Sentenza n. C‑257/10 del 15 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE

Lavoratori migranti - accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati  membri - libera circolazione delle persone - ritorno al suo paese  d'orignine.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

«Lavoratori migranti – Previdenza sociale  – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte,  e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera          circolazione delle persone – Regolamento (CEE) n. 1408/71 –  Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività  professionale in Svizzera – Ritorno al suo paese d’origine»

Nel procedimento C‑257/10,

LA CORTE (Terza Sezione),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La  domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli  artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento (CEE) del Consiglio          14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi  di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori          autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della  Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento          (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001,  n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»),          nonché dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati  membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,          sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo  il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo»).

2 Tale  domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la  sig.ra *****, cittadina svedese, e la *****          (in prosieguo: l’«Ente di previdenza sociale») riguardo al  rifiuto di quest’ultimo di tener conto, ai fini del calcolo dell’importo          dell’assegno familiare previsto per l’educazione di un figlio,  del periodo di attività lavorativa compiuto dall’interessata          in Svizzera.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Il preambolo dell’accordo enuncia:

«[le parti contraenti],

convint[e] che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per          lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,

decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea          (…)».

4 L’art. 1 di tale accordo così dispone:

«Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

a)      conferire un diritto di  ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente,  un diritto di stabilimento          quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul  territorio delle parti contraenti;

(...)

d)      garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali».

5 L’art. 2  del suddetto accordo, intitolato «Non discriminazione», dispone che  «[i]n conformità delle disposizioni degli allegati          I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte  contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra          parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette  disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità».

6 L’art. 8 del medesimo accordo prevede quanto segue:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire          in particolare:

a)      la parità di trattamento;

(...)

c)      il calcolo totale, per la  concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per  il calcolo di queste, di          tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse  legislazioni nazionali;

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

(...)».

7 L’art. 1 dell’allegato II dell’accordo, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», recita come segue:

«1.      Le parti contraenti convengono  di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di  sicurezza sociale, gli          atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento  della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente          allegato o regole ad essi equivalenti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati  membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A  del presente allegato          comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti  comunitari, la Svizzera».

8 L’allegato II, A, punto 1, dell’accordo, sotto la rubrica «Atti cui è fatto riferimento», prevede quanto segue:

«371 R 1408 (...): Regolamento (CEE)  n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione  dei regimi di          sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori  autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della          Comunità,

(...)».

9 L’art. 3 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Parità di trattamento», prevede al n. 1:

«Le persone che risiedono nel territorio  di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni  del presente          regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al  beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse          condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le  disposizioni particolari del presente regolamento».

10 A norma dell’art. 13, n. 2, lett. f), di tale regolamento:

«la persona cui cessi d’essere  applicabile l[a] legislazione di uno Stato membro senza che ad essa  divenga applicabile la          legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle  norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni          o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta  alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede,          in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

11 L’art. 23  del suddetto regolamento, incluso nel capitolo 1, intitolato «Malattia e  maternità», del titolo III vertente sulle          disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni,  così dispone:

«1.      L’istituzione competente di uno  Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle  prestazioni in denaro si basa          su un guadagno medio o su una base contributiva media determina  tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente          in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive  applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2.      L’istituzione competente di uno  Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle  prestazioni in denaro si basa          su un guadagno forfettario tiene conto esclusivamente del  guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni          forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta  legislazione.

(…)».

12 L’art. 72  del medesimo regolamento, rubricato «Totalizzazione dei periodi di  assicurazione, di occupazione o di attività autonoma»,          incluso nel capitolo 7, esso stesso rubricato «Prestazioni  familiari», del titolo III, dispone quanto segue:

«L’istituzione competente di uno Stato  membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle  prestazioni al          compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di  attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria,          dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività  autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come          se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che  essa applica».

13 A norma dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71:

«Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI».

14 L’allegato  VI, N, intitolato «SVEZIA», punto 1, del regolamento in parola prevede  che «[p]er l’applicazione dell’articolo          72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a  carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione          maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito  medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione          in Svezia ai quali vengono sommati». Tale disposizione è stata  successivamente abrogata dal regolamento (CE) del Parlamento          europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, che modifica  il regolamento n. 1408/71 (GU L 392, pag. 1).

Normativa nazionale

15 La legge (1999:799) relativa alle assicurazioni sociali [Socialförsäkringslag (1999:799)] prevede segnatamente al capitolo          3, intitolato «Copertura della previdenza sociale»:

«Art. 1 – Qualsiasi persona residente in  Svezia deve essere assicurata per beneficiare delle seguenti prestazioni  di cui alla          [legge (1962:381) relativa alla previdenza generale (Lag om  allmän försäkring (1962:381); in prosieguo: la «legge relativa          alla previdenza generale»)]:

1.      indennità per cure  mediche, ecc., ai sensi del capitolo 2, per quanto riguarda le  prestazioni stabilite dalle casse generali          di previdenza;

2.      assegno parentale al livello minimo e di base;

3.      indennità di malattia e di inabilità temporanea sotto forma di prestazioni di garanzia;

(...)

Art. 4 – Qualsiasi persona che esercita un’attività professionale in Svezia deve essere assicurata al fine di poter fruire          delle seguenti prestazioni, di cui alla [legge relativa alla previdenza generale]:

1.      prestazioni per malattia e per maternità;

2.      assegno parentale superiore al livello minimo e assegno parentale temporaneo;

3.      indennità di malattia in funzione del reddito e indennità per inabilità temporanea in funzione del reddito.

(...)».

16 La legge relativa alla previdenza generale enuncia in particolare:

«Capitolo 3 – Indennità di malattia

Art. 2 – L’indennità di malattia è  calcolata sulla base del reddito annuo in denaro che presumibilmente  l’assicurato può percepire          per l’attività professionale esercitata in Svezia, sia in  quanto dipendente (retribuzione), sia su altre basi (reddito di          un’altra attività professionale retribuita) (…). Il reddito di  riferimento per determinare l’importo dell’indennità di malattia          è fissato dall’ente di previdenza sociale.

Il calcolo del reddito di riferimento per  determinare l’importo dell’indennità di malattia si basa, quando l’ente  di previdenza          sociale non dispone di tutte le informazioni utili, sulle  informazioni che il medesimo ha ottenuto dall’assicurato o dal suo          datore di lavoro o che risultino dalla liquidazione  dell’imposta sul reddito dovuta dall’assicurato. I premi per le ferie          annuali non sono integrati nel reddito di riferimento per  determinare l’importo dell’indennità di malattia oltre l’importo          che sarebbe stato versato quale retribuzione per il lavoro  effettuato nel corso di un periodo di corrispondente durata.

Capitolo 4 – Assegno parentale

(...)

Art. 6 – L’assegno parentale integrale non è inferiore a SEK 60 al giorno (livello minimo).

Per i primi 180 giorni l’assegno  parentale è uguale all’indennità di malattia del genitore, calcolata  conformemente al quinto          comma, se il genitore, nel corso di un periodo ininterrotto di  240 giorni prima della nascita o della data prevista per la          nascita, aveva diritto ad un’indennità di malattia superiore al  livello minimo e vi avrebbe avuto diritto se l’ente di previdenza          sociale avesse disposto di tutte le informazioni utili.  Tuttavia l’assegno parentale per i primi 180 giorni non è mai inferiore          all’assegno integrale di SEK 150 (livello di base). Per un  genitore assicurato conformemente alle disposizioni del capitolo 3          della [legge (1999:799) relativa alla previdenza sociale], tale  regola è applicabile alla condizione che il genitore soddisfi          le condizioni di cui alla prima frase.

Indipendentemente dalle disposizioni del secondo comma, l’assegno parentale è versato

–        per 210 giorni sino a raggiungere  l’importo corrispondente all’indennità di malattia del genitore,  calcolato conformemente          al quinto comma, ma comunque sino al livello di base, e

–        per 90 giorni sino alla concorrenza dell’importo corrispondente al livello minimo.

(...)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

17 La  sig.ra Bergström, cittadina svedese, si è installata in Svizzera nel  gennaio 1994 e vi ha esercitato un’attività professionale          sino alla nascita di sua figlia, il 19 marzo 2002. In seguito,  il 1° settembre 2002, essa è ritornata in Svezia, col marito          e la figlia. Il marito ha immediatamente iniziato a lavorare in  Svezia, mentre la sig.ra Bergström non ha ripreso alcuna attività          professionale per prendersi cura della figlia. Essa ha  presentato domanda di assegno parentale equivalente al livello delle          indennità giornaliere di malattia (in prosieguo: l’«APE-IJ») a  decorrere dal 16 marzo 2003, sulla base dei redditi derivanti          dalla sua attività professionale in Svizzera.

18 L’Ente  di previdenza sociale ha deciso di concederle l’assegno parentale di  base (in prosieguo: l’«APE») per il motivo che          non aveva diritto all’APE-IJ, in quanto non aveva esercitato  alcuna attività professionale in Svezia nel corso dei 240 giorni          prima del parto, il che avrebbe fatto sorgere in capo  all’interessata il diritto ad un’indennità di malattia superiore al          livello di base.

19 La  sig.ra Bergström ha impugnato tale decisione dinanzi al Länsrätten i  Stockholms län (Tribunale amministrativo di Stoccolma).          Quaest’ultimo ha respinto il ricorso considerando che l’APE-IJ  fosse una prestazione collegata all’esercizio di un’attività          professionale e che, per avere diritto a quest’ultima, era  necessario che l’assicurato fosse stato occupato in Svezia in un’epoca          sufficientemente vicina al periodo per il quale si richiedeva  di fruire della prestazione. Sarebbe dunque insufficiente che          il coniuge dell’assicurata eserciti un’attività professionale  in Svezia.

20 La  sig.ra ***** ha quindi interposto appello dinanzi al ***** (Corte amministrativa di Stoccolma) il          quale, statuendo nel merito, ha ritenuto che la stessa  soddisfaceva il requisito di durata posto dalla legislazione svedese,          relativo ai 240 giorni di esercizio di attività professionale,  grazie alla sua attività in Svizzera. Alla sig.ra *****          poteva spettare un’indennità di importo superiore a quello  dell’APE, determinato sulla base della sua attività professionale          in Svizzera.

21 L’Ente  di previdenza sociale ha impugnato tale sentenza ed ha chiesto la  conferma della decisione del Länsrätten i Stockholms          län. La sig.ra ***** ha chiesto il rigetto della suddetta  domanda.

22 Per  il giudice del rinvio è pacifico che la sig.ra ***** è soggetta alla  legislazione svedese, a norma dell’art. 13, n. 2,          lett. f), del regolamento n. 1408/71, benché non eserciti  alcuna attività professionale in Svezia. Tuttavia quest’ultima non          soddisfa le condizioni poste dal diritto nazionale per poter  aver diritto all’APE-IJ.

23 La  condizione, relativa all’esercizio di un’attività professionale in  Svezia che permette di essere assicurato per prestazioni          di malattia per almeno 240 giorni consecutivi prima della  nascita di un figlio, non è soddisfatta. La questione è se debba          ritenersi che il periodo di attività professionale in Svizzera  soddisfa la condizione in parola.

24 Inoltre  la sig.ra Bergström non ha esercitato alcuna attività professionale e  non ha percepito redditi che, in virtù del diritto          nazionale, devono permettere di stabilire il reddito di  riferimento per la concessione di indennità giornaliere. La questione          è se occorra tener conto della sua attività professionale in  Svizzera per l’applicazione delle disposizioni in parola.

25 Alla  luce delle precedenti considerazioni, lo Högsta förvaltningsdomstolen  ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre          alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto  dell’Unione, più in particolare [l’accordo] e l’art. 72 del [regolamento  n. 1408/71], implichi che la condizione          relativa al periodo minimo di assicurazione richiesto per  l’erogazione di prestazioni familiari, fondate sui redditi e versate          nell’ambito di un congedo parentale, è soddisfatta  dall’esercizio di un’attività professionale e dal versamento di  contributi          previdenziali esclusivamente in Svizzera.

2)      Se il diritto dell’Unione,  più in particolare l’accordo e gli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento  n. 1408/71, implichi che          redditi percepiti in Svizzera devono essere assimilati a  redditi nazionali quando si valuta la questione del diritto a  prestazioni          familiari, basate sui redditi e versate nell’ambito di un  congedo parentale».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

26 La  risposta alle questioni sollevate presuppone che la situazione in parola  nella causa principale rientri nell’ambito di          applicazione dell’accordo. È necessario rilevare in proposito  che il caso della sig.ra ***** è quello di un lavoratore          cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea il quale,  dopo aver esercitato un’attività professionale sul territorio          di un’altra parte contraente, ritorna nel suo Stato membro di  origine ove chiede, sulla base della suddetta attività professionale,          un assegno familiare previsto dalla normativa di tale Stato  membro.

27 Per  quanto riguarda la questione dell’ambito di applicazione dell’accordo,  occorre rilevare in primo luogo che la seconda          frase del preambolo dell’accordo afferma che le parti  contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle  persone          tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità  europea».

28 Tale  libertà sarebbe ostacolata se un cittadino di una parte contraente  subisse uno svantaggio nel suo paese di origine per          il solo motivo di aver esercitato il suo diritto di  circolazione.

29 È  opportuno ricordare in secondo luogo che, a norma dell’art. 8  dell’accordo, conformemente all’allegato II di detto accordo,          le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi  di previdenza sociale per gli scopi ivi precisati. Tale disposizione          non si riferisce né direttamente né indirettamente ad una  qualsiasi esigenza relativa al luogo di soggiorno delle persone          alle quali sarebbero applicate le disposizioni previdenziali di  cui trattasi o alla designazione della parte contraente che          le applicherebbe.

30 Tra  gli scopi perseguiti dal suddetto art. 8, figura, alla lett. a), «la  parità di trattamento». Il riferimento, in maniera          esplicita e generale, a siffatto principio, dimostra che,  nell’ambito di applicazione di tale articolo, il principio suddetto          si applica a prescindere dall’art. 2 dell’accordo che  condiziona l’applicazione del principio di non‑discriminazione del  soggiorno          di una persona beneficiaria sul territorio dell’altra parte  contraente.

31 In  terzo luogo, l’allegato II, A, punto 1, dell’accordo prevede  l’applicazione, tra le parti contraenti, del regolamento n. 1408/71,          con riserva di alcuni adattamenti che, tuttavia, non sono  pertinenti per la valutazione della questione sollevata. L’art. 1,          n. 2, dell’allegato in parola prevede che i termini «Stato(i)  membro(i)» che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella          sezione A del presente allegato comprendano, oltre al  significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

32 Da ultimo, occorre ricordare che il regolamento n. 1408/71 è applicabile non solo alle prestazioni familiari, ma anche ad          altre categorie di prestatori tra cui figurano, a titolo di esempio, le prestazioni di vecchiaia.

33 Ne  risulta che, senza l’applicazione della regola di totalizzazione dopo il  ritorno di un lavoratore nel suo paese di origine,          il coordinamento dei sistemi previdenziali tra la  Confederazione svizzera e gli Stati membri dell’Unione sarebbe escluso  per          un non trascurabile numero di ipotesi, tra le altre per  l’acquisizione di prestazioni di vecchiaia.

34 Dati tali elementi, è necessario constatare che l’accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono applicabili alla situazione di          un lavoratore del tipo di quella descritta al punto 26 della presente sentenza.

Sulla prima questione

35 Con  tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, a norma  dell’accordo e del regolamento n. 1408/71, quando          la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di  una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale,          al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione o di  attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro          debba tener conto, a tal fine, di siffatti periodi  integralmente compiuti nel territorio della Confederazione svizzera.

36 Risulta  dal fascicolo sottoposto alla Corte che, ai sensi della normativa  nazionale, per aver diritto a fruire dell’APE-IJ,          la sig.ra Bergström deve comprovare un periodo di attività  professionale nel corso dei 240 giorni precedenti al parto. La          sig.ra Bergström ha compiuto l’integralità di tale periodo di  attività professionale di riferimento nel territorio della  Confederazione          svizzera.

37 È  pacifico che l’assegno chiesto dalla sig.ra Bergström costituisce una  prestazione familiare ai sensi dell’art. 1, lett. u),          i), del regolamento n. 1408/71.

38 La  soluzione della questione sollevata necessita l’interpretazione  dell’art. 8, lett. c), dell’accordo e dell’art. 72 del          regolamento n. 1408/71 che, per l’acquisizione del diritto alla  prestazione in questione, prevedono l’applicazione della cosiddetta          regola «di totalizzazione».

39 Fondandosi  sul termine «totalizzazione», talune delle parti interessate che hanno  presentato osservazioni dinanzi alla Corte          fanno valere che la nozione in parola presuppone logicamente  l’esistenza di almeno due periodi di attività compiuti in più          Stati membri. Pertanto lo Stato membro dell’ente competente per  l’erogazione di una prestazione avrebbe la facoltà di prevedere          a tal fine che un periodo di attività debba essere stato  compiuto sul suo territorio, il che escluderebbe l’utilizzazione          di un solo periodo compiuto sul territorio di un altro Stato  membro per ottenere il diritto ad una prestazione previdenziale.

40 Un’interpretazione siffatta non può essere accolta.

41 Il  tenore letterale sia dell’art. 8, lett. c), dell’accordo che  dell’art. 72 del regolamento n. 1408/71 sono privi di ambiguità.          Ai sensi della prima delle suddette disposizioni, la  totalizzazione comprende «tutti i periodi» presi in considerazione dalle          diverse legislazioni nazionali, mentre la seconda esige di  tener conto, nell’ambito della totalizzazione, «dei periodi di          assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti  nel territorio di ogni altro Stato membro», come se si trattasse          di periodi compiuti sotto la legislazione applicata dall’ente  competente.

42 Occorre  ricordare che il regolamento n. 1408/71 è stato adottato sul fondamento  dell’art. 51 del trattato CEE (divenuto art. 51          del trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica,  art. 42 CE) che ha autorizzato il Consiglio dell’Unione europea          ad adottare, in materia di previdenza sociale, le misure  necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori,          attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare  ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto il cumulo di          «tutti i periodi» presi in considerazione dalle varie  legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del  diritto          alle prestazioni sia per il calcolo di queste.

43 Un’interpretazione  siffatta è conforme all’obiettivo dell’accordo che è quello di  assicurare la libera circolazione delle          persone tra la Confederazione svizzera e la Comunità. Essa  rispetta anche il principio della parità di trattamento stabilito          all’art. 8, lett. a), dell’accordo, dato che tende a garantire  che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia          per effetto di privare il lavoratore migrante di vantaggi  previdenziali rispetto ad altri lavoratori i quali non hanno esercitato          tale diritto.

44 Così  l’ente competente di uno Stato membro non potrebbe esigere, al fine di  concedere una prestazione familiare, che, oltre          ad un periodo di occupazione o di attività compiuto in un altro  Stato, all’occorrenza in Svizzera, un altro periodo di assicurazione          sia stato compiuto sul suo territorio.

45 Di  conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che, a  norma dell’art. 8, lett. c), dell’accordo e dell’art. 72          del regolamento n 1408/71, quando la legislazione di uno Stato  membro subordina il beneficio di una prestazione familiare,          come quella di cui alla causa principale, al compimento di  periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma,          l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare  la prestazione familiare di cui trattasi, debba tener conto,          a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel  territorio della Confederazione svizzera.

Sulla seconda questione

46 Con  la presente questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in  caso di soluzione positiva della prima questione,          l’accordo ed il regolamento n. 1408/71 abbiano per effetto di  assimilare i redditi professionali percepiti in Svizzera ai          redditi nazionali che servono, in Svezia, a calcolare l’importo  della prestazione familiare richiesta.

47 Emerge  dagli atti di causa sottoposti alla Corte che la sig.ra Bergström ha  chiesto un assegno familiare il cui importo è          pari alle indennità giornaliere che sono stabilite secondo le  regole dell’assicurazione malattia (APE-IJ). La prestazione          familiare in parola è connessa ai redditi professionali annui  dell’assicurato.

48 Quindi,  in una situazione siffatta, è necessario tener conto, ai fini del  calcolo dell’importo delle prestazioni familiari          della particolare categoria in questione, delle regole  pertinenti del regolamento n. 1408/71 concernenti il settore «malattia»          della previdenza sociale.

49 Le  regole in parola sono previste dall’art. 23 del regolamento n. 1408/71.  Indipendentemente dal fatto che la determinazione          del reddito su cui si basa il calcolo delle prestazioni in  denaro risulti dall’applicazione del disposto del n. 1 o del n. 2          del medesimo articolo, il suddetto reddito è determinato o in  funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto          la legislazione dell’ente competente, o tendendo conto del  guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni          forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta  legislazione, cioè, nella specie, sotto la legislazione svedese.

50 Una  soluzione del genere è conforme alla regola contenuta nell’allegato VI,  N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, applicabile          ratione temporis a norma del quale, per l’applicazione  dell’art. 72 del regolamento, il diritto di una persona alle prestazioni          familiari sarà determinato considerando i periodi di  assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un  reddito          medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione  in Svezia.

51 Nella  causa principale, tuttavia, la sig.ra Bergström non ha fruito di alcun  reddito in Svezia durante il periodo di riferimento          di 240 giorni.

52 In  una situazione del genere, onde attribuire un effetto utile all’art. 8,  lett. c), dell’accordo ed all’art. 72 del regolamento          n. 1408/71, quali interpretati al punto 45 della presente  sentenza, nonché soddisfare l’imperativo della parità di trattamento          di cui all’art. 8, lett. a), dell’accordo ed all’art. 3, n. 1,  del suddetto regolamento, i redditi di riferimento della  sig.ra Bergström          devono essere calcolati tenendo conto dei redditi di una  persona che esercita, in Svezia, un’attività comparabile alla sua          e che dispone di un’esperienza e di qualifiche professionali  del pari comparabili a quelle dell’interessata.

53 Occorre  pertanto risolvere la questione dichiarando che l’art. 8, lett. a),  dell’accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e          2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento  n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui          l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla  causa principale, debba essere determinato secondo le regole          della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di  una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività          professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola  nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato          tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e  qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività          comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è  richiesta la prestazione medesima.

Sulle spese

54 Nei  confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice          nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese  sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte          non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 8, lett. c),  dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una  parte, e la Confederazione elvetica,             dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato  a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e l’art. 72 del regolamento             (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo  all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  subordinati,             ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano  all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE)             del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001,  n. 1386, devono essere interpretati nel senso che, quando la  legislazione             di uno Stato membro subordina il beneficio di una  prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al  compimento             di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività  autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di             erogare la prestazione familiare di cui trattasi, debba  tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente             nel territorio della Confederazione svizzera.

2)      L’art. 8, lett. a), di detto accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e 2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima.

Firme