Sentenza n. C-611/10 e C-612/10 del 12 giugno 2012 Corte di Giustizia UE

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoro temporaneo in uno  Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta  l’attività - assegni familiari: uno Stato può concederli anche se non è  competente

SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
12 giugno 2012 (*)


«Previdenza  sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 –  Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) –  Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Lavoro temporaneo in uno Stato membro  diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività –  Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Possibilità di  concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in  cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato  competente – Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale  che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione  equiparabile in un altro Stato»

Nelle cause riunite C‑611/10 e C‑612/10,

LA CORTE (Grande Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione  degli articoli 14, punto 1, lettera a) e 14 bis, punto 1, lettera a),  del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,  relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano  all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal  regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L  28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag.  1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché delle norme del  Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori e del  divieto di discriminazione.

2        Tali domande sono state  presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti il sig.  ***** e l’Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse (Agenzia del Lavoro  di Wesel – Cassa per gli assegni familiari), una prima, e il signor  ***** e l’Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse (Agenzia  del Lavoro di Mönchengladbach – Cassa per gli assegni familiari), una  seconda, in merito al diniego di concedere prestazioni per figli a  carico in Germania.

Contesto normativo Il diritto dell’Unione



3        I considerando primo e quinto del regolamento n. 1408/71 così recitano:

«considerando  che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla  sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione  delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di  vita e condizioni di lavoro;

(...)

considerando che è  opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno  della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai  rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento  di fronte alle diverse legislazioni nazionali».

4        I considerando da ottavo a decimo di tale regolamento enunciano:

«considerando  che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si  spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di  un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di  legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono  derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile  il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un  lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati  membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la  parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di  uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile,  in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del  quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma».

5        L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», prevede quanto segue:

«1.  Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette  alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14  quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle  disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)       la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno  Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se  risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il  datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio  domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

6         L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari  applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano  un’attività subordinata», così dispone:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1)       a)     La persona che esercita un’attività subordinata nel territorio  di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed  è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro  per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla  legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata  prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia  inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo  periodo di distacco;

(...)».

7        Ai sensi  dell’articolo 14 bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme  particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che  esercitano un’attività autonoma»:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1)       a)      la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel  territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un  altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato  membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a  dodici mesi;

(...)».

8        Nell’ambito del titolo III,  capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, l’articolo 73 di quest’ultimo,  intitolato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono  in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», sancisce quanto  segue:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla  legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti  nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari  previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel  territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

9         Parimenti contenuto nel summenzionato capitolo 7, l’articolo 76 del  regolamento n. 1408/71, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo  dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello  Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza  dei familiari», prevede quanto segue:

«1. Quando, nel corso dello  stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di  un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono  previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i  familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a  norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in  applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo  previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.      Se  non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel  cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente  dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1  come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

10       L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21  marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento  n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento  n. 118/97, quale modificato dal regolamento n. 647/2005 (in prosieguo:  il «regolamento n. 574/72»), intitolato «Norme applicabili ai lavoratori  subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o  assegni familiari», recita:

«1      a)     Il diritto alle  prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di  uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette  prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o  di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando,  durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute  prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato  membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del  regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b)      Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i)       nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione  nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o  74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni  familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle  prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione  nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli  fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla  legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro  della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui  territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo  stesso Stato membro;

(...)».

Il diritto tedesco



11       L’articolo 62 della legge relativa all’imposta sui redditi  (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»), intitolato «Aventi  diritto», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Le  prestazioni per figli a carico, versate a favore dei figli ai sensi  dell’articolo 63 della presente legge, spettano a chiunque:

1)      abbia un domicilio o la propria dimora abituale nel territorio nazionale; o

2)      non avendo né il proprio domicilio, né la propria dimora abituale nel territorio nazionale, sia

a)      integralmente assoggettato all’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2; o

b)      sia considerato integralmente assoggettato all’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3».

12      In forza dell’articolo 65 dell’EStG, intitolato «Altre prestazioni per figli a carico»:

«1.       Le prestazioni per figli a carico non sono versate per il figlio che  benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe  qualora fosse presentata una richiesta in tal senso:

1)       assegni per figli a carico previsti dalla normativa in materia di  incidenti o aiuti finanziari concessi dal regime pensionistico;

2)       prestazioni per figli a carico concesse all’estero ed equiparabili alle  prestazioni per figli a carico o ad una delle prestazioni menzionate al  punto 1;

(...)

2.      Se, nei casi di cui al paragrafo  1, prima frase, punto 1, l’importo lordo dell’altra prestazione è  inferiore a quello delle prestazioni per figli a carico previste  dall’articolo 66 [dell’EStG] verrà versata la differenza, qualora essa  ammonti almeno a EUR 5».

13      L’articolo 66 dell’EStG prevede  norme relative al livello delle prestazioni per figli a carico e alle  modalità di pagamento delle medesime.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali



14       Il sig. *****, di cittadinanza polacca, risiede in Polonia, dove svolge  un’attività agricola autonoma. Egli è coperto dal regime previdenziale  di tale Stato membro.

15      Dal 20 agosto al 7 dicembre 2007,  il sig. ***** è stato occupato come lavoratore stagionale presso  un’impresa orticola in Germania. Per il 2007, dietro sua richiesta, egli  è stato trattato come interamente soggetto all’imposta sui redditi in  Germania.

16      Per il periodo in cui ha lavorato in Germania,  il sig. ***** ha chiesto per i suoi due figli, anch’essi residenti in  Polonia, il versamento di prestazioni per figli a carico ai sensi degli  articoli 62 e seguenti dell’EStG, per un importo mensile pari a EUR 154  per figlio.

17      L’Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse ha  respinto tale richiesta nonché il reclamo contro la decisione di  rigetto. Poiché il ricorso proposto avverso la decisione recante rigetto  del suo reclamo è stato parimenti respinto, il sig. Hudzinski ha quindi  presentato un ricorso per cassazione («Revision»), dinanzi al giudice  del rinvio, contro la sentenza pronunciata in primo grado.

18       Il sig. *****, di cittadinanza polacca, vive in Polonia con la moglie e  la figlia comune ed è ivi iscritto al regime di previdenza sociale.

19       Dal febbraio al dicembre 2006, il sig. ***** ha lavorato in Germania  come lavoratore distaccato. Per il 2006, egli è stato interamente  assoggettato all’imposta sui redditi in Germania congiuntamente alla  moglie.

20      Per il periodo in cui ha lavorato in Germania, il  sig. ***** ha chiesto per sua figlia il versamento di prestazioni per  figli a carico a norma degli articoli 62 e seguenti dell’EStG per un  importo mensile pari a EUR 154. Anche durante il suddetto periodo, sua  moglie era iscritta al regime di assicurazione malattia unicamente in  Polonia. Essa ha percepito per sua figlia, segnatamente in tale periodo,  una prestazione di un importo mensile pari a circa PLN 48, ossia  approssimativamente EUR 12.

21      L’Agentur für Arbeit  Mönchengladbach – Familienkasse ha respinto la richiesta del sig. *****  nonché il reclamo contro la decisione di rigetto. Essendo stato respinto  altresì il ricorso presentato contro la decisione recante rigetto del  suo reclamo, egli ha quindi proposto un ricorso per cassazione  («Revision»), dinanzi al giudice del rinvio, contro la sentenza di primo  grado.

22      Nei loro ricorsi dinanzi al Bundesfinanzhof, i  sigg. ***** e ***** sostengono che dalla sentenza del 20 maggio 2008,  Bosmann (C‑352/06, Racc. pag. I‑3827), discende che gli articoli 62 e  seguenti dell’EStG rimangono applicabili anche quando, in forza del  regolamento n. 1408/71, la Repubblica federale di Germania non è lo  Stato membro competente conformemente all’articolo 14 bis, punto 1,  lettera a), di tale regolamento, nel caso del sig. *****, e all’articolo  14, punto 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quello del sig.  *****.

23      Il sig. Wawrzyniak deduce inoltre che il suo  diritto ad una prestazione per figli a carico in Germania non è neppure  escluso dal combinato disposto dei paragrafi 1, prima frase, punto 2, e  2, dell’articolo 65 dell’EStG, in quanto tali disposizioni sono in  contrasto con il diritto dell’Unione e, ad ogni modo, non trovano  applicazione nel settore coperto dal regolamento n. 1408/71.

24       A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene anzitutto che il criterio  fissato dalla citata sentenza Bosmann debba essere inteso nel senso che  uno Stato membro, seppure non competente in forza degli articoli 13 e  seguenti del regolamento n. 1408/71, ha nondimeno la facoltà di  concedere prestazioni familiari ad un lavoratore emigrante in  applicazione del suo diritto nazionale.

25      Tuttavia, secondo  questo stesso giudice, da tale sentenza discende che una siffatta  facoltà dovrebbe essere ammessa soltanto in determinate ipotesi.

26       In primo luogo, uno Stato membro non competente a norma degli articoli  13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 disporrebbe di tale facoltà  unicamente qualora, come avveniva nella causa che ha dato origine alla  citata sentenza Bosmann, una prestazione familiare debba essere concessa  da tale Stato al fine di evitare che un lavoratore subisca uno  svantaggio sul piano giuridico per il fatto di avere esercitato il suo  diritto alla libera circolazione.

27      Orbene, i procedimenti  principali non riguarderebbero un’ipotesi del genere in quanto sul piano  giuridico i sigg. ***** e ***** non hanno subito alcuno svantaggio a  causa del loro lavoro temporaneo in Germania.

28      Infatti,  conformemente agli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1,  lettera a), del regolamento n. 1408/71, la legislazione in materia di  previdenza sociale loro applicabile sarebbe rimasta immutata sicché, per  quanto riguarda il periodo di lavoro temporaneo in Germania, essi sono  rimasti assoggettati alla legislazione polacca.

29      Pertanto,  essi non avrebbero potuto decadere dal beneficio delle prestazioni per  figli a carico più vantaggiose previste dal diritto tedesco dal momento  che non hanno mai avuto diritto a siffatte prestazioni.

30       Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che le fattispecie in  esame nei procedimenti principali divergano, in un altro modo  significativo, da quella in esame nella causa che ha dato origine alla  citata sentenza Bosmann. Infatti, contrariamente alla fattispecie in  esame in quest’ultima causa, nei presenti procedimenti principali la  Repubblica federale di Germania non è lo Stato membro di residenza dei  figli. Si porrebbe dunque la questione se tale elemento costituisca  un’ulteriore condizione che limita la facoltà dello Stato membro non  competente di concedere prestazioni familiari ad un lavoratore  emigrante.

31      In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene  che sorga altresì la questione se detta facoltà non debba essere  limitata alle ipotesi in cui non sussiste alcun diritto a prestazioni  familiari equiparabili in forza della legislazione dello Stato membro  competente, alla stregua di quanto avveniva nella causa che ha condotto  alla citata sentenza Bosmann, ma contrariamente alle fattispecie  ricorrenti nei presenti procedimenti principali in cui i lavoratori  usufruiscono di siffatte prestazioni nello Stato membro competente.

32       Anche ammettendo poi che, contrariamente all’opinione espressa dal  giudice del rinvio, in casi come quelli ricorrenti nei procedimenti  principali lo Stato membro non competente disponga di una facoltà di  concedere prestazioni familiari allorché sono profondamente diversi da  quello in esame nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza  Bosmann, si porrebbe la questione se il diritto dell’Unione, in  particolare le disposizioni del Trattato in materia di libera  circolazione dei lavoratori o il divieto di discriminazione, osti ad una  norma come quella di cui all’articolo 65 dell’EStG, in base alla quale  vengono concesse prestazioni per figli a carico unicamente se  l’interessato non ha diritto a prestazioni equiparabili nello Stato  membro competente.

33      Infine, il giudice del rinvio osserva  che nel caso in cui, contrariamente alla sua valutazione, anche  quest’ultima questione dovesse ricevere una risposta affermativa, si  porrebbe altresì la questione sul modo in cui risolvere il cumulo dei  diritti che ne deriva.

34      Ciò posto, nella causa C‑611/10,  il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre  alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 14  bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba essere  interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non  competente ai sensi di tale disposizione della facoltà di concedere  prestazioni familiari in forza della propria normativa nazionale al  lavoratore occupato solo in via temporanea nel suo territorio, allorché  né il lavoratore stesso né i suoi figli sono domiciliati nello Stato non  competente o vi risiedono abitualmente».

35      Nella causa  C‑612/10 il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di  sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se  l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba  essere interpretato nel senso che esso priva lo Stato membro non  competente ai sensi di tale disposizione e nel quale è stato distaccato  un lavoratore, ma che non è neanche lo Stato membro di residenza dei  figli del lavoratore, della facoltà di concedere prestazioni familiari  al lavoratore distaccato allorché il distacco in tale Stato membro non  comporta per il medesimo nessuno svantaggio sotto il profilo giuridico.

2)      In caso di soluzione negativa della questione sub 1:

Se  l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba  essere interpretato nel senso che lo Stato non competente, nel quale  viene distaccato un lavoratore, è autorizzato in ogni caso a concedere  le prestazioni familiari solo qualora sia accertato che nell’altro Stato  membro non sussiste un diritto a prestazioni familiari equiparabili.

3)      Nel caso in cui anche tale questione venga risolta negativamente:

Se  le disposizioni del diritto (...) dell’Unione ostino ad una  disposizione nazionale come (...) l’articolo 65 dell’EStG, la quale  esclude un diritto alle prestazioni familiari, allorché una prestazione  equiparabile viene corrisposta all’estero oppure dovrebbe essere  corrisposta in caso di presentazione di una domanda in tal senso.

4)      Nel caso in cui tale questione venga risolta affermativamente:

Come  debba essere risolto il cumulo che viene a sussistere fra il diritto  nello Stato competente, il quale è al contempo lo Stato membro di  residenza dei figli, da un lato, e il diritto nello Stato non  competente, il quale non è neanche lo Stato membro di residenza dei  figli, dall’altro».

36      Con ordinanza del Presidente della  Corte del 14 febbraio 2011, le cause C‑611/10 e C‑612/10 sono state  riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla questione unica nella causa C‑611/10 e sulle prime due questioni nella causa C‑612/10



37       Con la sua questione unica nella causa C‑611/10 e con le due prime  questioni nella causa C‑612/10, che è opportuno esaminare  congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli  articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del  regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che essi  ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni,  non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a  carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore  emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in  circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora  venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non  ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il  suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo  diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro  competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per  il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente  nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro  temporaneo.

38      A tal riguardo, va constatato che, come  giustamente rilevato dal giudice del rinvio, la normativa applicabile  alla situazione dei ricorrenti nei procedimenti principali in ordine al  loro diritto a prestazioni familiari è determinata rispettivamente dagli  articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del  regolamento n. 1408/71.

39      Infatti, risulta pacifico che, a  norma dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71,  nel periodo inferiore a dodici mesi in cui è stato distaccato in  Germania, il sig. ***** è rimasto soggetto alla legislazione dello Stato  membro sul cui territorio ha sede la società per la quale lavora  normalmente, ovvero la legislazione polacca.

40      Del pari,  non viene contestato che, a norma dell’articolo 14 bis, punto 1, lettera  a), del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda il periodo non  superiore a dodici mesi in cui ha esercitato un’attività professionale  in Germania, il sig. ***** ha continuato ad essere assoggettato alla  legislazione dello Stato membro sul cui territorio di norma svolge  un’attività autonoma, ovvero la legislazione polacca.

41      Ciò  posto, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante,  le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, volte a  determinare la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano  all’interno dell’Unione europea, mirano in particolare a far sì che gli  interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime  previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di  legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono  derivarne. Tale principio trova la sua espressione segnatamente  all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola (v., in  particolare, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42       Peraltro, atteso che l’articolo 48 TFUE prevede un coordinamento delle  legislazioni degli Stati membri e non la loro armonizzazione, le  differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale  di ogni Stato membro e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi  iscritte, non sono interessate da tale disposizione; ogni Stato membro  rimane competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto  del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di  un regime di previdenza sociale (v., in particolare, sentenza del 30  giugno 2011, da Silva Martins, C‑388/09, non ancora pubblicata nella  Raccolta, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

43      Ciò  premesso, il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un  assicurato che un trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale in  materia previdenziale. Pertanto l’applicazione, eventualmente per  effetto delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, di una normativa  nazionale meno favorevole sul piano delle prestazioni di previdenza  sociale può risultare, in linea di principio, conforme ai requisiti del  diritto primario dell’Unione in materia di libera circolazione delle  persone (v., per analogia, sentenza da Silva Martins, cit., punto 72).

44       Da tali principi deriva che i ricorrenti nei procedimenti principali  che si sono trasferiti da uno Stato membro in un altro, nella  fattispecie la Repubblica federale di Germania, per svolgervi un lavoro,  in linea di principio hanno diritto soltanto alle prestazioni familiari  previste dalla legislazione del primo Stato membro, ossia l’unica  legislazione applicabile in forza del regolamento n. 1408/71, anche se,  come avviene nel caso di specie, esse sono meno favorevoli delle  prestazioni della stessa natura previste dalla legislazione tedesca.

45       Sebbene in base al diritto dell’Unione le autorità tedesche non siano  quindi tenute a concedere la prestazione per figli a carico di cui  trattasi nei procedimenti principali, si pone tuttavia la questione se  tale diritto precluda la possibilità di una siffatta concessione, a  fortiori in quanto, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte,  risulta che in virtù della legislazione tedesca i ricorrenti nei  procedimenti principali possono beneficiare di tale prestazione per il  solo fatto che sono stati integralmente assoggettati all’imposta sui  redditi o trattati come tali; spetta al giudice del rinvio verificare  tale circostanza.

46      A tal riguardo, come ricordato dalla  Corte al punto 29 della citata sentenza Bosmann, le disposizioni del  regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce  dell’articolo 48 TFUE, che mira a facilitare la libera circolazione dei  lavoratori e implica, in particolare, che i lavoratori emigranti non  devono né decadere dai diritti a prestazioni di previdenza sociale né  subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver  esercitato il diritto alla libera circolazione loro conferito dal  Trattato.

47      Del pari, al punto 30 della stessa sentenza, la  Corte ha rilevato che il primo considerando del regolamento n. 1408/71  sancisce che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali  sulla sicurezza sociale previste in tale regolamento rientrano nel  contesto della libera circolazione delle persone e devono contribuire al  miglioramento del loro tenore di vita e delle loro condizioni di  lavoro.

48      Alla luce di tali elementi, al punto 31 della  citata sentenza Bosmann, la Corte ha statuito che, in circostanze come  quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza in parola, lo Stato  membro di residenza non può essere privato della facoltà di concedere  prestazioni familiari alle persone residenti sul suo territorio.  Infatti, sebbene, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a),  del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività  subordinata sul territorio di uno Stato membro sia soggetta alla  legislazione di tale Stato, anche se risiede sul territorio di un altro  Stato membro, rimane comunque il fatto che tale regolamento non è inteso  ad impedire allo Stato membro di residenza di concedere, in  applicazione della sua legislazione, prestazioni familiari alla suddetta  persona.

49      Al punto 32 della stessa sentenza, la Corte ha  aggiunto che il principio di applicabilità esclusiva della legislazione  designata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento n.  1408/71, ricordato al punto 41 della presente sentenza, non può fungere  da fondamento per escludere che uno Stato membro, che non sia lo Stato  competente e che non subordini il diritto ad una prestazione familiare a  condizioni di occupazione o di assicurazione, possa concedere una  siffatta prestazione ad una persona residente sul suo territorio, nei  limiti in cui la possibilità di una siffatta concessione derivi  effettivamente dalla sua legislazione.

50      Nelle presenti  cause, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla questione se, in  circostanze analoghe a quelle della causa che ha dato luogo alla citata  sentenza Bosmann, la possibilità in tal modo riconosciuta ad uno Stato  membro, che non sia lo Stato competente a norma delle disposizioni del  titolo II del regolamento n. 1408/71, di concedere una prestazione  familiare ad una persona residente sul suo territorio, debba essere  ammessa anche in situazioni come quelle in esame nei procedimenti  principali, benché sotto molteplici aspetti queste ultime divergano  dalla situazione in esame nella causa che ha dato origine alla suddetta  sentenza Bosmann.

51      In primo luogo, quanto alla rilevanza  della circostanza che i ricorrenti nei procedimenti principali non siano  decaduti da diritti a prestazioni previdenziali né abbiano subito una  riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato  il loro diritto alla libera circolazione, poiché hanno conservato il  loro diritto a prestazioni familiari nello Stato membro competente, tale  circostanza da sola non può escludere che uno Stato membro non  competente abbia la possibilità di concedere siffatte prestazioni.

52       Invero, benché al punto 29 della citata sentenza Bosmann la Corte abbia  rilevato che i lavoratori emigranti non devono né perdere diritti a  prestazioni previdenziali né subire una riduzione dell’importo delle  medesime per il fatto di avere esercitato il diritto alla libera  circolazione loro conferito dal Trattato, tale rilievo è espressamente  formulato a titolo di esempio delle possibili conseguenze dell’articolo  48 TFUE e della finalità di tale disposizione per l’interpretazione del  regolamento n. 1408/71.

53      Inoltre, tale rilievo, che va  inteso alla luce della specificità del procedimento principale da cui è  scaturita la sentenza di cui trattasi, è di importanza secondaria  rispetto al principio, ricordato in primo luogo al suddetto punto della  medesima sentenza e che è di giurisprudenza constante, secondo cui le  disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla  luce dell’obiettivo dell’articolo 48 TFUE, consistente nel contribuire  alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori  emigranti la più completa possibile (v., in particolare, sentenza da  Silva Martins, cit., punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

54       Va anche rammentato, a tal riguardo, che dal primo considerando del  regolamento n. 1408/71 si evince che esso mira a contribuire al  miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei  lavoratori emigranti.

55      Orbene, in tale contesto la Corte  ha statuito che significherebbe al contempo spingersi oltre lo scopo del  regolamento n. 1408/71 e porsi al di fuori delle finalità e dell’ambito  dell’articolo 48 TFUE interpretare tale regolamento come se vietasse a  uno Stato membro di attribuire ai lavoratori e ai suoi familiari una  tutela previdenziale più ampia di quella che deriva dall’applicazione  del regolamento stesso (sentenza del 16 luglio 2009, von  Chamier‑Glisczinski, C‑208/07, Racc. pag. I‑6095, punto 56).

56       Infatti, la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle  legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, tenuto conto  segnatamente degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata,  salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da  privare il lavoratore emigrante o i suoi aventi causa del beneficio di  prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato  membro (v., in particolare, sentenza da Silva Martins, cit., punto 75).

57       Alla luce di tali elementi, va constatato che non può essere esclusa  un’interpretazione degli articoli 14, punto 1, lettera a) e 14 bis,  punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 che consenta ad uno  Stato membro di concedere prestazioni familiari in una situazione, come  quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore emigrante  non sia né decaduto dal beneficio di prestazioni previdenziali né abbia  subito una riduzione dell’importo delle medesime per aver esercitato il  suo diritto alla libera circolazione, avendo mantenuto il suo diritto a  prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro  competente, poiché essa è atta a contribuire al miglioramento del tenore  di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti,  concedendo loro una tutela previdenziale più ampia di quella risultante  dall’applicazione del summenzionato regolamento, e contribuisce quindi  alla finalità di tali disposizioni consistente nel facilitare la libera  circolazione dei lavoratori.

58      In secondo luogo, per quanto  attiene ai riferimenti, contenuti nella citata sentenza Bosmann, alla  residenza del lavoratore emigrante sul territorio dello Stato membro non  competente a cui viene chiesta la prestazione familiare, questi si  spiegano con la circostanza che, nella causa che ha dato luogo a tale  sentenza, la ricorrente nel procedimento principale aveva diritto a tale  prestazione unicamente a causa della sua residenza in tale Stato a  norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG, senza che tale  disposizione subordini il summenzionato diritto a condizioni di  occupazione o assicurazione.

59      Pertanto, si tratta di  riferimenti al fondamento del diritto alla prestazione familiare in  esame nella normativa nazionale dello Stato membro interessato e, in  particolare, al fattore di collegamento relativo alla residenza ivi  indicata.

60      Tuttavia, l’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG  prevede che la prestazione per figli a carico spetta anche a chiunque,  non avendo il proprio domicilio o la propria dimora abituale sul  territorio nazionale, sia stato integralmente assoggettato all’imposta  sui redditi o sia stato trattato come tale.

61      È questo secondo fattore di collegamento ad essere in discussione nei presenti procedimenti principali.

62       Orbene, nei limiti in cui, in forza del diritto nazionale, i due  fattori di collegamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG  in quanto tali costituiscono il fondamento del diritto a prestazioni per  figli a carico, il che spetta al giudice del rinvio verificare, il  riferimento, di cui alla citata sentenza Bosmann, al fattore di  collegamento relativo alla residenza del lavoratore emigrante non può  implicare che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente ai sensi  delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, possa  concedere una prestazione familiare unicamente se tale diritto viene  rivendicato in base al summenzionato fattore di collegamento, e che tale  possibilità sia invece esclusa in una situazione in cui sarebbe  applicabile il fattore di collegamento alternativo.

63      In  tale contesto, il giudice del rinvio si interroga anche sulla rilevanza  della circostanza che, nelle fattispecie di cui ai procedimenti  principali, contrariamente a quella in esame nella causa che ha dato  luogo alla citata sentenza Bosmann, il figlio non risieda sul territorio  dello Stato membro non competente in cui viene richiesta una  prestazione per il medesimo.

64      A tal riguardo, va  evidenziato che, nella citata sentenza Bosmann, la Corte non si  riferisce alla sussistenza, nella situazione in esame, di tale fattore  di collegamento con il territorio dello Stato membro non competente per  dare fondamento alla conclusione che tale Stato ha la possibilità di  concedere prestazioni familiari.

65      Infine, va rilevato che,  di certo, in una situazione come quella sussistente nella causa che ha  dato luogo alla citata sentenza Bosmann, la residenza del lavoratore  emigrante e quella del figlio sul territorio dello Stato membro non  competente costituivano fattori di collegamento precisi e  particolarmente restrittivi, tenuto soprattutto conto della natura della  prestazione in questione.

66      Nei presenti procedimenti  principali il collegamento delle situazioni di cui trattasi con il  territorio dello Stato membro non competente a cui si richiedono  prestazioni familiari consiste nell’assoggettamento integrale  all’imposta in ordine ai redditi tratti dal lavoro temporaneo effettuato  in tale Stato membro. Un siffatto collegamento è fondato su un criterio  preciso e può essere considerato sufficientemente restrittivo, anche in  considerazione del fatto che la prestazione familiare richiesta è  finanziata da introiti fiscali.

67      Ciò premesso, nelle  situazioni di cui ai procedimenti principali, non sembra che la  concessione di tale prestazione, che non è subordinata a condizioni di  occupazione o assicurazione, sia tale da incidere smisuratamente sulla  prevedibilità ed effettività dell’applicazione delle norme di  coordinamento del regolamento n. 1408/71, requisiti relativi alla  certezza del diritto che tutelano altresì gli interessi dei lavoratori  emigranti e ai quali contribuisce peraltro il principio, ricordato al  punto 41 della presente sentenza, consistente nell’applicabilità, in via  di principio, esclusiva della legislazione dello Stato membro designato  come Stato competente in base alle summenzionate norme.

68       Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla  questione unica nella causa C‑611/10 e alle prime due questioni nella  causa C‑612/10 dichiarando che gli articoli 14, punto 1, lettera a), e  14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 devono essere  interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro il  quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato  competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo  diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro  temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai  procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo,  che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul  piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera  circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni  familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in  secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene  richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio  dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

Sulle questioni terza e quarta nella causa C‑612/10



69       Con le sue questioni terza e quarta nella causa C‑612/10, che è  opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede  sostanzialmente se il diritto dell’Unione, in particolare le norme  anticumulo di cui all’articolo 76 del n. 1408/71 e all’articolo 10 del  regolamento n. 574/72, le norme del Trattato in materia di libera  circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazione, debba  essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, in una  situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una  norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65  dell’EStG, che esclude il diritto alle prestazioni per figli a carico  qualora una prestazione equiparabile debba essere erogata in un altro  Stato o dovrebbe esserla se venisse presentata una richiesta in tal  senso.

70      A tale proposito, poiché dall’esame delle prime  due questioni nella causa C‑612/10 emerge che l’articolo 14, punto 1,  lettera a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel  senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento  principale, la Repubblica federale di Germania, che in base a tale  disposizione non è lo Stato competente, ha la facoltà, ma non l’obbligo,  di concedere prestazioni per figli a carico conformemente al suo  diritto nazionale ad un lavoratore distaccato che svolge un lavoro  temporaneo sul suo territorio, in linea di principio tale Stato deve  anche poter decidere, come rilevato dal giudice del rinvio, se ed  eventualmente in che modo intende tenere conto della circostanza che  nello Stato membro competente ai sensi di tale disposizione, nella  fattispecie la Repubblica di Polonia, sussiste un diritto ad una  prestazione equiparabile.

71      Tuttavia se, in una situazione  come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la legislazione  di uno Stato membro non competente prevede un diritto ad una  prestazione familiare che conferisce una tutela previdenziale  supplementare al lavoratore emigrante, per il fatto di essere stato  integralmente assoggettato all’imposta sui redditi in tale Stato o di  essere stato ivi trattato come tale per il periodo in cui vi ha  effettuato un lavoro, eventuali norme anticumulo prescritte da tale  legislazione, come quelle derivanti dall’articolo 65 dell’EStG, non  possono essere applicate qualora venga accertato che tale applicazione è  in contrasto con il diritto dell’Unione.

72      Infatti, nella  citata sentenza Schwemmer, cui fanno riferimento i ricorrenti nel  procedimento principale, la Corte ha statuito che, nella situazione in  esame in quel procedimento principale, la norma anticumulo di cui  all’articolo 10 del regolamento n. 574/72 doveva essere interpretata nel  senso che il diritto alla prestazione per figli a carico, dovuto in  forza del diritto tedesco, non poteva essere parzialmente sospeso  applicando l’articolo 65, paragrafo 1, dell’EStG a concorrenza  dell’importo che avrebbe potuto essere percepito in Svizzera.

73       Va tuttavia constatato che la situazione in esame nel procedimento  principale esula dalla suddetta norma anticumulo e d’altronde da quella  prevista dall’articolo 76 del regolamento n. 1408/71, poiché non  riguarda un’ipotesi di cumulo di diritti previsti dalla legislazione  dello Stato membro di residenza del figlio interessato con quelli  derivanti dalla legislazione dello Stato membro in cui si svolge  l’attività lavorativa, designato come Stato competente in forza del  suddetto regolamento (v., in tal senso, citate sentenze Bosmann, punto  24, nonché Schwemmer, punti 43 e 51).

74      Infatti, nel  procedimento principale, la Repubblica di Polonia è al contempo lo Stato  membro di residenza del figlio interessato e lo Stato membro in cui è  occupato il lavoratore distaccato, che è designato come Stato competente  in forza dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n.  1408/71, ovvero lo Stato membro sul cui territorio ha sede la società  per la quale questi di norma lavora.

75      Ne consegue che le  norme anticumulo sancite dall’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 e  dall’articolo 10 del regolamento n. 574/72 non possono ostare  all’esclusione, nel caso di specie, del diritto ad una prestazione per  figli a carico in applicazione di una norma nazionale anticumulo come  quella derivante dall’articolo 65 dell’EStG.

76      Tuttavia,  l’applicazione di una siffatta norma anticumulo di diritto nazionale in  una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, nei  limiti in cui sembra implicare, come emerge dal fascicolo presentato  alla Corte, non una diminuzione dell’importo della prestazione a  concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un  altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione, è tale da  costituire uno svantaggio notevole che nei fatti incide su un numero  molto più elevato di lavoratori emigranti che di lavoratori sedentari, i  quali hanno svolto la totalità delle loro attività nello Stato membro  interessato, il che spetta al giudice del rinvio accertare.

77       Invero, soprattutto i lavoratori emigranti possono beneficiare,  peraltro per importi potenzialmente molto diversi, di prestazioni  equiparabili in un altro Stato, in particolare nel loro Stato membro di  provenienza.

78      Uno svantaggio del genere sembra ancor meno  giustificato in quanto la prestazione di cui trattasi nel procedimento  principale è finanziata da introiti fiscali e in quanto, secondo la  legislazione nazionale in questione, il ricorrente nel procedimento  principale ha diritto a tale prestazione per il fatto di essere stato  integralmente assoggettato all’imposta sui redditi in Germania.

79       A tal riguardo, va rammentato che la Corte ha già affermato come lo  scopo degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE non sarebbe raggiunto se i  lavoratori emigranti, come conseguenza dell’esercizio del loro diritto  alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi  previdenziali garantiti loro dalla sola legislazione di uno Stato membro  (v., in tal senso, sentenza da Silva Martins, cit., punto 74 e  giurisprudenza ivi citata).

80      Dalla giurisprudenza della  Corte emerge altresì che gli articoli 45 TFUE‑48 TFUE, al pari del  regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano,  in particolare, ad evitare che un lavoratore che si sia avvalso del  diritto alla libera circolazione riceva, senza giustificazione  oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto  l’intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., in tal senso,  sentenza da Silva Martins, cit., punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

81       Di conseguenza, lo svantaggio menzionato al punto 76 della presente  sentenza, pur potendo trovare spiegazione nelle disparità delle  legislazioni di previdenza sociale degli Stati membri, sussistenti  nonostante l’esistenza delle norme di coordinamento previste dal diritto  dell’Unione, è in contrasto con i requisiti del diritto primario  dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in  particolare, per analogia, sentenza da Silva Martins, cit., punti 72 e  73, nonché giurisprudenza ivi citata).

82      Tale conclusione  non può essere rimessa in discussione dall’obiettivo dell’articolo 14,  punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 che, secondo la  giurisprudenza della Corte e come ricordato dal giudice del rinvio,  consiste nel promuovere la libera prestazione dei servizi evitando che  un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad  iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa  previdenziale di tale Stato, al regime previdenziale di un altro Stato  membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata  nel tempo, il che renderebbe più complicato l’esercizio da parte di una  siffatta impresa di questa libertà fondamentale (v. in tal senso, in  particolare, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C‑202/97, Racc. pag.  I‑883, punti 28 e 29).

83      A tal proposito, va rilevato che  l’esclusione dal beneficio della prestazione per figli a carico  risultante dall’applicazione, nella situazione di cui al procedimento  principale, di una norma nazionale anticumulo come quella derivante  dall’articolo 65 dell’EStG, non mira ad evitare le spese e complicazioni  amministrative che potrebbe comportare un cambiamento della normativa  nazionale applicabile per le imprese di altri Stati membri che  distaccano lavoratori in Germania.

84      Invero, è pacifico che  la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale viene  concessa senza che le imprese da cui dipendono tali lavoratori siano  tenute a contribuire al finanziamento di tale prestazione e senza che  vengano loro imposte formalità amministrative in tale contesto.

85       Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni terza e quarta nella  causa C‑612/10, dichiarando che le norme del Trattato in materia di  libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso  che esse ostano all’applicazione, in una situazione come quella in esame  nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come  quella di cui all’articolo 65 dell’EStG, nei limiti in cui essa comporta  non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di  quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato,  bensì l’esclusione di tale prestazione.

Sulle spese



86       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


1)       Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a),  del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,  relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano  all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal  regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come  modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che  essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali  disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda  prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad  un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo  territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali,  anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui  trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver  esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato  il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato  membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il  figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono  abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il  lavoro temporaneo.

2)      Le norme del Trattato FUE in materia  di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel  senso che esse ostano all’applicazione, in una situazione come quella in  esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale,  come quella di cui all’articolo 65 della legge tedesca relativa  all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa  comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a  concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un  altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.