedimento di ricezione nel diritto  nazionale (v., segnatamente, sentenze del 10 ottobre 1973, Variola,  34/73, Racc. pag. 981, punto 10, nonché del 14 luglio 2011, Bureau  national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 e C‑27/10, non ancora  pubblicata nella Raccolta, punto 66), salvo che il regolamento di cui  trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i  provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari  necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere  effettivamente applicate (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre  1978, Bussone, 31/78, Racc. pag. 2429, punto 32).

73       Inoltre, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le  disposizioni del Trattato FUE e gli atti delle istituzioni direttamente  applicabili hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno  degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto  stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante  della legislazione nazionale (sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal,  106/77, Racc. pag. 629, punto 17; del 19 giugno 1990, Factortame e a.,  C‑213/89, Racc. pag. I‑2433, punto 18, nonché dell’8 settembre 2010,  Winner Wetten, C‑409/06, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto  53).

74      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il  giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria  competenza, le norme di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la  piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria  iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione  nazionale (v., segnatamente, sentenze Simmenthal, cit., punti 21‑24, e  del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, Racc. pag. I‑6199, punto 61).

75       La Corte ha altresì precisato che, da un lato, sono soggetti al  rispetto di siffatto primato tutti gli organi dell’amministrazione,  compresi gli enti territoriali, nei confronti dei quali i privati sono  pertanto legittimati a far valere simili norme del diritto dell’Unione  e, dall’altro, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto con  dette norme possono figurare disposizioni legislative oppure  amministrative (v. sentenza del 29 aprile 1999, Ciola, C‑224/97, Racc.  pag. I‑2517, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

76       Peraltro, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto,  che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, impone  che la normativa di quest’ultima sia chiara e precisa e che la sua  applicazione sia prevedibile per gli interessati (ordinanza dell’8  novembre 2007, Fratelli Martini e Cargill, C‑421/06, punto 56; nello  stesso senso, v. sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa  Trasformazioni/Commissione, C‑194/09 P, non ancora pubblicata nella  Raccolta, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

77      Le  disposizioni del regolamento n. 562/2006 sulle condizioni di ritorno in  uno Stato membro dello spazio Schengen sulla base di permessi di  soggiorno temporanei, rilasciati in attesa dell’esame di una prima  domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, soddisfano i  requisiti di certezza e di prevedibilità. Infatti, come rilevato al  punto 28 della presente sentenza, dal combinato disposto degli articoli  5, paragrafo 1, 2, punto 15, lettera b), e 5, paragrafo 4, del  regolamento n. 562/2006 risulta che siffatto permesso di soggiorno  temporaneo non autorizza a rientrare nello spazio Schengen. Occorre  inoltre sottolineare che tale regolamento è stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 aprile 2006, quindi sei  mesi prima della data della sua entrata in vigore, sicché era assicurata  la prevedibilità delle norme destinate ad applicarsi a partire da tale  data.

78      Per quanto riguarda il principio della tutela del  legittimo affidamento, si deve rilevare che esso può essere invocato nei  confronti di una normativa dell’Unione soltanto allorché si è  precedentemente determinata una situazione tale da generare un legittimo  affidamento a livello di Unione, ovvero ad opera di un’istituzione di  quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e  a., C‑63/93, Racc. pag. I‑569, punto 20, nonché del 6 marzo 2003,  Niemann, C‑14/01, Racc. pag. I‑2279, punto 56).

79      Nel  procedimento principale, si deve constatare che non sussiste un  precedente simile comportamento delle istituzioni dell’Unione, che  permetta di suscitare il legittimo affidamento dei cittadini di paesi  terzi rispetto alla possibilità di rientrare nello spazio Schengen senza  aver ottenuto un visto di ritorno. Ad ogni modo, qualora un affidamento  siffatto dovesse essere sorto a favore di tali cittadini soggetti  all’obbligo del visto, in possesso soltanto di permessi di soggiorno  temporanei che non consentivano un simile ritorno, ciò si dovrebbe  imputare alla sussistenza di una prassi amministrativa francese  contraria al diritto dell’Unione.

80      Orbene, una tale prassi  amministrativa nazionale contraria al diritto dell’Unione non può  fondare alcun legittimo affidamento nei cittadini di paesi terzi sulla  possibilità di continuare a beneficiare di tale prassi.

81       Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la prassi di  uno Stato membro non conforme alla normativa dell’Unione non può dare  luogo ad un legittimo affidamento in capo ad un soggetto  dell’ordinamento che beneficia della situazione così creatasi (v., in  tal senso, sentenze del 15 dicembre 1982, Maizena, 5/82, Racc. pag.  4601, punto 22, nonché del 1° aprile 1993, Lageder e a., da C‑31/91 a  C‑44/91, Racc. pag. I‑1761, punto 34). Ne consegue che il comportamento  di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione  che sia in contrasto con quest’ultimo non può fondare, in capo ad un  privato, un legittimo affidamento sul godimento di un trattamento  contrastante col diritto dell’Unione [v. sentenza del 7 aprile 2011,  Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

82       Risulta dalle considerazioni che precedono che l’esame della terza  questione non ha rilevato elementi che consentano di concludere per una  violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del  legittimo affidamento, in relazione all’entrata in vigore del  regolamento n. 562/2006.

83      Si deve rispondere alla terza  questione dichiarando che i principi della certezza del diritto e della  tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure  transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il  territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un  permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una  prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che  desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente  all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006.

Sulle spese



84       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


1)      Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che  istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento  delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come  modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di  paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare,  attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato  membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza  entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

2)       L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006,  come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel  senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo  un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non può limitare  l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio  nazionale.

3)      I principi della certezza del diritto e della  tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure  transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il  territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un  permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una  prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che  desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente  all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal  regolamento n. 81/2009.

Firme

*Lingua processuale: il francese.