Nulla Osta per il Ricongiungimento Familiare in Italia (Guida 2026)

Il ricongiungimento familiare è la procedura che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di farsi raggiungere dai propri familiari stretti al fine di riunire la famiglia

Nulla Osta per il Ricongiungimento Familiare in Italia (Guida 2026)

Nota: Questa guida si riferisce al ricongiungimento richiesto da cittadini extra-UE residenti in Italia. I familiari di cittadini italiani o UE seguono una procedura diversa e non necessitano del nulla osta dello Sportello Unico. Di seguito forniamo una guida aggiornata al 2026, con requisiti, documenti, tempi e novità legislative recenti.

Chi Può Richiederlo (Familiari Ammessi)

Possono richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per riunire le seguenti categorie di familiari:

  • Coniuge non legalmente separato, di età non inferiore a 18 anni. È equiparato al coniuge il partner unito civilmente (anche dello stesso sesso), purché maggiorenne e non legalmente separato. Non è consentito il ricongiungimento di più coniugi.
  • Figli minori (di età inferiore a 18 anni), inclusi i figli del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore (se esistente) abbia dato il suo consenso all’espatrio.
  • Figli maggiorenni a carico che, per ragioni oggettive di salute, non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita (invalidità totale)regione.vda.it.
  • Genitori a carico dello straniero richiedente, se non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure genitori ultra 65enni se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute documentati. In quest’ultimo caso (genitore ultra 65enne) è richiesta anche un’assicurazione sanitaria (vedi requisiti) per il genitore ricongiunto.
  • Genitore naturale di un minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. In questo caso il ricongiungimento è richiesto per il beneficio del minore: il genitore straniero all’estero può ottenere il visto se il genitore in Italia (richiedente) dimostra il possesso di requisiti di reddito e alloggio richiesti. (Esempio: genitore di un minore residente in Italia con la madre, può ricongiungersi presentando domanda a nome del minore tramite la madre.)

Esclusioni: Non è consentito il ricongiungimento di fratelli o sorelle o altri familiari non compresi nell’elenco sopra. Inoltre, il ricongiungimento non è ammesso se lo straniero richiedente risulta coniugato con un’altra persona residente in Italia.

Reddito minimo per ricongiungimento familiare 2026

Per ottenere il nulla osta, è necessario dimostrare un reddito annuo derivante da fonti lecite. La soglia minima si calcola sulla base dell'assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare.

Numero Familiari da Ricongiungere Reddito Annuo Lordo (2026)
1 Familiare € 10.421,77
2 Familiari € 13.895,69
3 Familiari € 17.369,61
4 Familiari € 20.843,53
2 o più figli < 14 anni € 13.895,69

* Per ogni ulteriore familiare oltre il quarto, aggiungere € 3.473,92 al reddito annuo.

Nota Tecnica: I calcoli sopra sono basati sulla proiezione dell'assegno sociale 2026 (calcolato su base €6.947,85 + rivalutazione). Ricorda che per ogni ulteriore familiare oltre il quarto, vanno aggiunti € 3.473,92 al totale.

Requisiti del Richiedente (Sponsor)

Lo sponsor è il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento. Deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • Permesso di soggiorno valido: essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta di rinnovo) di durata non inferiore a 1 anno in una delle categorie ammesse: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo o protezione internazionale, motivi religiosi, studio (di durata annuale o più), oppure essere titolare di Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex “carta di soggiorno”).
  • Anzianità di soggiorno in Italia: A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.187/2024, lo straniero deve aver maturato almeno 2 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia prima di presentare domanda di ricongiungimento. Questa nuova regola (introdotta a fine 2024) non si applica ai titolari di permesso UE Carta Blu o permesso ICT (trasferimenti intra-societari), che seguono discipline europee specifiche. (N.B.: I titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria sono esentati da questa attesa biennale? La norma del 2024 non lo specifica, ma la direttiva UE tutela il ricongiungimento dei rifugiati. In ogni caso, per i rifugiati valgono esenzioni su reddito e alloggio, vedi oltre.)*
  • Alloggio idoneo: disporre di un alloggio adeguato che soddisfi i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa previsti dalla legge. L’idoneità dell’alloggio va attestata da un certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune dove si trova l’abitazione. Viene verificato che l’alloggio rispetti i parametri minimi (ad es. metratura per persona) della normativa sull’edilizia residenziale pubblica e i criteri del Decreto Ministero Sanità 5/7/1975. Le nuove norme richiedono anche un controllo sul numero di occupanti dell’alloggio, per evitare situazioni di sovraffollamento oltre i limiti consentiti.
    • Eccezioni: Se si richiede il ricongiungimento di un solo figlio minore di 14 anni, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito da una dichiarazione di consenso del titolare dell’alloggio in cui il minore andrà ad abitare (ad esempio, consenso scritto del proprietario di casa o intestatario del contratto).
    • I titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) non sono tenuti a dimostrare il requisito di alloggio ai fini del ricongiungimento.
  • Reddito minimo sufficiente: dimostrare un reddito annuo da fonti lecite (lavoro, impresa, pensione, ecc.) non inferiore a una soglia minima stabilita dalla legge. Tale soglia corrisponde all’importo annuo dell’assegno sociale (ogni anno rivalutato) aumentato della metà di tale importo per ogni familiare da ricongiungere. In pratica, se l’assegno sociale annuo è (indicativamente) €7.000, il reddito richiesto è circa €10.500 per ricongiungere 1 familiare, €14.000 per 2 familiari, €17.500 per 3 familiari, e così via. Esempio: per il 2025 l’assegno sociale era €7.002,97; occorreva quindi un reddito di circa €10.504 per 1 familiare e €14.000 per 2 familiari. In ogni caso la cifra esatta viene aggiornata annualmente.
    • Se si ricongiungono 2 o più figli minori di 14 anni, oppure 2 o più familiari di uno straniero titolare di protezione internazionale, la legge fissa come requisito un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo (indipendentemente dal numero di tali familiari).
    • Ai fini del calcolo del reddito, è possibile cumulare il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (ad es. il reddito di un altro parente già convivente in Italia).
    • Eccezioni: I titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare un reddito minimo per il ricongiungimento, in base alle deroghe previste dal D.Lgs. 5/2007 che recepisce la direttiva UE.
    • Nota: Il reddito va documentato con buste paga, modello CU o dichiarazione dei redditi, ecc. (vedi sezione Documenti). Anche eventuali sussidi o pensioni possono contribuire al reddito, purché da fonti lecite.
  • Assicurazione sanitaria per genitore over 65: se si richiede il ricongiungimento di un genitore ultra 65enne, la legge richiede di dimostrare la copertura sanitaria per il genitore ricongiunto. Occorre sottoscrivere una polizza sanitaria privata (o altro titolo idoneo) che copra tutti i rischi sanitari in Italia per tale genitore, oppure impegnarsi ad iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale una volta in Italia (nota: l’iscrizione al SSN per ultrasessantacinquenni ricongiunti può richiedere il pagamento di un contributo annuale).

Documentazione Necessaria

Per avviare la pratica, il richiedente dovrà predisporre una serie di documenti. È importante scannerizzare questi documenti in formato digitale perché la domanda si presenta online (vedi Procedura). I principali documenti richiesti sono:

  • Identità digitale (SPID o CIE): necessaria per accedere al portale del Ministero dell’Interno e inviare la domanda telematicamente.
  • Marca da bollo da €16,00: va acquistata (una marca da bollo per ogni familiare richiesto) e il suo codice identificativo sarà inserito nella domanda. La marca andrà poi consegnata allo Sportello Unico al momento del ritiro del nulla osta.
  • Permesso di soggiorno e passaporto del richiedente: copia (fronte-retro) del permesso di soggiorno valido (o ricevuta di rinnovo) e copia delle pagine del passaporto del richiedente con i dati anagrafici. Occorre anche il codice fiscale.
  • Passaporto dei familiari da ricongiungere: copia delle pagine con i dati anagrafici dei familiari all’estero.
  • Stato di famiglia e residenza del richiedente: un certificato o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare del richiedente in Italia. Inoltre, spesso è richiesto lo stato di famiglia relativo all’alloggio (ovvero chi sono le persone residenti nell’alloggio dove i familiari andranno ad abitare) – anch’esso autocertificabile se necessario.
  • Documenti sull’alloggio: copia del contratto di affitto registrato o atto di proprietà della casa dove si intende ospitare i familiari. Se l’alloggio non è intestato al richiedente (es. è di un parente o amico), serve una dichiarazione di assenso all’uso dell’alloggio (es. contratto di comodato d’uso o dichiarazione di ospitalità firmata, spesso chiamato “Modello S1/S2”). In tutti i casi, serve il Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune competente, che attesti i requisiti igienico-sanitari e di spazio dell’abitazione. (Vedi sezione Requisiti Alloggio sopra per eccezioni: se ricongiungi 1 figlio <14 anni, potrebbe bastare il consenso scritto del proprietario di casa senza certificato tecnico).
  • Documenti sul reddito: a seconda della situazione lavorativa del richiedente:
    • Se lavoratore dipendente: ultime buste paga (di solito le ultime 2-3 mensilità), il contratto di lavoro o lettera di assunzione, ed eventualmente la dichiarazione dei redditi (CUD/Certificazione Unica o 730) dell’anno precedente se disponibile.
    • Se lavoratore domestico (es. colf/badante): copia del contratto di lavoro domestico registrato all’INPS, ricevute dei contributi versati, ecc.
    • Se lavoratore autonomo/imprenditore: copia della visura camerale dell’azienda o partita IVA, ultima dichiarazione dei redditi disponibile, e un prospetto contabile aggiornato (se l’attività è iniziata da meno di un anno, possono servire le fatture emesse o altro bilancio provvisorio).
    • Se titolare di pensione o altri redditi: certificati o attestazioni relativi alla pensione percepita o altri redditi.
    • Cumulo redditi familiari: se si cumula il reddito di familiari conviventi, occorre documentazione anche di questi (es. dichiarazione dei redditi del coniuge convivente, ecc.).
  • Documenti che provano il rapporto di parentela: questi saranno fondamentali soprattutto al momento del visto consolare, ma vanno preparati in anticipo. Esempi: certificato di matrimonio (per il coniuge), certificati di nascita dei figli (con indicazione dei genitori), certificato di famiglia o atti notarili che provino il legame con i genitori anziani, ecc. Attenzione: tali documenti devono essere ottenuti nel Paese d’origine, legalizzati/apostillati e tradotti in italiano (con traduzione anch’essa legalizzata) prima di essere utilizzati in Italia. Andranno presentati al consolato italiano quando si chiede il visto, ma è consigliabile inserirne copia anche nella domanda online se possibile.
  • Consenso dell’altro genitore (se minore): in caso di ricongiungimento di un figlio minore in cui uno dei genitori resta all’estero, serve una dichiarazione di consenso all’espatrio firmata dall’altro genitore. Questo documento va di norma presentato al consolato per il visto, ma può essere utile allegarlo alla domanda nulla osta.
  • Eventuali altri documenti specifici:
    • Per genitori over 65: copia di una polizza assicurativa sanitaria privata che copra il genitore, oppure impegno all’iscrizione al SSN (spesso da autocertificare).
    • Per figli maggiorenni invalidi: certificato medico attestante l’invalidità totale permanente del figlio e la sua dipendenza economica.
    • Per genitori a carico senza altri figli: normalmente basta una dichiarazione di responsabilità. Se invece ci sono altri figli incapaci di mantenere il genitore per motivi di salute, potrebbero essere richiesti certificati medici sui figli rimasti nel Paese d’origine per comprovare questi gravi motivi di salute.

Suggerimento: È utile preparare più copie di tutta la documentazione (sia in formato digitale per l’upload online, sia cartacea da portare all’appuntamento in Prefettura e da inviare ai familiari per il visto).

Procedura Passo-Passo

Di seguito i passi per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare:

1. Verifica dei requisiti: Assicurati di rientrare nelle categorie ammesse (vedi sopra “Chi può richiederlo”) e di soddisfare tutti i requisiti di reddito, alloggio e permesso di soggiorno. Se manca uno dei requisiti (es. reddito insufficiente o alloggio inadeguato), il nulla osta non verrà concesso.

2. Preparazione dei documenti: Raccogli tutti i documenti necessari elencati sopra. Acquista la marca da bollo da €16 e attiva un’identità SPID se non ne hai già una. Scansiona i documenti richiesti in formati accettati (PDF, JPG, etc.) per poterli allegare alla domanda online.

3. Invio della domanda online: La domanda di nulla osta va presentata esclusivamente online tramite la piattaforma ministeriale dedicata. CollegaTi al Portale Servizi del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, sezione Sportello Unico Immigrazionee seleziona la procedura per “ricongiungimento familiare”. Effettua l’accesso con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Compila tutti i campi richiesti dal modulo elettronico (modello S) inserendo i dati del familiare da ricongiungere, i tuoi dati, e allegando i documenti richiesti in formato digitale. Inserisci il codice della marca da bollo dove richiesto. Invia telematicamente la domanda. Al termine, il sistema rilascerà una ricevuta di invio (prot. elettronico) che dovrai conservare.

4. Istruttoria in Prefettura (Sportello Unico): Una volta inviata la domanda, questa viene assegnata allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura competente (in base alla tua residenza). Gli operatori del SUI verificano la documentazione inviata online, in particolare controllano il possesso dei requisiti di reddito e alloggio. Verrà richiesto anche il parere della Questura competente circa eventuali motivi ostativi di sicurezza o ordine pubblico (controlli di polizia su precedenti penali, etc.) relativi al familiare da ricongiungere. Se la documentazione è incompleta o necessita integrazioni, il SUI può richiederti documenti integrativi: in tal caso riceverai comunicazione (di solito via email o attraverso il portale) e dovrai fornire quanto richiesto entro un termine assegnato.

5. Convocazione e presentazione documenti originali: Se dalla valutazione istruttoria emerge che tutti i requisiti sono soddisfatti, lo Sportello Unico convoca il richiedente (cioè tu, lo sponsor) per un appuntamento. Verrai convocato presso l’ufficio dello SUI in Prefettura – la comunicazione avviene via email/telefonata o attraverso il portale online. All’appuntamento dovrai presentarti portando tutti i documenti originali che hai allegato in copia alla domanda (es. originali delle certificazioni di reddito, contratto di casa, certificato di idoneità alloggiativa, ecc.), il passaporto originale, e dovrai consegnare la marca da bollo da €16 (che sarà applicata sul provvedimento di nulla osta). L’operatore confronterà gli originali con gli upload e vidimerà le copie. Se tutto è in regola, ti verrà consegnata la comunicazione di rilascio del nulla osta (di solito un certificato cartaceo o digitale). Contestualmente, lo Sportello Unico trasmette telematicamente il nulla osta direttamente all’Autorità consolare italiana competente nel Paese del familiare. (In alcuni casi il nulla osta viene reso disponibile solo telematicamente: potrai scaricarlo dal portale online, firmato digitalmente, e lo stesso sarà visibile al Consolato.)

  • Nota: In caso di rigetto della domanda (ad esempio per mancanza di requisiti, documenti falsi o altri impedimenti), lo Sportello Unico emette un provvedimento motivato di diniego anziché il nulla osta. Questo diniego deve essere comunicato entro i termini di legge (vedi Tempi di Attesa) e può essere impugnato entro 60 giorni al TAR competente o entro 30 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Conviene farsi assistere da un legale in tal caso.

6. Richiesta del visto al Consolato: Ottenuto il nulla osta, il familiare all’estero deve presentare domanda di visto per ricongiungimento presso l’Ambasciata o Consolato d’Italia del suo Paese di residenza. Deve allegare il nulla osta (che il Consolato ha già ricevuto per via telematica) e presentare i documenti originali che provano il rapporto di parentela (certificati di nascita, matrimonio, ecc. legalizzati e tradotti) nonché eventuali documenti aggiuntivi (es. consenso dell’altro genitore, certificati medici se richiesto). La domanda di visto per motivi familiari va presentata entro 6 mesi dall’emissione del nulla osta (il nulla osta scade dopo 6 mesi). Il Consolato ha fino a 30 giorni di tempo per rilasciare il visto una volta ricevuta la richiesta e tutta la documentazione. In genere, per i visti di ricongiungimento familiare non è richiesto un colloquio oneroso come per altri visti, ma potrebbero essere convocati il familiare o richieste verifiche aggiuntive in caso di dubbi sui documenti. Una volta concesso, il visto d’ingresso avrà validità di entrata di 1 anno dalla data di emissione (cioè il familiare dovrà usare quel visto per entrare in Italia entro un anno). Il visto per ricongiungimento familiare è di tipo “D” (nazionale) e consente un soggiorno di lunga durata.

7. Ingresso in Italia e formalità post-arrivo: Dopo aver ottenuto il visto, il familiare può finalmente viaggiare in Italia. Entro 8 giorni dall’ingresso, il familiare ricongiunto (accompagnato dallo sponsor) deve presentarsi nuovamente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione in Prefettura. Qui verranno completate le ultime formalità: lo Sportello Unico consegna il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, già precompilato, e assegna un codice fiscale al nuovo arrivato (se non già attribuito). Il familiare dovrà quindi inviare per posta la richiesta di permesso utilizzando il Kit Postale (dal qual è stata ricavata la modulistica), spedendolo all’indirizzo indicato (Centro Servizi di Roma). La ricevuta postale che si ottiene dopo l’invio vale come permesso provvisorio e contiene le credenziali (user ID e password) per seguire lo stato della pratica online sul Portale Immigrazione. Successivamente la Questura convocherà il familiare per fotosegnalamento (impronte digitali) e infine consegnerà il Permesso di Soggiorno in formato elettronico. Il permesso per motivi familiari avrà durata uguale a quella del permesso del sponsor (o, se il sponsor è lungo-soggiornante o italiano, inizialmente dura 2 anni, rinnovabile).

Congratulazioni – a questo punto il ricongiungimento può dirsi completato e il familiare potrà risiedere regolarmente in Italia con voi.

Tempi di Attesa

Quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta? La legge prevede un termine massimo entro cui lo Sportello Unico deve concludere la procedura. Attualmente, a seguito delle più recenti modifiche normative, il nulla osta al ricongiungimento deve essere rilasciato entro 150 giorni dalla data di richiesta. Questo termine è stato aumentato rispetto al passato: in precedenza il limite era 90 giorni (3 mesi). L’innalzamento a 150 giorni (5 mesi) è stato introdotto dal Decreto Legge 146/2025 convertito in legge a fine 2025, per far fronte ai numerosi arretrati e richiedere istruttorie più approfondite. In casi complessi o se vengono richiesti documenti integrativi, la tempistica potrebbe avvicinarsi a questo limite massimo.

In molti casi pratici, tuttavia, le Prefetture cercano di concludere prima: alcune pratiche vengono evase in 1-3 mesi, ma altre possono sforare i termini. Se trascorrono oltre 150 giorni senza risposta, ci si può rivolgere alla Prefettura per sollecito, ed eventualmente adire per vie legali (ricorso per “silenzio-inadempimento”) se il ritardo è ingiustificato.

Per quanto riguarda il visto consolare, come detto sopra, i tempi sono più brevi: una volta ottenuto il nulla osta, il visto dovrebbe essere rilasciato dal Consolato entro 30 giorni dalla richiesta (previa presentazione di tutti i documenti necessari).

Riassumendo i principali tempi del processo:

  • Preparazione documenti e invio domanda online: variabile, dipende da voi (idealmente pochi giorni/settimane).
  • Attesa per convocazione Prefettura: solitamente 1-2 mesi, ma entro 150 giorni devono darvi responso (nulla osta o diniego).
  • Emissione visto consolare: entro 30 giorni dalla domanda di visto in Consolato.
  • Ingresso e permesso di soggiorno: entro 8 giorni dall’arrivo si avvia la richiesta di permesso; la Questura poi rilascia il permesso generalmente entro qualche settimana o pochi mesi a seconda degli appuntamenti.

Validità del nulla osta: ricordiamo che il nulla osta, una volta emesso, ha validità 6 mesi entro i quali deve essere utilizzato per richiedere il visto. Scaduti i 6 mesi senza che il familiare abbia presentato domanda di visto, il nulla osta non è più valido e occorrerà eventualmente richiederne uno nuovo.

Costi Previsti

Le principali voci di costo per il ricongiungimento familiare sono:

  • Marca da bollo da €16,00: obbligatoria per la domanda di nulla osta (una marca per ogni familiare ricongiunto). Deve essere acquistata in tabaccheria prima della presentazione della domanda. La marca viene utilizzata per “bollare” il decreto nulla osta rilasciato dalla Prefettura.
  • Contributo per il visto d’ingresso: il visto nazionale per motivi di ricongiungimento familiare ha un costo consolare di €116 (importo standard per visti nazionali di lunga durata) da pagare al momento della domanda di visto presso l’Ambasciata/Consolat. (Nota: i familiari di cittadini UE non pagano questo visto, ma in quel caso la procedura è diversa.)
  • Permesso di soggiorno in Italia: dopo l’ingresso, per richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari occorre pagare: un bollettino postale di €30,46 per il rilascio del permesso elettronico, una marca da bollo da €16 sulla domanda, più un contributo (attualmente €40 o €50 a seconda della durata del permesso, salvo esenzioni). In totale, il costo del permesso si aggira sui €100 circa. Questo sarà pagato direttamente in Posta al momento della spedizione del kit, non prima.
  • Eventuali altri costi: la procedura di nulla osta in sé non prevede tariffe oltre alla marca da bollo. Tuttavia, ci possono essere costi indiretti: ad esempio il certificato di idoneità alloggiativa ha un costo di marca da bollo e diritti di segreteria comunali; la traduzione e legalizzazione dei documenti anagrafici dall’estero comporta costi presso traduttori e uffici consolari; l’eventuale polizza sanitaria per genitore over 65 ha un premio annuale; e se ci si avvale di un patronato o avvocato per assistenza, potrebbe esserci un compenso professionale. Tutti questi costi variano caso per caso.

Aggiornamenti Legislativi 2024–2026

Negli ultimi anni ci sono state alcune novità normative importanti in materia di ricongiungimento familiare, di cui tenere conto nel 2026:

  • Requisito di 2 anni di residenza legale: Introdotto dalla Legge n.187 del 9 dicembre 2024, prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento debba aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno 2 anni. Questa è una nuova condizione rispetto al passato, mirata – secondo il legislatore – a favorire una maggiore integrazione del richiedente prima di portare la famiglia. Esenzioni: come detto, la norma non si applica ai titolari di Carta Blu UE e permessi ICT (trasferiti da azienda estera), in quanto già regolati da direttive europee specifiche. Restano inoltre ferme le esenzioni esistenti per i rifugiati, tutelate da norme nazionali ed europee (che in pratica non impongono attese temporali per il ricongiungimento dei beneficiari di protezione internazionale).
  • Verifiche più stringenti sull’alloggio: La stessa Legge 187/2024 ha modificato l’art. 29 del Testo Unico Immigrazione introducendo un controllo più rigoroso sulle condizioni abitative. Oltre al certificato di idoneità alloggiativa già richiesto, ora la Prefettura verifica anche il numero di persone già residenti nell’alloggio, applicando i parametri di spazio previsti dal Decreto Ministeriale 5/7/1975. In sostanza, non basta avere un’abitazione conforme in astratto, ma occorre che con l’arrivo dei nuovi familiari non si superi la densità abitativa consentita (ad esempio, che non ci siano più persone di quante ne possano abitare in quei metri quadri per legge). Questa novità mira a prevenire situazioni di sovraffollamento degli alloggi destinati ai ricongiunti.
  • Estensione dei tempi di rilascio del nulla osta: Con il Decreto-Legge 3 ottobre 2025, n.146 (convertito in Legge a novembre 2025) sono state introdotte varie disposizioni urgenti sull’immigrazione. Tra queste, l’art. 7 ha modificato l’art. 29 comma 8 del TUI portando il termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni. Questo significa che, a partire da fine 2025, le Prefetture hanno fino a 5 mesi di tempo per completare la pratica di ricongiungimento. L’allungamento dei termini è stato giustificato con l’aumento delle domande e la necessità di approfondire i controlli, ma ha suscitato critiche da parte delle associazioni (che lo ritengono un passo indietro nei diritti degli immigrati di ricongiungersi in tempi ragionevoli). Al 2026 questa modifica è in vigore. È comunque importante sottolineare che 150 giorni è un limite massimo: le autorità possono (e dovrebbero) procedere più celermente quando possibile.
  • Altre novità correlate: Il DL 146/2025 ha introdotto anche misure per semplificare le procedure (es. domande pre-compilate per i decreti flussi lavorativi) e ha prorogato fino al 2028 alcuni programmi di ingresso fuori quota per assistenti familiari. Inoltre, è stato confermato che lo straniero può lavorare regolarmente anche in attesa di conversione del permesso di soggiorno (norma che indirettamente tocca chi attende, ad esempio, di passare da permesso di studio a lavoro mentre magari vuole far venire la famiglia). Queste misure non riguardano direttamente il ricongiungimento familiare, ma fanno parte del quadro normativo in evoluzione per l’integrazione.

Finora non risultano ulteriori modifiche legislative specifiche sul ricongiungimento familiare oltre a quelle sopra citate. È sempre consigliabile tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali, poiché la normativa sull’immigrazione può cambiare con nuovi decreti o sentenze.